Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 151/2013 – Conflitto di attribuzioni: insindacabilità parlamentare e diffamazione di Antonio Di Pietro

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Giudice di pace di Viterbo contro la delibera della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dall’on. Berlusconi su Antonio Di Pietro nel corso di un comizio. Il conflitto può proseguire nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’on. Silvio Berlusconi, nel corso di un comizio a Viterbo il 26 marzo 2008, aveva pronunciato frasi ritenute diffamatorie nei confronti di Antonio Di Pietro, contestandogli, tra l’altro, di aver «mandato in galera italiani senza prove». Di Pietro aveva sporto querela per diffamazione e il Giudice di pace di Viterbo aveva trasmesso gli atti alla Camera, che aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Cassazione aveva annullato la successiva sentenza di non punibilità, rinviando al Giudice di pace per valutare l’effettivo nesso funzionale con le attività parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità eccedesse la sfera di attribuzioni parlamentare, in quanto le dichiarazioni non costituivano riproduzione sostanziale di atti tipici parlamentari né erano collegate a recenti iniziative parlamentari.

    La decisione della Corte

    In questa fase preliminare, la Corte dichiara ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione del Giudice di pace (organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita) e della Camera dei deputati, nonché l’esistenza della materia di un conflitto rientrante nella propria competenza. Il conflitto proseguirà nel merito con contraddittorio tra le parti.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. protegge le dichiarazioni extra moenia del parlamentare solo se sussiste un nesso funzionale con l’attività parlamentare svolta in sede istituzionale. L’eventuale assenza di tale nesso, prospettata dal giudice ricorrente, integra materia idonea a dar luogo a un conflitto di attribuzione tra poteri.

    Domande e risposte

    Cosa significa «insindacabilità parlamentare» ai sensi dell’art. 68 Cost.?

    Significa che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere (penalmente, civilmente o disciplinarmente) delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Quando le dichiarazioni fatte fuori dal Parlamento sono coperte dall’insindacabilità?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, solo quando costituiscono riproduzione sostanziale — anche se non letterale — di atti tipici nei quali si estrinsecano le funzioni parlamentari, oppure sono sostanzialmente riproduttive di un’opinione già; espressa in sede parlamentare di recente.

    Cosa accadrà nel seguito del giudizio?

    La Camera dei deputati sarà notificata del conflitto e potrà costituirsi. La Corte deciderà nel merito se la delibera di insindacabilità era fondata o se ha leso le attribuzioni del Giudice di pace.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare: i membri delle Camere non possono essere perseguiti per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni.
  • Corte cost. n. 150/2013 – Sospensione automatica della potestà genitoriale per sottrazione di minore all’estero

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 574-bis c.p., che prevede la sospensione automatica dell’esercizio della potestà genitoriale come pena accessoria in caso di condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero. L’inammissibilità deriva dalla totale assenza, nell’ordinanza di rimessione, di descrizione della fattispecie concreta sottoposta al giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze procedeva nei confronti di un genitore imputato del reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero. In caso di condanna, l’art. 574-bis c.p. prevede come conseguenza automatica la sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale. Il giudice rimettente riteneva che tale automatismo non consentisse alcuna valutazione del superiore interesse del minore nel caso concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione sull’art. 574-bis c.p., in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché agli artt. 3, 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (in relazione all’art. 10 Cost.), sostenendo che l’automatismo della pena accessoria non consentisse di valutare in concreto il preminente interesse del minore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, poiché il giudice rimettente non ha descritto in alcun modo la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio. Tale omissione rende impossibile lo scrutinio della rilevanza della questione: è necessario conoscere i fatti di causa per valutare se la dichiarazione di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione.

    Il principio

    La descrizione della fattispecie concreta sottoposta al giudice rimettente non è un adempimento formale, ma condizione sostanziale di ammissibilità: senza di essa, la Corte non può verificare la rilevanza della questione né la sua connessione con gli interessi delle parti nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    La sospensione automatica della potestà genitoriale è costituzionalmente legittima?

    La Corte non ha esaminato il merito in questa pronuncia. La questione era già; stata affrontata in parte con la sentenza n. 31/2012 riguardante l’art. 569 c.p. (decadenza dalla potestà per delitti contro la famiglia), in cui la Corte aveva dichiarato illegittimo l’automatismo.

