Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 2903/2013 – Inammissibili gli interventi di associazioni cooperative nel giudizio previdenziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi della Confederazione Cooperative Italiane, della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell’Associazione Generale Cooperative Italiane nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Tribunale di Lucca in materia previdenziale: le associazioni non erano parti dei giudizi principali né titolari di un interesse qualificato, diretto e immediato ai rapporti sostanziali dedotti.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in due procedimenti (r.o. n. 232 e n. 240 del 2011) riguardanti rapporti previdenziali tra società cooperative e l’ente previdenziale. In entrambi i giudizi erano intervenute le principali associazioni di rappresentanza delle cooperative italiane, ritenendo che l’esito delle questioni avrebbe potuto incidere sulle posizioni delle cooperative aderenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di questioni sollevate dalle associazioni: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 59 del 2013, letta all’udienza del 26 febbraio 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle tre confederazioni cooperative nei giudizi r.o. n. 232 e n. 240 del 2011 promossi dal Tribunale di Lucca.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi. Le posizioni sostanziali dedotte nei giudizi a quibus concernono profili attinenti ai rapporti previdenziali tra le specifiche società cooperative ricorrenti e l’ente previdenziale. Tali rapporti non mettono in gioco le prerogative delle associazioni confederali intervenienti, né toccano in modo diretto e immediato le loro posizioni soggettive (Ord. 2903 del 2013).

    Il principio

    Le associazioni di categoria non possono intervenire nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale per il solo fatto che la norma censurata riguardi il settore da esse rappresentato o incida sulle imprese associate. L’interesse richiesto deve essere qualificato — diretto e immediato al rapporto giuridico sostanziale dedotto nel singolo giudizio — non meramente analogo a quello delle parti o diffuso sull’intera categoria.

    Domande e risposte

    Perché le grandi confederazioni cooperative non potevano intervenire?

    Perché i giudizi principali riguardavano i rapporti previdenziali di specifiche cooperative con l’ente previdenziale, non le prerogative delle confederazioni come tali. L’interesse delle confederazioni era di categoria — tutelare le associate — ma non era direttamente connesso al rapporto sostanziale oggetto di quei due specifici giudizi di lavoro.

    Le cooperative singole che erano parti del giudizio principale potevano invece intervenire?

    Sì. Le parti del giudizio principale — le società cooperative ricorrenti davanti al Tribunale di Lucca — avrebbero potuto costituirsi nel giudizio incidentale. È solo l’intervento dei soggetti estranei al giudizio a quo a essere soggetto alla più restrittiva regola dell’interesse qualificato.

    Questa giurisprudenza crea un problema di accesso alla giustizia costituzionale per le associazioni di categoria?

    La Corte ha sistematicamente risposto di no: le associazioni possono tutelare le proprie posizioni nei giudizi comuni e promuovere la sollevazione di questioni incidentali nei procedimenti che vedono le loro associate come parti. Il limite dell’interesse qualificato non esclude la tutela, ma la incanalizza nelle sedi processuali appropriate.

  • Corte cost. n. 2304/2013 – Inammissibile l’intervento di ANIGAS nel giudizio sulla distribuzione del gas

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) nel giudizio incidentale promosso dal TAR Lombardia sull’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93/2011 (mercato del gas naturale): l’associazione non era parte del giudizio principale e non era titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (attuazione delle direttive europee sull’energia e sul gas), nel giudizio promosso da Enel Rete Gas s.p.a. per l’annullamento degli atti relativi a una gara indetta dal Comune di Corbetta per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale. L’ANIGAS aveva depositato atto di intervento nel giudizio costituzionale chiedendo il rigetto della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione sollevata dall’ANIGAS: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 134 del 2013, letta all’udienza del 23 aprile 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento nel giudizio r.o. n. 115 del 2012 promosso dal TAR Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento. Il giudizio a quo riguardava un rapporto tra Enel Rete Gas s.p.a. e il Comune di Corbetta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. L’ANIGAS — associazione di categoria degli industriali del gas — non era né parte di quel rapporto né titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Ord. 2304 del 2013).

