Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 322/2013 – Inammissibilità della questione sul codice militare e ricorso gerarchico obbligatorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Molise sul codice dell’ordinamento militare: il giudice rimettente non aveva esplorato le interpretazioni costituzionalmente conformi delle norme censurate prima di investire la Corte, e la motivazione sulla rilevanza risultava contraddittoria rispetto alla condotta tenuta nel medesimo giudizio.

    Di cosa si tratta

    Un Maresciallo Capo dei Carabinieri aveva impugnato davanti al TAR Molise una sanzione disciplinare di «rimprovero», senza aver previamente esperito il ricorso gerarchico come richiesto dall’art. 1363, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010). Ironia della procedura: gli era stata irrogata una seconda identica sanzione proprio perché aveva adito direttamente il giudice senza ricorrere prima per via gerarchica. Il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che rendono possibile configurare come illecito disciplinare il ricorso diretto al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha impugnato gli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – nella parte in cui rendono possibile configurare l’illicità disciplinare dell’esperimento diretto del ricorso giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico – in riferimento agli artt. 2, 3, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 2, 28 e 52, comma 3, della Costituzione. In via subordinata ha censurato anche l’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, per violazione dell’art. 76 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e non aveva esplorato interpretazioni costituzionalmente conformi, pur avendone già adottata una nelle fasi cautelari del medesimo giudizio (ordinanza 27 gennaio 2012, n. 27, confermata dal Consiglio di Stato). La contraddittorietà tra la posizione espressa in sede cautelare e quella assunta nell’incidente di costituzionalità rendeva la questione manifestamente inammissibile (Ord. 322 del 2013, depositata il 19 dicembre 2013).

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non ha previamente esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme delle norme censurate, specie quando nel medesimo giudizio ha già adottato una lettura alternativa compatibile con la Costituzione. L’incidente di costituzionalità non può essere utilizzato per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo anziçhé per risolvere un genuino dubbio pregiudiziale.

    Domande e risposte

    Un militare può ricorrere direttamente al TAR senza esperire il ricorso gerarchico?

    Secondo l’art. 1363, comma 2, del codice militare, il militare deve esperire il ricorso gerarchico prima di quello giurisdizionale. La giurisprudenza è però divisa: una parte ritiene tale norma mera regola di condotta (non condizione di procedibilità), un’altra la considera presupposto di ammissibilità. La Corte non ha risolto il merito in questa ordinanza.

    Quando una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile?

    Lo è quando il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza nel giudizio a quo, non ha esaurito le possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, oppure utilizza l’incidente in modo improprio per ottenere dalla Corte un orientamento interpretativo piuttosto che la soluzione di un dubbio pregiudiziale.

    Il mancato esperimento del ricorso gerarchico prima di adire il TAR costituisce illecito disciplinare per un militare?

    La questione è controversa. Il Consiglio di Stato (sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1778) ha ritenuto che la norma riguardi l’ordinamento militare come regola di azione, ma non come condizione dell’azione giurisdizionale in senso tecnico; di conseguenza, il suo mancato rispetto non configurerebbe necessariamente un illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dell’art. 1352 del codice militare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 291/2013 – Misure di prevenzione e persistenza della pericolosità sociale al momento dell’esecuzione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423/1956 (ora art. 15 del d.lgs. n. 159/2011) nella parte in cui non prevede che, quando l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa per via della detenzione del sottoposto, il giudice debba valutare la persistenza della pericolosità sociale al momento in cui la misura deve essere eseguita.

    Di cosa si tratta

    Le misure di prevenzione personali (come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) sono misure applicate a soggetti ritenuti pericolosi, indipendentemente dalla commissione di un reato. Quando un soggetto è già detenuto in carcere per espiazione di pena, l’esecuzione della misura di prevenzione rimane sospesa. Il problema esaminato dalla Corte era se, al momento in cui il soggetto deve espiare la misura di prevenzione (dopo la scarcerazione), si debba o meno verificare se la pericolosità sociale persista ancora.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423/1956 (ora art. 15 del d.lgs. n. 159/2011), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione per detenzione, il giudice debba valutare la persistenza della pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione della misura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte denunciata. Ha ritenuto irragionevole e in contrasto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che la misura di prevenzione venga eseguita automaticamente, anche a distanza di anni, senza verificare se la pericolosità sociale del soggetto persista al momento dell’esecuzione. Ha esteso la declaratoria, in via consequenziale, all’art. 15 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).

