Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 100/2013 – Limite di età dei giudici onorari di tribunale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 42-sexies, comma 1, lettera a), dell’ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941), che fissa a 72 anni il limite di età per la cessazione dal servizio dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice-procuratori onorari (VPO). Il TAR del Lazio riteneva irragionevole tale limite rispetto ai 75 anni previsti per i giudici di pace: la Corte conferma invece la discrezionalità del legislatore nel trattare diversamente figure diverse.

    Di cosa si tratta

    I giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice-procuratori onorari (VPO) cessano dall’incarico al compimento dei 72 anni, mentre per i giudici di pace il limite è fissato a 75 anni e per i componenti delle commissioni tributarie anch’esso è 75 anni. Alcuni giudici onorari, giunti al limite dei 72 anni, avevano impugnato il provvedimento di mancato rinnovo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, con due ordinanze del 1 agosto 2012 e del 25 ottobre 2012, questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di magistrati onorari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nello stabilire limiti di età differenziati per le varie categorie di magistrati onorari, che svolgono funzioni diverse in uffici diversi. La pluralità di situazioni giustifica trattamenti differenziati, e la norma non eccede i limiti della ragionevolezza.

    Il principio

    La facoltà del legislatore di istituire magistrati onorari (prevista dall’art. 106, secondo comma, Cost.) comprende anche il potere di stabilire le condizioni e i presupposti del loro incarico, inclusi i limiti di età. Nessun raffronto ai fini dell’uguaglianza può essere fatto tra le varie categorie di magistrati onorari, trattandosi di situazioni differenti per le quali diversi trattamenti sono legittimi.

    Domande e risposte

    Cosa fa un giudice onorario di tribunale (GOT)?

    Il GOT svolge funzioni giudiziarie civili in supporto ai magistrati di carriera nei tribunali ordinari. Non appartiene alla magistratura professionale ma è un giudice «onorario», ossia non di ruolo, nominato per svolgere specifiche funzioni per un periodo determinato.

    Perché il limite dei 72 anni è stato ritenuto non irragionevole?

    Perché il legislatore può trattare in modo diverso situazioni diverse. I GOT, i giudici di pace e i componenti delle commissioni tributarie svolgono funzioni distinte in contesti diversi; il diverso limite di età riflette una scelta discrezionale del legislatore che non supera la soglia dell’arbitrarietà.

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    A differenza della manifesta inammissibilità, la manifesta infondatezza è una decisione nel merito: la Corte accerta che la questione sollevata è chiaramente priva di fondamento costituzionale, senza bisogno di una pronuncia in udienza pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 99/2013 – Estinzione dei giudizi sui lettori universitari di madrelingua

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Potenza sull’art. 26, comma 3, ultimo periodo, della l. n. 240/2010 (legge Gelmini), che disponeva l’estinzione dei giudizi pendenti in materia di trattamento economico dei lettori universitari di madrelingua straniera. La questione è inammissibile perché il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    I lettori di madrelingua straniera nelle università italiane avevano a lungo controverso in giudizio per ottenere il trattamento economico equiparato a quello del ricercatore confermato, come imposto da una sentenza della Corte di giustizia europea del 2001. La legge Gelmini (l. n. 240/2010) aveva previsto l’estinzione di tutti i giudizi pendenti in materia, sul presupposto che la legge stessa riconoscesse il diritto vantato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, ultimo periodo, della l. 30 dicembre 2010, n. 240, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Il rimettente riteneva che l’estinzione automatica dei giudizi ledesse il diritto di difesa e determinasse disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha sufficientemente dimostrato la rilevanza: la norma impugnata riconosce in modo pieno e incondizionato le pretese degli ex lettori; il rimettente avrebbe dovuto prospettare per quale motivo, in caso di accoglimento, si sarebbe pervenuti a una statuizione diversa e più favorevole per la parte ricorrente.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione è inammissibile quando il giudice non motiva in modo adeguato la rilevanza della questione, ossia non spiega chiaramente come l’eventuale declaratoria di incostituzionalità inciderebbe concretamente sulla decisione del giudizio principale.

    Domande e risposte

    Chi sono i «lettori di madrelingua straniera»?

    Sono i collaboratori esperti linguistici (CEL) assunti dalle università per l’insegnamento delle lingue straniere, originariamente qualificati come «lettori di madrelingua». Una lunga vicenda giudiziaria — culminata in una sentenza della Corte di giustizia UE del 2001 — li ha visti rivendicare la parità di trattamento economico con i ricercatori.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una declaratoria con cui la Corte, decidendo in camera di consiglio, chiude il giudizio costituzionale senza esaminare il merito perché la questione presenta un vizio procedurale evidente, come il difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

    La norma che estingueva i giudizi era in sé legittima?

