Tabelle retributive CCNL Pesca Marittima: la retribuzione «alla parte» e il minimo garantito
Nella pesca marittima la busta paga dell’equipaggio non funziona come negli altri settori: la retribuzione è in larga parte legata al ricavato del pescato, con un minimo monetario garantito che fa da rete di sicurezza.
Il personale imbarcato sui pescherecci è retribuito «alla parte», cioè con una quota del ricavato della vendita del pescato al netto delle spese di esercizio. Il CCNL Federpesca-Coldiretti garantisce comunque un minimo monetario, differenziato per le quattro tipologie di pesca e per qualifica. Gli importi esatti sono fissati nelle tabelle allegate al contratto e aggiornati con il rinnovo economico del 19 gennaio 2024.
Come funziona la retribuzione «alla parte»
Il tratto distintivo della pesca marittima è il sistema retributivo «alla parte» (o a compartecipazione). Diversamente da un normale stipendio fisso, l’equipaggio partecipa al risultato economico della pesca: il ricavato lordo della vendita del pescato viene diminuito delle spese di esercizio della battuta (carburante, ghiaccio, viveri, materiali di consumo, talvolta una quota per l’usura dell’attrezzatura) e il residuo, chiamato «monte da ripartire», viene suddiviso in «parti».
Una porzione delle parti spetta all’armatore (per la nave e il capitale investito), un’altra è ripartita tra i membri dell’equipaggio in misura proporzionale alla qualifica: il comandante e il capo pesca ricevono un numero di parti superiore rispetto al marinaio o al mozzo. È un sistema antico, riconosciuto dal Codice della navigazione e recepito dalla contrattazione collettiva di settore.
Il minimo monetario garantito
Poiché il ricavato della pesca è per natura variabile e incerto, il CCNL prevede un minimo monetario garantito: una soglia retributiva che spetta al lavoratore anche quando la quota «alla parte» risulterebbe inferiore, ad esempio per battute scarse o per il fermo dell’attività. È la rete di sicurezza che distingue il lavoro subordinato a bordo dal puro rischio d’impresa.
Il minimo è differenziato per tipo di pesca e per qualifica. In concreto: se a fine periodo la somma delle quote «alla parte» è inferiore al minimo garantito, l’armatore deve integrare fino a raggiungere quel minimo; se è superiore, il lavoratore percepisce la quota effettiva.
Le quattro tipologie di pesca
Gli importi e molti istituti del contratto cambiano a seconda della tipologia di pesca esercitata dall’unità. Il CCNL distingue quattro categorie:
| Tipo | Denominazione | Ambito operativo | Incidenza sul minimo garantito |
|---|---|---|---|
| A | Pesca costiera locale | Entro 6 miglia | Parametri: marinaio polivalente 105; comandante, motorista, capo pesca 118 |
| B | Pesca costiera ravvicinata | Entro 20 miglia | Parametri: marinaio polivalente 120; comandante, motorista, capo pesca 132 |
| C | Pesca mediterranea o d’altura | Oltre 20 miglia | Parametri: marinaio polivalente 134; comandante, motorista, capo pesca 146 |
| D | Pesca oceanica | Oltre gli stretti | Tabella propria; rapporto sempre «a campagna» (art. 6) |
Nota: per la pesca oceanica è frequente il contratto «a campagna», legato alla durata della spedizione di pesca. Gli importi precisi dei minimi per ciascuna tipologia e qualifica sono riportati nelle tabelle del CCNL pubblicate da Federpesca (TabelleCCNL.pdf).
Voci che si aggiungono al minimo
Sulla retribuzione di base si possono sommare ulteriori elementi previsti dal contratto e dalla legge:
- Quota «alla parte» eccedente il minimo, quando la pesca è proficua;
- Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuali ulteriori istituti previsti dal contratto);
- Indennità connesse alla navigazione e alla permanenza a bordo, dove previste;
- Compenso per mansioni superiori: chi svolge in via temporanea funzioni di qualifica più alta ha diritto al trattamento di quella qualifica per il periodo relativo, con annotazione sui documenti di bordo;
- Trattamento di fine rapporto (TFR), secondo l’art. 2120 c.c. e gli adattamenti del settore marittimo.
L’aggiornamento dei minimi con il rinnovo
Con l’accordo del 19 gennaio 2024 le parti firmatarie hanno riconosciuto un incremento dei minimi a tutela del potere d’acquisto, a recupero del differenziale maturato negli anni precedenti, pari al 5% in due tranche: 2,5% dal 1° gennaio 2024 e 2,5% dal 1° gennaio 2025 (fonte: Edotto, 9 febbraio 2024). Prima ancora, il rinnovo del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) aveva dato il 6,5% (3% dal 1° ottobre 2022 e 3,5% dal 1° ottobre 2023) e il testo del CCNL del 19 marzo 2019 il 6,1% (3,1% dal 1° aprile 2019, 2% dal 1° gennaio 2020, 1% dal 1° gennaio 2021).
Gli importi in euro per qualifica e tipo di pesca sono pubblicati da Federpesca nelle tabelle del CCNL al 1° gennaio 2024 (TabelleCCNL.pdf). Il file è una scansione e questa guida non ne trascrive i valori: per il minimo della propria qualifica e del proprio tipo di pesca si legga la riga corrispondente di quella tabella, tenendo conto delle tranche successive del rinnovo del 19 gennaio 2024. Il testo del CCNL permette però di dire come sono costruite: il minimo monetario garantito comprende già i ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 29), di ferie (art. 35) e, finché non opera il fondo apposito, del TFR (art. 43); per i contributi e per il calcolo di tredicesima, quattordicesima e straordinario conta anche il valore mensa ai fini previdenziali, 370 € al mese dal 1° ottobre 2022 (art. 22; era 335 € dal 1° aprile 2019). Il confronto tra «parte» e minimo si fa sul trimestre solare intero, ma ogni mese la «parte» va pagata almeno all’85% del minimo della qualifica, come anticipo (art. 22).