    Il principio

    Le misure di prevenzione personali hanno carattere preventivo, non sanzionatorio: la loro esecuzione presuppone la persistenza della pericolosità sociale del sottoposto. Non è costituzionalmente ammissibile eseguire una misura di prevenzione irrogata in passato, dopo una lunga sospensione dovuta alla detenzione, senza accertare se la pericolosità del soggetto persista al momento in cui la misura deve essere concretamente applicata.

    Domande e risposte

    Cosa sono le misure di prevenzione personali?

    Sono provvedimenti giudiziari applicati a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica o per la moralità (come indiziati di mafia, abitualmente dediti a traffici illeciti, ecc.), indipendentemente da una condanna penale. Comprendono la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo di soggiorno.

    Perché è necessario rivalutare la pericolosità al momento dell’esecuzione?

    Perché le misure di prevenzione si fondano su una prognosi di pericolosità attuale. Se il soggetto ha trascorso anni in carcere, le sue condizioni e la sua pericolosità potrebbero essere profondamente cambiate. Eseguire la misura senza rivalutazione sarebbe irragionevole e contrario alla funzione preventiva — non punitiva — della misura.

    Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?

    L’organo che ha irrogato la misura di prevenzione deve, anche d’ufficio, valutare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto prima di procedere all’esecuzione della misura rimasta sospesa per la detenzione. Il soggetto ha diritto a un contraddittorio su questo punto.

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  • Corte cost. n. 290/2013 – Illegittimità della legge lucana sull’intervento sostitutivo delle ASL per retribuzioni non pagate

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Basilicata n. 22/2012, che prevedeva l’intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte ai dipendenti di strutture sanitarie private accreditate. La disciplina regionale violava la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale lucana n. 22/2012 aveva introdotto un meccanismo per cui, in caso di inadempienza retributiva da parte di strutture sanitarie private accreditate nei confronti dei propri dipendenti, le ASL regionali potevano intervenire in sostituzione, pagando direttamente i lavoratori e decurtando poi le somme corrisposte dai pagamenti dovuti alle strutture. Il Governo aveva impugnato la legge per eccesso di competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità degli artt. 1 e 3 della l. r. Basilicata n. 22/2012, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile (rapporto di lavoro privato) e di coordinamento della finanza pubblica (tutela della salute).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge lucana, in quanto disciplinava profili del rapporto di lavoro privato (il pagamento delle retribuzioni tra datore e dipendente) che rientrano nell’ordinamento civile di competenza statale esclusiva. Ha poi dichiarato, in via consequenziale (art. 27 l. n. 87/1953), l’illegittimità degli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, in quanto strettamente connessi alla norma principale.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare il rapporto di lavoro privato, anche quando perseguano finalità di tutela dei lavoratori del settore sanitario. Il pagamento delle retribuzioni nei rapporti di lavoro tra datori privati e dipendenti è materia di ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato. I meccanismi di intervento sostitutivo delle ASL nel pagamento di retribuzioni private, non previsti dalla legge statale, sono incostituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa sono le strutture sanitarie accreditate?

    Sono cliniche, poliambulatori e strutture private che hanno ottenuto il riconoscimento (accreditamento) da parte della Regione per erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ricevendo in cambio tariffe regionali.

    Perché la Regione non poteva prevedere questo intervento sostitutivo?

    Perché il pagamento delle retribuzioni tra un datore privato (la struttura accreditata) e i suoi dipendenti è un rapporto di diritto privato regolato dal codice civile e dal diritto del lavoro: materia di competenza esclusiva statale, sottratta alla legislazione regionale.

