In sintesi
- L'art. 4 c.p.a. individua gli organi che esercitano la giurisdizione amministrativa: i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), come giudici di primo grado, e il Consiglio di Stato, come giudice di secondo grado.
- La norma fissa il doppio grado di giurisdizione come struttura fondante del sistema: ogni controversia può essere decisa in primo grado dal TAR e riesaminata in secondo grado dal Consiglio di Stato.
- La giurisdizione si esercita «secondo le norme del presente codice»: il rinvio al c.p.a. è la fonte primaria delle regole processuali, escludendo l'applicazione diretta delle norme del codice di procedura civile se non nei limiti del rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a.
- Il sistema è completato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, organi speciali previsti dagli statuti speciali.
- La disposizione va letta in combinato con l'art. 103 Cost., che attribuisce al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa la giurisdizione sugli interessi legittimi e, nei casi previsti dalla legge, anche sui diritti soggettivi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 Codice del Processo Amministrativo — Giurisdizione dei giudici amministrativi
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Ratio e collocazione nel codice
L'art. 4 del c.p.a. apre il Capo II del Titolo I, dedicato agli «Organi della giurisdizione amministrativa», e svolge una funzione identificativa essenziale: individua i soggetti istituzionali che esercitano la giurisdizione amministrativa e rinvia al codice per la disciplina delle rispettive competenze. La norma è necessariamente sintetica — la struttura organizzativa di TAR e Consiglio di Stato è descritta negli articoli successivi — ma il suo valore sistematico è rilevante perché fissa la bipolarità del sistema giustizia amministrativa: un primo grado diffuso sul territorio (i TAR) e un secondo grado centralizzato (il Consiglio di Stato), entrambi assoggettati alle regole del c.p.a.
Il doppio grado di giurisdizione
L'istituzione di TAR e Consiglio di Stato come giudici di primo e secondo grado rispecchia il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale — pur non essendo garantito come valore assoluto dalla Costituzione — è stato scelto dal legislatore come struttura ordinaria del processo amministrativo. Prima dell'istituzione dei TAR con la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, il sistema era fondamentalmente monograduato: le controversie erano decise in primo ed unico grado dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. La riforma del 1971 ha introdotto il doppio grado, confermato e rafforzato dal c.p.a. del 2010.
Il doppio grado significa che ogni pronuncia del TAR — salvo le eccezioni espressamente previste — è appellabile al Consiglio di Stato. L'appello al Consiglio di Stato non è un ricorso di pura legittimità (come il ricorso per cassazione nel processo civile e penale) ma un riesame pieno della controversia, limitato tuttavia ai motivi dedotti nell'atto di appello e al divieto di motivi nuovi, salvo quelli che non potevano essere proposti in primo grado. L'effetto devolutivo dell'appello consente al Consiglio di Stato di decidere la causa nel merito, senza rinvio al TAR, salvo i casi di nullità della sentenza o di violazione del contraddittorio.
I TAR come giudici di primo grado
I Tribunali Amministrativi Regionali sono stati istituiti dalla L. 1034/1971 e disciplinati nel dettaglio dagli artt. 5-13 c.p.a. Hanno sede nel capoluogo di ogni regione e sono competenti, in via generale, per le controversie concernenti atti e comportamenti di pubbliche amministrazioni che abbiano sede nella regione o che producano effetti principali nel territorio regionale (art. 13 c.p.a.). Alcune sezioni staccate sono ubicate in città diverse dal capoluogo. Il TAR decide di norma in composizione collegiale (tre giudici) ma in alcuni casi può decidere in composizione monocratica.
La competenza territoriale dei TAR è un istituto di grande rilevanza pratica: la scelta del TAR competente condiziona la durata del giudizio (alcune sedi sono più efficienti di altre), le spese di difesa e la qualità della tutela cautelare. L'art. 13 c.p.a. stabilisce criteri di competenza territoriale inderogabili per alcune materie (ad esempio il TAR Lazio per gli atti ministeriali con efficacia nazionale) e criteri ordinari per le altre.
Il Consiglio di Stato come giudice di secondo grado
Il Consiglio di Stato è la massima istanza della giurisdizione amministrativa, disciplinato negli artt. 6-14 c.p.a. Esercita la funzione giurisdizionale in sede d'appello avverso le sentenze dei TAR, nonché in altri casi di competenza di primo grado (controversie di cui all'art. 119 c.p.a. e materie attribuite dalla legge) e in sede consultiva. La struttura organizzativa del Consiglio di Stato prevede sezioni giurisdizionali e l'Adunanza Plenaria, organo nomofilattico che si pronuncia su questioni di diritto di particolare importanza o risolve contrasti di giurisprudenza tra le sezioni.
