Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 88/2013 – Compensi dei consulenti tecnici nei giudizi con patrocinio a spese dello Stato

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), che non prevede l’anticipazione da parte dell’Erario dei compensi dei consulenti tecnici nei giudizi civili con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per non contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Caltanissetta, nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo in cui le parti erano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, aveva ricevuto l’istanza di un consulente tecnico d’ufficio per la liquidazione dei compensi. Il giudice aveva ritenuto che la norma del T.U. spese di giustizia, che non prevede l’anticipazione dei compensi degli ausiliari da parte dell’Erario nei giudizi civili (a differenza dei giudizi penali), ponesse un problema di incostituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Caltanissetta ha impugnato l’art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui escludeva l’anticipazione da parte dell’Erario dei compensi degli ausiliari del giudice nei giudizi civili con ammissione al patrocinio e consentiva solo la prenotazione a debito in particolari condizioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che la norma impugnata non contrasti con i parametri costituzionali evocati. Il trattamento differenziato tra il settore civile e quello penale quanto all’anticipazione dei compensi degli ausiliari non viola né il principio di uguaglianza né il diritto alla giusta retribuzione, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore.

    Il principio

    La disciplina delle spese di giustizia e delle modalità; di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice nei procedimenti con patrocinio a spese dello Stato rientra nella discrezionalità del legislatore, che può; modulare diversamente il regime nei giudizi civili rispetto a quelli penali senza violare il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Il CTU può restare senza compenso nei giudizi con patrocinio a spese dello Stato?

    No: la norma prevede che i compensi siano prenotati a debito ove sia impossibile ripeterli dalla parte soccombente o da quella ammessa al patrocinio. Il CTU viene comunque pagato, ma con procedure diverse rispetto ai giudizi penali dove l’Erario anticipa direttamente.

    Perché il regime civile e penale sono diversi?

    Nel processo penale l’anticipazione dei compensi degli ausiliari da parte dell’Erario è giustificata dalla natura pubblicistica dell’azione penale e dalla posizione dell’imputato. Nel processo civile le parti sono su piano paritario e il legislatore ha ritenuto di non dover anticipare i compensi, lasciandoli a carico della parte soccombente.

    Cosa sono le spese «prenotate a debito»?

    Sono spese di giustizia che l’Erario registra come credito verso la parte che avrebbe dovuto sostenerle, da recuperare successivamente. Non vengono anticipate ma nemmeno azzerate: restano un debito del privato nei confronti dello Stato.

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  • Corte cost. n. 87/2013 – Periodo di comporto e indennità di malattia per lavoratori dializzati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sull’art. 2110 c.c. e sull’art. 3 del d.lgs. c.p.s. n. 1304/1947 in materia di indennità di malattia per i lavoratori sottoposti a dialisi, per difetto di sufficiente identificazione del quadro normativo rilevante.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore del settore commercio sottoposto a trattamento dialitico si era assentato dal lavoro per 17 giorni oltre il periodo massimo indennizzabile di 180 giorni previsto dall’art. 2110 c.c., senza ricevere l’indennità di malattia dall’INPS. Il lavoratore faceva presente che per i malati di tubercolosi il limite massimo indennizzabile è superabile: chiedeva un trattamento analogo per i soggetti in dialisi. Il Tribunale di Arezzo aveva già sollevato una precedente questione, dichiarata inammissibile con sentenza n. 356/2010, e poi aveva riproposto la questione con nuova ordinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Arezzo ha impugnato l’art. 2110 del codice civile e l’art. 3 del d.lgs. c.p.s. 31 ottobre 1947, n. 1304, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano che, anche per i soggetti sottoposti a dialisi, fosse superabile il limite massimo indennizzabile di 180 giorni, come invece consentito per i lavoratori malati di tubercolosi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per inesatta identificazione del quadro normativo. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente valutato la discrezionalità del legislatore nel regolare in modo differenziato le varie patologie gravi e non aveva correttamente individuato il tertium comparationis, né l’esatto assetto normativo da cui desumere l’asserita disparità; di trattamento tra dializzati e tubercolotici.

