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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario. La norma non impone al giudice di appello di decidere senza esaminare il merito quando il primo grado abbia erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso: l’appellante avrebbe dovuto dedurre, insieme all’impugnazione della decisione di rito, anche i motivi di merito.
Di cosa si tratta
In un giudizio tributario, il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente senza esaminare il merito. In appello, la Commissione tributaria regionale delle Marche si era trovata nell’impossibilità di esaminare il merito perché l’appellante non aveva riproposto le questioni di merito, e non poteva nemmeno rimettere la causa al primo grado ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992 (che non prevedeva tale ipotesi). Il giudice aveva sollevato questione di incostituzionalità per violazione del diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale delle Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la rimessione al primo grado nel caso di erronea dichiarazione di inammissibilità senza trattazione del merito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. L’art. 59 non impone all’appellante la perdita del merito: questi avrebbe dovuto, nel proprio atto di appello, impugnare la decisione di rito e contestualmente riproporre le questioni di merito non esaminate. La preclusione lamentata dipendeva non dalla norma impugnata ma dal comportamento processuale dell’appellante.
Il principio
Nel processo tributario, l’appellante che impugna una sentenza di primo grado che abbia dichiarato inammissibile il ricorso senza trattare il merito deve riproporre, nell’atto di appello, anche i motivi di merito originari. L’omessa riproposizione non è imputabile alla norma processuale ma alla condotta della parte.
Domande e risposte
Cosa stabilisce l’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992?
L’art. 59 disciplina i casi in cui il giudice tributario di appello può rimettere la causa alla Commissione provinciale (primo grado). I casi sono tassativi e non comprendono l’ipotesi dell’erronea declaratoria di inammissibilità da parte del primo giudice.
Come avrebbe dovuto comportarsi l’appellante?
Avrebbe dovuto, nell’atto di appello, non solo contestare l’erroneità della decisione di rito (inammissibilità) ma anche riproporre le censure di merito originarie, così da consentire al giudice di appello di decidere anche nel merito in caso di riforma della decisione processuale.
Il diritto di difesa è compresso da questa interpretazione?
No, secondo la Corte. Il diritto di difesa non impone al legislatore di prevedere la rimessione al primo grado in tutti i casi di decisione processuale erronea: è sufficiente che la parte abbia la possibilità di far valere le proprie ragioni, anche in sede di appello.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio e di difendersi, richiamato come parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.