Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 167/2013 – Concorso pubblico e inquadramento del personale delle società partecipate regionali (Lombardia)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 12/2012, che consentiva l’inquadramento automatico, senza concorso pubblico, del personale della società privata «Cestec s.p.a.» nei ruoli dell’ARPA Lombardia. La norma violava gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di una razionalizzazione delle società partecipate regionali lombarde, la legge regionale n. 12/2012 prevedeva il trasferimento di funzioni da alcune società private («Lombardia informatica s.p.a.» e «Cestec s.p.a.») ad agenzie regionali pubbliche. Il personale delle società veniva automaticamente inquadrato nei ruoli delle nuove agenzie, senza previo concorso pubblico. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato le norme per violazione del principio del concorso pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia n. 12/2012, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per inquadramento di personale di società private nei ruoli di enti pubblici senza concorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 4 (personale di Cestec s.p.a. inquadrato in ARPA), nel testo risultante dopo la sostituzione operata dalla legge regionale n. 21/2012. Il comma 2 (personale di Lombardia informatica) non era stato oggetto di adeguata censura nel ricorso.

    Il principio

    Il principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. si applica anche quando dipendenti di società private partecipate da enti pubblici vengono inquadrati nei ruoli di enti pubblici: il fatto che le società fossero soggette a vincoli in materia di assunzioni non rende automaticamente equivalente il loro personale a quello selezionato mediante concorso.

    Domande e risposte

    Perché il principio del concorso si applica anche al trasferimento da società private a enti pubblici?

    Perché il personale delle società private, anche se partecipate da enti pubblici, non è stato selezionato con le garanzie proprie del concorso pubblico: imparzialità, parità di accesso, valutazione comparativa. L’inquadramento automatico nei ruoli pubblici aggira queste garanzie.

    Sono possibili deroghe al principio del concorso pubblico?

    Sì, ma solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» espressamente indicate dal legislatore. La mera razionalizzazione delle società partecipate non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente a giustificare la deroga.

    Cosa succede al personale di Cestec s.p.a. dopo la pronuncia?

    L’inquadramento automatico in ARPA è incostituzionale. La Regione dovrà trovare soluzioni alternative conformi al principio del concorso pubblico per il personale che intende stabilizzare nei ruoli dell’ente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 143/2013 – Limiti ai colloqui con il difensore per i detenuti in regime di 41-bis

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    La Corte dichiara illegittima la norma che limitava a tre colloqui settimanali (della stessa durata di quelli coi familiari) i contatti tra i detenuti in regime di carcere duro (art. 41-bis ord. penit.) e i loro difensori. La compressione del diritto di difesa non era giustificabile con le esigenze di sicurezza che connotano quel regime speciale.

    Di cosa si tratta

    Il regime penitenziario speciale previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354/1975 viene applicato a detenuti di elevata pericolosità, in particolare affiliati alla criminalità organizzata. Una modifica del 2009 aveva esteso ai colloqui con i difensori le stesse limitazioni previste per i colloqui familiari: al massimo tre volte a settimana, per non più di un’ora ciascuno. Un detenuto sottoposto al regime speciale si era visto negare un colloquio visivo con un avvocato difensore in un procedimento distinto, avendo già esaurito il limite settimanale con un altro legale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha sollevato questione sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 354/1975, come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), n. 2), della legge n. 94/2009, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui pone limitazioni ai colloqui dei detenuti in regime speciale con i difensori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 354/1975, limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari». Il fondamento è l’art. 24 Cost.: il diritto di difesa — che include il diritto di conferire liberamente con il difensore — non può essere compresso invocando la pericolosità del detenuto, giacché i difensori non possono essere gravati del sospetto di costituire un canale di comunicazione illecita con l’esterno.

    Il principio

    Il diritto di difesa tecnica comprende la facoltà di conferire con il difensore senza limitazioni di frequenza e durata derivanti dalla mera pericolosità del detenuto. Le esigenze di ordine pubblico che giustificano le restrizioni del regime di 41-bis non possono essere estese ai rapporti con i difensori, la cui riservatezza costituisce requisito basilare del processo equo anche ai sensi dell’art. 6 CEDU.