    Il principio

    Il giudice rimettente che evoca una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori deve correttamente individuare il tertium comparationis e il quadro normativo rilevante; una questione mal costruita sotto il profilo della comparazione non può essere esaminata nel merito dalla Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è il periodo di comporto?

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e all’indennità; di malattia. L’art. 2110 c.c. fissa il limite massimo indennizzabile, che per il settore commercio era di 180 giorni.

    Perché i tubercolotici hanno un trattamento diverso?

    Il d.lgs. c.p.s. n. 1304/1947 consentiva di superare il limite massimo per i malati di tubercolosi in considerazione della particolare gravità e della lunga durata della malattia. Il lavoratore dializzato sosteneva di trovarsi in una situazione analoga.

    Cosa succederebbe se la questione fosse ammissibile?

    La Corte dovrebbe valutare se la dialisi è una patologia paragonabile alla tubercolosi ai fini del trattamento indennitario. La questione è stata dichiarata inammissibile per vizi formali, non nel merito: il tema della parità di trattamento resta quindi aperto sul piano legislativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 86/2013 – Incompatibilità del giudice nell’udienza preliminare e istituti dell’astensione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 36, commi 1 e 3, c.p.p. (incompatibilità derivante da atti compiuti nel procedimento) e manifestamente infondate quelle sull’art. 34, comma 2, c.p.p., confermando che la tutela dell’imparzialità del giudice va ricercata nell’astensione e nella ricusazione, non in automatismi tabellari.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Palermo, nel corso di un procedimento penale con separazione dei giudizi, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sugli artt. 34, comma 2, e 36, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, sostenendo che la norma obbligasse il giudice a ricorrere all’astensione individuale anziché a meccanismi tabellari automatici di sostituzione, con compromissione dell’imparzialità e del giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Palermo ha impugnato gli artt. 34, comma 2, e 36, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedevano l’astensione del giudice incompatibile anziché automatismi tabellari predisposti dall’ufficio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 36, comma 1, lettera g), e 36, comma 3, c.p.p., per difetto di rilevanza e motivazione; 2) manifestamente infondate le questioni sull’art. 34, comma 2, c.p.p. La Corte ha ribadito il proprio costante orientamento (cfr. ordinanza n. 441 del 2001) secondo cui l’eventuale pregiudizio all’imparzialità derivante da precedenti attività in procedimenti connessi non richiede incompatibilità automatica, ma va valutato caso per caso mediante gli istituti dell’astensione e della ricusazione.

    Il principio

    Lo strumento di tutela contro il pregiudizio all’imparzialità del giudice derivante da precedente attività in procedimenti separati contro coimputati dello stesso fatto non può essere ravvisato in automatismi di incompatibilità predeterminati, ma deve essere ricercato nell’ambito degli istituti dell’astensione e della ricusazione, che consentono una valutazione caso per caso.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra incompatibilità, astensione e ricusazione?

    L’incompatibilità; è un divieto automatico di partecipare a un giudizio; l’astensione è la dichiarazione spontanea del giudice di non voler decidere; la ricusazione è la richiesta di parte di escludere il giudice. La Corte ha chiarito che non ogni attività; svolta in un procedimento connesso genera incompatibilità; automatica.

    Perché la Corte non ha accolto l’istanza di automatismi tabellari?

    Perché gli automatismi tabellari imporrebbero la sostituzione del giudice a prescindere da qualsiasi valutazione concreta del pregiudizio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono più duttili e consentono una tutela più mirata.

    Cosa si intende per «procedimento separato» in questo contesto?