    Il principio

    Un’associazione di categoria non acquista automaticamente la legittimazione a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale per il solo fatto che la norma censurata riguardi il settore di cui essa è rappresentativa. L’interesse qualificato deve essere diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel singolo giudizio a quo, non all’interesse generale di settore.

    Domande e risposte

    Perché ANIGAS non poteva intervenire, pur rappresentando il settore del gas?

    Il giudizio principale riguardava un rapporto contrattuale specifico tra Enel Rete Gas e il Comune di Corbetta. L’interesse dell’ANIGAS è un interesse di categoria, relativo all’intero settore della distribuzione del gas, non un interesse direttamente connesso al rapporto sostanziale dedotto in quel singolo giudizio.

    Chi era legittimato a intervenire in quel giudizio?

    Oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, se pertinente, al Presidente della Giunta regionale, erano legittimati: Enel Rete Gas s.p.a. e il Comune di Corbetta (parti del giudizio principale), nonché eventuali terzi titolari di un interesse direttamente connesso all’affidamento di quel specifico servizio di distribuzione del gas nel Comune di Corbetta.

    La sentenza n. 134/2013 sulla distribuzione del gas era comunque rilevante per il settore?

    Sì. La questione principale riguardava una norma del d.lgs. n. 93/2011 sull’attuazione delle direttive europee sull’energia. La pronuncia di merito aveva rilevanza per l’intero settore, ma questo non modificava le regole processuali sull’ammissibilità dell’intervento nel singolo giudizio incidentale.

  • Corte cost. n. 1911/2013 – Ammissibile l’intervento dell’INPS nel giudizio incidentale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento dell’INPS nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ordinanza n. 318 del 2013): l’Istituto era portatore di un interesse qualificato che avrebbe potuto essere direttamente inciso dall’esito del giudizio.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l’INPS aveva depositato atto di intervento. L’Istituto non era parte del giudizio principale. La Corte ha esaminato se l’INPS potesse essere ammesso a intervenire ai sensi delle regole consolidate in materia di intervento di terzi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione sollevata dall’INPS: è un’ordinanza dibattimentale (allegata all’ordinanza n. 318 del 2013, letta all’udienza del 19 novembre 2013) con la quale la Corte ha valutato l’ammissibilità dell’intervento dell’Istituto nel giudizio incidentale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento dell’INPS. Richiamando la costante giurisprudenza sui presupposti per l’intervento di terzi nel giudizio incidentale (tra le tante, sentenze n. 199 del 2011, n. 116 del 2013, n. 134 del 2013), la Corte ha rilevato che l’INPS era portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e che avrebbe potuto essere direttamente inciso dall’esito del giudizio (Ord. 1911 del 2013).

    Il principio

    L’intervento di un soggetto terzo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile quando tale soggetto sia portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e possa essere direttamente inciso dall’esito del giudizio. Quando queste condizioni sono soddisfatte — come nel caso dell’INPS — la Corte ammette l’intervento. Non basta che il soggetto abbia un interesse generico o analogo a quello delle parti.

    Domande e risposte

    In quali casi un ente pubblico come l’INPS può intervenire nel giudizio incidentale?

    Quando è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto giuridico sostanziale dedotto nel giudizio a quo, e quando l’esito del giudizio potrebbe incidere direttamente sulla sua posizione. Nel caso dell’INPS, la natura di ente previdenziale e il rapporto diretto con le questioni pensionistiche o previdenziali spesso soddisfano questo requisito.

    Qual è la differenza tra questo caso e quello del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati (Ord. 705/2013)?

    Il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati era un’associazione i cui soci avevano un interesse indiretto: il giudizio principale riguardava rapporti previdenziali tra cooperative e enti previdenziali, non le posizioni dei singoli giornalisti pensionati. L’INPS, invece, è l’ente che gestisce il rapporto previdenziale oggetto del giudizio, e quindi è direttamente inciso dall’esito della pronuncia.

    La dichiarazione di ammissibilità dell’intervento significa che l’INPS ha ragione nel merito?