    Domande e risposte

    Il detenuto in regime di 41-bis può ora comunicare liberamente con tutti i suoi difensori?

    Sì, a seguito di questa pronuncia. La norma che equiparava i colloqui con i difensori a quelli con i familiari (limitati per numero e durata) è stata espunta dall’ordinamento.

    Perché la Corte ha limitato la dichiarazione di incostituzionalità solo a quella specifica frase?

    Perché la pronuncia additiva o manipolativa deve essere chirurgica: rimuovendo solo le parole che introducono il limite quantitativo, sopravvivono le restanti previsioni del regime speciale che rimangono compatibili con la Costituzione.

    La sentenza ha effetti anche sui detenuti che avevano già subito restrizioni ai colloqui?

    Sì, nel senso che i provvedimenti di diniego fondati sulla norma dichiarata incostituzionale non avevano base legale valida; il singolo detenuto può far valere ciò in sede di reclamo o ricorso.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, fondamento della pronuncia.
    • Art. 111 della Costituzione — Giusto processo; il terzo comma assicura all’accusato il tempo e le condizioni per preparare la propria difesa.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: i detenuti in regime speciale non possono essere trattati in modo deteriore quanto alle esigenze difensive, senza giustificazione ragionevole.
  • Corte cost. n. 166/2013 – Rimessione al giudice di primo grado nel processo tributario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario. La norma non impone al giudice di appello di decidere senza esaminare il merito quando il primo grado abbia erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso: l’appellante avrebbe dovuto dedurre, insieme all’impugnazione della decisione di rito, anche i motivi di merito.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio tributario, il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente senza esaminare il merito. In appello, la Commissione tributaria regionale delle Marche si era trovata nell’impossibilità di esaminare il merito perché l’appellante non aveva riproposto le questioni di merito, e non poteva nemmeno rimettere la causa al primo grado ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992 (che non prevedeva tale ipotesi). Il giudice aveva sollevato questione di incostituzionalità per violazione del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale delle Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la rimessione al primo grado nel caso di erronea dichiarazione di inammissibilità senza trattazione del merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. L’art. 59 non impone all’appellante la perdita del merito: questi avrebbe dovuto, nel proprio atto di appello, impugnare la decisione di rito e contestualmente riproporre le questioni di merito non esaminate. La preclusione lamentata dipendeva non dalla norma impugnata ma dal comportamento processuale dell’appellante.

    Il principio

    Nel processo tributario, l’appellante che impugna una sentenza di primo grado che abbia dichiarato inammissibile il ricorso senza trattare il merito deve riproporre, nell’atto di appello, anche i motivi di merito originari. L’omessa riproposizione non è imputabile alla norma processuale ma alla condotta della parte.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992?

    L’art. 59 disciplina i casi in cui il giudice tributario di appello può rimettere la causa alla Commissione provinciale (primo grado). I casi sono tassativi e non comprendono l’ipotesi dell’erronea declaratoria di inammissibilità da parte del primo giudice.

    Come avrebbe dovuto comportarsi l’appellante?

    Avrebbe dovuto, nell’atto di appello, non solo contestare l’erroneità della decisione di rito (inammissibilità) ma anche riproporre le censure di merito originarie, così da consentire al giudice di appello di decidere anche nel merito in caso di riforma della decisione processuale.

    Il diritto di difesa è compresso da questa interpretazione?