    La separazione del procedimento è il provvedimento con cui il giudice divide in più filoni la trattazione di cause originariamente riunite. Il GUP aveva già partecipato alle fasi preliminari prima della separazione, e si chiedeva se ciò ne determinasse l’incompatibilità; automatica nel procedimento residuo.

  • Corte cost. n. 85/2013 – Caso Ilva: bilanciamento tra tutela ambientale e continuità produttiva

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le altre sollevate contro la normativa emergenziale sull’Ilva di Taranto (d.l. n. 207/2012), ritenendo non irragionevole il bilanciamento tra tutela della salute e dell’ambiente e salvaguardia dei livelli occupazionali in stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge n. 231/2012, aveva autorizzato la prosecuzione dell’attività produttiva dell’impianto siderurgico Ilva di Taranto per 36 mesi anche in presenza di sequestro giudiziario degli impianti, a condizione del rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il GIP del Tribunale di Taranto e il Tribunale ordinario di Taranto avevano sollevato questioni di legittimità in riferimento a numerose norme costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto e il Tribunale ordinario di Taranto hanno impugnato gli artt. 1 e 3 del d.l. n. 207/2012 in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24, 25, 27, 32, 41, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117 della Costituzione, lamentando la sottrazione degli impianti alla disponibilità dell’autorità giudiziaria e la compressione dei diritti fondamentali alla salute e all’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal GIP in riferimento agli artt. 25, primo comma, 27, primo comma, e 117, primo comma, Cost. e non fondate tutte le altre questioni. Il legislatore può intervenire con legge per autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva in presenza di un sequestro giudiziario, purché tale intervento sia ragionevole e finalizzato a tutelare interessi di rilievo costituzionale. Il bilanciamento tra tutela ambientale, salute e occupazione non è irragionevole quando è accompagnato da prescrizioni stringenti sull’AIA.

    Il principio

    Quando entrano in conflitto diritti costituzionali di pari rango — salute, ambiente e lavoro/occupazione — il legislatore può operare un bilanciamento ragionevole, purché non sacrifichi in modo sproporzionato nessuno di essi. La sottoposizione dell’attività produttiva a rigide prescrizioni ambientali conferisce alla disciplina carattere non irragionevole.

    Domande e risposte

    Il Parlamento può «scavalcare» un sequestro giudiziario con una legge?

    In linea di principio sì, se persegue un obiettivo di rilievo costituzionale (come la tutela dell’occupazione in uno stabilimento strategico) e subordina la ripresa dell’attività al rispetto di prescrizioni ambientali verificabili. Non può invece farlo per vanificare l’accertamento di reati o per sottrarre l’impresa a ogni controllo.

    In cosa consisteva l’AIA richiamata dalla legge?

    L’Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che fissa i limiti di emissione e le misure di prevenzione dell’inquinamento per gli impianti industriali complessi. Il d.l. n. 207/2012 condizionava la ripresa produttiva al rispetto delle prescrizioni di quella rilasciata all’Ilva il 26 ottobre 2012.

    Perché alcune questioni erano inammissibili?

    Perché il GIP aveva prospettato profili — come la riserva di legge in materia di misure cautelari reali e la presunzione di non colpevolezza — in modo non sufficientemente argomentato o non pertinente alla fattispecie concreta del giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 84/2013 – Cessazione della materia del contendere su proroghe di contratti regionali siciliani

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    Con ordinanza n. 84 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso l’art. 1, comma 1, del disegno di legge regionale n. 58/2012, in materia di proroga di contratti di lavoro, per sopravvenuta modifica normativa.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 1, comma 1, del disegno di legge regionale siciliano n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili), approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma autorizzava sino al 30 aprile 2013 la proroga di contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, estendendo la facoltà anche ai contratti diversi da quelli a tempo determinato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato aveva promosso questione di legittimità in via principale sull’art. 1, comma 1, del d.d.l. reg. n. 58/2012, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., sostenendo che la disposizione estendesse la proroga oltre i limiti consentiti dall’art. 1, comma 400, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e delle norme statali in materia di pubblico impiego.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle more del giudizio, la sopravvenuta modifica della norma impugnata — che la priva dei vizi denunciati — determina la cessazione della materia del contendere (ex plurimis, ordinanze n. 228, n. 145 e n. 11 del 2012; n. 166, n. 76 e n. 2 del 2011; n. 183 del 2010).

