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La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge regionale toscana n. 45/2012, che riconosceva un credito d’imposta IRAP del 20% per erogazioni liberali a favore di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Le Regioni possono intervenire sull’IRAP a decorrere dal 2013, in virtù del d.lgs. n. 68/2011 sul federalismo fiscale.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva istituito un credito d’imposta IRAP del 20% a favore di persone giuridiche private che effettuassero erogazioni liberali a sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Il beneficio era differito al 1° gennaio 2013. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’intera legge sostenendo che la Regione non potesse intervenire su un tributo istituito e disciplinato con legge statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Toscana n. 45/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sistema tributario dello Stato), sostenendo che l’introduzione di un credito d’imposta IRAP integrasse la disciplina di un tributo statale in assenza di specifica autorizzazione legislativa.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. Il d.lgs. n. 68/2011 sul federalismo fiscale consente alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2013, di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e di disporre deduzioni dalla base imponibile. Il credito d’imposta del 20% è riconducibile a tale facoltà e il limite temporale è rispettato poiché la legge regionale stabilisce l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il principio
Con l’entrata in vigore della normativa sul federalismo fiscale (d.lgs. n. 68/2011), le Regioni a statuto ordinario hanno acquisito la facoltà di intervenire sull’IRAP riducendone le aliquote e disponendo deduzioni dalla base imponibile: un credito d’imposta è compreso in questa facoltà, purché limitato al periodo a decorrere dal 2013 e rispettoso dei principi comunitari.
Domande e risposte
Le Regioni possono oggi modificare l’IRAP?
Sì, a decorrere dal 2013, le Regioni a statuto ordinario possono ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011.
Un credito d’imposta IRAP è equiparabile a una riduzione di aliquota?
Sì, secondo questa sentenza. Il credito d’imposta riduce l’imposta effettivamente dovuta e è pertanto compreso nella più ampia facoltà delle Regioni di ridurre le aliquote fino ad azzerarle.
La legge toscana era applicabile prima del 2013?
No: la stessa legge ne differiva esplicitamente l’efficacia al 1° gennaio 2013, rispettando così il vincolo temporale del d.lgs. n. 68/2011.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Il secondo comma, lettera e), riserva allo Stato il sistema tributario e contabile.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.