    No, secondo la Corte. Il diritto di difesa non impone al legislatore di prevedere la rimessione al primo grado in tutti i casi di decisione processuale erronea: è sufficiente che la parte abbia la possibilità di far valere le proprie ragioni, anche in sede di appello.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2013 – Comparto unico venatorio regionale e tutela della fauna migratoria

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    La Corte dichiara illegittimi i commi 6, 6-bis e 6-ter dell’art. 43 della legge abruzzese n. 10/2004, che istituivano un unico comparto venatorio regionale per la caccia alla fauna migratoria. La norma contrastava con la legge statale n. 157/1992, che impone ambiti di dimensioni sub-provinciali, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva istituito, ai soli fini della caccia da appostamento alla fauna migratoria, un «comparto unico regionale» che coincideva con l’intero territorio regionale. Associazioni ambientaliste avevano impugnato il calendario venatorio 2011-2012 applicativo di tale regime, e il TAR Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Abruzzo, sezione prima, ha sollevato questione sull’art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge regionale Abruzzo n. 10/2004, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 14, comma 1, della legge n. 157/1992, che prescrive ambiti di caccia di dimensioni sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge regionale Abruzzo n. 10/2004. Il comparto unico regionale si pone in contrasto con il modello sub-provinciale imposto dalla legge statale, omettendo di considerare le peculiarità ambientali e naturalistiche dei singoli territori e l’esigenza di coinvolgere le comunità locali nella gestione faunistica.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire ambiti venatori di dimensioni superiori a quelle sub-provinciali previste dall’art. 14, comma 1, della legge n. 157/1992, neppure con riferimento alla sola caccia alle specie migratrici. Tale prescrizione costituisce norma fondamentale di tutela della fauna selvatica vincolante per il legislatore regionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva istituire un unico comparto venatorio?

    Perché la legge statale n. 157/1992 impone espressamente ambiti di dimensioni sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali: il comparto unico regionale è di dimensioni incompatibili con tale vincolo.

    Il legislatore regionale può derogare alle regole sugli ambiti venatori per la caccia migratoria?

    No. La tutela della fauna selvatica è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), e il nucleo minimo di salvaguardia fissato dalla legge n. 157/1992 non è derogabile dal legislatore regionale.

    Quali effetti pratici produce la sentenza?

    L’illegittimità dei tre commi rende privi di fondamento normativo tutti i calendari venatori regionali che abbiano fatto applicazione del comparto unico, impedendo la futura reintroduzione di tale regime.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; il secondo comma, lettera s), riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
  • Corte cost. n. 165/2013 – Estinzione del processo su inquadramento dirigenziale senza concorso (Regione Marche)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’art. 3 della legge della Regione Marche n. 26/2012, che consentiva l’inquadramento dirigenziale di dipendenti regionali senza concorso pubblico. La norma era stata abrogata dalla stessa Regione Marche con legge successiva, rendendo priva di oggetto la questione di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva approvato una norma che inseriva automaticamente nelle dotazioni organiche dirigenziali i dipendenti vincitori di selezioni interne ai quali erano stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato, senza previo concorso pubblico. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma dinanzi alla Corte costituzionale per violazione del principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Marche n. 26/2012, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione del principio del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Marche, con l’art. 26 della legge n. 37/2012, aveva abrogato la norma impugnata nel corso del giudizio. Venuto meno l’oggetto del ricorso, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo.

    Il principio

    Il concorso pubblico è la regola generale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, anche in caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Le deroghe al principio del concorso sono ammissibili solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Marche ha abrogato la norma durante il giudizio?

    Verosimilmente per evitare una pronuncia di incostituzionalità che avrebbe avuto effetti più ampi. L’abrogazione volontaria prima della sentenza consente alla Regione di disciplinare la materia ex novo senza le conseguenze tipiche di una dichiarazione di illegittimità.

    Il principio del concorso pubblico vale anche per le dirigenze regionali?

    Sì. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le Regioni, sia per le nuove assunzioni sia per i nuovi inquadramenti di personale già in servizio.

    Cosa cambia tra una pronuncia di estinzione e una di inammissibilità?

