Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 247/2013 – Guida in stato di ebbrezza con incidente: il divieto di lavoro di pubblica utilità è legittimo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Prato sull’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada. Il divieto di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità quando il conducente ubriaco ha causato un incidente stradale non viola né il principio di uguaglianza né il finalismo rieducativo della pena.

    Di cosa si tratta

    Chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e causa un incidente non può beneficiare della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (art. 54 d.lgs. 274/2000). Un tribunale penale aveva dubitato che questa preclusione automatica fosse incostituzionale, sostenendo che non lasciasse margine al giudice per valutare la gravità del singolo incidente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Prato ha impugnato l’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui esclude la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità quando il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale. Parametri invocati: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. Ha osservato che la previsione di limiti all’applicazione di sanzioni sostitutive rientra nella discrezionalità del legislatore e che il trattamento sanzionatorio del reato, già aggravato per l’incidente, consente al giudice una modulazione tra minimo e massimo proporzionata alle peculiarità del caso. La scelta di non graduare la preclusione in funzione della gravità del sinistro corrisponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole.

    Il principio

    Il legislatore può escludere sanzioni sostitutive per condotte che, per la loro strutturale pericolosità, giustificano una risposta punitiva più severa; tale scelta non diventa irragionevole o lesiva del finalismo rieducativo solo perché non lascia al giudice un margine di apprezzamento sull’entità del danno causato dall’incidente.

    Domande e risposte

    Chi ha causato un incidente in stato di ebbrezza può chiedere il lavoro di pubblica utilità?

    No. L’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada esclude esplicitamente questa possibilità per chi versa nei casi previsti dal comma 2-bis (tasso > 1,5 g/l con incidente). La Corte ha confermato la legittimità di tale preclusione.

    Il giudice penale può valutare la gravità dell’incidente per attenuare la pena?

    Sì, ma solo nell’ambito dell’ordinaria modulazione tra il minimo e il massimo edittale, non per concedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, che rimane preclusa.

    Perché la Corte non ha ritenuto violato l’art. 27 Cost. sul finalismo rieducativo?

    La censura era formulata in modo estremamente succinto e collegata all’argomento di irragionevolezza già respinto. La Corte ha quindi dichiarato manifestamente infondata anche questa doglianza per gli stessi motivi.

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  • Corte cost. n. 111/2013 – Manifesta inammissibilità sulla legge veneta sugli orari dei negozi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. Veneto n. 30/2011, che reintroduceva l’obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio, dopo che il decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011) aveva liberalizzato gli orari. La questione era già stata superata da una modifica normativa sopravvenuta che il TAR non aveva considerato.

    Di cosa si tratta

    Il decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011) aveva liberalizzato gli orari di apertura degli esercizi commerciali, eliminando l’obbligo di chiusura domenicale e festiva. La Regione Veneto aveva però adottato la l.r. n. 30/2011, che reintroduceva tale obbligo (con alcune deroghe). La società Pam Panorama aveva impugnato davanti al TAR del Veneto l’ordinanza sindacale del Comune di Treviso che dava attuazione alla legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione. La norma regionale avrebbe compresso la tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale) e i livelli essenziali delle prestazioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La norma regionale era già stata modificata — sostituita da una disciplina più liberalizzante — nelle more del giudizio costituzionale, rendendo irrilevante la questione originariamente sollevata. Il TAR non aveva considerato questa sopravvenienza e non aveva verificato se la questione mantenesse la sua rilevanza nel giudizio principale.

    Il principio

    Se nel corso del giudizio costituzionale la norma impugnata viene modificata o abrogata, la questione può diventare irrilevante e deve essere dichiarata inammissibile. Il giudice rimettente è tenuto a valutare l’effetto delle modifiche sopravvenute sulla rilevanza della questione nel giudizio principale prima di portarla all’esame della Corte.

    Domande e risposte

    Oggi i negozi sono liberi di aprire la domenica e nei giorni festivi?

    La liberalizzazione degli orari introdotta dal d.l. n. 201/2011 (Monti) è rimasta in vigore a livello statale, ma il d.l. n. 50/2022 (Aiuti) e successive riforme hanno riaperto il dibattito. La questione degli orari festivi è tuttora oggetto di discussione legislativa e di diversa regolamentazione a livello regionale.