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la sopravvenuta modifica della norma impugnata che la priva dei vizi lamentati dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, rendendo superfluo ogni ulteriore scrutinio nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che, dopo la proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da eliminare il vizio denunciato: la Corte non può più pronunciarsi nel merito perché il problema è venuto meno.

    Il Commissario dello Stato può impugnare le leggi regionali?

    Sì: il Commissario dello Stato per le Regioni a statuto speciale è l’organo statale che, nei trenta giorni successivi all’approvazione regionale, può rinviare al Governo le leggi ritenute incostituzionali o impugnarle direttamente davanti alla Corte.

    Perché la norma siciliana era contestata?

    Perché avrebbe esteso la proroga dei contratti di lavoro regionale oltre i limiti fissati dalla normativa statale (art. 1, comma 400, l. n. 228/2012), che consentiva solo la proroga dei contratti a tempo determinato e non di altre tipologie contrattuali.

  • Corte cost. n. 156/2013 – Mediazione obbligatoria e accesso alla giustizia civile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate da più giudici sull’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 che rendeva obbligatoria la mediazione civile come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Le questioni sono inammissibili per eccesso di delega rispetto all’art. 60 della legge n. 69/2009, ma la Corte non entra nel merito dell’obbligatorietà.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 28/2010 aveva introdotto la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in numerose materie civili e commerciali. Più giudici (Giudice di pace di Parma, TAR Lazio, Tribunali di Firenze, Latina e Tivoli) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, principalmente per violazione dell’art. 77 Cost. (eccesso di delega), dell’art. 24 Cost. (accesso alla giustizia) e dell’art. 3 Cost. (uguaglianza), nonché per conformità alla direttiva europea 2008/52/CE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più rimettenti hanno sollevato questioni sugli artt. 5, comma 1 (mediazione obbligatoria), 8, 13, 16 del d.lgs. n. 28/2010 e sull’art. 16 del d.m. n. 180/2010 (organismi di mediazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 Cost. e a norme CEDU e della Carta dei diritti fondamentali UE.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara: 1) inammissibili gli interventi del Consiglio Nazionale Forense in due dei giudizi; 2) manifestamente inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 8, 13, 16 del d.lgs. n. 28/2010 e dell’art. 16 del d.m. n. 180/2010, nonché dell’art. 372, commi 2 e 3, c.p.c. I vizi concernono prevalentemente la motivazione delle ordinanze di rimessione e la costruzione delle questioni, che non soddisfano i requisiti minimi per lo scrutinio della Corte.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere costruite con motivazione adeguata e autonoma sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. La manifestazione dell’interesse dell’ordinanza alla dichiarazione di incostituzionalità, senza una congrua argomentazione, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.

    Domande e risposte

    La mediazione civile obbligatoria è costituzionalmente legittima?

    La Corte non ha deciso il merito in questa pronuncia. In una successiva sentenza (n. 272/2012 resa prima di questa, poi sent. n. 23/2013), la Corte ha tuttavia affrontato alcune delle questioni di fondo, chiarendo i limiti entro cui la mediazione obbligatoria è compatibile con l’art. 24 Cost.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili e non esaminate nel merito?

    Perché le ordinanze di rimessione presentavano vizi formali e sostanziali nelle motivazioni (es. mancata descrizione della fattispecie concreta, genericità, contraddittorietà) che impedivano alla Corte di scrutinare le questioni.

    Il d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione è ancora in vigore?