    L’estinzione è determinata dalla sopravvenuta carenza di oggetto (la norma non esiste più). L’inammissibilità riguarda invece vizi del ricorso o dell’ordinanza di rimessione. Entrambe non entrano nel merito della questione costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 164/2013 – Estinzione del processo su Roma Capitale e finanza pubblica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso della Regione Lazio contro l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 61/2012 in materia di ordinamento di Roma Capitale. Le norme impugnate erano state nel frattempo modificate, rendendo priva di oggetto la questione di costituzionalità originariamente sollevata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva impugnato l’art. 12 del d.lgs. n. 61/2012 (ordinamento di Roma Capitale) nella parte in cui consentiva a Roma Capitale di concordare direttamente con il Ministero dell’Economia gli obiettivi di finanza pubblica, escludendo la Regione dal processo decisionale. La Regione lamentava la violazione delle proprie competenze legislative in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lazio ha impugnato l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 61/2012, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, per lesione della competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le norme impugnate erano state modificate nel corso del giudizio, eliminando le disposizioni che escludevano la Regione dal processo di condivisione degli obiettivi di finanza pubblica. Venuto meno l’oggetto del ricorso, il processo si è estinto.

    Il principio

    Quando la norma impugnata in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale viene abrogata o sostituita nel corso del processo, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, salvo che gli effetti della norma originaria continuino a prodursi.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «estinzione del processo» nel giudizio costituzionale?

    Quando la norma impugnata cessa di esistere o viene sostituita in corso di giudizio, la Corte dichiara estinto il processo perché viene meno l’oggetto della questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi nel merito.

    La Regione Lazio poteva partecipare alle decisioni di finanza pubblica di Roma Capitale?

    Secondo la disciplina originariamente impugnata, no: Roma Capitale concordava direttamente con il Ministero gli obiettivi, escludendo la Regione. La successiva modifica normativa ha reintrodotto forme di coinvolgimento regionale, rendendo superflua la pronuncia della Corte.

    L’estinzione del processo costituzionale è frequente?

    Non raramente avviene che il legislatore modifichi o abroghi le norme impugnate durante il giudizio di fronte alla Corte, determinando la cessazione della materia del contendere. È un esito diverso dalla pronuncia di merito (incostituzionalità o non fondatezza).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2013 – Competenza territoriale per i reati riguardanti ex magistrati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 c.p.p. nella parte in cui non estende la competenza territoriale derogatoria — prevista per i reati riguardanti magistrati in servizio — ai casi in cui la persona coinvolta abbia cessato di appartenere all’ordine giudiziario prima del fatto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 11 c.p.p. prevede che i procedimenti penali riguardanti magistrati siano trattati da giudici di altro distretto, per garantire l’imparzialità. Il GIP del Tribunale di Catania era chiamato a valutare una richiesta di archiviazione relativa a una denuncia-querela sporta da un ex magistrato, che aveva esercitato le funzioni nel distretto di Catania ma le aveva cessate prima dei fatti denunciati. Il giudice si chiedeva se la disciplina derogatoria dovesse estendersi anche a chi, al momento del fatto, non era più magistrato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non comprende nella disciplina derogatoria il caso della persona che abbia già cessato di appartenere all’ordine giudiziario al momento del fatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate. La competenza derogatoria dell’art. 11 c.p.p. è ancorata a elementi oggettivi di luogo e tempo: rileva la qualità attuale di magistrato al momento del fatto o dell’avvio del procedimento. Non esiste analogia tra chi è ancora in servizio e chi ha già dismesso le funzioni prima del fatto.

    Il principio

    La disciplina derogatoria della competenza territoriale per i reati riguardanti magistrati deve fondarsi su criteri oggettivi e non può essere estesa analogicamente: il legislatore ha legittimamente limitato la deroga ai magistrati in servizio al momento del fatto o dell’avvio del procedimento.

    Domande e risposte

    Perché i reati che riguardano magistrati sono trattati da giudici di altro distretto?

    Per garantire l’imparzialità e la terzietà del giudice: un magistrato che giudica un collega dello stesso distretto potrebbe essere condizionato da rapporti personali o professionali pregressi.

    La tutela vale anche per i magistrati in quiescenza (pensione)?

    Secondo la Corte, no, almeno se il fatto si è verificato dopo la cessazione dal servizio. La ratio della norma è evitare la vicinanza tra i giudici competenti e una persona attualmente appartenente all’ordine giudiziario locale.