    Cosa è la dichiarazione di illegittimità in via consequenziale?

    Quando la Corte dichiara illegittima una disposizione, può estendere la declaratoria alle norme “inscindibilmente connesse” a quella principale, anche se non espressamente impugnate, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953.

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  • Corte cost. n. 289/2013 – Illegittimità della legge abruzzese sul contenimento della spesa per il personale a termine

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 48/2012, che escludeva dal computo del personale soggetto ai vincoli di contenimento della spesa alcune categorie di lavoratori regionali a tempo determinato. La norma si poneva in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale abruzzese n. 48/2012 aveva introdotto una clausola che, nell’attuare le disposizioni di contenimento della spesa per il personale a tempo determinato (d.l. n. 78/2010, conv. l. n. 122/2010), escludeva dal computo alcune categorie di lavoratori a tempo determinato regionali (quelli disciplinati dalla l. r. n. 17/2001). Il Governo aveva impugnato questa esclusione ritenendola in contrasto con i vincoli statali di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della l. r. Abruzzo n. 48/2012, in via principale, per violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e dagli artt. 14, commi 7 e 9, dello stesso decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge abruzzese. La norma, sottraendo alcune categorie di lavoratori ai vincoli di contenimento della spesa imposti dalla legislazione statale, violava i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che le Regioni devono rispettare senza possibilità di introdurre eccezioni non previste dalla legge statale.

    Il principio

    I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in materia di spesa per il personale — fissati dalla legislazione statale — si impongono anche alle Regioni. Queste non possono introdurre esenzioni o deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla legge statale, neppure per particolari categorie di lavoratori, salvo che la legge statale stessa le preveda.

    Domande e risposte

    Quali vincoli impone il d.l. n. 78/2010 sulla spesa per il personale a termine?

    L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (convertito con l. n. 122/2010) limita la spesa per il personale con contratto a tempo determinato, di lavoro interinale e simili al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le Regioni e gli enti locali devono rispettare questi limiti.

    Perché la Regione Abruzzo non poteva escludere alcune categorie?

    Perché i limiti statali si applicano in modo uniforme: la Regione non può esentare categorie di lavoratori non espressamente esentate dalla legge statale, poiché ciò svuoterebbe il principio di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa succede ai contratti già stipulati in violazione di questi limiti?

    I contratti già stipulati rimangono validi, ma l’ente è tenuto a rispettare i limiti di spesa per il futuro. La dichiarazione di illegittimità della norma regionale ripristina l’applicabilità diretta dei vincoli statali.

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  • Corte cost. n. 288/2013 – Concessioni demaniali pesca e acquacoltura in Sardegna: inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge sarda sulla continuità delle concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura. La Corte ha rilevato che il ricorso del Governo mancava di adeguata motivazione sulla violazione dei parametri costituzionali e dei Trattati europei invocati.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva adottato la legge n. 19/2012, che garantiva la continuità delle concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura in essere al 29 dicembre 2009, senza prevedere procedure selettive per il loro rinnovo. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che ostacolasse la libertà di stabilimento e la concorrenza, violando gli artt. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. e gli artt. 49 e 101 TFUE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. r. sarda n. 19/2012, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione e in relazione agli artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di motivazione. Il ricorso governativo non aveva adeguatamente argomentato in che modo la norma regionale violasse concretamente gli artt. 49 e 101 TFUE (libertà di stabilimento e divieto di abuso di posizione dominante) né aveva specificamente illustrato il contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, il ricorso governativo deve contenere una motivazione specifica e adeguata in ordine alle ragioni per cui la norma impugnata viola i parametri costituzionali invocati. L’enunciazione generica dei parametri, senza l’illustrazione dei motivi di contrasto, determina l’inammissibilità del ricorso.

    Domande e risposte

    Cosa sono le concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura?

