Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 280/2013 – Congedo straordinario per assistenza a disabile grave: inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 in materia di congedo straordinario per assistenza a parenti con handicap grave. Il Tribunale di Voghera non aveva correttamente individuato la norma di risulta e non aveva esaurito le possibilità di interpretazione conforme.

    Di cosa si tratta

    L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) disciplina il congedo straordinario retribuito per l’assistenza a familiari con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992. La norma individua una gerarchia di soggetti legittimati (coniuge, genitori, fratelli, figli). Il Tribunale di Voghera dubitava della sua legittimità nella parte in cui non includeva i discendenti di secondo grado (i nipoti) tra i soggetti legittimati, in assenza di altri soggetti idonei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Voghera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati al congedo straordinario il discendente di secondo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da handicap grave.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente verificato se la questione potesse essere risolta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma vigente, né aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo. La manifesta inammissibilità non esclude che il problema sostanziale — l’estensione del congedo ai nipoti conviventi — possa essere riproposto in modo corretto.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve previamente verificare se la questione possa essere risolta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. L’omissione di tale verifica, o la carenza di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, determinano la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto al congedo straordinario per assistenza a disabile grave?

    Il d.lgs. n. 151/2001 prevede una gerarchia di soggetti: coniuge convivente, poi genitori, poi figli conviventi, poi fratelli o sorelle conviventi, infine altri parenti entro il terzo grado. I nipoti possono rientrare in questa categoria, ma la questione della loro inclusione automatica ha richiesto ulteriori interventi normativi e giurisprudenziali successivi.

    Cosa significa manifesta inammissibilità?

    Significa che la questione è dichiarata inammissibile in camera di consiglio, senza udienza pubblica, perché presenta un vizio formale o procedurale evidente, come la mancata motivazione sulla rilevanza o la mancata sperimentazione dell’interpretazione conforme.

    La questione poteva essere riproposta?

    Sì. La manifesta inammissibilità non preclude al giudice di sollevare nuovamente la questione in modo più corretto, sanando i vizi procedurali rilevati dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 279/2013 – Sovraffollamento carcerario e rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. sollevate in materia di sovraffollamento carcerario. Pur riconoscendo che le condizioni delle carceri italiane integravano una violazione dell’art. 3 CEDU, la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in quanto richiedeva una riforma strutturale di sistema che spettava al legislatore, non alla Corte, introdurre.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia e quello di Milano avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 147 del codice penale (rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena), ritenendo che la norma avrebbe dovuto prevedere — oltre ai casi già contemplati (gravi malattie, maternità) — anche il rinvio quando la pena si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità a causa del sovraffollamento carcerario. La Corte EDU aveva già condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti nelle carceri (caso Torreggiani).

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 3 CEDU), nella parte in cui non prevede l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità a causa del sovraffollamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha rilevato che, sebbene il problema fosse reale e grave, la soluzione non poteva consistere in un semplice ampliamento dell’istituto del rinvio facoltativo dell’esecuzione (che avrebbe potuto tradursi in un’impunità di fatto): occorreva invece un intervento strutturale del legislatore per ridurre il sovraffollamento. La Corte ha comunque ribadito che le condizioni carcerarie contrarie al senso di umanità violano l’art. 27, terzo comma, Cost. e l’art. 3 CEDU.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale richiede, per la sua soluzione, un intervento normativo di sistema che comporta scelte discrezionali del legislatore in materia di politica penitenziaria, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Ciò non significa che il problema sia irrilevante: significa che è il Parlamento a dover intervenire per garantire che l’esecuzione della pena rispetti la dignità umana, come impone l’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena?

    L’art. 147 c.p. consente al giudice di rinviare l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva in presenza di specifici presupposti (es. grave infermità fisica, donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno). I rimettenti chiedevano di estenderlo al caso di sovraffollamento.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Perché la soluzione al sovraffollamento non poteva essere il rinvio dell’esecuzione per tutti i detenuti (con evidenti effetti sulla sicurezza pubblica), ma richiedeva riforme strutturali del sistema penitenziario che spettano al legislatore, non alla Corte.