    Qual è la differenza tra sospensione e decadenza dalla potestà genitoriale?

    La sospensione è temporanea e riguarda l’esercizio della potestà; la decadenza è definitiva e incide sulla titolarità stessa. La Corte ha rilevato che la sentenza n. 31/2012 riguardava la decadenza, caso più grave.

    Il genitore condannato per art. 574-bis c.p. può continuare a mantenere il figlio?

    Sì: la sospensione riguarda solo l’esercizio della potestà, non la titolarità, con i connessi diritti e doveri di mantenimento, cura, istruzione ed educazione del minore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 149/2013 – Vincolo del principio di diritto della Cassazione sul giudice del rinvio

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 384, secondo comma, c.p.c., che obbliga il giudice del rinvio a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. L’obbligo di conformarsi alla pronuncia della Cassazione è connaturale al sistema delle impugnazioni e tutela valori costituzionalmente protetti quali la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale delle Marche, in sede di rinvio dopo una pronuncia della Cassazione, riteneva errato il principio di diritto enunciato da quest’ultima in materia di presunzione di distribuzione di utili ai soci di una società a ristretta base sociale. Nonostante questo convincimento, si trovava obbligata ad applicarlo in forza dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. La questione era stata sollevata in tre distinte ordinanze di analogo tenore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale delle Marche ha sollevato questione sull’art. 384, secondo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 23, 24 e 53 Cost., sostenendo che il vincolo del principio di diritto priverebbe le parti di una tutela effettiva qualora la Cassazione abbia enunciato un principio errato, con conseguente imposizione di un tributo non dovuto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati. Il vincolo del principio di diritto è connaturale al sistema delle impugnazioni: garantisce la definitività delle sentenze di cassazione, tutela la certezza del diritto e il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), ed è espressione della funzione nomofilattica della Cassazione, a sua volta fondata sul principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Il principio

    L’obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione non viola il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva né il principio di riserva di legge in materia tributaria. La definitività delle pronunce di cassazione costituisce un valore costituzionalmente protetto, che presidia la certezza del diritto e impedisce la perpetuazione dei giudizi.

    Domande e risposte

    Il giudice del rinvio può rifiutarsi di applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione?

    No, salvo che il principio riguardi questioni diverse da quelle che il giudice del rinvio è chiamato a decidere, o che siano sopravvenute modifiche normative o fatti nuovi rilevanti per la decisione.

    Cosa accade se la Cassazione ha errato nell’enunciare il principio di diritto?

    Il rimedio non è il rifiuto del giudice del rinvio di applicarlo, ma la proposizione di un nuovo ricorso in cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio, chiedendo alle Sezioni unite di rivedere il principio enunciato.

    I diritti del contribuente rimangono tutelati in questo sistema?

    Sì, attraverso i rimedi ordinari: ricorso per revocazione per errore di fatto, ricorso per nullità della sentenza, e la possibilità di rimettere la questione alle Sezioni unite per un revirement della giurisprudenza.

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  • Corte cost. n. 148/2013 – Divieto di prevalenza del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti sulla recidiva reiterata

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 69, quarto comma, c.p., relativa al divieto di far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti) sulla recidiva reiterata. La questione è diventata priva di oggetto perché la Corte, con la sentenza n. 251/2012, aveva già dichiarato illegittima quella stessa norma.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino procedeva nei confronti di un imputato accusato di spaccio di strada in quantitativi modesti, al quale era contestata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Per effetto dell’art. 69, quarto comma, c.p. (come modificato dalla legge n. 251/2005), l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti) non poteva essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, con la conseguenza che la pena minima applicabile era circa dieci volte superiore a quella applicabile a un non recidivo per lo stesso fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino ha sollevato questione sull’art. 69, quarto comma, c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251/2005, nella parte in cui escludeva che la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti potesse essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, in quanto essa è diventata priva di oggetto a seguito della sentenza n. 251 del 2012, con la quale la Corte stessa aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della medesima attenuante sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p.

    Il principio

    Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, sopravviene una pronuncia della Corte che ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma oggetto della questione, quest’ultima diventa priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La sentenza n. 251/2012 ha eliminato il divieto di prevalenza?

