Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1 D.Lgs. 171/2005 – Finalità e ambito di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 171/2005 – Finalità e ambito di applicazione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

    2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

    3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri. articolo successivo

  • Art. 5 L. 89/2001 – Notificazioni e comunicazioni

    Art. 5 L. 89/2001 – Notificazioni e comunicazioni

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

    2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

    3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

    4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

  • Art. 4 L. 89/2001 – Termine di proponibilità

    Art. 4 L. 89/2001 – Termine di proponibilità

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso.

  • Art. 3 L. 89/2001 – Procedimento

    Art. 3 L. 89/2001 – Procedimento

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’ articolo 125 del codice di procedura civile

    2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.

    3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

    4. Il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell’ articolo 640 del codice di procedura civile.

    5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

    6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5-ter.

    7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.

  • CCNL Pesca Marittima: tredicesima, mensilità aggiuntive e premi

    CCNL Pesca

    Tredicesima, mensilità aggiuntive e premi nel CCNL Pesca Marittima

    Le mensilità aggiuntive ci sono anche per chi lavora in mare, ma il loro calcolo deve fare i conti con un sistema retributivo particolare, dove convivono il minimo garantito e la quota «alla parte».

    In sintesi

    Il CCNL della pesca marittima prevede tredicesima (Natale) e quattordicesima (Pasqua), ciascuna pari a una mensilità di importo fisso più valore mensa ai fini previdenziali (art. 29). Maturano a dodicesimi per i mesi d’imbarco e sono già comprese, a ratei mensili, nella tabella del minimo monetario garantito: la «parte» le assorbe, e l’armatore integra solo se a fine trimestre la «parte» resta sotto il minimo. Il premio di produzione (art. 25) si contratta a livello locale.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Ambito
    Mensilità aggiuntive e premi per l’equipaggio imbarcato e per il personale di terra
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    La tredicesima spetta anche in mare

    La tredicesima mensilità è un istituto ormai generalizzato nel lavoro subordinato italiano e spetta anche al personale del settore della pesca, secondo le modalità del CCNL. È erogata di norma in occasione delle festività di fine anno e matura in proporzione ai mesi di servizio prestati nell’anno: chi è stato in forza solo per una parte dell’anno percepisce tanti dodicesimi quanti sono i mesi (o le frazioni rilevanti) di servizio.

    Il nodo del calcolo nel sistema «alla parte»

    La domanda più frequente nella pesca è: su cosa si calcola la tredicesima se gran parte della retribuzione è «alla parte»? La risposta sta nella struttura del compenso. La quota «alla parte» è per natura variabile e legata al ricavato; la base stabile della retribuzione è invece il minimo monetario garantito e le voci fisse. Le mensilità aggiuntive si calcolano in collegamento a questa base stabile, secondo i criteri del CCNL. Il CCNL lo risolve così: ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo fisso più il valore mensa ai fini previdenziali (art. 29 del testo del CCNL del 19 marzo 2019); i ratei sono già inseriti nella tabella del minimo monetario garantito, con cui la «parte» viene confrontata ogni trimestre solare, e la «parte» comprende ogni istituto retributivo del contratto (art. 22). In pratica: se la «parte» supera il minimo, le mensilità aggiuntive sono già pagate dentro la «parte»; se resta sotto, l’integrazione al minimo le comprende.

    Quattordicesima e altre erogazioni

    Nella pesca marittima la quattordicesima c’è: l’art. 29 del CCNL prevede una mensilità in occasione del Natale e una in occasione della Pasqua, ciascuna pari a importo fisso più valore mensa ai fini previdenziali. Per chi entra in servizio nel corso dell’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi d’imbarco compiuti; la frazione di mese superiore a 15 giorni vale un rateo intero, quella inferiore non dà diritto al rateo. In deroga alla regola generale, e come consente l’art. 325 del Codice della navigazione, i ratei sono pagati mese per mese perché già compresi nella tabella del minimo monetario garantito.

    Premi e una tantum

    Nel settore della pesca il «premio di risultato» tipico degli altri CCNL trova un equivalente naturale nel sistema «alla parte», che già lega la retribuzione dell’equipaggio al risultato economico della pesca. Accanto a ciò:

    • il CCNL prevede un premio di produzione (art. 25): una percentuale sulla quantità di pescato, crescente per scaglioni e distinta per qualità, contrattata dalle organizzazioni locali per tipo di nave e di pesca; si paga mensilmente nella pesca entro il Mediterraneo e a fine campagna nella pesca oceanica. Con l’equipaggio pagato a retribuzione fissa (minimo garantito più premio, art. 37) è la voce che sostituisce la «parte»;
    • i verbali di rinnovo possono prevedere importi una tantum a copertura dei periodi di vacanza contrattuale;
    • possono esistere accordi a livello aziendale con erogazioni aggiuntive;
    • per il personale di terra sono ipotizzabili premi e istituti più simili a quelli degli altri settori.