    Sono provvedimenti amministrativi con cui le autorità competenti concedono a privati l’uso di beni del demanio marittimo o lacuale per lo svolgimento di attività di pesca e acquacoltura. La loro durata e le modalità di rinnovo sono oggetto di disciplina statale e regionale.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il ricorso del Governo non aveva spiegato in modo specifico come la legge regionale contrastasse con i Trattati europei e con la competenza statale in materia di concorrenza. La motivazione era troppo generica per consentire alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    L’inammissibilità significa che la legge era costituzionale?

    No. Come per l’estinzione del processo, l’inammissibilità è una pronuncia processuale: la Corte non si è pronunciata sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e obblighi internazionali (primo e secondo comma, lettera e)
  • Corte cost. n. 287/2013 – Illegittimità della legge molisana su procedure selettive con punteggi premiali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge finanziaria regionale del Molise del 2011, che autorizzava la Giunta regionale a indire procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato con punteggi premiali per il personale precario, senza rispettare i vincoli statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale del Molise n. 2/2011 autorizzava la Giunta a bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, riconoscendo specifici punteggi premiali ai candidati che avevano già lavorato per la Regione o per enti strumentali con contratti a termine o collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.). Il Governo aveva impugnato la norma per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della l. r. Molise n. 2/2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violasse i principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che pongono vincoli alle assunzioni delle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione. La norma regionale, condizionando le nuove assunzioni al solo rispetto degli atti programmatori della dotazione organica senza fare richiamo ai vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione statale, si poneva in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le Regioni non possono autorizzare nuove assunzioni a tempo indeterminato condizionandole unicamente al rispetto della dotazione organica, senza richiamare i vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione statale. Il coordinamento della finanza pubblica è materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) in cui lo Stato fissa principi fondamentali che le Regioni devono rispettare, anche nelle scelte di politica del personale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i punteggi premiali nelle procedure selettive?

    Sono punteggi aggiuntivi attribuiti ai candidati in possesso di particolari requisiti (es. periodi di lavoro pregresso presso l’ente). Sono ammissibili entro certi limiti, ma non possono trasformarsi in meccanismi di stabilizzazione automatica che eludono il principio del concorso pubblico.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché condizionava le assunzioni solo agli atti programmatori della dotazione organica, senza fare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione statale (es. limiti alle spese di personale), che le Regioni sono tenute a rispettare in quanto principi fondamentali di coordinamento.

    Le Regioni possono assumere personale a tempo indeterminato?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato, che stabiliscono limiti alla spesa per il personale e alla capacità assunzionale delle Regioni.

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  • Corte cost. n. 286/2013 – Illegittimità di disposizioni liguri sul lavoro pubblico regionale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 18, comma 1, di due leggi della Regione Liguria in materia di lavoro pubblico regionale. Le norme regionali, disciplinando autonomamente istituti del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali (conversione delle ferie e indennità di contingenza), violavano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva adottato due disposizioni: l’art. 8 della l. r. n. 15/2011 prevedeva la conversione monetaria delle ferie per i dipendenti che cambiavano forma contrattuale con la Regione; l’art. 18, comma 1, della l. r. n. 38/2011 disciplinava un’indennità di contingenza per i dipendenti regionali. Il Governo aveva impugnato entrambe le disposizioni sostenendo che esse invadevano la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8 e 9 della l. r. Liguria n. 15/2011 e gli artt. 8, comma 8, e 18, comma 1, della l. r. Liguria n. 38/2011, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. r. Liguria n. 15/2011 (conversione ferie) e dell’art. 18, comma 1, della l. r. Liguria n. 38/2011 (indennità di contingenza), per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le questioni relative all’art. 9 della l. r. n. 15/2011 e l’estinzione del processo per altre questioni.

    Il principio

    Le Regioni non possono legiferare in materia di istituti del rapporto di lavoro privatizzato dei propri dipendenti (ferie, indennità contrattuali, ecc.) in modo difforme dalla disciplina statale, poiché tale materia rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ne comporta l’assoggettamento alla disciplina civilistica, sottratta alla competenza legislativa regionale.