    Quali conseguenze ha avuto questa sentenza?

    La pronuncia ha stimolato l’intervento legislativo: nel 2013 sono stati adottati provvedimenti urgenti per ridurre il sovraffollamento carcerario (d.l. n. 146/2013), anche in risposta alle pressioni della Corte EDU e di questa sentenza.

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  • Corte cost. n. 278/2013 – Diritto dell’adottato a conoscere le origini biologiche

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 nella parte in cui non consente al giudice — su richiesta dell’adottato — di interpellare la madre biologica che aveva scelto l’anonimato al momento della nascita, per verificare se intenda ancora mantenere tale volontà. Il diritto a conoscere le proprie origini è un diritto fondamentale della persona, che deve poter essere bilanciato con la volontà della madre.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) prevedeva, all’art. 28, comma 7, che le informazioni sulle origini biologiche dell’adottato fossero precluse quando la madre biologica avesse dichiarato di non voler essere nominata. Non era prevista alcuna possibilità per il giudice di interpellare la madre, neppure a distanza di decenni, per verificare se tale volontà permanesse. Un’adottata aveva adito il Tribunale per i minorenni di Catanzaro per accedere alle informazioni sulle sue origini, anche per ragioni sanitarie, e il Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983, come sostituito dall’art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU), nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle proprie origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di anonimato da parte della madre biologica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede — attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza — la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio adottato, allo scopo di verificare se permanga la volontà di non essere nominata. La Corte ha operato un bilanciamento tra il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e il diritto della madre all’anonimato, ritenendo che il secondo non possa essere assoluto e immutabile nel tempo.

    Il principio

    Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini biologiche costituisce un aspetto del diritto fondamentale all’identità personale tutelato dall’art. 2 Cost. Esso deve essere bilanciato con l’interesse della madre biologica all’anonimato, ma tale interesse non può trasformarsi in un divieto assoluto e perpetuo: il legislatore deve prevedere un meccanismo processuale che consenta, nel rispetto della riservatezza, di verificare se la madre intenda ancora mantenere il segreto sulle sue generalità.

    Domande e risposte

    Chi può richiedere di conoscere le proprie origini biologiche?

    La persona adottata, una volta maggiorenne, può chiedere al giudice di essere autorizzata ad accedere alle informazioni sulla propria origine. A seguito di questa sentenza, il giudice ha il potere — e il dovere — di interpellare la madre biologica per verificare se la sua volontà di anonimato permanga.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Prima della sentenza, l’anonimato della madre era assoluto e precludeva ogni accesso. Dopo la pronuncia, il giudice può interpellare la madre (in modo riservato) per verificare se la volontà di anonimato persista; se la madre conferma, l’anonimato viene mantenuto.

    Quali diritti sono in conflitto in questa vicenda?

    Da un lato il diritto dell’adottato all’identità personale e alla conoscenza delle proprie origini (art. 2 Cost., art. 8 CEDU); dall’altro il diritto della madre alla riservatezza e all’anonimato. La Corte ha stabilito che nessuno dei due può essere assoluto.

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  • Corte cost. n. 277/2013 – Illegittimità delle leggi regionali sarde sugli ammortizzatori sociali in deroga

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni delle leggi della Regione autonoma Sardegna n. 13/2012 e n. 17/2012, concernenti la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga e il finanziamento dei Centri servizi per il lavoro. Le norme regionali invadevano la competenza statale concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, violando gli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva adottato due leggi — la n. 13 del 26 giugno 2012 e la n. 17 del 13 settembre 2012 — per regolare la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga e il finanziamento degli enti locali che gestiscono i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale. Il Governo aveva impugnato entrambe le leggi dinanzi alla Corte, sostenendo che le Regioni non possono legiferare in modo autonomo su materie rientranti nella competenza concorrente senza rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 13/2012 e degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, e 6, comma 1, della legge regionale n. 17/2012, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. Il ricorrente sosteneva che le disposizioni impugnate introducevano meccanismi premiali e di selezione del personale per i Centri servizi del lavoro senza rispettare i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale sarda n. 13/2012 e degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; e 6, comma 1, della legge regionale n. 17/2012. Le disposizioni regionali risultavano incompatibili con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, poiché introducevano regole proprie in ordine alla gestione e al finanziamento dei servizi per il lavoro senza il rispetto dei vincoli statali.

