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La Corte dichiara estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio contro la legge valdostana sulla disciplina degli acconciatori. Le norme impugnate erano state medio tempore abrogate o modificate dalla stessa Regione, e il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcuni articoli della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 14/2012 (Disciplina dell’attività di acconciatore), sostenendo che prevedessero requisiti dimensionali minimi dei locali, limitazioni agli orari di apertura degli esercizi, e un regime di abilitazione professionale privo di una delle tre vie previste dalla legge statale. Queste restrizioni, secondo il ricorrente, ledevano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e i principi fondamentali in materia di professioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 6, comma 1, lettere a) e d), e 9, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 14/2012, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., e agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. Nelle more del giudizio, la legge reg. Valle d’Aosta n. 34/2012 ha abrogato le disposizioni impugnate (art. 6, comma 1, lettere a e d) e ha integrato la disciplina delle abilitazioni (art. 9) con la via mancante (riconoscimento delle maturate esperienze professionali). A seguito di queste modifiche, il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso e, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, il processo è estinto.
Il principio
La rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione in giudizio della parte resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
Perché la Regione Valle d’Aosta aveva spontaneamente corretto le norme censurate, abrogando le limitazioni e aggiungendo il terzo canale di abilitazione previsto dalla legge statale: l’oggetto del contendere era venuto meno.
Le Regioni possono limitare la superficie minima dei saloni di acconciatura?
Secondo il Governo ricorrente, no: l’art. 34, comma 2, del d.l. n. 201/2011 vieta restrizioni all’attività economica non giustificate da esigenze imperative di interesse generale. La Corte non si è pronunciata nel merito su questo punto.
Questo tipo di pronuncia ha effetti vincolanti per le altre Regioni?
No: l’estinzione del processo non crea alcun precedente di merito sull’ammissibilità delle restrizioni all’attività di acconciatore.
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