    No. L’ammissibilità dell’intervento è una questione processuale distinta dal merito della questione di legittimità costituzionale. La Corte valuta solo se il soggetto può partecipare al giudizio, non se la sua posizione di merito sia fondata.

  • Corte cost. n. 1807/2013 – Inammissibile l’intervento tardivo di CODACONS e associazione scuola

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento del CODACONS e dell’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Trento: l’atto di intervento era stato depositato ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 15 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 marzo 2012. Il CODACONS e l’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola avevano depositato un unico atto di intervento il 21 dicembre 2012, ossia circa nove mesi dopo la scadenza del termine. Nessuna delle due associazioni era parte del giudizio principale davanti al Tribunale di Trento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione sollevata dagli intervenuti: è un’ordinanza dibattimentale (allegata all’ordinanza n. 206 del 2013, letta all’udienza del 27 marzo 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento tardivo delle due associazioni nel giudizio r.o. n. 32 del 2012 promosso dal Tribunale di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento per tardività. L’art. 4, commi 3 e 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che l’atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio. Tale termine è perentorio (sentenze n. 81 del 2012, n. 257 del 2007, n. 190 del 2006). L’intervento era stato depositato il 21 dicembre 2012, oltre nove mesi dopo la scadenza (Ord. 1807 del 2013).

    Il principio

    Il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio per depositare l’atto di intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è perentorio. Il suo mancato rispetto rende l’intervento inammissibile per tardività, indipendentemente dalla qualità del soggetto interveniente e dalla rilevanza dei suoi interessi.

    Domande e risposte

    Entro quando deve essere depositato un atto di intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale?

    Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio (ordinanza di rimessione). Il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta, non dalla notifica o dalla conoscenza dell’ordinanza.

    Cosa succede se l’atto di intervento viene depositato dopo i venti giorni?

    La Corte lo dichiara inammissibile per tardività. Il soggetto intervenuto non può partecipare al giudizio né presentare memorie o deduzioni. La tardività non ammette sanatorie o rimessioni in termini.

    CODACONS e simili associazioni di consumatori possono mai intervenire nei giudizi davanti alla Corte?

    Sì, a condizione che rispettino il termine perentorio dei venti giorni e che dimostrino di essere titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo. Non basta la generica tutela di categorie di soggetti regolati dalla norma censurata.

  • Corte cost. n. 1806/2013 – Inammissibile l’intervento di privati nel giudizio in via d’azione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento della Compagnia italiana di navigazione Spa nel giudizio in via d’azione promosso dallo Stato contro una Regione: in tali giudizi — che si svolgono esclusivamente tra titolari di potestà legislativa — non è ammesso l’intervento di soggetti privi di detta potestà.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 della Costituzione (giudizio che ha originato la sentenza n. 230 del 2013), la Compagnia italiana di navigazione Spa aveva depositato atto di intervento. La Compagnia era una società privata che riteneva di avere un interesse diretto nella controversia tra Stato e Regione che era oggetto del giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione incidentale: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 230 del 2013, letta all’udienza del 18 giugno 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento della società privata nel giudizio in via principale promosso ai sensi dell’art. 127 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento. Il giudizio di costituzionalità promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 Cost. si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa. I soggetti privi di tale potestà dispongono di altri mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive — anche costituzionali — sia davanti ad altre istanze giurisdizionali sia eventualmente davanti alla Corte in via incidentale. La CIN era priva di potestà legislativa (Ord. 1806 del 2013).

    Il principio

    Il giudizio in via principale di legittimità costituzionale (art. 127 Cost.) è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa (Stato, Regioni, Province autonome). I soggetti privati, privi di tale potestà, non sono legittimati a intervenire in tali giudizi, anche se abbiano un interesse concreto nella controversia. Essi potranno tutelare le proprie posizioni nei giudizi comuni o, in via incidentale, davanti alla stessa Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra giudizio in via incidentale e giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale?

    Il giudizio in via incidentale nasce da una questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice nel corso di un procedimento. Il giudizio in via principale (d’azione) è invece instaurato direttamente dallo Stato o da una Regione, senza necessità di un procedimento comune sottostante. Le regole sulla legittimazione a intervenire sono diverse nei due tipi di giudizio.