Rapporto con l'art. 103 della Costituzione
L'art. 4 c.p.a. trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 103 Cost., che attribuisce al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo — fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi — è disciplinato dall'art. 7 c.p.a. e costituisce uno dei temi più complessi del diritto processuale italiano, all'origine di numerosi conflitti di giurisdizione decisi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, unico organo competente a risolvere i conflitti positivi e negativi di giurisdizione.
Profili pratici
La scelta del giudice amministrativo — e, all'interno di esso, del TAR competente — è uno dei primi adempimenti che il difensore deve compiere prima di proporre il ricorso. Un errore sulla giurisdizione (ad esempio, agire davanti al TAR per una controversia di competenza del giudice ordinario) comporta la declaratoria di difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione del ricorso davanti al giudice competente entro i termini di cui all'art. 11 c.p.c., applicabile per effetto del rinvio esterno. L'art. 4 c.p.a., letto in combinato con gli artt. 5-14, fornisce la mappa degli organi che il ricorrente deve navigare correttamente fin dall'atto introduttivo del giudizio.
Casi pratici
Caso 1: Scelta del TAR competente per atto ministeriale
Tizio, imprenditore lombardo, impugna un decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico che nega il riconoscimento di un incentivo nazionale. Il suo avvocato valuta se proporre il ricorso al TAR Lombardia o al TAR Lazio: in applicazione dell'art. 13, comma 2, c.p.a. — che attribuisce al TAR Lazio la competenza per gli atti ministeriali con effetti che si estendono all'intero territorio nazionale — il difensore opta per il TAR Lazio, sede di Roma.
Caso 2: Appello al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR
Caio ottiene dal TAR Campania l'annullamento di un provvedimento di revoca di un'autorizzazione commerciale. Il Comune, soccombente in primo grado, propone appello al Consiglio di Stato ai sensi degli artt. 4 e 6 c.p.a., chiedendo la riforma della sentenza. Il Consiglio di Stato riesamina l'intera controversia nel merito, confermando la sentenza del TAR e condannando il Comune alle spese del grado.
Caso 3: Conflitto di giurisdizione risolto dalle Sezioni Unite
Sempronio, dipendente pubblico contrattualizzato, agisce davanti al TAR per ottenere il riconoscimento di differenze retributive. Il TAR declina la propria giurisdizione ritenendo che la materia appartenga al giudice del lavoro; Sempronio adisce allora il Tribunale ordinario, che a sua volta rileva il difetto di giurisdizione. Sempronio propone ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione, al fine di identificare il giudice competente prima di instaurare il giudizio di merito.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra TAR e Consiglio di Stato?
I TAR sono i giudici di primo grado della giurisdizione amministrativa, presenti in ogni regione. Il Consiglio di Stato è il giudice di secondo grado che decide gli appelli avverso le sentenze dei TAR ed è anche organo di nomofilachia attraverso l'Adunanza Plenaria.
Posso scegliere liberamente a quale TAR rivolgermi?
No. La competenza territoriale dei TAR è regolata dall'art. 13 c.p.a. secondo criteri inderogabili che variano in base alla natura e agli effetti dell'atto impugnato. Un ricorso proposto davanti al TAR incompetente può essere dichiarato inammissibile.
Cosa succede se faccio ricorso al TAR ma la controversia spetta al giudice ordinario?
Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione. La parte può riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario competente entro i termini previsti, conservando gli effetti dell'atto introduttivo originariamente proposto davanti al giudice sbagliato.
L'appello al Consiglio di Stato è come un nuovo processo?
L'appello è un riesame della controversia, ma non un processo del tutto nuovo: vige il divieto di motivi nuovi e di nuove domande. Il Consiglio di Stato esamina la sentenza del TAR alla luce delle censure mosse dall'appellante, potendo confermarla, riformarla o annullarla con rinvio.
Il Consiglio di Stato può sempre sostituirsi al TAR nel merito?
Di norma sì: l'effetto devolutivo dell'appello consente al Consiglio di Stato di decidere nel merito. Il rinvio al TAR è un rimedio eccezionale, previsto per i casi di nullità della sentenza impugnata, di violazione del contraddittorio o di altri vizi processuali gravi che abbiano impedito la piena formazione del giudizio di primo grado.
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