Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 131 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito

    Art. 131 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell’allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell’allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.

    2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all’allegato n. 23.

    3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall’articolo 133. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 130 D.Lgs. 259/2003 – Oggetto

    Art. 130 D.Lgs. 259/2003 – Oggetto

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta l’autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.

    2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.

    3. Il presente Capo: a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso; b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.

    4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come definita dall’ETSI (European Telecommunication Standard Institute).

    5. L’impiego di standard diversi dal TETRA con l’individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 129 D.Lgs. 259/2003 – Emittenza privata

    Art. 129 D.Lgs. 259/2003 – Emittenza privata

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all’ articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

  • Art. 128 D.Lgs. 259/2003 – Risorsa di spettro radio

    Art. 128 D.Lgs. 259/2003 – Risorsa di spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 127 D.Lgs. 259/2003 – Stazione radioelettrica (abrogato)

    Art. 127 D.Lgs. 259/2003 – Stazione radioelettrica

    D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa

  • Art. 126 D.Lgs. 259/2003 – Concessione dei diritti individuali di uso

    Art. 126 D.Lgs. 259/2003 – Concessione dei diritti individuali di uso

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.

    2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.

    3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l’impianto o l’esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 125 D.Lgs. 259/2003 – Licenze ed autorizzazioni preesistenti

    Art. 125 D.Lgs. 259/2003 – Licenze ed autorizzazioni preesistenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 124 D.Lgs. 259/2003 – Reti e servizi via satellite

    Art. 124 D.Lgs. 259/2003 – Reti e servizi via satellite

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 107. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 123 D.Lgs. 259/2003 – Sperimentazione

    Art. 123 D.Lgs. 259/2003 – Sperimentazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L’autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 122 D.Lgs. 259/2003 – Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione

    Art. 122 D.Lgs. 259/2003 – Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. È comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.

    2. È consentita l’interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell’ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l’interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 121 D.Lgs. 259/2003 – Bande collettive di frequenze

    Art. 121 D.Lgs. 259/2003 – Bande collettive di frequenze

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Con provvedimenti del Ministero sono definite: a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; c) le integrazioni necessarie per adeguare l’elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.

  • Art. 120 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze

    Art. 120 D.Lgs. 259/2003 – Frequenze

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. articolo precedente articolo successivo

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.