    Un privato che sia direttamente colpito da una legge regionale può impugnarla davanti alla Corte costituzionale?

    Non in via diretta né come parte nel giudizio in via principale. Il privato deve attendere che sorga una controversia davanti a un giudice comune, il quale potrà poi sollevare la questione incidentale. Oppure potrà invocare il rimedio davanti al giudice amministrativo per gli atti applicativi della legge.

    Perché la legge limita così rigorosamente l’intervento nel giudizio principale?

    Perché il giudizio in via principale è concepito come uno strumento di regolazione dei rapporti costituzionali tra soggetti dotati di potestà normativa, non come un giudizio sui diritti soggettivi dei singoli. La Corte ha sistematicamente escluso l’intervento di privati per non alterare la natura e la struttura di tale procedimento.

  • Corte cost. n. 905/2013 – Inammissibili gli interventi di Confindustria e altri nel giudizio ILVA

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di Confindustria, Federacciai, WWF e dei signori Fornaro nel giudizio di legittimità costituzionale sul decreto-legge ILVA (d.l. n. 207/2012): nessuno di essi era parte del giudizio principale davanti al GIP di Taranto, né era titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207 (convertito dalla l. n. 231/2012), relativo alle misure per la crisi degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (la vicenda ILVA di Taranto). Nel giudizio costituzionale avevano depositato atti di intervento Confindustria, Federacciai, WWF Italia onlus e i fratelli Fornaro (privati direttamente colpiti dall’inquinamento).

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione sollevata dagli intervenuti: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 85 del 2013, letta all’udienza del 9 aprile 2013) con la quale la Corte ha deciso sull’ammissibilità degli interventi nel giudizio r.o. n. 19 del 2013, promosso dal GIP di Taranto avente ad oggetto il d.l. n. 207/2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi. Nel giudizio incidentale sono ammessi soltanto le parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. I rapporti sostanziali dedotti nel procedimento a quo concernono profili che — pur potendo riguardare le posizioni di Confindustria, Federacciai, WWF e dei privati — non concernono direttamente le prerogative o i diritti di tali soggetti in quanto tali (Ord. 905 del 2013).

    Il principio

    Anche in giudizi di grande rilevanza pubblica (come quello sull’ILVA), la regola dell’interesse qualificato per l’intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale si applica senza eccezioni. Non basta che i terzi intervenuti siano economicamente o fisicamente colpiti dagli effetti della norma censurata: occorre che il rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale tocchi direttamente e immediatamente la loro posizione giuridica soggettiva.

    Domande e risposte

    Perché il WWF e i privati Fornaro non potevano intervenire nel giudizio ILVA davanti alla Corte?

    Pur essendo vittime o portatori di interessi legati all’inquinamento prodotto dallo stabilimento, non erano parti del procedimento penale a quo davanti al GIP di Taranto. Il rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio riguardava specifici profili penali che non toccavano direttamente e immediatamente i loro diritti in modo distinto da quello di qualunque altro soggetto regolato dalla norma censurata.

    Confindustria e Federacciai sono associazioni di categoria: questo è sufficiente per intervenire?

    No. La qualità di associazione di categoria o di rappresentante di interessi collettivi non equivale all’interesse qualificato richiesto per l’intervento nel giudizio incidentale. L’interesse deve essere diretto e immediato al rapporto giuridico specifico dedotto nel singolo giudizio a quo, non all’interesse di settore in via generale.

    Chi avrebbe potuto intervenire in quel giudizio?

    Solo i soggetti che fossero parti del procedimento penale davanti al GIP di Taranto (ad esempio, eventuali imputati o persone offese costituite parte civile in quel giudizio) oppure terzi con un interesse qualificato direttamente connesso al rapporto sostanziale oggetto del procedimento penale principale.