    Il principio

    In materia di tutela e sicurezza del lavoro, rientrante nella competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le Regioni non possono adottare norme che contraddicano o superino i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. L’eventuale autonomia statutaria riconosciuta alle Regioni speciali non è sufficiente a derogare ai principi fondamentali che il legislatore nazionale ha posto a garanzia dell’uniformità del sistema previdenziale e del lavoro.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli ammortizzatori sociali in deroga?

    Sono strumenti di sostegno al reddito (come la cassa integrazione in deroga) concessi in via eccezionale a categorie di lavoratori o aziende non coperte dagli strumenti ordinari, attraverso accordi tra Stato, Regioni e parti sociali.

    Perché le leggi regionali sarde erano incostituzionali?

    Perché disciplinavano autonomamente aspetti della tutela e sicurezza del lavoro — materia di competenza legislativa concorrente — senza rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, invadendo così la sfera riservata allo Stato.

    Qual è la differenza tra competenza esclusiva e concorrente?

    Nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.) solo lo Stato può legiferare. Nella competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni adottano la disciplina di dettaglio nel rispetto di tali principi.

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  • Corte cost. n. 186/2013 – Blocco azioni esecutive contro ASL in regioni commissariate: illegittimo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prorogava fino al 31 dicembre 2012 il blocco totale delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali delle regioni sottoposte a piano di rientro commissariato. Il blocco assoluto viola il diritto di difesa e il giusto processo.

    Di cosa si tratta

    Le regioni in grave deficit sanitario (tra cui la Campania) erano sottoposte a un piano di rientro gestito da un commissario ad acta. La legge n. 220 del 2010 aveva prorogato fino al 31 dicembre 2012 il divieto assoluto, per i creditori delle ASL di tali regioni, di avviare o proseguire qualsiasi azione esecutiva. Sette ordinanze di rimessione (TAR Campania sedi di Salerno e Napoli, Tribunale di Napoli e sezione di Pozzuoli) hanno sollevato questione di legittimità su questa previsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2011), nella parte in cui prorogava il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle ASL delle regioni commissariate. Parametri: artt. 2, 3, 24, 41, 111 e 117 della Costituzione. Rimettenti: TAR Campania (Salerno e Napoli), Tribunale di Napoli e sezione di Pozzuoli (7 ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. Il blocco totale e assoluto delle azioni esecutive per un periodo così prolungato (prorogato più volte fino al 31 dicembre 2012) viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo (art. 111 Cost.): i creditori — spesso imprese fornitrici di beni e servizi alle ASL — vengono privati di qualsiasi strumento di tutela giurisdizionale per recuperare i loro crediti.

    Il principio

    Una sospensione generalizzata e temporalmente illimitata (o comunque molto prolungata) delle azioni esecutive nei confronti di un ente pubblico viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.). Il legislatore può introdurre limitazioni temporanee alle esecuzioni in situazioni di emergenza finanziaria, ma non può escludere del tutto e per un periodo indeterminato la tutela giurisdizionale dei creditori.

    Domande e risposte

    Perché esisteva il blocco delle azioni esecutive contro le ASL?

    Le regioni commissariate avevano accumulato debiti enormi verso i fornitori privati di beni e servizi sanitari. Il legislatore aveva introdotto il blocco delle esecuzioni per evitare che i pignoramenti e le procedure esecutive destabilizzassero ulteriormente le finanze regionali, rendendo impossibile l’attuazione del piano di rientro. L’idea era di «congelare» i debiti per il tempo necessario al risanamento.

    Perché il blocco viola l’art. 24 della Costituzione?

    L’art. 24 Cost. garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Il diritto di promuovere un’esecuzione forzata per recuperare un credito certo, liquido ed esigibile è parte essenziale di questa garanzia. Un blocco totale e prolungato priva il creditore di qualsiasi strumento per ottenere il soddisfacimento del suo diritto, rendendo la tutela giurisdizionale puramente teorica.