    Qual è il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di commercio?

    Il commercio è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Tuttavia, quando la disciplina regionale incide sulla tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera e) o sui livelli essenziali delle prestazioni (lettera m), prevale la norma statale.

    Perché la questione era «manifestamente» inammissibile e non solo inammissibile?

    La «manifesta» inammissibilità consente alla Corte di decidere in camera di consiglio (senza udienza pubblica) quando il vizio è ictu oculi evidente, ossia quando non è necessario un approfondimento istruttorio né una discussione pubblica. Nel caso di specie, la sopravvenienza normativa rendeva evidente la perdita di rilevanza della questione.

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  • Corte cost. n. 110/2013 – Inammissibile la questione sul rinvio dell’udienza tributaria per la conciliazione d’ufficio

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sull’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), che consente il rinvio dell’udienza solo quando la conciliazione è proposta dalle parti e non anche quando è esperita d’ufficio dalla Commissione. Il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una controversia tributaria, la Commissione tributaria di Milano aveva formulato d’ufficio una proposta di conciliazione e le parti avevano chiesto un termine per esaminarla. Il giudice riteneva però di non poter concedere il rinvio, perché l’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 prevede espressamente il rinvio solo nel caso in cui la proposta provenga da una delle parti, non dal giudice d’ufficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per difetto di ragionevolezza: la mancata previsione del rinvio per la conciliazione d’ufficio vanificherebbe qualsiasi tentativo conciliativo esperito dalla Commissione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile perché il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme. L’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 consente già alla Commissione di differire la trattazione su istanza di parte, in coerenza con le regole processuali generali che attribuiscono al giudice poteri di gestione dell’udienza, anche in chiave deflativa.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve tentare ogni interpretazione costituzionalmente conforme della norma impugnata. Se tale interpretazione è praticabile — anche ricorrendo alle norme del processo ordinario applicabili in via di rinvio — la questione è inammissibile. Ciò vale anche per le norme processuali in materia di conciliazione giudiziale.

    Domande e risposte

    Cosa distingue la «conciliazione di parte» dalla «conciliazione d’ufficio» nel processo tributario?

    Nella conciliazione di parte (art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992), è una delle parti a fare la proposta; l’accordo si forma al di fuori del processo e richiede una disciplina procedimentale specifica. Nella conciliazione d’ufficio (art. 48, comma 2), è la Commissione tributaria stessa a tentare di favorire l’accordo: si esaurisce nel processo e segue le regole processuali generali.

    La Commissione tributaria può quindi rinviare l’udienza per far esaminare la proposta di conciliazione d’ufficio?

    Sì, secondo la Corte, ricorrendo all’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, che consente il differimento a udienza fissa su istanza della parte la cui difesa è resa particolarmente difficile da nuovi elementi. Un’applicazione coerente di tale norma e dei principi del processo (ragionevole durata, effettività della conciliazione) porta a ritenere che il rinvio sia possibile.

    Cosa è la «mancata sperimentazione dell’interpretazione conforme»?

    Il giudice che solleva la questione di costituzionalità deve prima verificare se esiste un’interpretazione della norma impugnata che la renda compatibile con la Costituzione. Se tale interpretazione è praticabile e il giudice non la ha valutata, la questione è dichiarata inammissibile per questo vizio.

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  • Corte cost. n. 109/2013 – Non incostituzionale escludere l’aspettativa per i dipendenti a termine che ricoprono cariche elettive

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 9, comma 8, della l.r. Sicilia n. 31/1986, che esclude il diritto all’aspettativa non retribuita per i dipendenti assunti a tempo determinato che ricoprono cariche elettive locali. La limitazione è ragionevole: il contratto a termine ha una sua specificità funzionale che giustifica il bilanciamento operato dal legislatore tra libertà del mandato elettivo e esigenze dell’amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Una dipendente della Circoscrizione del Comune di Palermo, eletta consigliere circoscrizionale, aveva stipulato successivamente un contratto a tempo determinato con lo stesso Comune. L’amministrazione l’aveva dichiarata decaduta dalla carica per incompatibilità, poiché la norma regionale escludeva la possibilità di collocamento in aspettativa per i dipendenti a tempo determinato, impedendo così la neutralizzazione della causa di ineleggibilità/incompatibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 8, della l.r. Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, per irragionevole disparità tra dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e per lesione del diritto di elettorato passivo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. La distinzione tra contratto a tempo determinato e indeterminato non è arbitraria: il primo risponde a specifiche esigenze temporanee dell’amministrazione ed è sorto successivamente all’assunzione della carica elettiva da parte della lavoratrice. Il legislatore può ragionevolmente bilanciare il diritto di accesso alle cariche elettive con le esigenze di buon andamento dei pubblici uffici, che verrebbero pregiudicate da un’aspettativa su un rapporto già concepito come temporaneo.