  • Corte cost. n. 705/2013 – Inammissibile l’intervento di terzi senza interesse qualificato nel giudizio incidentale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti sul taglio delle pensioni INPGI: l’associazione non era parte del giudizio principale e non era titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio (r.o. n. 55 del 2013), avente ad oggetto le decurtazioni pensionistiche operate tramite l’INPGI, era intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, un’associazione senza fini di lucro che intendeva tutelare i propri soci danneggiati dai tagli pensionistici. L’associazione non era parte del giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione incidentale di legittimità costituzionale promossa dall’associazione, ma di un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 116 del 2013, letta all’udienza del 7 maggio 2013) con cui la Corte ha deciso sull’ammissibilità dell’intervento spiegato dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati nel giudizio r.o. n. 55 del 2013.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi a intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale per le leggi regionali), soltanto le parti del giudizio principale e i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. L’interesse dei soci dell’associazione — pur potendo essere indirettamente toccato dall’esito del giudizio — non aveva i caratteri di immediatezza e direttezza richiesti (Ord. 705 del 2013).

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Non basta che i terzi abbiano interessi analoghi a quelli delle parti o che siano indirettamente toccati dalla norma censurata: l’intervento di soggetti con interessi meramente analoghi contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio, privando la questione del preventivo vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Chi può intervenire in un giudizio di legittimità costituzionale incidentale?

    Possono intervenire: il Presidente del Consiglio dei ministri (sempre), il Presidente della Giunta regionale (per le leggi regionali), le parti del giudizio principale, e i terzi titolari di un interesse qualificato direttamente e immediatamente connesso al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

    Perché l’interesse indiretto di un’associazione non basta per intervenire?

    Perché ammettere interventi di soggetti con interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale svuoterebbe il carattere incidentale del giudizio costituzionale: i terzi accederebbero senza che sia stato verificato dal giudice a quo che la questione è rilevante e non manifestamente infondata nel loro caso specifico.

    Può una pensionato intervenire direttamente nel giudizio se la legge censurata riduce la sua pensione?

    Solo se era parte del giudizio a quo (il giudizio da cui è sorta la questione incidentale). Se il pensionato non era parte di quel giudizio, può intervenire solo dimostrando di essere titolare di un interesse qualificato e direttamente connesso al rapporto giuridico dedotto in quel procedimento specifico.

  • Corte cost. n. 504/2013 – Inammissibile la costituzione tardiva del Presidente del Consiglio in conflitto tra enti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri in un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti: la deliberazione di resistenza del Consiglio dei ministri era intervenuta oltre il termine perentorio fissato per la costituzione in giudizio, e l’Avvocatura dello Stato non può costituirsi senza previa deliberazione dell’organo collegiale.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti che ha originato la sentenza n. 60 del 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri — tramite l’Avvocatura generale dello Stato — si era costituito in giudizio depositando la propria memoria il 27 marzo 2012 (entro il termine). Tuttavia, la deliberazione di resistenza del Consiglio dei ministri era avvenuta solo il 3 aprile 2012 ed era stata depositata in cancelleria il 16 aprile, oltre il termine perentorio per la costituzione (scaduto il 3 aprile 2012).

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione incidentale di legittimità costituzionale: è un’ordinanza dibattimentale letta all’udienza del 26 febbraio 2013 e allegata alla sentenza n. 60 del 2013, con la quale la Corte ha regolato la partecipazione al giudizio. I termini di costituzione nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sono fissati dagli artt. 25, terzo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall’art. 25, comma 4, delle Norme integrative.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri. I termini di costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sono perentori (sentenze n. 332 del 2011, n. 149 del 2009, n. 313 del 2006). La deliberazione del Consiglio dei ministri è inoltre presupposto indefettibile per la costituzione, e la sua mancanza al momento del deposito della memoria dell’Avvocatura rende inammissibile la costituzione medesima (Ord. allegata alla sent. n. 60 del 2013, letta all’udienza del 26 febbraio 2013).

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti davanti alla Corte costituzionale, i termini di costituzione sono perentori. La costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri richiede necessariamente la previa deliberazione dell’organo collegiale (Consiglio dei ministri): senza tale deliberazione, l’atto di costituzione è inammissibile anche se materialmente depositato entro il termine.

