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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1 della l.r. Abruzzo n. 16/2012, che consentiva di conferire incarichi di dirigente di servizio a dipendenti di categoria D entro il limite del 10%, in aggiunta all’altro 10% già previsto per i soggetti esterni. Il cumulo porta al 20% la quota di incarichi dirigenziali affidati a non-dirigenti, ben oltre l’8% massimo stabilito dallo Stato: ciò viola il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva modificato la propria legge sul lavoro regionale per consentire, in deroga, il conferimento a tempo determinato di incarichi di dirigente di servizio a dipendenti di categoria D (impiegatizia) in servizio presso la direzione interessata, entro il limite del 10%. Aggiunto al 10% già previsto per i soggetti esterni, la percentuale complessiva di incarichi a non-dirigenti arrivava al 20%, il doppio del massimo statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della l.r. Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. La norma: aumentava oltre i limiti statali la percentuale di incarichi dirigenziali a non-dirigenti; prevedeva la conferibilità solo ai dipendenti della direzione interessata, con ingiustificata disparità rispetto agli altri aspiranti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 97 Cost. Consentire che il 20% degli incarichi dirigenziali sia affidato a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali contrasta con il principio del buon andamento, che richiede la direzione delle strutture fondamentali dell’apparato burocratico da parte di soggetti muniti di adeguate competenze. La norma è inoltre generica nelle modalità di selezione, senza criteri idonei a garantire la professionalità.
Il principio
Le deroghe al principio del pubblico concorso e all’accesso alla dirigenza tramite selezione comparativa devono essere contenute entro limiti quantitativi ristretti e devono essere accompagnate da garanzie di professionalità. Una percentuale del 20% di incarichi dirigenziali a non-dirigenti, con criteri selettivi vaghi, è di per sé incompatibile con il principio di buon andamento della P.A.
Domande e risposte
Qual è il limite statale per gli incarichi dirigenziali a non-dirigenti?
L’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere affidati a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione entro il limite massimo del 10% per i dirigenti di prima fascia e dell’8% per quelli di seconda fascia. Il limite del 10% per soggetti esterni e del 10% aggiuntivo per impiegati di categoria D portava al 20% il totale.
Perché la limitazione ai dipendenti «in servizio presso la direzione interessata» è discriminatoria?
Perché esclude irragionevolmente gli altri dipendenti regionali, ugualmente in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, attribuendo un privilegio privo di giustificazione ai soli impiegati già presenti nella direzione.
Ci possono essere incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle P.A.?
Sì, ma entro i limiti fissati dalla legge statale e con adeguata selezione. Il d.lgs. n. 165/2001 consente di conferire incarichi dirigenziali a non-dirigenti a fronte di specifiche esigenze, ma entro percentuali ridotte e con procedure che garantiscano la professionalità dei nominati.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della P.A., accesso tramite concorso pubblico
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.