    Sì. A seguito di quella pronuncia, il giudice può valutare liberamente la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata nel caso concreto, senza che il testo dell’art. 69, quarto comma, c.p. lo vieti.

    Perché la questione in questo caso è inammissibile e non semplicemente cessata per ius superveniens?

    Perché la declaratoria di illegittimità di una norma opera ex tunc (dall’origine), rendendo la norma stessa mai valida: la questione non ha più un oggetto su cui pronunciarsi.

    Chi si trovava in una situazione analoga a quella dell’imputato nel giudizio principale può beneficiare della sentenza n. 251/2012?

    Sì, per i procedimenti in corso. Per le sentenze passate in giudicato, il beneficio è limitato ai casi in cui l’incostituzionalità della norma incide sulla pena in esecuzione (art. 30, comma 4, legge n. 87/1953).

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  • Corte cost. n. 171/2013 – Proroga delle concessioni demaniali marittime e direttiva Bolkestein

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Liguria n. 24/2012, che prevedeva la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in caso di danni da mareggiata. La norma contrastava con la direttiva europea «Bolkestein» (dir. 2006/123/CE), violando il vincolo di conformità al diritto UE di cui all’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva introdotto una norma che consentiva ai titolari di concessioni demaniali marittime di ottenere una proroga della concessione — con durata proporzionale all’investimento effettuato — in caso di danni causati da mareggiate o eventi atmosferici eccezionali. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma per contrasto con la direttiva «Bolkestein» sulle concessioni di servizi, che vieta automatismi favorevoli al concessionario uscente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Liguria n. 24/2012, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, per contrasto con l’art. 12, comma 2, della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi, «Bolkestein») e con le norme statali sulla concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge ligure. La proroga automatica delle concessioni demaniali, anche se condizionata al verificarsi di eventi atmosferici eccezionali, viola il divieto di proroghe automatiche sancito dall’art. 12 della direttiva Bolkestein, che impone procedure selettive imparziali per l’assegnazione delle concessioni.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime: la direttiva Bolkestein — in quanto norma UE recepita nell’ordinamento italiano — impone che alla scadenza le concessioni siano ri-assegnate mediante procedure comparative imparziali e trasparenti, senza meccanismi che favoriscano il concessionario uscente.

    Domande e risposte

    Cos’è la direttiva Bolkestein?

    È la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo relativa ai servizi nel mercato interno. Per le concessioni di risorse naturali scarse (come il demanio marittimo), impone che lo Stato membro selezioni il concessionario mediante procedura competitiva, imparziale e trasparente, senza proroghe automatiche o preferenze per l’uscente.

    Perché le proroghe per danni da mareggiata erano illegittime?

    Perché anche condizionate a un evento eccezionale, le proroghe favorivano automaticamente il concessionario uscente senza che i competitor potessero partecipare a una selezione. La direttiva vieta qualsiasi meccanismo che precluda la concorrenza nell’accesso alle concessioni.

    Che cosa cambia per i gestori di stabilimenti balneari?

    La sentenza ribadisce che il rinnovo delle concessioni balneari non può avvenire per proroga automatica: alla scadenza è necessaria una gara pubblica. Il tema ha continuato a generare contenzioso fino alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021.

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  • Corte cost. n. 170/2013 – Privilegio generale mobiliare per sanzioni tributarie e irretroattività

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del d.l. n. 98/2011, nella parte in cui estendeva retroattivamente ai crediti già ammessi al passivo il privilegio generale mobiliare per le sanzioni tributarie. La norma violava i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento tra creditori.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 98/2011 aveva modificato l’art. 2752 c.c. estendendo il privilegio generale mobiliare dello Stato anche alle «sanzioni» relative a imposte dirette, con disposizione retroattiva che si osservava anche per i crediti sorti anteriormente. In una procedura fallimentare, Equitalia aveva chiesto di ricollocare al privilegio un credito per sanzioni tributarie già ammesso al chirografo. Il giudice delegato aveva sollevato questione di incostituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice delegato del Tribunale fallimentare di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2752, comma 1, c.c. in combinato disposto con l’art. 23, commi 37 e 40, del d.l. n. 98/2011, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. e all’art. 6 CEDU, per irragionevole retroattività del privilegio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del d.l. n. 98/2011, «nei sensi di cui in motivazione». La clausola di retroattività — che imponeva di applicare il nuovo privilegio anche ai crediti già sorti e ammessi al passivo in chirografo — violava il principio di ragionevolezza e la parità di trattamento tra creditori.