    Come possono tutelarsi i creditori delle ASL dopo questa sentenza?

    Dopo la dichiarazione di illegittimità, i creditori possono — in linea di principio — avviare o proseguire le azioni esecutive nei confronti delle ASL. In pratica, le difficoltà finanziarie delle aziende sanitarie delle regioni commissariate hanno portato a soluzioni legislative successive (piani di pagamento, cessione dei crediti, ecc.) per gestire ordinatamente il pagamento dei debiti pregressi.

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  • Corte cost. n. 185/2013 – Tenuità del fatto: inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000 (tenuità del fatto davanti al giudice di pace), sollevata dal Giudice di pace di Spoleto. L’ordinanza non conteneva alcuna motivazione sulla rilevanza né la descrizione della fattispecie concreta.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34, comma 3, del d.lgs. 274/2000 prevede che, una volta esercitata l’azione penale, la «particolare tenuità del fatto» possa essere dichiarata con sentenza dal giudice di pace solo se né l’imputato né la persona offesa vi si oppongano. Il Giudice di pace di Spoleto dubitava della costituzionalità di questa previsione, ritenendo irragionevole che la tutela della tenuità fosse condizionata dal «consenso» delle parti nella fase dibattimentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui prevede che la particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata con sentenza «solo se l’imputato o la persona offesa non si oppongono». Parametri: artt. 3, 101 e 111 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Spoleto.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non conteneva alcuna motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e non descriveva nemmeno i requisiti minimi della fattispecie concreta: non era indicato il reato per cui si procedeva né le circostanze del caso. L’omessa descrizione della fattispecie preclude il controllo in punto di rilevanza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere la fattispecie concreta in modo sufficiente a consentire alla Corte di verificare che la norma sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo. L’omessa o insufficiente descrizione del fatto impedisce il controllo sulla rilevanza e rende la questione inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    In cosa consiste la particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace?

    L’art. 34 del d.lgs. 274/2000 prevede che il giudice di pace possa dichiarare la particolare tenuità del fatto quando, tenuto conto delle modalità della condotta, del danno, della pericolosità dell’autore e della sua capacità a delinquere, l’offesa risulta di minima entità. Se la dichiarazione avviene prima dell’esercizio dell’azione penale, il giudice decide con decreto (comma 2); se dopo, con sentenza ma solo in assenza di opposizione delle parti (comma 3).

    Perché la norma richiede l’assenza di opposizione?

    Il legislatore ha voluto bilanciare l’interesse pubblico alla rapida definizione dei procedimenti (tenuità) con il diritto delle parti — imputato e persona offesa — di ottenere una pronuncia nel merito. L’opposizione di qualunque parte blocca la dichiarazione di tenuità e impone la prosecuzione del processo. L’Avvocatura dello Stato ha precisato che non si tratta di «consenso» positivo ma di mancanza di opposizione.

    Questa norma è ancora vigente oggi?

    L’istituto della particolare tenuità del fatto è stato successivamente esteso a tutto il processo penale ordinario con il d.lgs. 28/2015 (art. 131-bis c.p.), che ha introdotto una disciplina generale. La norma specifica del giudice di pace (art. 34, comma 3, d.lgs. 274/2000) rimane comunque vigente per i procedimenti di competenza di quel giudice.

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  • Corte cost. n. 184/2013 – Eliminazione del fallimento d’ufficio: non fondata

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 5 del 2006, che aveva eliminato la dichiarazione d’ufficio del fallimento. Il Tribunale di Milano riteneva che tale eliminazione eccedesse la delega legislativa, ma la Corte ha giudicato che rientrasse nel «necessario coordinamento» previsto dalla legge delega.