    Sì, ma modificato. Con d.l. n. 69/2013 (c.d. decreto del fare), la mediazione obbligatoria è stata reintrodotta dopo una fase di sospensione conseguente a una precedente pronuncia della Corte (sent. n. 272/2012) che l’aveva dichiarata incostituzionale per eccesso di delega su alcuni aspetti.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, parametro centrale.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per le disparità di trattamento tra attore e convenuto.
  • Corte cost. n. 83/2013 – Collocamento fuori ruolo dei professori universitari e ricambio generazionale

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 25 della legge n. 240/2010 (riforma Gelmini) che escludeva i professori e ricercatori universitari dalla possibilità di trattenere in servizio oltre il limite d’età, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici.

    Di cosa si tratta

    L’art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. riforma Gelmini) imponeva il collocamento a riposo obbligatorio dei professori universitari al compimento del 70° anno d’età (o del 72° per i professori di materie cliniche), senza consentire all’amministrazione universitaria di trattenere in servizio il personale che ne facesse richiesta, diversamente da quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per gli altri dipendenti pubblici. Quindici ordinanze di rimessione, provenienti dal Consiglio di Stato e dal TAR Molise, hanno sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato (con cinque ordinanze del 28 novembre 2011 e otto del 2 febbraio 2012) e il TAR Molise (con due ordinanze del 10 aprile 2012) hanno impugnato l’art. 25 della legge n. 240/2010, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la categoria dei professori e ricercatori universitari dall’istituto del trattenimento in servizio su richiesta dell’interessato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 240/2010. La norma introduceva una disciplina sbilanciata e irrazionale: escludeva proprio la categoria per la quale l’esigenza del trattenimento in servizio è più marcata, tenuto conto dei caratteri e delle peculiarità dell’insegnamento universitario e dell’esperienza professionale acquisita. Tale esclusione non trovava giustificazione nell’obiettivo del ricambio generazionale, che deve essere bilanciato con il buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    Il perseguimento dell’obiettivo del ricambio generazionale nell’università deve essere bilanciato con l’esigenza di mantenere in servizio docenti che possano dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita. L’esclusione di una categoria è costituzionalmente illegittima quando è proprio quella categoria a presentare in modo più marcato l’esigenza tutelata dalla norma generale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 25 della legge n. 240/2010?

    Stabiliva il collocamento a riposo obbligatorio dei professori universitari al 70° anno (o 72° per i clinici) e vietava il trattenimento in servizio su richiesta, che invece era consentito agli altri dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992.

    Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità;?

    Perché l’esclusione dei professori universitari dal trattenimento in servizio era irragionevole: si tratta proprio della categoria per cui l’esigenza di valorizzare l’esperienza professionale è più forte, rendendo la discriminazione priva di qualsiasi giustificazione razionale.

    Quali conseguenze pratiche ha avuto la sentenza?

    I professori universitari hanno acquisito il diritto di chiedere il trattenimento in servizio, con facoltà dell’ateneo di accogliere o meno l’istanza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, così come previsto per gli altri dipendenti pubblici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 155/2013 – Estinzione del processo sulla disciplina degli acconciatori in Valle d’Aosta

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    La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio contro la legge valdostana sulla disciplina degli acconciatori. Le norme impugnate erano state medio tempore abrogate o modificate dalla stessa Regione, e il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcuni articoli della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 14/2012 (Disciplina dell’attività di acconciatore), sostenendo che prevedessero requisiti dimensionali minimi dei locali, limitazioni agli orari di apertura degli esercizi, e un regime di abilitazione professionale privo di una delle tre vie previste dalla legge statale. Queste restrizioni, secondo il ricorrente, ledevano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e i principi fondamentali in materia di professioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 6, comma 1, lettere a) e d), e 9, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 14/2012, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., e agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Nelle more del giudizio, la legge reg. Valle d’Aosta n. 34/2012 ha abrogato le disposizioni impugnate (art. 6, comma 1, lettere a e d) e ha integrato la disciplina delle abilitazioni (art. 9) con la via mancante (riconoscimento delle maturate esperienze professionali). A seguito di queste modifiche, il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso e, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, il processo è estinto.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione in giudizio della parte resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Valle d’Aosta aveva spontaneamente corretto le norme censurate, abrogando le limitazioni e aggiungendo il terzo canale di abilitazione previsto dalla legge statale: l’oggetto del contendere era venuto meno.