    Il principio

    L’estensione retroattiva di un privilegio su crediti già ammessi al passivo fallimentare lede il principio di uguaglianza e ragionevolezza: i creditori chirografari che avevano già fatto affidamento sulla graduazione del passivo subiscono una modifica ingiustificata della loro posizione. La retroattività delle norme sul privilegio è costituzionalmente ammissibile solo entro limiti rigorosi.

    Domande e risposte

    Cos’è il privilegio generale mobiliare?

    È una causa di prelazione che consente allo Stato (o ad altri creditori privilegiati) di essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori chirografari nel riparto delle somme ricavate dai beni mobili del debitore (o della massa fallimentare).

    Perché l’estensione retroattiva del privilegio alle sanzioni era irragionevole?

    Perché i creditori chirografari avevano già fatto affidamento sulla graduazione del passivo stabilita dall’udienza di verifica. Modificare retroattivamente la posizione di un creditore — elevandolo dal chirografo al privilegio — altera in modo ingiustificato gli equilibri dell’intera procedura fallimentare.

    Il privilegio per sanzioni tributarie è stato definitivamente eliminato?

    No. La sentenza ha colpito solo la clausola di retroattività (comma 37, ultimo periodo, e comma 40). Il privilegio per sanzioni tributarie introdotto dal comma 37 nel corpo dell’art. 2752 c.c. vale per i crediti sorti dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011.

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  • Corte cost. n. 169/2013 – Revoca automatica della patente per reati in materia di stupefacenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del Codice della strada, che prevede la revoca automatica della patente a seguito di condanna per reati in materia di stupefacenti. La questione era inammissibile perché l’auspicato intervento additivo della Corte non era costituzionalmente obbligato.

    Di cosa si tratta

    Un soggetto condannato per reati in materia di stupefacenti si era visto revocare la patente di guida dalla Prefettura in applicazione automatica dell’art. 120 del Codice della strada. Il TAR per l’Umbria, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca, aveva sollevato questione di incostituzionalità dell’automatismo, ritenendo che impedisse una valutazione caso per caso dell’effettiva pericolosità del soggetto e ostacolasse la funzione rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per l’Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di conseguire o la revoca della patente di guida.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’intervento additivo richiesto — introdurre una valutazione discrezionale dell’autorità amministrativa in luogo dell’automatismo — non era costituzionalmente obbligato: erano possibili più soluzioni normative diverse, tutte ugualmente rispettose della Costituzione. Il petitum era per di più indeterminato.

    Il principio

    La Corte costituzionale non può emettere sentenze additive quando l’intervento richiesto non sia costituzionalmente obbligato, ossia quando vi siano più soluzioni possibili e spetti al legislatore scegliere quella più opportuna. In tali casi la questione è inammissibile per indeterminatezza del petitum.

    Domande e risposte

    Cosa è una «sentenza additiva» della Corte costituzionale?

    È una pronuncia con cui la Corte dichiara illegittima una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa: aggiunge, appunto, un elemento alla norma. È ammissibile solo quando esista un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, non quando il legislatore abbia un margine di discrezionalità.

    L’automatismo della revoca della patente per reati di stupefacenti è sempre incostituzionale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è rimasta aperta. Successivamente, con sentenza n. 22 del 2018, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’automatismo dell’art. 120 del Codice della strada per le condanne per reati diversi da quelli più gravi.

    La revoca della patente è una sanzione penale o amministrativa?