    Di cosa si tratta

    La riforma della legge fallimentare del 2006 (d.lgs. 5/2006) aveva eliminato la possibilità per il tribunale di dichiarare il fallimento d’ufficio, cioè senza che nessuno lo avesse chiesto. Prima della riforma, il giudice poteva dichiarare il fallimento su segnalazione di qualsiasi soggetto o anche spontaneamente; dopo la riforma, il fallimento può essere dichiarato solo su ricorso del debitore, di un creditore o del P.M. Il Tribunale di Milano — sezione fallimentare — dubitava che questa scelta fosse compatibile con la delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), nella parte in cui aveva eliminato la possibilità di dichiarazione d’ufficio del fallimento. Parametri: artt. 76 e 77 della Costituzione (eccesso di delega). Rimettente: Tribunale di Milano, sezione fallimentare.

    La decisione della Corte

    Non fondata. L’eliminazione della dichiarazione d’ufficio del fallimento rientra nella facoltà del legislatore delegato di effettuare il «necessario coordinamento» della nuova disciplina con il resto dell’ordinamento, previsto dalla legge delega. La scelta è coerente con il principio generale «ne procedat judex ex officio» e con la natura privatistica del processo.

    Il principio

    Il legislatore delegato può fare scelte di sistema — come l’eliminazione dell’iniziativa officiosa — che non sono espressamente previste dalla legge delega ma rientrano nel «necessario coordinamento» della nuova disciplina. L’eliminazione del fallimento d’ufficio è una scelta coerente con il carattere prevalentemente privato del processo concorsuale e non configura eccesso di delega.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per fallimento d’ufficio?

    Prima della riforma del 2006, l’art. 6 della legge fallimentare (r.d. 267/1942) prevedeva che il fallimento potesse essere dichiarato dal tribunale d’ufficio, cioè su iniziativa propria del giudice, senza che nessuno ne facesse richiesta. Questa possibilità era stata introdotta per tutelare i creditori in caso di inerzia del debitore e degli stessi creditori.

    Perché il Tribunale di Milano dubitava della costituzionalità dell’eliminazione?

    Perché la legge delega (l. 80/2005) non prevedeva espressamente l’eliminazione del fallimento d’ufficio tra gli obiettivi della riforma. Il rimettente riteneva che il legislatore delegato avesse ecceduto i limiti della delega, violando gli artt. 76 e 77 Cost.

    Cos’è il principio «ne procedat judex ex officio»?

    Il principio latino «ne procedat judex ex officio» (il giudice non procede d’ufficio) esprime l’idea che in un sistema processuale di tipo dispositivo — dove le parti hanno l’iniziativa — il giudice non dovrebbe avviare procedimenti di propria iniziativa. La Corte ha ritenuto che l’eliminazione del fallimento d’ufficio fosse coerente con questo principio, che permea l’intero processo civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 183/2013 – Incompatibilità del giudice nel rinvio dopo ordinanza su continuazione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 34 e 623 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano l’incompatibilità del giudice che aveva pronunciato un’ordinanza sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) a partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento di quella ordinanza da parte della Cassazione.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento di esecuzione penale, il condannato può chiedere che vengano riunite in un unico reato continuato più condanne già irrevocabili (art. 671 c.p.p.). Il giudice dell’esecuzione decide con ordinanza. Se la Cassazione annulla quell’ordinanza e rinvia, la questione era se lo stesso giudice che aveva pronunciato l’ordinanza annullata potesse decidere nuovamente. Il GIP del Tribunale di Velletri aveva sollevato questione di legittimità sul punto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 34 e 623, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedevano l’incompatibilità del giudice che aveva pronunciato l’ordinanza sul reato continuato in executivis a partecipare al giudizio di rinvio. Parametri: artt. 3 e 111, comma 2, della Costituzione. Rimettente: GIP Tribunale di Velletri.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale: il giudice che ha pronunciato l’ordinanza — sia di accoglimento sia di rigetto — sulla continuazione in executivis ex art. 671 c.p.p. non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Cassazione. La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità in via consequenziale anche al concorso formale (art. 671 c.p.p. per il concorso).

