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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 36, commi 1 e 3, c.p.p. (incompatibilità derivante da atti compiuti nel procedimento) e manifestamente infondate quelle sull’art. 34, comma 2, c.p.p., confermando che la tutela dell’imparzialità del giudice va ricercata nell’astensione e nella ricusazione, non in automatismi tabellari.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Palermo, nel corso di un procedimento penale con separazione dei giudizi, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sugli artt. 34, comma 2, e 36, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, sostenendo che la norma obbligasse il giudice a ricorrere all’astensione individuale anziché a meccanismi tabellari automatici di sostituzione, con compromissione dell’imparzialità e del giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Palermo ha impugnato gli artt. 34, comma 2, e 36, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedevano l’astensione del giudice incompatibile anziché automatismi tabellari predisposti dall’ufficio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: 1) manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 36, comma 1, lettera g), e 36, comma 3, c.p.p., per difetto di rilevanza e motivazione; 2) manifestamente infondate le questioni sull’art. 34, comma 2, c.p.p. La Corte ha ribadito il proprio costante orientamento (cfr. ordinanza n. 441 del 2001) secondo cui l’eventuale pregiudizio all’imparzialità derivante da precedenti attività in procedimenti connessi non richiede incompatibilità automatica, ma va valutato caso per caso mediante gli istituti dell’astensione e della ricusazione.
Il principio
Lo strumento di tutela contro il pregiudizio all’imparzialità del giudice derivante da precedente attività in procedimenti separati contro coimputati dello stesso fatto non può essere ravvisato in automatismi di incompatibilità predeterminati, ma deve essere ricercato nell’ambito degli istituti dell’astensione e della ricusazione, che consentono una valutazione caso per caso.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra incompatibilità, astensione e ricusazione?
L’incompatibilità; è un divieto automatico di partecipare a un giudizio; l’astensione è la dichiarazione spontanea del giudice di non voler decidere; la ricusazione è la richiesta di parte di escludere il giudice. La Corte ha chiarito che non ogni attività; svolta in un procedimento connesso genera incompatibilità; automatica.
Perché la Corte non ha accolto l’istanza di automatismi tabellari?
Perché gli automatismi tabellari imporrebbero la sostituzione del giudice a prescindere da qualsiasi valutazione concreta del pregiudizio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono più duttili e consentono una tutela più mirata.
Cosa si intende per «procedimento separato» in questo contesto?
La separazione del procedimento è il provvedimento con cui il giudice divide in più filoni la trattazione di cause originariamente riunite. Il GUP aveva già partecipato alle fasi preliminari prima della separazione, e si chiedeva se ciò ne determinasse l’incompatibilità; automatica nel procedimento residuo.
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