    Il querelante può chiedere il trasferimento del procedimento?

    No, la competenza derogatoria è stabilita per legge e non è nella disponibilità delle parti. Il giudice competente è determinato ex lege in base alla qualità dell’imputato o della parte offesa, non a richiesta di parte.

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  • Corte cost. n. 162/2013 – Aviosuperfici e campi di volo: competenze Stato-Regione Lazio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della legge della Regione Lazio n. 9/2012 sulle aviosuperfici e i campi di volo. La norma regionale che attribuiva responsabilità civile ai gestori in modo difforme dalla disciplina statale invadeva la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e sicurezza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva modificato la propria disciplina sulle aviosuperfici, introducendo la figura dei «campi di volo» (non prevista dalla normativa statale) e una disciplina sulla responsabilità dei gestori. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale lamentando l’invasione delle competenze statali esclusive in materia di sicurezza pubblica e ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio n. 9/2012, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione (sicurezza pubblica e ordinamento civile), e in relazione alla normativa statale sulle aviosuperfici di cui al d.m. 1° febbraio 2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, nella parte in cui inserisce l’art. 2-bis, comma 1, per invasione della competenza statale; 2) inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 1 (per non avere il ricorrente tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata); 3) inammissibile la questione relativa all’art. 2-bis, comma 2.

    Il principio

    La competenza regionale concorrente in materia di porti e aeroporti civili riguarda le infrastrutture e la loro collocazione territoriale, non l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo né la disciplina della responsabilità civile dei gestori, che rimangono di competenza statale esclusiva.

    Domande e risposte

    Cosa sono le aviosuperfici e i campi di volo?

    Le aviosuperfici sono aree idonee al decollo e all’atterraggio di aeromobili, disciplinate dal d.m. 1° febbraio 2006. I «campi di volo» erano una categoria introdotta dalla Regione Lazio non prevista dalla normativa ministeriale statale.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Il Presidente del Consiglio non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma regionale prima di impugnarla. La Corte richiede che, ove possibile, la norma venga interpretata in modo conforme alla Costituzione prima di dichiararne l’illegittimità.

    Quale è il confine tra competenza statale e regionale sugli aeroporti?

    La Regione può legiferare sulle infrastrutture aeroportuali e sulla loro integrazione nel territorio. Non può invece disciplinare la sicurezza aerea, l’uso dello spazio aereo e la responsabilità civile dei gestori, che rimangono materie statali esclusive.

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  • Corte cost. n. 161/2013 – Alienazione agevolata di alloggi ERP ai profughi: illegittima la disparità di trattamento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana n. 59/2005, che consentivano ai profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di acquistarli al 50% del costo di costruzione originario, in condizioni di maggior favore rispetto agli altri assegnatari. La norma viola l’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva previsto che i profughi italiani assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) potessero acquistarli a condizioni particolarmente agevolate: prezzo pari al 50% del costo di costruzione alla data di ultimazione, notevolmente inferiore al prezzo applicabile agli altri assegnatari. Alcuni profughi avevano chiesto al Comune di Firenze di cedere loro gli alloggi a tale prezzo; il Comune si era opposto, contestando la legittimità della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana n. 59/2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento tra profughi e altri assegnatari di alloggi ERP.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge regionale, nonché, in via consequenziale, degli artt. 2 e 4 della stessa legge. La distinzione tra profughi e altri assegnatari, ai fini delle condizioni di acquisto degli alloggi ERP, non trovava giustificazione in esigenze di tutela proporzionate e attuali.

    Il principio

    Il legislatore regionale che introduce condizioni di vendita agevolata degli alloggi di edilizia pubblica deve garantire che la distinzione tra diverse categorie di assegnatari sia sorretta da una ragione obiettiva e proporzionata. Un trattamento significativamente più favorevole riservato ai profughi, senza adeguata giustificazione, viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Chi sono i «profughi» ai sensi della normativa richiamata?

