Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Pesca Marittima: tabelle retributive e minimo monetario garantito

    CCNL Pesca

    Tabelle retributive CCNL Pesca Marittima: la retribuzione «alla parte» e il minimo garantito

    Nella pesca marittima la busta paga dell’equipaggio non funziona come negli altri settori: la retribuzione è in larga parte legata al ricavato del pescato, con un minimo monetario garantito che fa da rete di sicurezza.

    In sintesi

    Il personale imbarcato sui pescherecci è retribuito «alla parte», cioè con una quota del ricavato della vendita del pescato al netto delle spese di esercizio. Il CCNL Federpesca-Coldiretti garantisce comunque un minimo monetario, differenziato per le quattro tipologie di pesca e per qualifica. Gli importi esatti sono fissati nelle tabelle allegate al contratto e aggiornati con il rinnovo economico del 19 gennaio 2024.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Ambito
    Equipaggio imbarcato su navi adibite alla pesca marittima
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    Come funziona la retribuzione «alla parte»

    Il tratto distintivo della pesca marittima è il sistema retributivo «alla parte» (o a compartecipazione). Diversamente da un normale stipendio fisso, l’equipaggio partecipa al risultato economico della pesca: il ricavato lordo della vendita del pescato viene diminuito delle spese di esercizio della battuta (carburante, ghiaccio, viveri, materiali di consumo, talvolta una quota per l’usura dell’attrezzatura) e il residuo, chiamato «monte da ripartire», viene suddiviso in «parti».

    Una porzione delle parti spetta all’armatore (per la nave e il capitale investito), un’altra è ripartita tra i membri dell’equipaggio in misura proporzionale alla qualifica: il comandante e il capo pesca ricevono un numero di parti superiore rispetto al marinaio o al mozzo. È un sistema antico, riconosciuto dal Codice della navigazione e recepito dalla contrattazione collettiva di settore.

    Il minimo monetario garantito

    Poiché il ricavato della pesca è per natura variabile e incerto, il CCNL prevede un minimo monetario garantito: una soglia retributiva che spetta al lavoratore anche quando la quota «alla parte» risulterebbe inferiore, ad esempio per battute scarse o per il fermo dell’attività. È la rete di sicurezza che distingue il lavoro subordinato a bordo dal puro rischio d’impresa.

    Il minimo è differenziato per tipo di pesca e per qualifica. In concreto: se a fine periodo la somma delle quote «alla parte» è inferiore al minimo garantito, l’armatore deve integrare fino a raggiungere quel minimo; se è superiore, il lavoratore percepisce la quota effettiva.

    Le quattro tipologie di pesca

    Gli importi e molti istituti del contratto cambiano a seconda della tipologia di pesca esercitata dall’unità. Il CCNL distingue quattro categorie:

    Tipologie di pesca e ambito operativo
    Tipo Denominazione Ambito operativo Incidenza sul minimo garantito
    A Pesca costiera locale Entro 6 miglia Parametri: marinaio polivalente 105; comandante, motorista, capo pesca 118
    B Pesca costiera ravvicinata Entro 20 miglia Parametri: marinaio polivalente 120; comandante, motorista, capo pesca 132
    C Pesca mediterranea o d’altura Oltre 20 miglia Parametri: marinaio polivalente 134; comandante, motorista, capo pesca 146
    D Pesca oceanica Oltre gli stretti Tabella propria; rapporto sempre «a campagna» (art. 6)

    Nota: per la pesca oceanica è frequente il contratto «a campagna», legato alla durata della spedizione di pesca. Gli importi precisi dei minimi per ciascuna tipologia e qualifica sono riportati nelle tabelle del CCNL pubblicate da Federpesca (TabelleCCNL.pdf).

    Voci che si aggiungono al minimo

    Sulla retribuzione di base si possono sommare ulteriori elementi previsti dal contratto e dalla legge:

    • Quota «alla parte» eccedente il minimo, quando la pesca è proficua;
    • Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuali ulteriori istituti previsti dal contratto);
    • Indennità connesse alla navigazione e alla permanenza a bordo, dove previste;
    • Compenso per mansioni superiori: chi svolge in via temporanea funzioni di qualifica più alta ha diritto al trattamento di quella qualifica per il periodo relativo, con annotazione sui documenti di bordo;
    • Trattamento di fine rapporto (TFR), secondo l’art. 2120 c.c. e gli adattamenti del settore marittimo.

