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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 3 della l.r. Abruzzo n. 33/2012, che prevedeva il rimborso a carico del bilancio regionale per i cittadini affetti da patologie oncologiche. La Regione Abruzzo era soggetta a un Piano di rientro dal disavanzo sanitario e la norma impugnata, aggiungendo spese non previste nel piano, violava sia il principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) sia i poteri sostitutivi del commissario ad acta (art. 120, secondo comma, Cost.).
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo, già in Piano di rientro dal disavanzo sanitario e commissariata, aveva approvato una legge che reintroduceva i rimborsi ai cittadini affetti da patologie oncologiche per trattamenti presso strutture sanitarie regionali, con uno stanziamento di 200.000 euro. Il governo ha impugnato la norma per contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di rientro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. La norma regionale avrebbe garantito ai residenti livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli nazionali, in contrasto con il piano di rientro.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione sotto entrambi i profili: viola l’art. 117, terzo comma, Cost. perché la norma regionale istituisce misure di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi dichiarati del Piano di rientro; viola l’art. 120, secondo comma, Cost. perché interferisce con le funzioni del Commissario ad acta, il quale è l’unico soggetto istituzionalmente abilitato a valutare la compatibilità delle misure regionali con il piano di risanamento.
Il principio
Le Regioni soggette a Piano di rientro dal disavanzo sanitario non possono adottare misure di spesa sanitaria aggiuntiva non previste dal piano, anche se le misure riguardano categorie meritevoli di tutela. L’autonomia legislativa regionale in materia sanitaria cede di fronte alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica e di rispetto dei vincoli assunti nel piano di rientro.
Domande e risposte
Cos’è un Piano di rientro dal disavanzo sanitario?
È un accordo tra Stato e Regione con il quale quest’ultima si impegna a ridurre il disavanzo accumulato nel settore sanitario, adottando misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione dei servizi. Le Regioni che non rispettano il piano vengono commissariate: un Commissario ad acta sostituisce gli organi regionali per l’attuazione del piano.
Perché anche una spesa piccola come 200.000 euro è stata dichiarata incostituzionale?
Perché la violazione non è di natura quantitativa ma qualitativa: la Regione ha adottato una misura di assistenza aggiuntiva in contrasto con l’obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare le prestazioni erogate. Il quantum della spesa è irrilevante; ciò che rileva è la coerenza con il piano.
Cosa accade dopo la dichiarazione di incostituzionalità?
La norma è eliminata dall’ordinamento. I rimborsi già erogati non devono essere restituiti (i rapporti esauriti sono intangibili), ma non potranno essere erogati altri rimborsi in base alla norma dichiarata incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica
- Art. 120 della Costituzione — Potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni
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