    Il principio

    Il diritto all’aspettativa per i dipendenti pubblici che ricoprono cariche elettive non ha carattere assoluto. Il legislatore può escluderlo per i dipendenti a tempo determinato, poiché il contratto a termine risponde a specifiche esigenze dell’amministrazione e l’aspettativa svuoterebbe la funzione stessa del rapporto. Tale bilanciamento non è irragionevole né lesivo dell’art. 51 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «causa di ineleggibilità» nel caso di dipendenti comunali?

    I dipendenti del Comune non sono eleggibili come consiglieri dello stesso Comune per evitare conflitti di interesse e situazioni di «captatio benevolentiae» (favori dell’amministratore verso chi decide della sua carriera). L’aspettativa è il meccanismo che sospende il rapporto di lavoro durante il mandato, neutralizzando così la causa di ineleggibilità.

    L’art. 51 Cost. garantisce la conservazione del posto di lavoro per chi esercita funzioni elettive?

    Il terzo comma dell’art. 51 Cost. garantisce il diritto alla conservazione del posto a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, ma questo diritto deve essere bilanciato con altri valori costituzionali. La Corte ha ritenuto che tale bilanciamento, nel caso del contratto a termine, sia stato operato ragionevolmente dal legislatore regionale.

    Se il contratto a termine dura cinque anni, si giustifica ancora l’esclusione dall’aspettativa?

    Il giudice rimettente aveva evidenziato che la lunga durata del contratto (quinquennale) sembrava avvicinarlo a quello a tempo indeterminato. La Corte ha ritenuto comunque non irragionevole la distinzione, in quanto il contratto a termine nasce per soddisfare un’esigenza specifica e temporanea dell’ente, che il collocamento in aspettativa vanificherebbe.

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  • Corte cost. n. 108/2013 – Non incostituzionale l’indennità di disoccupazione per apprendisti condizionata agli enti bilaterali

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. n. 185/2008 (convertito con l. n. 2/2009), che subordinava l’erogazione del trattamento di disoccupazione per gli apprendisti licenziati all’intervento integrativo degli enti bilaterali. Sebbene la mancanza di un ente bilaterale in alcuni settori possa lasciare il lavoratore senza tutela specifica, il sistema nel suo complesso offre alternative (ammortizzatori in deroga) e la condizione perseguita è l’incentivazione degli enti bilaterali.

    Di cosa si tratta

    Un apprendista del settore legno, licenziato a causa di una crisi aziendale, si era visto rifiutare dall’INPS l’indennità di disoccupazione speciale perché nel suo settore non esisteva alcun ente bilaterale, la cui integrazione (pari almeno al 20% dell’indennità) era condizione necessaria per ottenere la prestazione. La Regione Toscana non aveva neppure attivato l’indennità di mobilità in deroga, lasciandolo senza alcun sostegno al reddito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con l. 28 gennaio 2009, n. 2, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra apprendisti a seconda della presenza o meno di un ente bilaterale nel loro settore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Il legislatore ha inteso promuovere gli enti bilaterali come strumento di sostegno al reddito complementare all’intervento pubblico. La condizionalità è coerente con questo obiettivo. In assenza di ente bilaterale, il lavoratore può accedere agli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione o mobilità in deroga) attivati dalla propria Regione. Se la Regione non li ha attivati, la situazione è comune a tutti i lavoratori licenziati di quella Regione, non solo agli apprendisti.

    Il principio

    Il legislatore può subordinare determinati trattamenti di sostegno al reddito all’intervento di enti privati (bilaterali), incentivando la contrattazione collettiva e la previdenza complementare, purché il sistema non lasci del tutto privi di tutela i lavoratori. Il fatto che in alcuni settori la tutela specifica manchi dipende dall’assenza di contrattazione collettiva sull’ente bilaterale, non da una scelta discriminatoria del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli enti bilaterali?