    È una misura amministrativa, non una sanzione penale. Per questo la Corte ha escluso la violazione dell’art. 25 Cost. (che riguarda le sole sanzioni penali), ritenendo rilevante solo il profilo dell’art. 3 Cost. (ragionevolezza dell’automatismo).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 147/2013 – Case mobili nei campeggi e rilevanza urbanistica in Sardegna

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Oristano sull’art. 20 della legge regionale sarda n. 21/2011, che escludeva rilevanza urbanistica ed edilizia alla collocazione di case mobili nei campeggi. L’inammissibilità deriva da vizi dell’ordinanza di rimessione, tra cui la motivazione contraddittoria e la carenza di descrizione del fatto.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era accusato di lottizzazione abusiva per aver installato, all’interno di un campeggio regolarmente autorizzato, 26 unità abitative prefabbricate (case mobili) collegate alle reti idrica, elettrica e fognaria. La legge regionale sarda del 2011 aveva stabilito che gli allestimenti mobili di pernottamento nei campeggi autorizzati (incluse le case mobili) non costituissero attività rilevante ai fini urbanistici ed edilizi, a condizione che conservassero i meccanismi di rotazione e non avessero collegamenti permanenti al terreno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Oristano ha sollevato questione sull’art. 20 della legge reg. Sardegna n. 21/2011, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché all’art. 3, primo comma, dello statuto speciale sardo, sostenendo che la norma regionale invadesse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, riducendo l’ambito del reato di lottizzazione abusiva.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per plurimi vizi dell’ordinanza di rimessione: motivazione solo per relationem sulla non manifesta infondatezza, difetto di descrizione del fatto di causa, prospettazione in forma ancipite e perplessa, e contraddittorietà intrinseca dell’ordinanza stessa.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve fornire una motivazione autonoma e non contraddittoria sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. La motivazione per relationem e la descrizione lacunosa del fatto di causa determinano l’inammissibilità della questione senza che la Corte possa entrare nel merito della compatibilità della norma regionale con la competenza penale statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono escludere rilevanza penale a comportamenti vietati dalla legge statale?

    No, in linea di principio. La competenza in materia di ordinamento penale è riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La questione di merito però non è stata decisa in questa pronuncia.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché l’ordinanza di rimessione presentava vizi talmente gravi (motivazione carente, fatto non descritto, contraddittorietà) da impedire qualsiasi scrutinio nel merito, rendendo la questione manifestamente inammissibile.

    Una casa mobile in un campeggio può essere considerate opera abusiva?

    Secondo la giurisprudenza richiamata dal rimettente, se l’installazione è permanente e non temporanea, e se comporta opere di urbanizzazione primaria, essa può integrare una trasformazione urbanistica soggetta a permesso di costruire, indipendentemente dall’amovibilità del manufatto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2013 – Scatti biennali di stipendio per il personale scolastico supplente

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980, che escludeva i supplenti scolastici dagli scatti biennali di stipendio. L’inammissibilità riguarda il confronto con i docenti non di ruolo a tempo indeterminato; la non fondatezza riguarda il confronto con i docenti di religione.

    Di cosa si tratta

    Due lavoratrici della scuola, assunte con contratti a tempo determinato (supplenze annuali) per circa nove anni ciascuna, avevano chiesto il riconoscimento degli scatti biennali di stipendio. Il Tribunale di Pisa aveva accolto la domanda, ma nel giudizio d’appello la Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980, che escludeva i supplenti da qualsiasi aumento biennale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione sull’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost. (questi ultimi due in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE), sia per il diverso trattamento rispetto ai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, sia per quello rispetto ai docenti di religione.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara inammissibile la questione con riguardo al tertium comparationis dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato (figura soppressa e non più vigente nell’ordinamento, sopravvissuta solo per richiamo contrattuale); 2) dichiara non fondata la questione con riguardo al diverso trattamento rispetto ai docenti di religione, in quanto la distinzione storica era giustificata dall’impossibilità originaria per tali docenti di essere immessi in ruolo, ragione venuta meno solo nel 2003.

    Il principio

    La diversità di trattamento tra supplenti e docenti di religione quanto agli scatti biennali non viola il principio di uguaglianza, in quanto trova giustificazione nella peculiare storia normativa della categoria dei docenti di religione, rimasti a lungo esclusi dalla possibilità di accesso al ruolo.

    Domande e risposte

    I supplenti scolastici hanno diritto agli scatti biennali di stipendio?

    No, in base all’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980. La Corte, in questa pronuncia, non ha dichiarato quella esclusione incostituzionale nei termini prospettati dalla Corte d’appello.

    Perché la questione è inammissibile per il confronto con i docenti non di ruolo?

