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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. n. 185/2008 (convertito con l. n. 2/2009), che subordinava l’erogazione del trattamento di disoccupazione per gli apprendisti licenziati all’intervento integrativo degli enti bilaterali. Sebbene la mancanza di un ente bilaterale in alcuni settori possa lasciare il lavoratore senza tutela specifica, il sistema nel suo complesso offre alternative (ammortizzatori in deroga) e la condizione perseguita è l’incentivazione degli enti bilaterali.
Di cosa si tratta
Un apprendista del settore legno, licenziato a causa di una crisi aziendale, si era visto rifiutare dall’INPS l’indennità di disoccupazione speciale perché nel suo settore non esisteva alcun ente bilaterale, la cui integrazione (pari almeno al 20% dell’indennità) era condizione necessaria per ottenere la prestazione. La Regione Toscana non aveva neppure attivato l’indennità di mobilità in deroga, lasciandolo senza alcun sostegno al reddito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con l. 28 gennaio 2009, n. 2, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra apprendisti a seconda della presenza o meno di un ente bilaterale nel loro settore.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il legislatore ha inteso promuovere gli enti bilaterali come strumento di sostegno al reddito complementare all’intervento pubblico. La condizionalità è coerente con questo obiettivo. In assenza di ente bilaterale, il lavoratore può accedere agli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione o mobilità in deroga) attivati dalla propria Regione. Se la Regione non li ha attivati, la situazione è comune a tutti i lavoratori licenziati di quella Regione, non solo agli apprendisti.
Il principio
Il legislatore può subordinare determinati trattamenti di sostegno al reddito all’intervento di enti privati (bilaterali), incentivando la contrattazione collettiva e la previdenza complementare, purché il sistema non lasci del tutto privi di tutela i lavoratori. Il fatto che in alcuni settori la tutela specifica manchi dipende dall’assenza di contrattazione collettiva sull’ente bilaterale, non da una scelta discriminatoria del legislatore.
Domande e risposte
Cosa sono gli enti bilaterali?
Sono organismi costituiti da associazioni datoriali e sindacali di un determinato settore per gestire servizi comuni ai lavoratori e alle imprese: formazione, sostegno al reddito, welfare integrativo. La loro istituzione e il finanziamento sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.
Se un apprendista viene licenziato in un settore senza ente bilaterale, resta senza tutela?
Non necessariamente: il d.l. n. 185/2008 prevede che le domande senza ente bilaterale vengano automaticamente considerate come richieste di accesso agli ammortizzatori in deroga. Se la Regione ha attivato tali strumenti, il lavoratore ha diritto alla cassa integrazione o alla mobilità in deroga. La lacuna nel caso concreto era dovuta alla mancata attivazione da parte della Regione Toscana.
Oggi la tutela degli apprendisti è cambiata?
Sì, la disciplina degli ammortizzatori sociali è stata profondamente riformata dal d.lgs. n. 22/2015 (Jobs Act) e dalla l. n. 234/2021 (DNCSM). Gli apprendisti hanno oggi accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) alle stesse condizioni degli altri lavoratori dipendenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 41 della Costituzione — Iniziativa economica privata e libertà sindacale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.