    Queste voci vanno verificate di volta in volta sul contratto e sui relativi accordi.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi nel settore della pesca
    Voce Quando spetta Base di calcolo
    Tredicesima Natale; ratei pagati ogni mese dentro il minimo garantito Importo fisso + valore mensa ai fini previdenziali (art. 29)
    Quattordicesima Pasqua; ratei pagati ogni mese dentro il minimo garantito Importo fisso + valore mensa ai fini previdenziali (art. 29)
    Premio di produzione Mensile nel Mediterraneo, a fine campagna nella pesca oceanica Percentuale sul pescato fissata da accordi locali (art. 25)
    Una tantum di rinnovo Quando prevista dal verbale di rinnovo Importo fisso, spesso escluso dal TFR
    Premi aziendali Se previsti da accordi aziendali Definita dall’accordo

    Nota: articoli del testo del CCNL del 19 marzo 2019. L’importo fisso per qualifica e tipo di pesca è nelle tabelle del CCNL pubblicate da Federpesca (TabelleCCNL.pdf, tabelle al 1° gennaio 2024, file scansionato che qui non trascriviamo): il rinnovo del 19 gennaio 2024 lo ha aumentato del 2,5% dal 1° gennaio 2024 e di un altro 2,5% dal 1° gennaio 2025, quindi per il valore aggiornato va considerata anche la seconda tranche. Il valore mensa ai fini previdenziali è di 370 € al mese dal 1° ottobre 2022 (art. 22; era 335 € dal 1° aprile 2019).

    Casi pratici

    Tizio — Tredicesima maturata per parte dell’anno
    Tizio si imbarca come marinaio a luglio. Per il CCNL la tredicesima e la quattordicesima non arrivano a dicembre e a Pasqua in un’unica soluzione: i ratei, pari a un dodicesimo di importo fisso più valore mensa per ogni mese d’imbarco compiuto, sono già compresi nel minimo monetario garantito a cui la sua «parte» viene ragguagliata ogni trimestre (art. 29).
    Caio — Una tantum del rinnovo
    Caio è in forza da prima del rinnovo. Il verbale di rinnovo prevede un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale: Caio lo riceve secondo le rate stabilite. Trattandosi di una tantum, è spesso esclusa dal computo del TFR e di altri istituti.
    Sempronia — Impiegata a terra con premio aziendale
    Sempronia lavora negli uffici dell’impresa. Oltre alla tredicesima prevista dal contratto, beneficia di un premio definito da un accordo aziendale legato a obiettivi: una voce che riguarda il personale di terra e non l’equipaggio retribuito «alla parte».
  • CCNL Pesca Marittima: trasferimento e mutamento di mansioni a bordo

    CCNL Pesca

    Trasferimento e mutamento di mansioni nel CCNL Pesca Marittima

    Cambiare ruolo a bordo o passare a un’altra unità non è una scelta libera del datore: il mutamento di mansioni segue l’art. 2103 c.c. e, a bordo, si intreccia con i titoli professionali e la sicurezza.

    In sintesi

    Il mutamento di mansioni del marittimo segue l’art. 2103 c.c.: sono ammesse mansioni equivalenti o superiori, con limiti per quelle inferiori. Le mansioni superiori vanno annotate sui documenti di bordo e danno diritto al relativo trattamento. Il trasferimento ad altra unità o sede deve avere ragioni tecniche e organizzative. A bordo il rispetto dei titoli professionali è un limite di sicurezza. Il testo del CCNL 2019 non contiene una disciplina propria del trasferimento e delle mansioni: valgono l’art. 2103 c.c. e, per la pesca oceanica, l’art. 38 sulle funzioni di grado superiore.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Riferimento di legge
    Art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore); normativa sulla gente di mare (titoli)
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    La regola dell’art. 2103 c.c.

    Il mutamento di mansioni è disciplinato dall’art. 2103 del Codice civile. La regola di base è che il lavoratore può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti (riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento), oppure a mansioni superiori. L’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo nei casi e con i limiti previsti dalla legge. Nella pesca questa regola si traduce nel rispetto delle qualifiche di bordo e dei titoli professionali marittimi.

    Mansioni superiori e documenti di bordo

    Chi è chiamato a svolgere mansioni di una qualifica superiore ha diritto, per il periodo relativo, al trattamento economico e normativo proprio di quella qualifica. È una tutela importante nella pesca, dove le sostituzioni a bordo sono frequenti. La peculiarità del settore è che lo svolgimento delle mansioni superiori deve risultare dai documenti di bordo: l’annotazione costituisce la prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni superiori.