    Sono organismi costituiti da associazioni datoriali e sindacali di un determinato settore per gestire servizi comuni ai lavoratori e alle imprese: formazione, sostegno al reddito, welfare integrativo. La loro istituzione e il finanziamento sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

    Se un apprendista viene licenziato in un settore senza ente bilaterale, resta senza tutela?

    Non necessariamente: il d.l. n. 185/2008 prevede che le domande senza ente bilaterale vengano automaticamente considerate come richieste di accesso agli ammortizzatori in deroga. Se la Regione ha attivato tali strumenti, il lavoratore ha diritto alla cassa integrazione o alla mobilità in deroga. La lacuna nel caso concreto era dovuta alla mancata attivazione da parte della Regione Toscana.

    Oggi la tutela degli apprendisti è cambiata?

    Sì, la disciplina degli ammortizzatori sociali è stata profondamente riformata dal d.lgs. n. 22/2015 (Jobs Act) e dalla l. n. 234/2021 (DNCSM). Gli apprendisti hanno oggi accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) alle stesse condizioni degli altri lavoratori dipendenti.

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  • Corte cost. n. 107/2013 – Contratto a termine: non incostituzionale la causale sostitutiva del d.lgs. n. 368/2001

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368/2001 (attuativo della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 77, primo comma, Cost. Il diritto vivente elaborato dalla Cassazione — che per le strutture aziendali complesse ammette l’individuazione dei lavoratori sostituiti anche per categorie e non nominativamente — non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Poste Italiane aveva assunto G.M. con contratto a termine per «ragioni di carattere sostitutivo» senza indicare nominativamente i lavoratori sostituiti e le cause della loro assenza. Il Tribunale di Trani riteneva che, in base al diritto vivente elaborato dalla Cassazione, nelle strutture complesse fosse sufficiente indicare la categoria di riferimento, ma che tale interpretazione flessibile fosse incostituzionale perché discriminatoria tra lavoratori di aziende semplici e complesse.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in riferimento agli artt. 3 e 77, primo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente riteneva che la giurisprudenza della Cassazione, ammettendo per le strutture complesse l’individuazione per categorie, creasse una discriminazione tra lavoratori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. La sentenza n. 214/2009 della Corte aveva già affermato che l’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 richiede la specificazione dei motivi, la quale implica anche l’indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione. L’orientamento della Cassazione che distingue tra strutture semplici e complesse non integra una discriminazione incostituzionale, ma è una specificazione applicativa del medesimo principio di trasparenza.

    Il principio

    Il contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive richiede che siano specificate le ragioni, in modo da assicurare la trasparenza e la veridicità della causa e l’immodificabilità del termine. Nelle strutture aziendali complesse, il requisito di specificità può essere soddisfatto anche con riferimento alla funzione produttiva scoperta, purché vi sia corrispondenza quantitativa tra le assunzioni a termine e le scoperture. Non si tratta di un trattamento differenziato ma di una modalità applicativa del medesimo principio.

    Domande e risposte

    Il datore di lavoro deve sempre indicare il nome del lavoratore sostituito nel contratto a termine?

    In linea di principio sì, ma per le grandi strutture organizzative la Cassazione ha ritenuto sufficiente la specificazione per funzione e area territoriale, purché la corrispondenza tra assunti a termine e scoperture sia verificabile. La Corte costituzionale ha confermato che questo non è incostituzionale.

    Cosa prevedeva la legge n. 230/1962 abrogata dal d.lgs. n. 368/2001?

    L’art. 1, comma 2, lettera b), della l. n. 230/1962 richiedeva esplicitamente che nel contratto di lavoro a termine per ragioni sostitutive fossero indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione. La Corte aveva già chiarito nella sentenza n. 214/2009 che il d.lgs. n. 368/2001 non ha eliminato questo requisito.

    Se il contratto a termine è illegittimo, cosa succede al lavoratore?

    Se il termine è apposto illegittimamente, il contratto si converte in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o all’indennizzo, secondo le regole applicabili al caso concreto.

