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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 9, comma 8, della l.r. Sicilia n. 31/1986, che esclude il diritto all’aspettativa non retribuita per i dipendenti assunti a tempo determinato che ricoprono cariche elettive locali. La limitazione è ragionevole: il contratto a termine ha una sua specificità funzionale che giustifica il bilanciamento operato dal legislatore tra libertà del mandato elettivo e esigenze dell’amministrazione.
Di cosa si tratta
Una dipendente della Circoscrizione del Comune di Palermo, eletta consigliere circoscrizionale, aveva stipulato successivamente un contratto a tempo determinato con lo stesso Comune. L’amministrazione l’aveva dichiarata decaduta dalla carica per incompatibilità, poiché la norma regionale escludeva la possibilità di collocamento in aspettativa per i dipendenti a tempo determinato, impedendo così la neutralizzazione della causa di ineleggibilità/incompatibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 8, della l.r. Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, per irragionevole disparità tra dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e per lesione del diritto di elettorato passivo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La distinzione tra contratto a tempo determinato e indeterminato non è arbitraria: il primo risponde a specifiche esigenze temporanee dell’amministrazione ed è sorto successivamente all’assunzione della carica elettiva da parte della lavoratrice. Il legislatore può ragionevolmente bilanciare il diritto di accesso alle cariche elettive con le esigenze di buon andamento dei pubblici uffici, che verrebbero pregiudicate da un’aspettativa su un rapporto già concepito come temporaneo.
Il principio
Il diritto all’aspettativa per i dipendenti pubblici che ricoprono cariche elettive non ha carattere assoluto. Il legislatore può escluderlo per i dipendenti a tempo determinato, poiché il contratto a termine risponde a specifiche esigenze dell’amministrazione e l’aspettativa svuoterebbe la funzione stessa del rapporto. Tale bilanciamento non è irragionevole né lesivo dell’art. 51 Cost.
Domande e risposte
Cosa si intende per «causa di ineleggibilità» nel caso di dipendenti comunali?
I dipendenti del Comune non sono eleggibili come consiglieri dello stesso Comune per evitare conflitti di interesse e situazioni di «captatio benevolentiae» (favori dell’amministratore verso chi decide della sua carriera). L’aspettativa è il meccanismo che sospende il rapporto di lavoro durante il mandato, neutralizzando così la causa di ineleggibilità.
L’art. 51 Cost. garantisce la conservazione del posto di lavoro per chi esercita funzioni elettive?
Il terzo comma dell’art. 51 Cost. garantisce il diritto alla conservazione del posto a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, ma questo diritto deve essere bilanciato con altri valori costituzionali. La Corte ha ritenuto che tale bilanciamento, nel caso del contratto a termine, sia stato operato ragionevolmente dal legislatore regionale.
Se il contratto a termine dura cinque anni, si giustifica ancora l’esclusione dall’aspettativa?
Il giudice rimettente aveva evidenziato che la lunga durata del contratto (quinquennale) sembrava avvicinarlo a quello a tempo indeterminato. La Corte ha ritenuto comunque non irragionevole la distinzione, in quanto il contratto a termine nasce per soddisfare un’esigenza specifica e temporanea dell’ente, che il collocamento in aspettativa vanificherebbe.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — Diritto di accesso alle cariche elettive e conservazione del posto di lavoro
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
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