    Il principio

    La terzietà e l’imparzialità del giudice (art. 111, comma 2, Cost.) richiedono che chi ha già deciso una questione non possa rideciderla nel giudizio di rinvio. Questo principio — già applicato al giudizio di cognizione — vale anche per le ordinanze pronunciate in sede esecutiva, perché anche in quel caso il giudice ha espresso una valutazione sul merito che può condizionarne l’imparzialità nel rinvio.

    Domande e risposte

    Cos’è il reato continuato in executivis (art. 671 c.p.p.)?

    L’art. 671 c.p.p. consente al condannato, dopo che le sentenze sono diventate irrevocabili, di chiedere al giudice dell’esecuzione che più condanne vengano riunite come reato continuato (o concorso formale), con il beneficio di applicare un’unica pena complessiva più favorevole invece della somma delle singole pene.

    Perché l’incompatibilità vale anche per le ordinanze di rigetto?

    Perché sia chi accoglie sia chi rigetta la domanda di continuazione esprime una valutazione di merito sulla questione. Nel rinvio, entrambi i giudici potrebbero essere condizionati dalla loro precedente valutazione, in senso confermativo o difensivo. La garanzia di imparzialità richiede che nessuno dei due possa ridecidere.

    Come si sceglie il giudice del rinvio?

    L’annullamento con rinvio da parte della Cassazione (art. 623 c.p.p.) indica quale giudice deve procedere nel giudizio di rinvio. Dopo questa sentenza della Corte, quando il rinvio riguarda un’ordinanza ex art. 671 c.p.p., il giudice che aveva pronunciato quella ordinanza deve essere sostituito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2013 – Incompatibilità gasdotti in zone sismiche: illegittima la legge abruzzese

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Abruzzo che stabiliva a priori l’incompatibilità dei gasdotti e oleodotti con le zone classificate sismiche, prevedendo un diniego automatico dell’intesa. La Regione non può sostituirsi allo Stato nella valutazione delle infrastrutture energetiche strategiche.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva introdotto una norma che dichiarava incompatibili i gasdotti e gli oleodotti con le zone classificate sismiche del territorio regionale e prevedeva il diniego automatico dell’intesa regionale necessaria per questi impianti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma perché invadeva la competenza statale in materia di infrastrutture energetiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3 della legge della Regione Abruzzo 30 ottobre 2012, n. 28 (che aggiungeva l’art. 1-bis alla legge regionale 2/2008). Parametri: artt. 3, 97, 117, commi 2, lett. h) e m), e 3, e 118, comma 1, della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. La Regione non può stabilire a priori e in astratto l’incompatibilità di un’opera con il proprio territorio né prevedere un diniego automatico dell’intesa: violerebbe il principio di leale collaborazione e la competenza statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. L’intesa deve essere ricercata nel procedimento ex art. 52-quinquies del d.P.R. 327/2001.

    Il principio

    La competenza in materia di infrastrutture energetiche nazionali spetta allo Stato. La regione può partecipare al procedimento autorizzativo attraverso l’intesa, ma non può prevedere dinieghi automatici o incompatibilità a priori. Il principio di leale collaborazione impone che la valutazione avvenga caso per caso nel procedimento previsto dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Perché i gasdotti sono infrastrutture di competenza statale?

    Perché la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia sono materia di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. Le grandi infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale rientrano nei principi fondamentali che lo Stato può disciplinare, e le regioni non possono bloccarle a priori.

    Cos’è l’intesa regionale nel procedimento di autorizzazione?

    Per le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse statale che attraversano il territorio regionale, la legge (in particolare il d.P.R. 327/2001 per le espropriazioni e il d.lgs. 152/2006 per le valutazioni ambientali) prevede che lo Stato debba acquisire l’intesa della regione interessata. Questa intesa non è un veto assoluto ma deve essere ricercata in buona fede: se non si raggiunge l’accordo, il dissenso deve essere motivato e possono attivarsi meccanismi di superamento.

    Cosa può fare la Regione per tutelare le zone sismiche?