    La Corte non si è pronunciata nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Non vi è quindi un giudizio di legittimità sulla norma estintiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 98/2013 – Legge regionale lombarda su artigianato e commercio: requisiti per stranieri

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge regionale lombarda n. 3/2012 su artigianato e commercio: il requisito professionale per gli estetisti che ridisegna abusivamente la figura professionale (art. 3, comma 4), la clausola derogatoria sui posteggi (art. 14) e il requisito contributivo aggiuntivo per il riconoscimento professionale (art. 18). Non fondata, invece, la censura sul requisito linguistico per i cittadini stranieri (artt. 2, comma 2, e 19), poiché alternativo e non discriminatorio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva approvato una legge che, tra l’altro, richiedeva ai cittadini stranieri (comunitari e non) che volessero aprire attività di somministrazione di alimenti e bevande di attestare la conoscenza della lingua italiana, oppure di aver superato corsi professionali equivalenti. Altre disposizioni riguardavano le professioni estetiste, i posteggi sul suolo pubblico e i requisiti previdenziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, 3, comma 4, 14, 18 e 19 della l.r. Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, per violazione degli artt. 117, primo comma (vincoli comunitari), secondo comma, lettere a), e) e o) (competenze esclusive statali su condizione giuridica degli stranieri, concorrenza e previdenza) e terzo comma (competenza concorrente in materia di professioni) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara illegittimi: l’art. 3, comma 4, perché ridisegna surrettiziamente la figura professionale dell’estetista in modo precluso alle Regioni (violazione dell’art. 117, terzo comma); l’art. 14, perché riproduce una norma statale di competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e); l’art. 18, perché utilizza impropriamente istituti previdenziali riservati allo Stato. Non fondati sono gli artt. 2, comma 2, e 19: il requisito linguistico è alternativo a quello professionale, già previsto per i cittadini italiani, e non configura discriminazione.

    Il principio

    La competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni non consente di individuare nuove figure professionali né di ridisegnare quelle esistenti. L’istituzione di registri regionali connessi allo svolgimento di un’attività ha già di per sé una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale. La tutela della concorrenza, poi, compete in via esclusiva allo Stato.

    Domande e risposte

    Perché il requisito della lingua italiana per gli stranieri non è stato dichiarato incostituzionale?

    Perché la legge regionale lo prevedeva come requisito alternativo: lo straniero poteva scegliere di presentare il certificato linguistico oppure l’attestato di superamento di un corso professionale per il commercio, requisito quest’ultimo identico a quello richiesto ai cittadini italiani. La mera alternatività ha escluso l’effetto discriminatorio.

    Perché la Regione non può istituire registri professionali regionali?

    Perché l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario. Un registro regionale, anche se non obbligatorio, ha una funzione individuatrice della professione che eccede la competenza regionale.

    Cosa significa che la Regione non può riprodurre una norma statale in materia di competenza esclusiva?

    In presenza di una materia riservata allo Stato (come la tutela della concorrenza), la Regione non può neppure ripetere testualmente la norma statale: anche la mera riproduzione costituisce violazione del riparto di competenze perché la fonte regionale non è abilitata a disciplinare quella materia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 97/2013 – Tributi erariali e autonomia finanziaria della Regione siciliana

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 16/2012, nella parte in cui estende alla Regione siciliana la trasformazione dell’imposta sulle assicurazioni RC auto in tributo proprio derivato delle Province: tale imposta resta erariale e spetta alla Regione in base allo statuto speciale. Non è invece incostituzionale il comma 10 dello stesso articolo, che abroga l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

    Di cosa si tratta

    Il governo aveva esteso a tutto il territorio nazionale, incluse le Regioni a statuto speciale, la modifica che trasformava l’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RC auto) da tributo erariale a tributo proprio derivato delle Province. La Regione siciliana ha impugnato questa norma sostenendo che lede la propria autonomia finanziaria, garantita dallo statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato i commi 2 e 10 dell’art. 4 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con l. 26 aprile 2012, n. 44, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria) e del principio di leale collaborazione di cui all’art. 27 della l. 5 maggio 2009, n. 42.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 16/2012 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana: l’imposta sulle assicurazioni RC auto è un tributo erariale che, per effetto dello statuto speciale, spetta alla Regione nella misura in cui è riscosso nel suo territorio. Non fondata è invece la questione relativa al comma 10 (abrogazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica): l’operazione è finanziariamente neutra per la Regione, poiché la riduzione di gettito è compensata da una corrispondente diminuzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

    Il principio

    I «tributi propri derivati», istituiti e disciplinati dalla legge statale ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano la natura di tributi erariali. Per le Regioni a statuto speciale come la Sicilia, il gettito di tali tributi spetta alla Regione stessa in base allo statuto; l’eventuale attribuzione alle Province deve avvenire tramite normativa regionale, non con legge statale unilaterale.

