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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) sono gli organi di primo grado della giurisdizione amministrativa, presenti in ogni regione d'Italia.
  • Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige è equiparato ai TAR per le funzioni ma soggiace allo statuto speciale della regione autonoma e alle relative norme di attuazione.
  • Il TAR decide in composizione collegiale con tre magistrati (incluso il presidente); in assenza del presidente, presiede il magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.
  • La composizione collegiale garantisce la qualità decisionale attraverso il dialogo tra più giudici, riducendo il rischio di errori individuali e rafforzando l'autorevolezza della pronuncia.
  • Esistono eccezioni alla collegialità: alcune tipologie di controversie possono essere decise in composizione monocratica dal presidente del TAR o da un magistrato delegato, come previsto da norme speciali del c.p.a.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 Codice del Processo Amministrativo — Tribunali amministrativi regionali

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige.

2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Commento

Ratio e collocazione nel codice

L'art. 5 del c.p.a. disciplina il profilo organizzativo dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) in quanto organi di primo grado della giurisdizione amministrativa. La norma si colloca nel Capo II del Titolo I, dedicato agli «Organi della giurisdizione amministrativa», e va letta in connessione con l'art. 4, che individua TAR e Consiglio di Stato come i soggetti istituzionali del sistema. L'art. 5 scende al dettaglio della composizione e del funzionamento del collegio giudicante, disciplinando due aspetti fondamentali: il numero dei magistrati (tre) e le regole di sostituzione in caso di impedimento del presidente.

I TAR come giudici di primo grado: origine e struttura

I TAR sono stati istituiti con la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come risposta all'esigenza di avvicinare la giustizia amministrativa ai territori e di deflazionare il carico del Consiglio di Stato, che prima della riforma era il giudice di primo (e unico) grado per la quasi totalità delle controversie amministrative. L'istituzione dei TAR ha rappresentato una delle riforme più significative del sistema giustizia del secondo dopoguerra, realizzando concretamente il principio di effettività della tutela attraverso una presenza capillare sul territorio nazionale.

Ogni regione ha almeno un TAR, con sede nel capoluogo regionale. Alcune regioni hanno sezioni staccate ubicate in altri capoluoghi di provincia (ad esempio, il TAR Lombardia ha sezioni a Milano e Brescia; il TAR Sicilia ha sezioni a Palermo e Catania). La collocazione geografica del TAR è rilevante ai fini della competenza territoriale ex art. 13 c.p.a.

La composizione collegiale: funzione e ratio

Il comma 2 stabilisce che il TAR decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. La scelta della composizione collegiale — anziché monocratica — riflette il principio della pluralità del giudizio nelle controversie di maggiore rilevanza: la collegialità riduce il rischio di errori individuali, favorisce il dialogo interno tra diversi orientamenti giurisprudenziali e attribuisce alla pronuncia un'autorevolezza maggiore rispetto a quella di un giudice unico. Il voto si forma a maggioranza, con il presidente che ha voto prevalente in caso di parità solo se la legge lo prevede espressamente.

La presidenza del collegio spetta al presidente del TAR o del tribunale di giustizia regionale, o in sua assenza al magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. La norma sull'anzianità garantisce una gerarchia chiara e oggettiva per la presidenza del collegio in tutti i casi di impedimento del presidente titolare, evitando incertezze sulla formazione del collegio che potrebbero pregiudicare la validità della pronuncia.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige

Il comma 3 riserva una disciplina particolare al Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige. Tale organo è equiparato ai TAR ma resta disciplinato dallo statuto speciale della regione e dalle relative norme di attuazione, che ne definiscono composizione, competenze e modalità di nomina dei magistrati in modo differenziato rispetto al modello ordinario. Il TRGA ha sede a Trento e una sezione autonoma a Bolzano; per gli appelli avverso le pronunce della sezione di Bolzano si applicano disposizioni particolari, come precisato dall'art. 6, comma 5, c.p.a., a tutela del particolarismo giuridico della provincia autonoma.