    Domande e risposte

    Entro quando deve costituirsi il Presidente del Consiglio in un conflitto di attribuzione tra enti?

    Ai sensi dell’art. 25, commi 3 e 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per la costituzione decorre dalla notifica del ricorso e è perentorio. Nel caso in esame, l’ultima notifica regolare era avvenuta il 23 febbraio 2012 e il termine scadeva il 3 aprile 2012.

    Perché è necessaria la previa deliberazione del Consiglio dei ministri?

    La Corte costituzionale ha costantemente affermato che l’organo collegiale deve autorizzare sia la proposizione del ricorso sia la resistenza in giudizio. L’Avvocatura generale dello Stato può rappresentare il Governo davanti alla Corte solo se previamente l’organo politico collegiale ne ha deliberato la partecipazione.

    Cosa succede se la costituzione è dichiarata inammissibile?

    Il soggetto la cui costituzione è dichiarata inammissibile non può partecipare al giudizio né dedurre proprie argomentazioni. Nel giudizio per conflitto tra enti, ciò significa che lo Stato non ha potuto difendere la propria posizione nel merito.

  • Corte cost. n. 326/2013 – Inammissibilità della questione sul divieto di arresti domiciliari per chi abbia subito condanna per evasione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 284, comma 5-bis, c.p.p.: anche accogliendo la tesi del rimettente (dies a quo dalla commissione del reato di evasione anziché dalla condanna), nel caso concreto gli arresti domiciliari sarebbero rimasti comunque preclusi, rendendo la questione priva di rilevanza per il giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia stava decidendo su un’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, presentata nell’interesse di un imputato condannato anche per rapina aggravata. Ostava alla concessione degli arresti domiciliari l’art. 284, comma 5-bis, c.p.p., che prevede il divieto assoluto di tale misura per chi abbia riportato condanna per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede. Il GUP riteneva irragionevole che il quinquennio decorresse dalla condanna per evasione anziché dalla commissione del reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di concessione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione», in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di rilevanza. L’evasione era stata commessa il 29 dicembre 2007, mentre i reati per i quali si procedeva erano del 27 settembre 2012: anche calcolando il quinquennio dalla commissione dell’evasione (anziché dalla condanna), i reati rientrerebbero comunque entro i cinque anni. Pertanto, l’eventuale accoglimento della questione non avrebbe mutato l’esito nel giudizio a quo (Ord. 326 del 2013, depositata il 27 dicembre 2013).

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza — e deve essere dichiarata inammissibile — quando il suo eventuale accoglimento non inciderebbe sulla decisione del giudizio a quo. La Corte non può essere investita di questioni meramente accademiche o prive di effetto concreto nel procedimento da cui provengono.

    Domande e risposte

    Chi è colpito dal divieto di arresti domiciliari ex art. 284, comma 5-bis, c.p.p.?

    Chiunque abbia riportato condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.) nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede. Il divieto opera in modo assoluto: il giudice non può concedere gli arresti domiciliari, anche in presenza di condizioni favorevoli, fino alla scadenza del quinquennio.

    Da quando decorre il quinquennio previsto dall’art. 284, comma 5-bis, c.p.p.?

    Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (richiamata nella stessa ordinanza di rimessione), il quinquennio decorre dalla pronuncia della sentenza di condanna per evasione (o dall’emissione del decreto penale di condanna), non dalla commissione del fatto. Questa era proprio la norma che il rimettente riteneva irragionevole.

    Quali parametri costituzionali erano evocati dal giudice rimettente?