    Si tratta dei cittadini italiani e dei loro familiari a carico che godono della qualifica di profugo ai sensi della legge n. 137/1952 o della legge n. 763/1981, normalmente esuli dalle terre dell’Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia cedute alla Jugoslavia dopo la Seconda Guerra Mondiale.

    Cosa significa dichiarazione di incostituzionalità in via consequenziale?

    La Corte, ai sensi dell’art. 27 della l. n. 87/1953, può estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni della stessa legge che risultino inscindibilmente connesse a quelle dichiarate incostituzionali. In questo caso gli artt. 2 e 4, che regolavano aspetti procedurali della stessa cessione agevolata, sono caduti insieme agli artt. 1 e 3.

    L’acquisto degli alloggi ERP a prezzo agevolato è sempre incostituzionale?

    No. La Corte non esclude che il legislatore possa prevedere condizioni di acquisto agevolato per categorie particolari di assegnatari, purché la distinzione sia giustificata da ragioni obiettive e proporzionate, che non emergevano nel caso dei profughi rispetto agli altri assegnatari ERP.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 160/2013 – Norma interpretativa retroattiva sulla cessazione degli esperti SECIT

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-ter, del d.l. n. 125/2010, che stabiliva retroattivamente la cessazione a tutti gli effetti degli incarichi di esperto del SECIT. Una norma interpretativa che produce effetti sostanzialmente retroattivi senza giustificazione non supera il vaglio di ragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il SECIT (Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario) era un organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con il d.l. n. 112/2008 venne soppresso. Un esperto nominato nel 2007 con incarico triennale aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento delle spettanze per il periodo residuo. Il d.l. n. 125/2010 aveva poi introdotto una norma interpretativa che dichiarava cessato a tutti gli effetti l’incarico degli esperti SECIT dalla soppressione dell’ente, privando retroattivamente il ricorrente di qualsiasi diritto al compenso per il periodo di incarico non svolto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-ter, del d.l. n. 125/2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 163/2010, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, per irragionevolezza della norma retroattiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Pur riconoscendo che il legislatore può adottare norme interpretative, ha evidenziato che questa — qualificando come cessati «ad ogni effetto, sia giuridico sia economico» gli incarichi degli esperti — non si limitava a chiarire il significato di una disposizione preesistente ma introduceva una nuova regola retroattiva in violazione del principio di ragionevolezza.

    Il principio

    Le norme interpretative retroattive sono costituzionalmente ammissibili solo se corrispondono a una reale esigenza chiarificatrice. Quando, dietro la veste interpretativa, si introduce una disciplina sostanzialmente innovativa che incide su rapporti già definiti in modo irragionevole, la norma viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa distingue una vera norma interpretativa da una norma retroattiva mascherata?

    La norma interpretativa chiarisce il significato di una disposizione preesistente, eliminando dubbi applicativi senza modificarne la sostanza. Quando invece introduce una regola nuova attribuendole efficacia retroattiva, è una norma innovativa camuffata e può violare il principio di ragionevolezza.

    Il legislatore può sempre adottare norme retroattive?

    No. La retroattività in materia non penale è consentita solo se non irragionevole. La Corte costituzionale verifica che vi sia una giustificazione obiettiva e proporzionata all’incidenza su situazioni giuridiche già consolidate.

    Che cosa succede agli esperti SECIT colpiti dalla norma annullata?

    Possono far valere le proprie pretese economiche per il periodo di incarico residuo dinanzi al giudice del lavoro, senza che la norma dichiarata incostituzionale possa essere applicata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 159/2013 – Legge regionale calabrese e ordinamento civile: i contratti della P.A. senza impegno contabile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 15/2008. La norma regionale, interpretando in senso retroattivo i contratti privi di impegno contabile come inefficaci, invade la materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa individuale aveva eseguito lavori su acquedotti per conto della Regione Calabria e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo. La Regione si era opposta, invocando la nullità dei contratti per difetto di forma scritta. Nel frattempo, la legge regionale n. 15/2008 aveva introdotto una norma interpretativa che dichiarava inefficaci tutti i contratti regionali privi di autorizzazione e impegno contabile registrato: la Regione sosteneva che anche i contratti con l’impresa ricorrente dovessero ritenersi inefficaci.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 15/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per invasione della materia dell’ordinamento giuridico civile riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale. La disposizione impugnata — qualificando come «inefficaci» i contratti privi di impegno contabile — incide direttamente sulla disciplina degli effetti dei contratti, materia di ordinamento civile di esclusiva competenza statale. Una legge regionale non può stabilire nuove cause di inefficacia negoziale.