Competenza territoriale e ruolo nella tutela

I TAR sono competenti, in via generale, sulle controversie che riguardano atti o comportamenti di pubbliche amministrazioni la cui sede si trova nel territorio della regione o i cui effetti principali si producono nel medesimo territorio (art. 13 c.p.a.). Fanno eccezione le materie attribuite alla competenza inderogabile del TAR Lazio, Roma (atti ministeriali con efficacia nazionale, ricorsi contro il Governo, controversie in materia di pubblico impiego statale in alcuni casi, ecc.) e quelle di cui all'art. 119 c.p.a. soggette al rito abbreviato. La competenza territoriale dei TAR è un requisito processuale da verificare a cura del difensore prima della proposizione del ricorso.

Profili pratici: formazione del collegio e vizi

In chiave applicativa, la corretta formazione del collegio è un requisito di validità della pronuncia. Un TAR che decidesse con due soli magistrati, o con un collegio privo dei requisiti di legge, emetterebbe una sentenza viziata da nullità o da irregolarità rilevabile anche d'ufficio. Le parti hanno diritto di conoscere in anticipo la composizione del collegio che deciderà la loro causa, in modo da valutare eventuali motivi di astensione o ricusazione ex art. 18 c.p.a. In caso di impedimento di uno dei tre magistrati assegnati alla causa, il presidente del TAR provvede alla sostituzione con un altro magistrato del medesimo tribunale, garantendo la continuità del collegio nella sua composizione numerica prescritta.

Casi pratici

Caso 1: Vizio di composizione del collegio e nullità della sentenza

Tizio riceve una sentenza del TAR firmata da due soli magistrati, a causa della sopravvenuta indisponibilità del terzo membro del collegio dopo la deliberazione ma prima del deposito. Il difensore di Tizio propone appello al Consiglio di Stato deducendo la nullità della sentenza per composizione irregolare del collegio, non conforme al modello legislativo dell'art. 5, comma 2, c.p.a. che prescrive tre magistrati per la decisione.

Caso 2: Richiesta di ricusazione del presidente del collegio

Caio, in una controversia contro il Comune per l'annullamento di un piano regolatore, scopre che il presidente del collegio del TAR ha in precedenza espresso pubblicamente la propria opinione favorevole alle scelte urbanistiche dell'ente. Caio propone istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 18 c.p.a., chiedendo la sostituzione del presidente con il magistrato più anziano ai sensi dell'art. 5, comma 2, c.p.a., al fine di garantire l'imparzialità del collegio giudicante.

Caso 3: Competenza territoriale del TAR e ricorso proposto davanti al TAR errato

Sempronio, residente a Torino, impugna un decreto del Ministero dell'Interno con effetti sull'intero territorio nazionale davanti al TAR Piemonte. Il TAR dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a. e fissa un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, con salvezza degli effetti del ricorso originariamente proposto.

Domande frequenti

In quanti giudici decide il TAR?

Il TAR decide di norma in composizione collegiale di tre magistrati, compreso il presidente, come previsto dall'art. 5, comma 2, c.p.a. Solo in casi espressamente previsti da norme speciali del codice è possibile la decisione monocratica.

Cosa succede se il presidente del TAR è impedito?

In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo, garantendo così la continuità e la validità del collegio giudicante senza soluzione di continuità.

Il TRGA del Trentino-Alto Adige funziona come un TAR ordinario?

Svolge le stesse funzioni di un TAR di primo grado ma è disciplinato dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione della regione autonoma, che prevedono regole peculiari per la composizione e per gli appelli, in particolare per la sezione autonoma di Bolzano.

Posso sapere in anticipo chi sono i giudici che decideranno il mio ricorso?

Sì. La composizione del collegio è conoscibile attraverso il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza e il ruolo di udienza pubblicato dal TAR. Ciò consente di valutare eventuali motivi di astensione o ricusazione prima della discussione.

Se propongo il ricorso al TAR sbagliato perdo il termine per impugnare?

No, in linea di principio. L'art. 15 c.p.a. prevede la translatio iudicii: la causa viene rimessa al TAR competente e gli effetti del ricorso originario si conservano, a condizione che la riassunzione avvenga nel termine fissato dal giudice. Tuttavia è sempre meglio rivolgersi fin dall'inizio al TAR territorialmente competente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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