    Domande e risposte

    Perché la disciplina delle ferie dei dipendenti regionali è materia statale?

    Perché il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è privatizzato (d.lgs. n. 165/2001): è regolato dalle norme del codice civile e dai contratti collettivi, con esclusione della competenza legislativa regionale in materia di ordinamento civile, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Cosa si intende per ordinamento civile?

    La materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva statale comprende il diritto privato nei suoi istituti fondamentali: contratti, obbligazioni, responsabilità, diritti reali, diritto di famiglia, e — dopo la privatizzazione — il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

    Cosa è la cessazione della materia del contendere?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte chiude il giudizio senza entrare nel merito, quando la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da eliminare i profili di contrasto con la Costituzione e non vi sia più alcun interesse pratico a una pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 285/2013 – Illegittimità della legge valdostana sugli impianti di smaltimento rifiuti a caldo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 33/2012 che disciplinava la realizzazione di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti. La norma regionale invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva adottato la legge n. 33/2012, che modificava la propria normativa sulla gestione dei rifiuti (l. r. n. 31/2007), con riferimento alla realizzazione e all’utilizzo di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (termovalorizzatori e simili). Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che essa violasse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo unico della legge valdostana n. 33/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva statale) e all’art. 15, secondo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale della Valle d’Aosta).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge valdostana n. 33/2012 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente). Ha dichiarato invece inammissibile la questione sollevata in riferimento allo Statuto speciale. La gestione dei rifiuti — in particolare la disciplina degli impianti di trattamento — rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale, alla quale neppure le Regioni a statuto speciale possono derogare unilateralmente.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente costituisce una materia trasversale di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): neppure le Regioni a statuto speciale possono adottare normative che compromettano il livello uniforme di tutela ambientale garantito dalla legislazione nazionale. La disciplina degli impianti di smaltimento dei rifiuti rientra in questa materia e deve essere uniforme sul territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per tutela dell’ambiente come materia esclusiva statale?

    Significa che solo lo Stato può legiferare in modo primario sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni possono adottare normative più restrittive nella salvaguardia dei livelli minimi stabiliti dalla legislazione statale, ma non possono scendere al di sotto di tali livelli.

    Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia ambientale?

    Non in modo assoluto: anche le Regioni speciali devono rispettare la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. L’autonomia speciale può consentire maggiori poteri in alcune materie, ma non può derogare alla riserva statale sull’ambiente.

    Cosa sono gli impianti di trattamento a caldo dei rifiuti?

    Sono impianti (come i termovalorizzatori o i cementifici che usano i rifiuti come combustibile) nei quali i rifiuti sono trattati mediante processi termici ad alta temperatura, con recupero di energia. La loro disciplina rientra nella materia ambientale di competenza statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (secondo comma, lettera s)
  • Corte cost. n. 284/2013 – Ordinamento sanitario Umbria: processo estinto dopo rinuncia al ricorso

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Umbria sull’ordinamento del servizio sanitario regionale (l. r. n. 18/2012). L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione, a seguito di modifiche legislative intervenute nelle more del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Umbria n. 18/2012 (Ordinamento del servizio sanitario regionale), tra cui quelle relative alla composizione della commissione per la selezione dei candidati a direttore generale delle aziende sanitarie regionali e alle modalità di nomina degli stessi. La Regione Umbria, nel corso del giudizio, aveva modificato la normativa impugnata, eliminando i profili di contrasto con la disciplina statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso governativo riguardava, tra le altre, le disposizioni degli artt. 17, comma 3; 19, comma 3; 20, comma 2; 22, commi 2 e 3; 28, comma 1; 30, comma 3; e 32, comma 3, della legge regionale umbra n. 18/2012, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia: tutela della salute, competenza concorrente), in relazione alla disciplina statale sulla nomina dei direttori generali delle ASL (d.lgs. n. 502/1992).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Umbria aveva modificato le disposizioni impugnate, eliminando i motivi di contrasto con la legislazione statale. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia: in tali casi, il processo si estingue senza che la Corte entri nel merito delle questioni.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale, il ricorrente può rinunciare al ricorso; se la parte resistente accetta la rinuncia (o non si oppone), il processo si estingue. L’estinzione può sopravvenire anche quando, in pendenza del giudizio, il legislatore regionale modifica o abroga le norme impugnate, eliminando il contrasto con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale?