    Se l’assegnazione alle mansioni superiori è stabile e si protrae oltre il periodo previsto, può maturarsi il diritto all’inquadramento superiore in via definitiva, secondo i principi dell’art. 2103 c.c.

    Mansioni inferiori: i limiti

    Il demansionamento non è di regola consentito. L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni inferiori solo in casi specifici — ad esempio in presenza di modifiche degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore — e comunque con il mantenimento del livello di inquadramento e della retribuzione. Fuori da questi casi, l’adibizione a mansioni inferiori è illegittima e può essere contestata.

    Il trasferimento

    Il marittimo è assunto, di norma, per prestare servizio su una determinata unità o nell’ambito dell’organizzazione dell’armatore. Il trasferimento ad altra unità o ad altra sede deve avere ragioni tecniche, organizzative o produttive ed essere compatibile con la qualifica e i titoli del lavoratore. Il CCNL regola il rientro del marittimo al porto di imbarco quando il contratto cessa in luogo diverso dal porto di arruolamento (art. 46); per il resto il trasferimento segue l’art. 2103 c.c.

    Mutamento di mansioni e trasferimento: quadro di sintesi
    Situazione Regola Tutela del lavoratore
    Mansioni equivalenti Ammesse (art. 2103 c.c.) Stesso livello e retribuzione
    Mansioni superiori Ammesse, annotate a bordo Trattamento superiore; eventuale inquadramento stabile
    Mansioni inferiori Solo nei casi di legge Mantenimento di livello e retribuzione
    Trasferimento Con ragioni tecniche/organizzative Compatibilità con qualifica e titoli; tutele dell’art. 2103 c.c.

    Nota: le modalità del trasferimento, le tutele economiche connesse e i periodi rilevanti per il consolidamento delle mansioni superiori sono quelli previsti dall’art. 2103 c.c.; il CCNL ha solo l’art. 38 (funzioni di grado superiore, pesca oceanica: spettano «pro tempore» paga ed emolumenti di quel grado, e la funzione deve risultare dai libri di bordo) e l’art. 71 (il mozzo imbarcato per 14 mesi acquisisce la qualifica di marinaio).

    Mansioni, titoli e sicurezza

    A bordo il mutamento di mansioni non è solo una questione contrattuale: è anche una questione di sicurezza. Le funzioni di bordo sono legate ai titoli professionali marittimi: non si può adibire un lavoratore a mansioni per le quali non possiede il titolo richiesto. Il rispetto delle qualifiche è quindi un limite che protegge sia il lavoratore sia l’intero equipaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Marinaio che sostituisce il capo pesca
    Tizio, marinaio in possesso del titolo adeguato, sostituisce temporaneamente il capo pesca assente. Per tutto il periodo ha diritto al trattamento della qualifica superiore; lo svolgimento delle mansioni superiori viene annotato sui documenti di bordo.
    Caio — Trasferimento ad altra unità
    Caio viene trasferito su un’altra unità della stessa flotta per esigenze organizzative dell’armatore. Il trasferimento è compatibile con la sua qualifica e i suoi titoli; il CCNL tutela il rientro al porto di imbarco se il contratto cessa altrove (art. 46); il resto segue l’art. 2103 c.c.
    Sempronio — Demansionamento contestato
    Sempronio, motorista, viene stabilmente adibito a mansioni di livello inferiore senza che ricorrano i casi previsti dalla legge. Si tratta di un demansionamento potenzialmente illegittimo: Sempronio può contestarlo, rivolgendosi al sindacato o al Giudice del Lavoro.
  • CCNL Pesca Marittima: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Pesca

    TFR e fine rapporto nel CCNL Pesca Marittima

    Il trattamento di fine rapporto spetta anche a chi lavora in mare. La sfida, nella pesca, è capire come si costruisce la base di calcolo quando la retribuzione è in parte «alla parte».

    In sintesi

    Il TFR si fonda sull’art. 2120 del Codice civile: ogni anno si accantona una quota della retribuzione (di regola la retribuzione annua divisa per 13,5), poi rivalutata, e si liquida alla fine del rapporto. Spetta anche al marittimo della pesca, anche nei rapporti a campagna. La base di calcolo è quella dell’art. 43 del CCNL: importo fisso, ratei di 13ª e 14ª, eventuale premio di produzione, valore convenzionale della mensa, festività (pesca oceanica) ed eventuale differenza tra minimo monetario garantito e compartecipazione.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Riferimento di legge
    Art. 2120 c.c. (trattamento di fine rapporto)
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    Cos’è il TFR

    Il trattamento di fine rapporto è una somma che spetta al lavoratore subordinato al termine del rapporto, qualunque ne sia la causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto a termine, fine della campagna. È disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile, norma di legge che si applica anche al personale del settore della pesca. Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita che il datore accantona di anno in anno.

