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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le altre sollevate contro la normativa emergenziale sull’Ilva di Taranto (d.l. n. 207/2012), ritenendo non irragionevole il bilanciamento tra tutela della salute e dell’ambiente e salvaguardia dei livelli occupazionali in stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge n. 231/2012, aveva autorizzato la prosecuzione dell’attività produttiva dell’impianto siderurgico Ilva di Taranto per 36 mesi anche in presenza di sequestro giudiziario degli impianti, a condizione del rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il GIP del Tribunale di Taranto e il Tribunale ordinario di Taranto avevano sollevato questioni di legittimità in riferimento a numerose norme costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto e il Tribunale ordinario di Taranto hanno impugnato gli artt. 1 e 3 del d.l. n. 207/2012 in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24, 25, 27, 32, 41, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117 della Costituzione, lamentando la sottrazione degli impianti alla disponibilità dell’autorità giudiziaria e la compressione dei diritti fondamentali alla salute e all’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal GIP in riferimento agli artt. 25, primo comma, 27, primo comma, e 117, primo comma, Cost. e non fondate tutte le altre questioni. Il legislatore può intervenire con legge per autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva in presenza di un sequestro giudiziario, purché tale intervento sia ragionevole e finalizzato a tutelare interessi di rilievo costituzionale. Il bilanciamento tra tutela ambientale, salute e occupazione non è irragionevole quando è accompagnato da prescrizioni stringenti sull’AIA.
Il principio
Quando entrano in conflitto diritti costituzionali di pari rango — salute, ambiente e lavoro/occupazione — il legislatore può operare un bilanciamento ragionevole, purché non sacrifichi in modo sproporzionato nessuno di essi. La sottoposizione dell’attività produttiva a rigide prescrizioni ambientali conferisce alla disciplina carattere non irragionevole.
Domande e risposte
Il Parlamento può «scavalcare» un sequestro giudiziario con una legge?
In linea di principio sì, se persegue un obiettivo di rilievo costituzionale (come la tutela dell’occupazione in uno stabilimento strategico) e subordina la ripresa dell’attività al rispetto di prescrizioni ambientali verificabili. Non può invece farlo per vanificare l’accertamento di reati o per sottrarre l’impresa a ogni controllo.
In cosa consisteva l’AIA richiamata dalla legge?
L’Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che fissa i limiti di emissione e le misure di prevenzione dell’inquinamento per gli impianti industriali complessi. Il d.l. n. 207/2012 condizionava la ripresa produttiva al rispetto delle prescrizioni di quella rilasciata all’Ilva il 26 ottobre 2012.
Perché alcune questioni erano inammissibili?
Perché il GIP aveva prospettato profili — come la riserva di legge in materia di misure cautelari reali e la presunzione di non colpevolezza — in modo non sufficientemente argomentato o non pertinente alla fattispecie concreta del giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute: uno dei parametri principali del bilanciamento
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica e suoi limiti
- Art. 9 della Costituzione — Tutela dell’ambiente e del paesaggio
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