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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 15, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2009 (l. n. 96/2010), che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica escludendo l’applicazione delle disposizioni sui requisiti acustici passivi degli edifici (d.P.C.M. 5 dicembre 1997) nei rapporti tra privati — in particolare tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi. La norma non ha carattere interpretativo ma innovativo, ed è retroattivamente lesiva del principio di tutela dell’affidamento.
Di cosa si tratta
Il d.P.C.M. del 5 dicembre 1997 fissa i limiti di isolamento acustico (espressi in decibel) che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare. Chi acquistava un immobile acusticamente viziato poteva agire in giudizio contro il costruttore-venditore ex art. 1669 c.c. La norma impugnata aveva invece dichiarato che tale disciplina non si applica nei rapporti tra privati, eliminando retroattivamente la base giuridica delle azioni risarcitorie in corso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), della l. 4 giugno 2010, n. 96, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione. La norma, qualificata come interpretazione autentica, aveva in realtà natura innovativa e retroattiva, privando di tutela gli acquirenti di immobili acusticamente difettosi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Essa non ha carattere interpretativo (non esistevano contrasti giurisprudenziali sul punto) ma è innovativa con efficacia retroattiva. Tale retroattività è priva di adeguata giustificazione e viola il principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico; incide inoltre su fattispecie sub iudice, ledendo le funzioni costituzionalmente riservate alla giurisdizione.
Il principio
Il legislatore può emanare norme retroattive, ma deve rispettare il principio dell’affidamento e non può interferire con procedimenti giudiziari in corso al solo scopo di ribaltarne l’esito. Una norma che si autoproclama «interpretativa» senza esserlo realmente è soggetta agli stessi limiti delle norme innovativamente retroattive.
Domande e risposte
I requisiti acustici passivi si applicano a tutti gli edifici?
Il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applica agli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore. Gli immobili più vecchi non erano soggetti ai medesimi standard, ma possono comunque rilevare ai fini della garanzia contrattuale se il difetto acustico integra un vizio grave ex art. 1669 c.c.
Dopo la dichiarazione di incostituzionalità, cosa succede ai giudizi già pendenti?
La declaratoria di incostituzionalità rimuove la norma dall’ordinamento con effetto retroattivo (salvo i rapporti esauriti). I giudizi pendenti che erano stati bloccati dall’applicazione della norma incostituzionale tornano a essere decisi sulla base della normativa originaria, applicando quindi il d.P.C.M. del 1997 ai rapporti tra privati.
Come si tutela l’acquirente di un immobile con difetti acustici?
L’acquirente può agire in giudizio contro il costruttore-venditore ai sensi dell’art. 1669 c.c. (rovina di edificio) o dell’art. 1490 c.c. (garanzia per i vizi), dimostrando che l’immobile non rispetta i limiti di isolamento acustico imposti dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e tutela dell’affidamento
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
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