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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 45 L. Fall. – Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 44 L. Fall. – Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento→Art. 46 L. Fall. – Beni non compresi nel fallimento→Art. 43 L. Fall. – Rapporti processuali→Art. 47 L. Fall. – Alimenti al fallito e alla famiglia→Art. 42 L. Fall. – Beni del fallito→Art. 48 L. Fall. – Corrispondenza diretta al fallito→Art. 41 L. Fall. – Funzioni del comitato→Art. 49 L. Fall. – Obblighi del fallito
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.