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  • Corte cost. n. 106/2013 – Incostituzionale la riserva concorsuale condizionata alla permanenza al 31 ottobre 1995

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 7, comma 1, della l.r. Sicilia n. 27/1991, nella parte in cui richiede, per usufruire della riserva nei concorsi pubblici, che i partecipanti ai progetti di utilità collettiva fossero «in servizio alla data del 31 ottobre 1995». Questa condizione è irragionevole perché cristallizza nel tempo il beneficio, escludendo chi ha reso la medesima prestazione ma non era in servizio in quella data specifica.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale siciliana prevedeva che nei concorsi pubblici dei Comuni e degli enti regionali fosse riservata fino al 50% dei posti a chi aveva partecipato per almeno 180 giorni a progetti di utilità collettiva. Per accedere alla riserva, però, era richiesto anche di essere «in servizio alla data del 31 ottobre 1995». Il ricorrente aveva partecipato ai progetti (dall’11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992) ma non era in servizio a quella data, e quindi l’amministrazione comunale gli aveva negato il posto riservato pur essendo vincitore del concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della l.r. Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, come modificato, nella parte in cui richiamava la condizione della permanenza in servizio al 31 ottobre 1995 (art. 1, comma 2, della l.r. n. 85/1995), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui impone tale condizione. Il requisito della permanenza in servizio al 31 ottobre 1995 è irragionevole: discrimina tra soggetti che hanno partecipato ai medesimi progetti di utilità collettiva per il medesimo periodo, in ragione del solo elemento temporale della data di servizio, privo di nesso con le finalità della riserva.

    Il principio

    Le riserve di posti nei concorsi pubblici possono essere previste dalla legge, ma i criteri di accesso devono essere ragionevoli e avere un nesso logico con le finalità perseguite. Una condizione che cristallizza il beneficio a una data arbitraria (il 31 ottobre 1995), escludendo chi ha svolto la medesima attività al di fuori di quel momento, è priva di giustificazione e viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Che cosa erano i «progetti di utilità collettiva» dell’art. 23 della l. n. 67/1988?

    Erano attività lavorative a carattere temporaneo, finanziate con fondi pubblici, cui venivano avviati lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento. Erano una forma di politica attiva del lavoro degli anni Ottanta-Novanta, simile ai moderni tirocini o cantieri di lavoro.

    Perché il requisito della permanenza in servizio al 31 ottobre 1995 era irragionevole?

    Perché chi aveva lavorato nei progetti per 180 giorni prima del 31 ottobre 1995 ma non era più in servizio a quella data si trovava in una situazione identica a chi lo era, quanto alla prestazione resa. Il beneficio della riserva mira a valorizzare l’esperienza acquisita, non la casualità di essere rimasti in servizio fino a una data arbitraria.

    Quali sono le conseguenze pratiche per il ricorrente?

    Dopo la declaratoria di incostituzionalità, il Tribunale di Modica potrà disapplicare la parte della norma dichiarata illegittima. Se il ricorrente soddisfaceva tutti gli altri requisiti, la graduatoria dovrà essere rielaborata riconoscendogli il beneficio della riserva, con conseguente diritto all’assunzione come agente di polizia municipale.

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  • Corte cost. n. 105/2013 – Incarichi dirigenziali regionali: incostituzionale la norma abruzzese che superava il limite dell’8%

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1 della l.r. Abruzzo n. 16/2012, che consentiva di conferire incarichi di dirigente di servizio a dipendenti di categoria D entro il limite del 10%, in aggiunta all’altro 10% già previsto per i soggetti esterni. Il cumulo porta al 20% la quota di incarichi dirigenziali affidati a non-dirigenti, ben oltre l’8% massimo stabilito dallo Stato: ciò viola il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva modificato la propria legge sul lavoro regionale per consentire, in deroga, il conferimento a tempo determinato di incarichi di dirigente di servizio a dipendenti di categoria D (impiegatizia) in servizio presso la direzione interessata, entro il limite del 10%. Aggiunto al 10% già previsto per i soggetti esterni, la percentuale complessiva di incarichi a non-dirigenti arrivava al 20%, il doppio del massimo statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della l.r. Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. La norma: aumentava oltre i limiti statali la percentuale di incarichi dirigenziali a non-dirigenti; prevedeva la conferibilità solo ai dipendenti della direzione interessata, con ingiustificata disparità rispetto agli altri aspiranti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 97 Cost. Consentire che il 20% degli incarichi dirigenziali sia affidato a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali contrasta con il principio del buon andamento, che richiede la direzione delle strutture fondamentali dell’apparato burocratico da parte di soggetti muniti di adeguate competenze. La norma è inoltre generica nelle modalità di selezione, senza criteri idonei a garantire la professionalità.