    Come si calcola

    Il meccanismo dell’art. 2120 c.c. prevede che per ciascun anno di servizio si accantoni una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Le somme accantonate, salvo la quota maturata nell’anno in corso, sono rivalutate annualmente con un tasso composto da una parte fissa (1,5%) e da una parte variabile legata all’andamento del costo della vita. Il punto delicato, nella pesca, è la base di calcolo: quali voci della retribuzione siano «utili» ai fini del TFR. L’art. 43 del CCNL indica in modo tassativo le voci della base di calcolo: importo fisso, rateo di 13ª e 14ª mensilità, eventuale premio di produzione, valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali, festività (pesca oceanica) ed eventuale differenza tra il minimo monetario garantito e la compartecipazione; la quota annua si ottiene dividendo per 13,5. Finché non è operativo il fondo di accantonamento del TFR previsto dall’art. 45, il TFR resta inserito nella tabella del minimo monetario garantito e, a richiesta scritta del marittimo, è liquidato mensilmente (testo 2019).

    Il TFR nei rapporti a campagna

    Nei rapporti organizzati per campagne di pesca, anche periodi di imbarco non continuativi danno luogo ad accantonamento del TFR, in proporzione al servizio prestato. La frammentazione del rapporto incide sul computo (cioè sulla somma dei periodi rilevanti), non sull’esistenza del diritto. Anche chi lavora «a campagna» matura quindi il proprio TFR.

    Anticipazioni del TFR

    L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR maturato, entro determinati limiti e in presenza di una certa anzianità di servizio, per causali tipiche quali:

    • spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti;
    • acquisto della prima casa per sé o per i figli;
    • altre causali eventualmente previste dalla legge o dal contratto (ad esempio per congedi).

    Il CCNL e la prassi aziendale possono disciplinare ulteriori modalità. Requisiti e limiti vanno verificati con riferimento al proprio rapporto.

    Tabella riepilogativa

    TFR nel settore della pesca: punti chiave
    Aspetto Regola Particolarità nella pesca
    Fonte Art. 2120 c.c. Si applica anche al marittimo imbarcato
    Accantonamento annuo Retribuzione annua / 13,5 Voci indicate dall’art. 43 del CCNL; divisore 13,5
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione Sulle quote pregresse
    Rapporti a campagna Matura in proporzione al servizio Accantonamento anche per imbarchi non continuativi
    Anticipazioni Limiti e causali di legge Limiti e causali di legge

    Nota: i criteri della base di calcolo sono quelli dell’art. 43 del testo del CCNL del 19 marzo 2019. La quota «alla parte» entra nella base solo per l’eventuale differenza rispetto al minimo monetario garantito, come indica l’art. 43.

    Casi pratici

    Tizio — Liquidazione del TFR alla fine del rapporto
    Tizio cessa il rapporto dopo alcuni anni di imbarco. Gli viene liquidato il TFR accantonato, calcolato sulla retribuzione utile annua divisa per 13,5 per ciascun anno, con la rivalutazione delle quote pregresse, secondo le voci elencate dall’art. 43 del CCNL.
    Caio — Anticipo per la prima casa
    Caio, con sufficiente anzianità di servizio, intende acquistare la prima casa e chiede un’anticipazione del TFR maturato. Ricorrendo i requisiti e i limiti dell’art. 2120 c.c., l’anticipazione gli viene riconosciuta nelle modalità previste.
    Sempronio — TFR maturato in più campagne
    Sempronio lavora «a campagna», con imbarchi non continuativi nel corso degli anni. Pur senza un rapporto continuativo unico, matura il TFR in proporzione ai periodi di servizio prestati: alla cessazione gli viene liquidata la somma corrispondente.
  • Art. 2 L. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione

    Art. 2 L. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter.

    2. Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. 2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. 2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’ articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. 2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato; b) contumacia della parte; c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’ articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’ articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’ articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. 2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

  • Art. 1 L. 89/2001 – Pronuncia in camera di consiglio

    Art. 1 L. 89/2001 – Pronuncia in camera di consiglio

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. L’ articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Art. 375. – (Pronuncia in camera di consiglio). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto; 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332; 3) dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390; 4) pronunciare in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi. La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma”.

  • Art. 14 L. 194/1978

    Art. 14 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.

    In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

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  • Art. 13 L. 194/1978

    Art. 13 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato.

    Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

    Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.

    Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

    Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8.

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  • Art. 12 L. 194/1978

    Art. 12 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

    Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale

    o la tutela.

    Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale

    o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o i medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.

    Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

    Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale

    o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.

    Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale

    o la tutela.

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