    Le Regioni possono limitare la superficie minima dei saloni di acconciatura?

    Secondo il Governo ricorrente, no: l’art. 34, comma 2, del d.l. n. 201/2011 vieta restrizioni all’attività economica non giustificate da esigenze imperative di interesse generale. La Corte non si è pronunciata nel merito su questo punto.

    Questo tipo di pronuncia ha effetti vincolanti per le altre Regioni?

    No: l’estinzione del processo non crea alcun precedente di merito sull’ammissibilità delle restrizioni all’attività di acconciatore.

  • Corte cost. n. 82/2013 – Irripetibilità dei contributi malattia versati da datori con obbligo contrattuale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui escludeva la ripetibilità dei contributi malattia già versati dai datori di lavoro obbligati per legge o contratto a corrispondere ai dipendenti il trattamento economico di malattia, per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 20, comma 1, del d.l. n. 112/2008 aveva introdotto una norma di interpretazione autentica disponendo che i contributi per l’assicurazione malattia già; versati da datori di lavoro esonerati dall’obbligo contributivo — in quanto tenuti contrattualmente a corrispondere il trattamento economico di malattia — restavano definitivamente acquisiti all’INPS e non erano ripetibili. La Corte di cassazione aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio tra INPS e ASPES Multiservizi, che richiedeva la restituzione di contributi versati per il periodo 1990–2000.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la ripetibilità dei contributi malattia comunque già versati, relativi a periodi precedenti al 1° gennaio 2009, anche quando i datori di lavoro erano obbligati per legge o contratto collettivo a corrispondere il trattamento economico di malattia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112/2008 nel testo originario, e in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953 anche nel testo modificato dall’art. 18, comma 16, lettera b), del d.l. n. 98/2011. La norma violava il principio di uguaglianza perché trattava in modo uguale situazioni oggettivamente diverse: i datori che avevano versato contributi pur essendo esonerati non potevano essere equiparati a quelli che avevano versato contributi dovuti.

    Il principio

    Il legislatore non può disporre, con norma di interpretazione autentica, la definitiva acquisizione all’INPS di contributi malattia versati da soggetti che, per legge o contratto collettivo, erano già esonerati dall’obbligo contributivo, privandoli irragionevolmente del diritto alla restituzione dell’indebito.

    Domande e risposte

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché violava l’art. 3 Cost.: trattava allo stesso modo chi aveva versato contributi dovuti e chi li aveva versati pur essendo esonarato per legge o contratto, impedendo a quest’ultimo di recuperare le somme indebitamente versate.

    Cos’è una norma di interpretazione autentica?

    Una legge che chiarisce retroattivamente il significato di una norma precedente, vincolando anche i giudizi in corso. La Corte ha stabilito che tale tecnica non può essere usata per consolidare effetti irragionevolmente lesivi dei diritti patrimoniali dei contribuenti.

    Cosa cambia per i datori di lavoro già; esonerati?

    In seguito alla sentenza, i datori di lavoro che avevano versato contributi malattia pur essendo esonerati dall’obbligo (in forza di legge o contratto collettivo) hanno diritto a richiederne la restituzione all’INPS, anche per i periodi precedenti al 1° gennaio 2009.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2013 – Gestione commissariale di Roma Capitale e diritti dei creditori

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che attribuiscono alla gestione commissariale di Roma le obbligazioni sorte prima del 28 aprile 2008, anche se accertate con sentenze successive. Il regime eccezionale è ragionevole e non viola i diritti dei creditori né le autonomie locali.