    Perché la figura dei docenti incaricati a tempo indeterminato è stata soppressa nel 1982 e sopravvive solo per richiamo contrattuale: non è un tertium comparationis idoneo per un giudizio di eguaglianza.

    Cosa accade ai docenti di religione supplenti dopo questa sentenza?

    Mantengono il beneficio degli scatti biennali previsto dal sesto comma dell’art. 53. La Corte ha confermato che tale trattamento differenziato non è incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2013 – Proroga autorizzazioni cave e valutazione d’impatto ambientale in Trentino

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate contro la legge della Provincia autonoma di Trento che consentiva la proroga, fino a due volte per periodi non superiori a tre anni, delle autorizzazioni di cava. La Provincia, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di cave, non ha violato i vincoli statali sulla valutazione di impatto ambientale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva modificato la disciplina delle autorizzazioni all’attività di cava, permettendo ai Comuni di prorogare le autorizzazioni in scadenza per un massimo di due volte e per periodi non superiori a tre anni ciascuno. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tale norma sostenendo che permettesse di proseguire l’attività estrattiva senza sottoporla nuovamente alla procedura di VIA, in violazione del d.lgs. n. 152/2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge prov. Trento n. 14/2012, in riferimento all’art. 8, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui consentirebbero proroghe di autorizzazioni estrattive senza procedure di verifica ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni non fondate, nei sensi indicati in motivazione. La normativa provinciale non determina una deroga alle procedure di VIA: il sistema provinciale garantisce un monitoraggio continuo della compatibilità ambientale per tutta la durata delle attività estrattive autorizzate, e la proroga riguarda esclusivamente la durata del progetto senza modificarne la sostanza né eludere le verifiche ambientali.

    Il principio

    La proroga della durata di un’autorizzazione di cava, nell’ambito di un sistema normativo che garantisce il monitoraggio continuo della compatibilità ambientale, non equivale a un rinnovo dell’autorizzazione che richiederebbe una nuova procedura di VIA. La competenza legislativa primaria provinciale in materia di cave può prevedere regimi autorizzatori più flessibili, nei limiti in cui siano assicurate le tutele ambientali di fondo.

    Domande e risposte

    La proroga di un’autorizzazione di cava richiede sempre una nuova valutazione di impatto ambientale?

    Non necessariamente. Se l’ordinamento vigente garantisce un monitoraggio continuo e aggiornato della compatibilità ambientale del progetto per tutta la sua durata, la mera proroga temporale può essere consentita senza riedizione della procedura di VIA.

    In cosa si distingue la proroga dal rinnovo dell’autorizzazione?

    La proroga posticipa il termine di un progetto già autorizzato, mantenendo fermi tutti gli altri elementi e le prescrizioni originarie. Il rinnovo comporta invece una nuova valutazione complessiva del progetto, che include le procedure di VIA.

    Le Province autonome possono derogare alla normativa statale sulla VIA?

    Le Province autonome con competenza legislativa primaria in materia di cave possono adottare regimi distinti da quelli statali, purché assicurino un livello di tutela ambientale equivalente e non eludano gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze; il secondo comma, lettera s), riserva allo Stato la tutela dell’ambiente, limite anche per le Province autonome.
  • Corte cost. n. 168/2013 – Legittimo impedimento del Presidente del Consiglio e conflitto di attribuzioni (caso Berlusconi)

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    La Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Milano aveva il diritto di non riconoscere il legittimo impedimento del Presidente del Consiglio a partecipare all’udienza del 1° marzo 2010, non essendo stata fornita alcuna allegazione sulla necessaria concomitanza e non rinviabilità dell’impegno governativo, in base al principio di leale collaborazione tra poteri.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, on. Silvio Berlusconi, era imputato in un procedimento penale a Milano. La difesa aveva chiesto il rinvio dell’udienza del 1° marzo 2010 per legittimo impedimento, in quanto l’imputato era impegnato a presiedere una riunione del Consiglio dei ministri da lui stesso convocata per quel giorno — giorno che aveva precedentemente indicato come disponibile per l’udienza. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta, e il Presidente del Consiglio aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