    La Regione può segnalare le proprie preoccupazioni e le caratteristiche sismiche del territorio nel procedimento di intesa, richiedendo prescrizioni e misure di sicurezza più stringenti. Non può però opporre un diniego automatico e assoluto che impedisca in radice ogni valutazione tecnica caso per caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 181/2013 – Copertura finanziaria mancante per contributi a associazioni combattentistiche

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 5 della legge della Regione Molise n. 19 del 2012, che prevedeva contributi ad associazioni combattentistiche senza un’adeguata copertura finanziaria. La dichiarazione di illegittimità si è estesa in via consequenziale all’intera legge.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato una legge per erogare contributi annui alle associazioni combattentistiche e d’arma presenti nel territorio regionale. La copertura finanziaria indicata nell’art. 5 della legge era però priva di una quantificazione degli oneri e rinviava a una norma già abrogata. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5 (copertura finanziaria) della legge della Regione Molise 2 ottobre 2012, n. 19. Parametri: art. 81, comma 4, della Costituzione (nel testo vigente all’epoca, che richiedeva la copertura finanziaria delle leggi che importano nuove spese). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale dell’art. 5 per violazione dell’art. 81, comma 4, Cost.: mancava la quantificazione degli oneri e la copertura rinviava a una norma abrogata. In via consequenziale, la Corte ha dichiarato illegittima anche l’intera legge (artt. 1–4 e 6), perché privata del suo presupposto finanziario.

    Il principio

    Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81, comma 4, Cost.). La copertura finanziaria deve essere effettiva, quantificata e riferita a risorse realmente disponibili. Una copertura che rinvia a norme abrogate o che non quantifica gli oneri è inidonea e rende la legge incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione sulla copertura finanziaria?

    L’art. 81 Cost. (nel testo vigente all’epoca, comma 4; oggi comma 3 dopo la riforma del 2012) stabilisce che ogni legge che importa nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte. Questo principio vale sia per lo Stato sia per le regioni ed è presidio fondamentale dell’equilibrio di bilancio.

    Perché rinviare a una norma abrogata rende la copertura inidonea?

    Perché la copertura deve essere effettiva: se la norma a cui si rinvia per reperire le risorse è già stata abrogata, quelle risorse non esistono più nell’ordinamento finanziario. Si tratta di una copertura «fittizia», che non garantisce il rispetto del vincolo di bilancio.

    Come mai l’illegittimità si è estesa all’intera legge?

    Perché l’art. 5 era la disposizione che forniva il presupposto finanziario a tutta la legge. Dichiarato illegittimo l’art. 5, le disposizioni sostanziali degli artt. 1–4 e 6 (che prevedevano i contributi) rimanevano prive di copertura e quindi non potevano sopravvivere autonomamente. La Corte ha dichiarato la loro illegittimità in via consequenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 180/2013 – Finanza sanitaria e incompatibilità consiglieri in Campania

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime tre disposizioni della legge della Regione Campania n. 27 del 2012 in materia di finanza sanitaria. La regione aveva rifinalizzato risorse vincolate al piano di rientro del debito sanitario, modificato la distribuzione dei posti letto di un policlinico e derogato alle norme statali sulle incompatibilità dei consiglieri supplenti degli enti locali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva adottato alcune disposizioni finanziarie in materia sanitaria: aveva destinato ad altri scopi risorse previste dal piano di rientro del debito sanitario, aveva modificato la distribuzione dei posti letto di un policlinico universitario e aveva escluso i consiglieri supplenti degli enti locali dal regime di incompatibilità previsto dalla legge statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tutte e tre le disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 2, comma 4 (rifinalizzazione risorse debito sanitario), art. 4, comma 3 (posti letto policlinico), art. 4, comma 5 (deroga incompatibilità consiglieri supplenti) della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27. Parametri: artt. 3, 117 comma 3, 120 comma 2 e 122 comma 1 della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale di tutte e tre le disposizioni: (1) la rifinalizzazione delle risorse viola il piano di rientro sanitario concordato con lo Stato e i poteri del commissario ad acta; (2) la distribuzione dei posti letto del policlinico interferisce con la competenza del commissario; (3) l’esclusione delle incompatibilità per i consiglieri supplenti viola il principio di divieto di cumulo di cariche sancito dall’art. 65 del d.lgs. 267/2000.