    Di cosa si tratta

    Roma Capitale è stata interessata da una gestione commissariale straordinaria per far fronte all’indebitamento pregresso. Le norme impugnate prevedevano che tutte le obbligazioni sorte da fatti o atti anteriori al 28 aprile 2008, anche se accertate con sentenze successive, rientrassero nella gestione commissariale, con la conseguenza che i creditori non potevano agire esecutivamente nei confronti di Roma Capitale ma solo nei confronti della gestione commissariale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato e il TAR Lazio hanno sollevato questioni sull’art. 78, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 112/2008 e sull’art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 2/2010, in riferimento a numerosi parametri costituzionali (artt. 2, 3, 24, 41, 42, 97, 101, 102, 104, 108, 114, 117, 118, 119 Cost. e art. 6 CEDU), sostanzialmente contestando la retroattività e l’effetto preclusivo delle norme sui diritti dei creditori già; accertati in giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate tutte le questioni. Il regime commissariale risponde a un’esigenza straordinaria di risanamento finanziario di Roma Capitale, è fondato su criteri temporali precisi e oggettivi (fatti o atti anteriori al 28 aprile 2008), e non priva i creditori della tutela giurisdizionale, ma la indirizza verso la sede appropriata (la gestione commissariale). Le deroghe all’autonomia locale sono giustificate dall’eccezionalità della situazione finanziaria.

    Il principio

    Il legislatore può istituire un regime commissariale straordinario per un ente locale in grave dissesto, attribuendo alla gestione commissariale le obbligazioni anteriori a una data determinata, anche se accertate successivamente in giudizio: tale scelta non viola i diritti dei creditori finché questi conservano la possibilità di far valere le proprie pretese nella sede appropriata (la gestione commissariale stessa).

    Domande e risposte

    Un creditore di Roma Capitale per debiti ante 28 aprile 2008 può agire esecutivamente contro il Comune?

    No, ai sensi della normativa impugnata: deve insinuare il credito nella gestione commissariale, che è separata dalla gestione ordinaria di Roma Capitale.

    Le norme dichiarate non fondate violano l’art. 24 Cost. sul diritto di difesa?

    No, secondo la Corte. I creditori non perdono la tutela giurisdizionale: la vedono semplicemente indirizzata verso la gestione commissariale, che è il soggetto debitore per le obbligazioni pregresse.

    L’autonomia di Roma Capitale è stata compressa in modo incostituzionale?

    No, perché la compressione è giustificata dalla situazione eccezionale di indebitamento pregresso e è transitoria, connessa alla durata della gestione commissariale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 153/2013 – Credito d’imposta IRAP per erogazioni liberali a favore della cultura in Toscana

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge regionale toscana n. 45/2012, che riconosceva un credito d’imposta IRAP del 20% per erogazioni liberali a favore di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Le Regioni possono intervenire sull’IRAP a decorrere dal 2013, in virtù del d.lgs. n. 68/2011 sul federalismo fiscale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva istituito un credito d’imposta IRAP del 20% a favore di persone giuridiche private che effettuassero erogazioni liberali a sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Il beneficio era differito al 1° gennaio 2013. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’intera legge sostenendo che la Regione non potesse intervenire su un tributo istituito e disciplinato con legge statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Toscana n. 45/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sistema tributario dello Stato), sostenendo che l’introduzione di un credito d’imposta IRAP integrasse la disciplina di un tributo statale in assenza di specifica autorizzazione legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. Il d.lgs. n. 68/2011 sul federalismo fiscale consente alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2013, di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e di disporre deduzioni dalla base imponibile. Il credito d’imposta del 20% è riconducibile a tale facoltà e il limite temporale è rispettato poiché la legge regionale stabilisce l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

    Il principio

    Con l’entrata in vigore della normativa sul federalismo fiscale (d.lgs. n. 68/2011), le Regioni a statuto ordinario hanno acquisito la facoltà di intervenire sull’IRAP riducendone le aliquote e disponendo deduzioni dalla base imponibile: un credito d’imposta è compreso in questa facoltà, purché limitato al periodo a decorrere dal 2013 e rispettoso dei principi comunitari.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono oggi modificare l’IRAP?

