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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sull’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), che consente il rinvio dell’udienza solo quando la conciliazione è proposta dalle parti e non anche quando è esperita d’ufficio dalla Commissione. Il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma.
Di cosa si tratta
Nel corso di una controversia tributaria, la Commissione tributaria di Milano aveva formulato d’ufficio una proposta di conciliazione e le parti avevano chiesto un termine per esaminarla. Il giudice riteneva però di non poter concedere il rinvio, perché l’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 prevede espressamente il rinvio solo nel caso in cui la proposta provenga da una delle parti, non dal giudice d’ufficio.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per difetto di ragionevolezza: la mancata previsione del rinvio per la conciliazione d’ufficio vanificherebbe qualsiasi tentativo conciliativo esperito dalla Commissione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione inammissibile perché il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme. L’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 consente già alla Commissione di differire la trattazione su istanza di parte, in coerenza con le regole processuali generali che attribuiscono al giudice poteri di gestione dell’udienza, anche in chiave deflativa.
Il principio
Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve tentare ogni interpretazione costituzionalmente conforme della norma impugnata. Se tale interpretazione è praticabile — anche ricorrendo alle norme del processo ordinario applicabili in via di rinvio — la questione è inammissibile. Ciò vale anche per le norme processuali in materia di conciliazione giudiziale.
Domande e risposte
Cosa distingue la «conciliazione di parte» dalla «conciliazione d’ufficio» nel processo tributario?
Nella conciliazione di parte (art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992), è una delle parti a fare la proposta; l’accordo si forma al di fuori del processo e richiede una disciplina procedimentale specifica. Nella conciliazione d’ufficio (art. 48, comma 2), è la Commissione tributaria stessa a tentare di favorire l’accordo: si esaurisce nel processo e segue le regole processuali generali.
La Commissione tributaria può quindi rinviare l’udienza per far esaminare la proposta di conciliazione d’ufficio?
Sì, secondo la Corte, ricorrendo all’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, che consente il differimento a udienza fissa su istanza della parte la cui difesa è resa particolarmente difficile da nuovi elementi. Un’applicazione coerente di tale norma e dei principi del processo (ragionevole durata, effettività della conciliazione) porta a ritenere che il rinvio sia possibile.
Cosa è la «mancata sperimentazione dell’interpretazione conforme»?
Il giudice che solleva la questione di costituzionalità deve prima verificare se esiste un’interpretazione della norma impugnata che la renda compatibile con la Costituzione. Se tale interpretazione è praticabile e il giudice non la ha valutata, la questione è dichiarata inammissibile per questo vizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza delle norme processuali
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e ragionevole durata
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