    Il GUP di Brescia invocava l’art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza: disparità dipendenti dalla durata del processo per evasione), l’art. 111 Cost. (la lunga durata del processo si risolve in danno per l’imputato) e l’art. 27 Cost. (finalità rieducativa, da intendersi come criterio che informa anche le misure cautelari).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 325/2013 – Inammissibilità della questione sull’edilizia residenziale pubblica in Basilicata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Melfi sull’art. 34 della legge regionale della Basilicata n. 24/2007: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione, poiché la norma impugnata si riferisce ai provvedimenti di rilascio emessi dall’Ente gestore del patrimonio ERP, non dal Comune come nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Melfi era investito di un reclamo cautelare riguardante la sospensione di un ordine di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla. La parte reclamante contestava l’efficacia esecutiva del provvedimento, sostenendo l’incostituzionalità della norma regionale che attribuisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio dell’Ente gestore ERP.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Melfi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale, rinviando all’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035/1972, attribuirebbe al provvedimento di rilascio dell’Ente gestore ERP valore di titolo esecutivo, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. La norma regionale impugnata si riferisce espressamente ai provvedimenti emessi dall’«Ente gestore» del patrimonio ERP (identificato con le ATER — Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica), non dal Comune. Nel caso concreto, invece, il provvedimento di rilascio era stato emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla. La questione era quindi irrilevante per la definizione del giudizio a quo (Ord. 325 del 2013, depositata il 23 dicembre 2013).

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è applicabile alla fattispecie concreta portata all’esame del giudice rimettente. È onere del giudice a quo fornire una motivazione plausibile sulla rilevanza, verificando che la norma da lui censurata governi effettivamente il caso di specie.

    Domande e risposte

    L’ordine di rilascio di un alloggio ERP emesso da un Comune ha efficacia esecutiva diretta?

    La questione non è stata risolta nel merito dalla Corte in questa pronuncia. L’efficacia esecutiva di tali provvedimenti dipende dalle specifiche norme regionali e statali applicabili. Nel caso in esame, l’efficacia esecutiva era contestata proprio perché il provvedimento proveniva dal Comune e non dall’Ente gestore ERP, al quale si riferisce la norma regionale.

    Cosa si intende per «Ente gestore» nell’edilizia residenziale pubblica?

    In Basilicata, le ATER (Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica) hanno sostituito i tradizionali IACP (Istituti autonomi case popolari). Sono soggetti distinti dal Comune, con attribuzioni specifiche in materia di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

    Perché la norma sulla titolarità del titolo esecutivo è riservata allo Stato?

    L’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali». I titoli esecutivi — ossia i documenti che consentono di procedere all’esecuzione forzata senza previo giudizio di cognizione — rientrano in questa materia. Le Regioni non possono quindi istituire nuovi titoli esecutivi senza una base statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro della questione (competenza esclusiva statale in materia di norme processuali)
  • Corte cost. n. 324/2013 – Procedibilità d’ufficio dell’aborto colposo non viola l’uguaglianza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla procedibilità d’ufficio del reato di interruzione colposa della gravidanza: la scelta di rendere tale reato perseguibile d’ufficio — a differenza delle lesioni personali colpose — rientra nella discrezionalità legislativa in materia di politica criminale e non è manifestamente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Treviso stava giudicando alcuni medici imputati di interruzione colposa della gravidanza ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 194/1978. La persona offesa aveva rimesso la querela dopo essere stata integralmente risarcita, ma il processo era proseguito perché il reato è procedibile d’ufficio. La difesa degli imputati aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando che le lesioni personali colpose gravissime — categoria nella quale rientrava originariamente anche l’aborto — sono invece procedibili a querela.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Treviso ha impugnato l’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio per il reato di interruzione colposa della gravidanza anziché la procedibilità a querela di parte, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente ravvisava una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle lesioni personali gravissime colpose disciplinate dall’art. 590 del codice penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La scelta del regime di procedibilità dei reati rientra nella discrezionalità del legislatore e è censurabile solo per vizio di manifesta irrazionalità. Dopo la riforma del 1978, l’aborto colposo è un reato autonomo rispetto al quale vengono in rilievo — oltre all’integrità psico-fisica della donna — anche la protezione della maternità (art. 31, comma 2, Cost.) e la tutela del concepito desumibile dall’art. 2 Cost. Tali interessi giustificano un trattamento processuale distinto rispetto alle lesioni personali (Ord. 324 del 2013, depositata il 23 dicembre 2013).