    La questione

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sostenendo che il Tribunale di Milano, sezione I penale, avesse illegittimamente negato il legittimo impedimento del Presidente del Consiglio a partecipare all’udienza dibattimentale del 1° marzo 2010 per la concomitante riunione del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava al Tribunale di Milano stabilire che non costituiva impedimento assoluto l’impegno governativo dell’imputato, data l’assenza di qualsiasi allegazione circa la necessaria concomitanza e non rinviabilità della riunione del Consiglio dei ministri rispetto all’udienza, e circa una data alternativa per un nuovo calendario. Il Tribunale aveva agito nel rispetto del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

    Il principio

    Il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato impone che il titolare di un incarico istituzionale che invoca il legittimo impedimento a comparire in udienza fornisca al giudice elementi concreti sulla necessità e non rinviabilità dell’impegno. In assenza di tali allegazioni, il giudice può legittimamente rigettare la richiesta di rinvio.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È uno strumento costituzionale con cui un potere dello Stato (nel caso, il Governo) lamenta che un altro potere (il giudice) abbia invaso la sua sfera di competenza. La Corte costituzionale risolve il conflitto stabilendo a quale potere spetti l’attribuzione contestata.

    Quando il legittimo impedimento del Presidente del Consiglio è riconoscibile?

    Quando vi siano elementi concreti che dimostrino la necessità assoluta della contemporanea presenza del Presidente del Consiglio all’impegno governativo e l’impossibilità di differirlo o di fissare un’udienza alternativa. La mera convocazione di un Consiglio dei ministri in data precedentemente indicata come disponibile non è sufficiente.

    Questa pronuncia vale anche per le leggi sul legittimo impedimento adottate successivamente?

    La sentenza risolve il conflitto in relazione all’episodio specifico del 1° marzo 2010. Le leggi ordinarie adottate successivamente sul legittimo impedimento (poi dichiarate in parte incostituzionali con altre sentenze) hanno una propria storia giuridica separata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 144/2013 – Conflitto di attribuzioni sulla tassa automobilistica e la Regione Siciliana

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana contro il decreto ministeriale del 2 aprile 2012 che le imponeva di versare allo Stato il maggior gettito della tassa automobilistica. La Regione avrebbe dovuto impugnare in via principale le disposizioni di legge su cui il decreto si fondava, e non il decreto applicativo.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) aveva previsto l’innalzamento delle tariffe della tassa automobilistica per i veicoli più inquinanti, riservando il maggior gettito allo Stato, e contestualmente compensato le Regioni per le minori entrate derivanti dagli ecoincentivi. Un decreto del 2012 aveva quantificato in circa 15,4 milioni di euro la somma che la Regione Siciliana avrebbe dovuto versare allo Stato come risultante netta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato sostenendo che il decreto violasse gli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del d.P.R. n. 1074/1965, che le attribuiscono l’integrale gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, salvo destinazione specifica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Il decreto impugnato è meramente attuativo dell’art. 1, commi 235 e 322, della legge n. 296/2006: le censure mosse al decreto investono in realtà le norme legislative su cui esso si fonda, che avrebbero dovuto essere impugnate in via principale entro i termini decadenziali previsti per i ricorsi in via principale.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti non può essere utilizzato come strumento per aggirare i termini di impugnazione delle leggi statali che regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale. Quando il decreto impugnato è meramente attuativo di norme legislative, il rimedio corretto è l’impugnazione in via principale di quelle norme.

    Domande e risposte

    La Regione Siciliana ha diritto all’intero gettito della tassa automobilistica?

    In linea di principio sì, ai sensi dello statuto speciale. Tuttavia la legge statale può derogare attribuendo parte del gettito allo Stato se sussistono i requisiti della novità dell’entrata e della specificità dello scopo, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile e non deciso nel merito?

    Perché il decreto impugnato non faceva altro che applicare norme di legge già vigenti, e la Regione avrebbe dovuto contestare quelle norme entro i termini decadenziali, cosa che non ha fatto confidando in un’interpretazione conforme allo statuto.

    La Regione rimane obbligata a pagare la somma indicata nel decreto?

    La declaratoria di inammissibilità non si pronuncia sul merito, lasciando aperta la questione della compatibilità della legge n. 296/2006 con lo statuto della Regione Siciliana.

    Norme collegate