    Il principio

    Le deroghe al principio del pubblico concorso e all’accesso alla dirigenza tramite selezione comparativa devono essere contenute entro limiti quantitativi ristretti e devono essere accompagnate da garanzie di professionalità. Una percentuale del 20% di incarichi dirigenziali a non-dirigenti, con criteri selettivi vaghi, è di per sé incompatibile con il principio di buon andamento della P.A.

    Domande e risposte

    Qual è il limite statale per gli incarichi dirigenziali a non-dirigenti?

    L’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere affidati a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione entro il limite massimo del 10% per i dirigenti di prima fascia e dell’8% per quelli di seconda fascia. Il limite del 10% per soggetti esterni e del 10% aggiuntivo per impiegati di categoria D portava al 20% il totale.

    Perché la limitazione ai dipendenti «in servizio presso la direzione interessata» è discriminatoria?

    Perché esclude irragionevolmente gli altri dipendenti regionali, ugualmente in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, attribuendo un privilegio privo di giustificazione ai soli impiegati già presenti nella direzione.

    Ci possono essere incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle P.A.?

    Sì, ma entro i limiti fissati dalla legge statale e con adeguata selezione. Il d.lgs. n. 165/2001 consente di conferire incarichi dirigenziali a non-dirigenti a fronte di specifiche esigenze, ma entro percentuali ridotte e con procedure che garantiscano la professionalità dei nominati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 104/2013 – Piano di rientro sanitario: incostituzionale il rimborso regionale per pazienti oncologici

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 3 della l.r. Abruzzo n. 33/2012, che prevedeva il rimborso a carico del bilancio regionale per i cittadini affetti da patologie oncologiche. La Regione Abruzzo era soggetta a un Piano di rientro dal disavanzo sanitario e la norma impugnata, aggiungendo spese non previste nel piano, violava sia il principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) sia i poteri sostitutivi del commissario ad acta (art. 120, secondo comma, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo, già in Piano di rientro dal disavanzo sanitario e commissariata, aveva approvato una legge che reintroduceva i rimborsi ai cittadini affetti da patologie oncologiche per trattamenti presso strutture sanitarie regionali, con uno stanziamento di 200.000 euro. Il governo ha impugnato la norma per contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. La norma regionale avrebbe garantito ai residenti livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli nazionali, in contrasto con il piano di rientro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione sotto entrambi i profili: viola l’art. 117, terzo comma, Cost. perché la norma regionale istituisce misure di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi dichiarati del Piano di rientro; viola l’art. 120, secondo comma, Cost. perché interferisce con le funzioni del Commissario ad acta, il quale è l’unico soggetto istituzionalmente abilitato a valutare la compatibilità delle misure regionali con il piano di risanamento.

    Il principio

    Le Regioni soggette a Piano di rientro dal disavanzo sanitario non possono adottare misure di spesa sanitaria aggiuntiva non previste dal piano, anche se le misure riguardano categorie meritevoli di tutela. L’autonomia legislativa regionale in materia sanitaria cede di fronte alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica e di rispetto dei vincoli assunti nel piano di rientro.

    Domande e risposte

    Cos’è un Piano di rientro dal disavanzo sanitario?

    È un accordo tra Stato e Regione con il quale quest’ultima si impegna a ridurre il disavanzo accumulato nel settore sanitario, adottando misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione dei servizi. Le Regioni che non rispettano il piano vengono commissariate: un Commissario ad acta sostituisce gli organi regionali per l’attuazione del piano.

    Perché anche una spesa piccola come 200.000 euro è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché la violazione non è di natura quantitativa ma qualitativa: la Regione ha adottato una misura di assistenza aggiuntiva in contrasto con l’obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare le prestazioni erogate. Il quantum della spesa è irrilevante; ciò che rileva è la coerenza con il piano.

    Cosa accade dopo la dichiarazione di incostituzionalità?