    Il principio

    La scelta del regime di procedibilità dei reati è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che deve operare bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso complessi. Il giudizio di legittimità costituzionale è possibile solo per vizio di manifesta irrazionalità. L’aborto colposo, configurato come reato autonomo dalla legge n. 194/1978, coinvolge interessi costituzionalmente garantiti diversi da quelli rilevanti per le lesioni personali, rendendo non arbitraria la scelta di procedibilità d’ufficio.

    Domande e risposte

    Perché l’interruzione colposa della gravidanza è procedibile d’ufficio e non a querela?

    Il legislatore del 1978, nell’introdurre la disciplina dell’aborto, ha configurato il reato di interruzione colposa della gravidanza come autonomo rispetto alle lesioni personali, in considerazione degli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti: tutela della maternità (art. 31 Cost.) e protezione del concepito (art. 2 Cost.). La procedibilità d’ufficio riflette il maggior peso che il legislatore ha attribuito a tali interessi.

    Se la persona offesa rimette la querela, il processo per aborto colposo si ferma?

    No. Trattandosi di reato procedibile d’ufficio, la rimessione della querela — ammesso che sia stata depositata — non incide sulla proseguibilità del processo. Come accaduto nel caso in esame, anche dopo la remissione e il risarcimento integrale del danno il processo è continuato.

    La Corte costituzionale potrebbe rivalutare questa scelta in futuro?

    In astratto sì, se il legislatore modificasse il quadro normativo in modo da rendere manifesta l’irrazionalità della procedibilità d’ufficio. La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che solo la manifesta irrazionalità — non il semplice disaccordo con la scelta legislativa — legittima l’intervento della Corte in materia di regime di procedibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 323/2013 – Estinzione del conflitto di attribuzione Procura Corte dei conti vs Presidente della Repubblica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Procura della Corte dei conti di Bolzano contro il Presidente della Repubblica, a seguito della rinuncia al ricorso depositata dalla stessa Procura ricorrente nella fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige (sede di Bolzano) aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente della Repubblica, lamentando una asserita «pretesa» del Capo dello Stato di valutare la correttezza dell’operato della Procura contabile — su sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano — e una successiva asserita «interferenza» attraverso contatti informali con i vertici della Corte dei conti. Il Quirinale aveva smentito con nota ufficiale le ricostruzioni della Procura ricorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto era promosso dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige (sede di Bolzano) contro il Presidente della Repubblica, in riferimento all’art. 108, secondo comma, della Costituzione (garanzia di indipendenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti). La Procura lamentava la menomazione della propria indipendenza a causa di asseriti contatti informali del Capo dello Stato con i vertici dell’istituzione contabile.

    La decisione della Corte

    In data 16 maggio 2013 la Procura regionale ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato estinto il processo, rilevando che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione dell’ammissibilità, comporta con assoluta precedenza la dichiarazione di estinzione del processo (Ord. 323 del 2013, depositata il 19 dicembre 2013).

    Il principio

    La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, anche se interviene nella fase preliminare di ammissibilità, determina necessariamente la declaratoria di estinzione del processo con precedenza su ogni altra questione. Il processo costituzionale per conflitto di attribuzione può estinguersi per rinuncia del ricorrente prima ancora che la Corte si pronunci sull’ammissibilità.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale?

    I soggetti titolari di poteri costituzionali che ritengano le proprie attribuzioni lese o menomante da atti di un altro potere dello Stato. Nel giudizio incidentale, la legittimazione attiva spetta agli organi che, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.

    La Procura della Corte dei conti è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione?

    La questione della legittimazione attiva della Procura contabile era tra i profili esaminati nella fase di ammissibilità. Il processo si è estinto prima che la Corte si pronunciasse sul punto, per effetto della rinuncia depositata dalla stessa Procura ricorrente.

    Quali sono gli effetti dell’art. 108, secondo comma, della Costituzione sull’indipendenza del PM contabile?

    L’art. 108, comma 2, Cost. garantisce l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia. Questa disposizione è posta a tutela dell’autonomia della Procura contabile da condizionamenti esterni, compresi quelli eventualmente provenienti da altri poteri dello Stato.

    Norme collegate

    • Art. 108 della Costituzione — garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse, parametro invocato dalla Procura ricorrente