    L’aggiornamento dei minimi con il rinnovo

    Con l’accordo del 19 gennaio 2024 le parti firmatarie hanno riconosciuto un incremento dei minimi a tutela del potere d’acquisto, a recupero del differenziale maturato negli anni precedenti, pari al 5% in due tranche: 2,5% dal 1° gennaio 2024 e 2,5% dal 1° gennaio 2025 (fonte: Edotto, 9 febbraio 2024). Prima ancora, il rinnovo del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) aveva dato il 6,5% (3% dal 1° ottobre 2022 e 3,5% dal 1° ottobre 2023) e il testo del CCNL del 19 marzo 2019 il 6,1% (3,1% dal 1° aprile 2019, 2% dal 1° gennaio 2020, 1% dal 1° gennaio 2021).

    Gli importi in euro per qualifica e tipo di pesca sono pubblicati da Federpesca nelle tabelle del CCNL al 1° gennaio 2024 (TabelleCCNL.pdf). Il file è una scansione e questa guida non ne trascrive i valori: per il minimo della propria qualifica e del proprio tipo di pesca si legga la riga corrispondente di quella tabella, tenendo conto delle tranche successive del rinnovo del 19 gennaio 2024. Il testo del CCNL permette però di dire come sono costruite: il minimo monetario garantito comprende già i ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 29), di ferie (art. 35) e, finché non opera il fondo apposito, del TFR (art. 43); per i contributi e per il calcolo di tredicesima, quattordicesima e straordinario conta anche il valore mensa ai fini previdenziali, 370 € al mese dal 1° ottobre 2022 (art. 22; era 335 € dal 1° aprile 2019). Il confronto tra «parte» e minimo si fa sul trimestre solare intero, ma ogni mese la «parte» va pagata almeno all’85% del minimo della qualifica, come anticipo (art. 22).

    Casi pratici

    Tizio — Marinaio su unità di pesca costiera, mese scarso
    Tizio è marinaio imbarcato su un peschereccio di pesca costiera ravvicinata (tipo B). In un mese di maltempo le battute rendono poco e la sua quota «alla parte» risulterebbe inferiore al minimo monetario garantito previsto per la sua qualifica e tipologia di pesca. L’armatore deve integrare la differenza: Tizio percepisce comunque il minimo garantito, non meno.
    Caio — Comandante con pesca proficua
    Caio è comandante di un’unità d’altura (tipo C). In un periodo di pesca abbondante il «monte da ripartire» è elevato e la sua quota «alla parte», calcolata sul numero di parti spettanti alla sua qualifica, supera ampiamente il minimo garantito. In questo caso Caio percepisce la quota effettiva, superiore al minimo.
    Sempronio — Addetto di terra alla lavorazione del pescato
    Sempronio non è imbarcato: lavora a terra nello stabilimento dell’impresa di pesca. A lui non si applica il sistema «alla parte» ma la struttura a livelli con minimo tabellare mensile prevista per il personale non imbarcato. La sua busta paga segue quindi logiche più simili a quelle degli altri CCNL.
  • Art. 12 L. 40/2004 – Divieti generali e sanzioni

    Art. 12 L. 40/2004 – Divieti generali e sanzioni

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

    2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

    3. Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’ articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

    5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

    6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.

    7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

    8. Non sono punibili l’uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

    9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

    10. L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell’ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l’autorizzazione può essere revocata.

  • Art. 11 L. 40/2004 – Registro

    Art. 11 L. 40/2004 – Registro

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime.

    2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

    3. L’Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

    4. L’Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

    5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all’Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall’articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

    6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 L. 40/2004 – Strutture autorizzate

    Art. 10 L. 40/2004 – Strutture autorizzate

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; b) le caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 9 L. 40/2004 – Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre

    Art. 9 L. 40/2004 – Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’ articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice.

    2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

    3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

  • Art. 8 L. 40/2004 – Stato giuridico del nato

    Art. 8 L. 40/2004 – Stato giuridico del nato

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.

  • Art. 7 L. 40/2004 – Linee guida

    Art. 7 L. 40/2004 – Linee guida

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

    2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

    3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 6 L. 40/2004 – Consenso informato

    Art. 6 L. 40/2004 – Consenso informato

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

    2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

    3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell’ovulo.

    4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

    5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 della presente legge.

  • Art. 5 L. 40/2004 – Requisiti soggettivi

    Art. 5 L. 40/2004 – Requisiti soggettivi

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 L. 40/2004 – Accesso alle tecniche

    Art. 4 L. 40/2004 – Accesso alle tecniche

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

    2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.

    3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

  • Art. 3 L. 40/2004 – Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405

    Art. 3 L. 40/2004 – Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Al primo comma dell’articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: “d-bis) l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare”.

    2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • Art. 2 L. 40/2004 – Interventi contro la sterilità e la infertilità

    Art. 2 L. 40/2004 – Interventi contro la sterilità e la infertilità

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

    2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

    3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo precedente articolo successivo

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.