    Il principio

    Le Regioni non possono legiferare in materia di efficacia e validità dei contratti: si tratta di materia di ordinamento giuridico civile riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Una norma regionale che qualifichi come inefficaci contratti privi di formalità amministrativa è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «ordinamento civile» ai sensi dell’art. 117 Cost.?

    Con questa espressione la Costituzione riserva allo Stato la disciplina dei rapporti tra privati e tra privati e pubblica amministrazione in veste di contraente: contratti, responsabilità civile, diritti reali. Le Regioni non possono introdurre cause di nullità o inefficacia negoziale.

    Cosa accade ai contratti già stipulati dalla Regione Calabria senza impegno contabile?

    A seguito della dichiarazione di incostituzionalità, la norma regionale che li qualificava come inefficaci non è applicabile. I contratti vanno valutati secondo la disciplina statale del codice civile e della normativa sui contratti pubblici.

    La Regione può imporre requisiti formali ai propri contratti?

    Sì, ma entro i limiti dell’organizzazione interna: può richiedere l’impegno contabile come presupposto procedurale, ma non qualificare l’assenza di tale presupposto come causa di inefficacia civilistica del contratto già concluso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; lettera l) riserva allo Stato l’ordinamento civile
  • Corte cost. n. 158/2013 – Compenso di riscossione e manifesta inammissibilità per difetto di motivazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 sul compenso di riscossione delle cartelle esattoriali. Il rimettente si era limitato a riportare le prospettazioni della parte ricorrente senza formulare una propria motivazione autonoma, difetto che determina l’inammissibilità dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Le cartelle esattoriali includono, oltre all’imposta, un «compenso di riscossione» dovuto al concessionario (Equitalia). Il d.lgs. n. 112/1999, come modificato dal d.l. n. 262/2006, prevede che tale compenso sia sempre dovuto dal debitore, sia in caso di pagamento nei termini (4,65%) sia fuori termine (percentuali differenziate per ambito territoriale). Un contribuente aveva impugnato due cartelle relative a tributi ILOR e IRPEF degli anni 1978–1979 contestando, tra l’altro, la legittimità di tale compenso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, lamentando che il compenso di riscossione differenziato per ambito territoriale violerebbe il principio di uguaglianza e di capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione autonoma dell’ordinanza di rimessione. Il giudice a quo si era limitato a riportare le prospettazioni del ricorrente senza esprimere un proprio autonomo giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza, venendo meno al requisito di motivazione indispensabile per l’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve contenere una motivazione autonoma del giudice rimettente, non limitarsi a recepire le prospettazioni delle parti: la mera adesione alle tesi difensive del ricorrente, senza un proprio apprezzamento critico, è causa di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è il compenso di riscossione nelle cartelle esattoriali?

    È la remunerazione dovuta al concessionario del servizio di riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) per l’attività svolta. Fino al 2006 era dovuto solo in caso di mancato pagamento nei termini; dopo la riforma, è sempre dovuto, con percentuali differenziate.

    Perché l’ordinanza di rimessione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la Commissione tributaria non aveva formulato un proprio giudizio autonomo sul fondamento della questione, limitandosi a trascrivere le difese del ricorrente. La Corte costituzionale richiede che il giudice rimettente esprima una propria valutazione critica.

    Quali sono gli effetti di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

    La questione non viene esaminata nel merito. Il giudice rimettente dovrà decidere il caso applicando la norma così com’è, salvo risollevare la questione con un’ordinanza adeguatamente motivata.

    Norme collegate