    La norma è eliminata dall’ordinamento. I rimborsi già erogati non devono essere restituiti (i rapporti esauriti sono intangibili), ma non potranno essere erogati altri rimborsi in base alla norma dichiarata incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 103/2013 – Requisiti acustici passivi degli edifici: incostituzionale la norma che li escludeva dai rapporti tra privati

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 15, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2009 (l. n. 96/2010), che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica escludendo l’applicazione delle disposizioni sui requisiti acustici passivi degli edifici (d.P.C.M. 5 dicembre 1997) nei rapporti tra privati — in particolare tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi. La norma non ha carattere interpretativo ma innovativo, ed è retroattivamente lesiva del principio di tutela dell’affidamento.

    Di cosa si tratta

    Il d.P.C.M. del 5 dicembre 1997 fissa i limiti di isolamento acustico (espressi in decibel) che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare. Chi acquistava un immobile acusticamente viziato poteva agire in giudizio contro il costruttore-venditore ex art. 1669 c.c. La norma impugnata aveva invece dichiarato che tale disciplina non si applica nei rapporti tra privati, eliminando retroattivamente la base giuridica delle azioni risarcitorie in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della l. 4 giugno 2010, n. 96, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione. La norma, qualificata come interpretazione autentica, aveva in realtà natura innovativa e retroattiva, privando di tutela gli acquirenti di immobili acusticamente difettosi.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Essa non ha carattere interpretativo (non esistevano contrasti giurisprudenziali sul punto) ma è innovativa con efficacia retroattiva. Tale retroattività è priva di adeguata giustificazione e viola il principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico; incide inoltre su fattispecie sub iudice, ledendo le funzioni costituzionalmente riservate alla giurisdizione.

    Il principio

    Il legislatore può emanare norme retroattive, ma deve rispettare il principio dell’affidamento e non può interferire con procedimenti giudiziari in corso al solo scopo di ribaltarne l’esito. Una norma che si autoproclama «interpretativa» senza esserlo realmente è soggetta agli stessi limiti delle norme innovativamente retroattive.

    Domande e risposte

    I requisiti acustici passivi si applicano a tutti gli edifici?

    Il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applica agli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore. Gli immobili più vecchi non erano soggetti ai medesimi standard, ma possono comunque rilevare ai fini della garanzia contrattuale se il difetto acustico integra un vizio grave ex art. 1669 c.c.

    Dopo la dichiarazione di incostituzionalità, cosa succede ai giudizi già pendenti?

    La declaratoria di incostituzionalità rimuove la norma dall’ordinamento con effetto retroattivo (salvo i rapporti esauriti). I giudizi pendenti che erano stati bloccati dall’applicazione della norma incostituzionale tornano a essere decisi sulla base della normativa originaria, applicando quindi il d.P.C.M. del 1997 ai rapporti tra privati.

    Come si tutela l’acquirente di un immobile con difetti acustici?

    L’acquirente può agire in giudizio contro il costruttore-venditore ai sensi dell’art. 1669 c.c. (rovina di edificio) o dell’art. 1490 c.c. (garanzia per i vizi), dimostrando che l’immobile non rispetta i limiti di isolamento acustico imposti dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997.

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  • Corte cost. n. 102/2013 – Incostituzionale la proroga indefinita del vincolo di salvaguardia aeroportuale in Lombardia

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 14 della l.r. Lombardia n. 5/2007 e successive modifiche, che aveva imposto per oltre quattro anni un vincolo di salvaguardia a tutela dell’aeroporto di Montichiari senza adottare il piano d’area previsto come atto conclusivo. Un vincolo edilizio reiterabile senza limite temporale e senza indennizzo, imposto su aree edificabili, viola gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva imposto una misura di salvaguardia sulle aree intorno all’aeroporto di Montichiari, vietando nuove costruzioni per permettere l’elaborazione di un Piano regionale d’area. La misura, inizialmente temporanea, era stata più volte prorogata per legge regionale fino a coprire oltre quattro anni, senza che il piano venisse mai adottato. La società Elleci Costruzioni si era vista rifiutare il permesso di costruire.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della l.r. Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5, nelle versioni successive modificate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento, compressione della libertà di iniziativa economica e dello ius aedificandi senza indennizzo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della l.r. Lombardia n. 5/2007 nella formulazione risultante dalle successive proroghe legislative. La reiterazione indefinita di un vincolo di inedificabilità senza adeguata giustificazione, senza limiti temporali certi e senza previsione di indennizzo produce uno svuotamento del diritto di proprietà e una lesione della libertà di iniziativa economica incompatibili con gli artt. 3, 41 e 42 Cost.