    Sì, a decorrere dal 2013, le Regioni a statuto ordinario possono ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011.

    Un credito d’imposta IRAP è equiparabile a una riduzione di aliquota?

    Sì, secondo questa sentenza. Il credito d’imposta riduce l’imposta effettivamente dovuta e è pertanto compreso nella più ampia facoltà delle Regioni di ridurre le aliquote fino ad azzerarle.

    La legge toscana era applicabile prima del 2013?

    No: la stessa legge ne differiva esplicitamente l’efficacia al 1° gennaio 2013, rispettando così il vincolo temporale del d.lgs. n. 68/2011.

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  • Corte cost. n. 152/2013 – Decadenza automatica dei direttori generali delle ASL campane

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    La Corte dichiara illegittima la norma campana che faceva decadere automaticamente i direttori generali delle ASL sessanta giorni dopo la pubblicazione del disciplinare sulla procedura di nomina. Il meccanismo automatico viola i principi di buon andamento, efficienza, imparzialità e giusto procedimento sanciti dall’art. 97 Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva introdotto una nuova disciplina per la nomina dei direttori generali delle ASL, prevedendo una procedura basata su un elenco regionale di idonei. In via transitoria, la legge stabiliva che i direttori generali in carica nominati nelle more dell’approvazione del disciplinare attuativo decadessero automaticamente sessanta giorni dopo la pubblicazione di tale disciplinare, a prescindere dalla durata contrattuale dei loro incarichi e da qualsiasi valutazione del loro operato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 18-bis, comma 5, della legge reg. Campania n. 32/1994, inserito dalla legge reg. n. 18/2012, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., sostenendo che la decadenza automatica violasse il buon andamento, i principi fondamentali della tutela della salute e la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 5, nella parte in cui prevede che i direttori generali «decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare». La norma viola l’art. 97 Cost. sotto più profili: lede la continuità dell’azione amministrativa, esclude una valutazione oggettiva dell’operato dei funzionari, attribuisce la cessazione dall’incarico a un atto dell’organo politico, e omette qualsiasi garanzia procedimentale per il funzionario inciso.

    Il principio

    I direttori generali delle ASL esercitano funzioni tecnico-gestionali in posizione non direttamente legata all’organo politico: il loro rapporto di lavoro deve essere connotato da specifiche garanzie di continuità dell’azione amministrativa. La decadenza automatica dipendente da un atto dell’organo politico, senza valutazione dell’operato e senza contraddittorio, è incompatibile con l’art. 97 Cost.

    Domande e risposte

    Tutti i dirigenti pubblici sono protetti da decadenze automatiche?

    Non tutti: la tutela dipende dal grado di collegamento dell’incarico con l’organo politico. I dirigenti apicali in rapporto diretto con l’organo politico (di fiducia) godono di minori garanzie. I direttori generali delle ASL, che hanno un rapporto tecnico-gestionale mediato da strutture intermedie, sono invece tutelati.

    La Regione poteva prevedere una durata limitata per i direttori in carica?

    Sì, ma attraverso strumenti che rispettino il principio del giusto procedimento: valutazione dell’operato, contraddittorio con l’interessato, motivazione specifica. La decadenza automatica che prescinde da tutto ciò è incostituzionale.

    Cosa accade ai direttori decaduti in applicazione della norma dichiarata incostituzionale?

    Possono rivendicare la continuità del loro rapporto, poiché la norma che ha prodotto la decadenza è stata rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo dalla Corte costituzionale.

    Norme collegate