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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368/2001 (attuativo della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 77, primo comma, Cost. Il diritto vivente elaborato dalla Cassazione — che per le strutture aziendali complesse ammette l’individuazione dei lavoratori sostituiti anche per categorie e non nominativamente — non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
Poste Italiane aveva assunto G.M. con contratto a termine per «ragioni di carattere sostitutivo» senza indicare nominativamente i lavoratori sostituiti e le cause della loro assenza. Il Tribunale di Trani riteneva che, in base al diritto vivente elaborato dalla Cassazione, nelle strutture complesse fosse sufficiente indicare la categoria di riferimento, ma che tale interpretazione flessibile fosse incostituzionale perché discriminatoria tra lavoratori di aziende semplici e complesse.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità degli artt. 1 e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in riferimento agli artt. 3 e 77, primo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente riteneva che la giurisprudenza della Cassazione, ammettendo per le strutture complesse l’individuazione per categorie, creasse una discriminazione tra lavoratori.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. La sentenza n. 214/2009 della Corte aveva già affermato che l’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 richiede la specificazione dei motivi, la quale implica anche l’indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione. L’orientamento della Cassazione che distingue tra strutture semplici e complesse non integra una discriminazione incostituzionale, ma è una specificazione applicativa del medesimo principio di trasparenza.
Il principio
Il contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni sostitutive richiede che siano specificate le ragioni, in modo da assicurare la trasparenza e la veridicità della causa e l’immodificabilità del termine. Nelle strutture aziendali complesse, il requisito di specificità può essere soddisfatto anche con riferimento alla funzione produttiva scoperta, purché vi sia corrispondenza quantitativa tra le assunzioni a termine e le scoperture. Non si tratta di un trattamento differenziato ma di una modalità applicativa del medesimo principio.
Domande e risposte
Il datore di lavoro deve sempre indicare il nome del lavoratore sostituito nel contratto a termine?
In linea di principio sì, ma per le grandi strutture organizzative la Cassazione ha ritenuto sufficiente la specificazione per funzione e area territoriale, purché la corrispondenza tra assunti a termine e scoperture sia verificabile. La Corte costituzionale ha confermato che questo non è incostituzionale.
Cosa prevedeva la legge n. 230/1962 abrogata dal d.lgs. n. 368/2001?
L’art. 1, comma 2, lettera b), della l. n. 230/1962 richiedeva esplicitamente che nel contratto di lavoro a termine per ragioni sostitutive fossero indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione. La Corte aveva già chiarito nella sentenza n. 214/2009 che il d.lgs. n. 368/2001 non ha eliminato questo requisito.
Se il contratto a termine è illegittimo, cosa succede al lavoratore?
Se il termine è apposto illegittimamente, il contratto si converte in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o all’indennizzo, secondo le regole applicabili al caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza tra lavoratori
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.