    Il principio

    Le misure di salvaguardia urbanistica possono essere imposte per tempi limitati e per scopi determinati. La loro reiterazione mediante successive leggi-provvedimento, senza che l’atto pianificatorio conclusivo venga mai adottato, non è compatibile con la tutela costituzionale della proprietà e della libertà economica. Il legislatore non può avvallersi indefinitamente della «proroga» per eludere l’obbligo di pianificare.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «misure di salvaguardia» in campo urbanistico?

    Sono divieti temporanei di trasformazione del territorio, imposti in attesa dell’adozione di strumenti di pianificazione definitivi (piani regolatori, piani d’area ecc.). Servono a evitare che l’edificazione avvenuta prima del piano pregiudichi le scelte pianificatorie future.

    Perché la reiterazione era incostituzionale?

    Perché un vincolo edilizio su aree edificabili che duri indefinitamente senza indennizzo è assimilabile a un’espropriazione di fatto. La Corte ha da tempo affermato che i vincoli espropriativi reiterati senza indennizzo violano l’art. 42 Cost. Nel caso di specie, la sovrapposizione di un vincolo amministrativo (PTCP) per tre anni e di uno legislativo per oltre quattro anni aveva bloccato ogni attività per sette anni.

    La società Elleci aveva diritto a un risarcimento?

    La dichiarazione di incostituzionalità rimuove il fondamento normativo del diniego del permesso di costruire. Sul risarcimento del danno per il periodo durante il quale il vincolo ha operato, la questione era rimessa al giudizio del TAR, che aveva sospeso il giudizio per sollevare la questione costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2013 – Incostituzionale la sanatoria sismica della Regione Toscana

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    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della l.r. Toscana n. 4/2012, che consentivano la sanatoria edilizia in zone sismiche verificando la conformità alle norme antisismiche solo al momento della costruzione e non anche al momento della domanda (doppia conformità). La norma contraddice il principio fondamentale statale che impone la vigilanza assidua sulle costruzioni in zona sismica.

    Di cosa si tratta

    La legge toscana aveva introdotto la possibilità di sanare in via amministrativa le costruzioni realizzate in zone sismiche che, pur non rispettando la normativa antisismica vigente al momento della domanda, fossero conformi alla normativa in vigore all’epoca della loro realizzazione. Ciò derogava al principio della «doppia conformità» (conformità sia alla data di costruzione sia alla data della domanda) richiesto dalla normativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della l.r. Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale statale sull’accertamento di conformità in sanatoria (art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) che richiede la doppia conformità urbanistico-edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate. Il principio della doppia conformità, in materia di rischio sismico, costituisce un principio fondamentale che lo Stato può imporre alle Regioni. La vigilanza assidua sulle costruzioni in zona sismica tutela l’incolumità pubblica, valore che trascende la disciplina del territorio per attingere alla protezione civile.

    Il principio

    In materia di costruzioni in zone sismiche, il legislatore regionale non può prevedere regimi di sanatoria che abbassino la soglia di protezione imposta dai principi fondamentali statali. La conformità alla normativa antisismica deve essere verificata sia al momento della costruzione sia al momento della domanda di sanatoria (doppia conformità), poiché la sicurezza sismica tutela l’incolumità pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «doppia conformità»?

    Per ottenere il permesso in sanatoria, l’art. 36 del T.U. Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) richiede che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. La legge toscana aveva eliminato questo secondo requisito per la conformità sismica.

    Perché la disciplina antisismica è materia di competenza concorrente?

    La tutela del territorio (comprensiva della sicurezza sismica) rientra nella competenza legislativa concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni la disciplina di dettaglio. La sicurezza sismica, in quanto tutela dell’incolumità pubblica, ha anche una componente di protezione civile di competenza statale.

    Un proprietario di un immobile non conforme alle norme antisismiche non ha quindi alcuna possibilità di sanatoria?

    Può ottenere la sanatoria edilizia se l’immobile è conforme alla normativa urbanistico-edilizia in entrambi i momenti indicati. La conformità antisismica va valutata separatamente e può dar luogo a sanzioni penali specifiche, indipendenti dalla sanatoria edilizia.

    Norme collegate