    È il giudizio promosso dallo Stato contro una legge regionale (o viceversa) per violazione del riparto costituzionale di competenze. Si distingue dal giudizio in via incidentale, che nasce nell’ambito di un processo ordinario.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Umbria ha modificato le norme impugnate, eliminando i profili di incostituzionalità denunciati dal Governo. Quest’ultimo ha quindi rinunciato al ricorso, e la Regione ha accettato la rinuncia: in questa situazione la Corte dichiara l’estinzione del processo.

    L’estinzione significa che la legge era costituzionale?

    No. L’estinzione è una pronuncia processuale che non entra nel merito: significa solo che il giudizio è terminato senza una decisione sulla fondatezza o meno della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 283/2013 – Ricorsi in materia di violazioni del Codice della strada: manifesta infondatezza

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 9/2002 (correttivo del Codice della strada), sollevate dal Giudice di pace di Albenga in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La norma che attribuisce al Prefetto il potere di decidere sui ricorsi in materia di sanzioni stradali non eccede la delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 9/2002, correttivo del Codice della strada, ha mantenuto in capo al Prefetto il potere di decidere sui ricorsi amministrativi in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Il Giudice di pace di Albenga sosteneva che tale attribuzione violasse l’art. 76 Cost. (eccesso di delega), poiché la legge delega (l. n. 85/2001) avrebbe imposto di attribuire questo potere al Presidente della giunta regionale, non al Prefetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Albenga ha sollevato, con tre ordinanze di identico tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 9/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Presidente della giunta regionale il potere di decidere sui ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. Ha ritenuto che la legge delega (l. n. 85/2001) non imponesse affatto l’attribuzione del potere di decisione al Presidente della giunta regionale: la scelta di mantenere la competenza in capo al Prefetto rientrava nei margini discrezionali del legislatore delegato e non integrava alcun eccesso di delega.

    Il principio

    Il vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.) sussiste solo quando il decreto legislativo vada oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, adottando soluzioni che la delega non consentiva. L’interprete non può ricavare dalla delega obblighi che essa non ha posto: la mera possibilità di una diversa scelta non equivale ad un vincolo per il legislatore delegato.

    Domande e risposte

    Chi decide sui ricorsi per le sanzioni del Codice della strada?

    In via amministrativa, il Prefetto. In via giurisdizionale, il Giudice di pace (o il Tribunale per sanzioni di importo superiore). Il ricorso al Prefetto è un ricorso amministrativo alternativo al ricorso al Giudice di pace.

    Cosa è l’eccesso di delega?

    È un vizio che si verifica quando il Governo, nell’esercitare la delega legislativa conferitagli dal Parlamento, supera i limiti fissati dalla legge di delega (principi e criteri direttivi), adottando disposizioni non consentite o addirittura in contrasto con quanto previsto dal Parlamento.

    Perché la questione era manifestamente infondata?

    Perché la legge delega non imponeva di attribuire il potere al Presidente della giunta regionale: si trattava di una delle possibili soluzioni, non dell’unica obbligata. Il legislatore delegato aveva scelto di mantenere la competenza prefettizia, e tale scelta era compatibile con i principi della delega.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2013 – Accesso dei maestri di sci stranieri: non fondata la questione sulla legge toscana

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale toscana che disciplinava l’accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e di altri Stati. La disciplina regionale non invadeva la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva modificato la propria legge regionale sul turismo (l. r. n. 42/2000) per disciplinare le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti provenienti da altre Regioni italiane e da altri Stati dell’Unione Europea, in attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale toscana n. 74/2012, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sostenendo che la norma regionale, disciplinando le modalità di accesso al mercato della professione di maestro di sci, invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma toscana — che recepisce direttive europee in materia di qualifiche professionali — disciplina non la tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale), bensì la regolazione delle qualifiche professionali nel settore turistico, materia che rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regioni. La Regione aveva agito nel rispetto delle direttive europee e dei principi fondamentali statali.