    Il principio

    Le regioni in piano di rientro sanitario non possono deviare autonomamente le risorse vincolate a tale piano né interferire con i poteri del commissario ad acta nominato dallo Stato. Le incompatibilità degli amministratori locali sono disciplinate dalla legge statale e le regioni non possono introdurre deroghe.

    Domande e risposte

    Cos’è il piano di rientro dal debito sanitario?

    Il piano di rientro è un accordo tra lo Stato e la regione per ridurre progressivamente il deficit del sistema sanitario regionale. Le regioni che hanno accumulato debiti sanitari rilevanti (come la Campania, il Lazio, la Calabria) devono rispettare misure di risanamento definite congiuntamente con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia. Le risorse destinate al piano sono vincolate e non possono essere deviate.

    Chi è il commissario ad acta in sanità?

    Il commissario ad acta è un soggetto nominato dal Governo (spesso il Presidente della Regione stesso, in veste di commissario) con il compito di adottare i provvedimenti necessari per attuare il piano di rientro, sostituendosi agli organi regionali ordinari in caso di inerzia. I poteri del commissario non possono essere limitati da leggi regionali.

    Cosa prevede il divieto di cumulo di cariche per i consiglieri supplenti?

    L’art. 65 del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce che il titolare di una carica in un ente locale non può essere contemporaneamente titolare di un’altra carica incompatibile. L’esclusione prevista dalla legge regionale per i consiglieri supplenti avrebbe creato una deroga non consentita a questo principio, di competenza statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2013 – Lavoro di pubblica utilità e vincolo provinciale incostituzionale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui imponeva che il lavoro di pubblica utilità venisse svolto obbligatoriamente nella provincia di residenza del condannato. Il vincolo territoriale provinciale è irragionevole e contrasta con la finalità rieducativa della pena.

    Di cosa si tratta

    Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione sostitutiva della pena pecuniaria per i reati di competenza del giudice di pace: il condannato presta attività non retribuita a favore della collettività. La norma impugnata imponeva che questa attività venisse svolta tassativamente nella provincia in cui il condannato risiede. Due tribunali — di Sant’Angelo dei Lombardi e di Matera — avevano dubitato della ragionevolezza di questo vincolo territoriale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 54, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui limitava il luogo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità alla provincia di residenza. Parametri: artt. 3, 27 e 29 della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi e Tribunale di Matera (giudizi riuniti).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. Il vincolo provinciale è irragionevole (art. 3 Cost.) e contrario alla finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.): può rendere impossibile o difficile trovare un ente disponibile ad accogliere il condannato, con effetti opposti alla rieducazione. La Corte ha aggiunto in via additiva che «se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall’ambito della provincia in cui risiede».

    Il principio

    Il vincolo territoriale provinciale per il lavoro di pubblica utilità è incostituzionale perché irragionevole e contrario alla finalità rieducativa della pena. Il giudice deve poter derogare a tale vincolo su richiesta del condannato, per garantire l’effettività della sanzione e la sua funzione risocializzante.

    Domande e risposte

    Cos’è il lavoro di pubblica utilità nel giudizio davanti al giudice di pace?

    Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è una sanzione prevista per i reati di competenza del giudice di pace: il condannato presta un’attività non retribuita a favore di enti pubblici, organizzazioni di volontariato o simili, per un periodo che sostituisce la pena pecuniaria. Non va confuso con il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva per la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.).

    Perché il vincolo provinciale era irragionevole?

    Perché in alcuni territori (specialmente nelle province con pochi enti aderenti) il condannato poteva non trovare un ente disponibile nella sua provincia, rendendo di fatto impossibile l’esecuzione della sanzione. Il vincolo non serviva a nessuno scopo utile e poteva trasformarsi in un ostacolo alla stessa esecuzione della pena.

    Cosa cambia con la sentenza n. 179/2013?

    Dopo questa sentenza, se il condannato lo richiede espressamente, il giudice può autorizzarlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità in una provincia diversa da quella di residenza. La richiesta del condannato è necessaria: il giudice non può imporre la delocalizzazione d’ufficio.

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