    Il principio

    La disciplina regionale delle qualifiche professionali nel settore del turismo, attuativa di direttive europee, non si identifica con la “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono legiferare in materia di ordinamento delle professioni turistiche purché rispettino i principi fondamentali statali e gli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo.

    Domande e risposte

    Cosa regolava la legge regionale toscana impugnata?

    Disciplinava le modalità con cui i maestri di sci provenienti da altre Regioni italiane o da altri Stati UE potevano esercitare la professione in Toscana, in recepimento delle direttive europee sulle qualifiche professionali e sui servizi nel mercato interno.

    Perché la questione è stata ritenuta non fondata?

    Perché la legge regionale non riguardava la “tutela della concorrenza” (che è esclusivamente statale), bensì la disciplina delle qualifiche professionali nel turismo, materia in cui le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali e del diritto europeo.

    Qual è il confine tra tutela della concorrenza e professioni?

    La tutela della concorrenza riguarda le regole del mercato (antitrust, aiuti di Stato, liberalizzazioni). La disciplina delle qualifiche professionali attiene all’ordinamento delle professioni, che è materia diversa, in cui le Regioni hanno margini di azione nelle materie di loro competenza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, con particolare riguardo alla tutela della concorrenza (lett. e) e alle materie concorrenti
  • Corte cost. n. 281/2013 – Revoca della patente per condanne pregresse in materia di stupefacenti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del Codice della strada nella parte in cui applica il divieto di conseguire la patente e la revoca di quella posseduta anche a chi sia stato condannato con sentenza di patteggiamento prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009. L’applicazione retroattiva della norma violava i principi di irretroattività e non colpevolezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha modificato l’art. 120 del Codice della strada, estendendo il divieto di conseguire la patente e prevedendo la revoca automatica di quella già posseduta per chi sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Un TAR si interrogava se tale disciplina potesse applicarsi anche alle condanne pronunciate prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Umbria ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992, come sostituito dalla legge n. 94/2009: la prima, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di patente e la revoca; la seconda, per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui la norma opera anche con riferimento a condanne “patteggiate” precedenti all’entrata in vigore della legge n. 94/2009.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, nella parte in cui si applica anche a sentenze di patteggiamento pronunciate in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 94/2009. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la prima questione (automatismo della revoca), non ritenendo necessaria una pronuncia su quel punto nel caso concreto.

    Il principio

    Le conseguenze accessorie delle condanne penali — come il divieto di patente e la revoca automatica — non possono applicarsi retroattivamente a fatti commessi e sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore della norma che le introduce. L’applicazione retroattiva di tali misure contrasta con i principi di irretroattività e di prevedibilità delle conseguenze giuridiche della propria condotta, ricavabili dagli artt. 3 e 27 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 120 del Codice della strada dopo la legge del 2009?

    Stabiliva che le persone condannate per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990) non potessero conseguire la patente di guida, e che quella già posseduta fosse revocata automaticamente. La condanna con patteggiamento era equiparata alla condanna ordinaria.

    Perché la norma era incostituzionale nella sua applicazione retroattiva?

    Perché chi era stato condannato con patteggiamento prima del 2009 aveva scelto quel rito contando su un quadro di conseguenze giuridiche definito. Applicare retroattivamente la revoca della patente significava imporre una conseguenza “nuova” a un fatto già esaurito, violando il principio di irretroattività.

    Il divieto di patente per condannati per stupefacenti esiste ancora?

    Sì, ma si applica alle condanne pronunciate dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009. Per quelle precedenti, la parte dichiarata incostituzionale non è applicabile.

    Norme collegate