    Domande e risposte

    Che cosa si intende per «tributo proprio derivato»?

    È un tributo istituito e disciplinato dallo Stato ma il cui gettito viene attribuito a un ente locale (Province, Comuni). Nonostante la denominazione, la Corte ha costantemente affermato che tali tributi conservano la natura di tributi erariali.

    Perché la Regione siciliana ha una posizione diversa dalle altre Regioni?

    Lo statuto speciale della Regione siciliana prevede che spettino alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, salvo eccezioni tassative. Ciò le conferisce una tutela rinforzata rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

    Il comma 10 (abrogazione dell’addizionale accise energia) era invece legittimo?

    Sì, perché l’accisa sull’energia elettrica e le relative addizionali sono tributi erariali di competenza esclusiva statale. Inoltre, la perdita di gettito per la Regione era compensata da una corrispondente riduzione del suo concorso alla finanza pubblica, rendendo l’operazione neutrale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 96/2013 – Malversazione militare e principio di uguaglianza sanzionatoria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 216 del codice penale militare di pace, che punisce la malversazione militare, per molteplici difetti di rilevanza e motivazione nell’ordinanza di rimessione del Tribunale militare di Napoli.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale militare di Napoli, nel corso del procedimento penale a carico di un maresciallo accusato di malversazione militare per essersi appropriato di denaro altrui affidatogli per ragione del suo ufficio, aveva sollevato questione di legittimità; dell’art. 216 del codice penale militare di pace, sostenendo che, dopo l’abrogazione dell’analoga fattispecie civile (art. 315 c.p., peculato per distrazione), si fosse determinata una disparità; sanzionatoria tra militari e pubblici ufficiali non militari in posizione analoga.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale militare di Napoli ha impugnato l’art. 216 del codice penale militare di pace, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che il mantenimento della malversazione militare creasse una disparità; di trattamento sanzionatorio rispetto ai pubblici ufficiali non militari, per i quali la condotta di distrazione non era più; punita dopo l’abrogazione dell’art. 315 c.p.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità; della questione per più; aspetti: 1) il giudice rimettente non aveva adeguatamente considerato la consolidata giurisprudenza della Corte sulla specifica posizione dei militari rispetto ai pubblici ufficiali civili (sentenza n. 473/1990); 2) la motivazione sulla rilevanza era carente; 3) il tertium comparationis non era omogeneo. La questione presentava dunque vizi formali e sostanziali che la rendevano inammissibile sotto molteplici profili.

    Il principio

    Il confronto tra il trattamento sanzionatorio dei militari e quello dei pubblici ufficiali civili non determina automaticamente una violazione del principio di uguaglianza, data la peculiare posizione ordinamentale dei militari. La questione di legittimità che evochi tale comparazione deve motivare adeguatamente la omogeneità delle situazioni poste a confronto.

    Domande e risposte

    Cos’è la malversazione militare ex art. 216 c.p.m.p.?

    La malversazione militare è il reato commesso dal militare che, avendo disponibilità; di denaro o beni altrui per ragione del suo ufficio, se ne appropria o li distrae a proprio profitto. Si distingue dal peculato comune perché si applica esclusivamente ai militari nelle funzioni amministrative o di comando.

    Perché l’abrogazione del «peculato per distrazione» ha sollevato questo problema?

    Con la riforma del 1990 (l. n. 86/1990), l’art. 315 c.p. (peculato per distrazione) è stato abrogato: la distrazione di denaro pubblico non è più; reato autonomo per i pubblici ufficiali civili (può; integrare il peculato se c’è appropriazione, o l’abuso d’ufficio). Per i militari, invece, la malversazione militare era rimasta in vigore, creando una possibile asimmetria.

    I militari hanno un regime penale separato?

    Sì: esiste un codice penale militare di pace (r.d. n. 303/1941) e uno di guerra, che disciplinano i reati commessi dai militari nell’esercizio delle funzioni. La Corte ha riconosciuto che la peculiare posizione ordinamentale del militare giustifica alcune differenze di trattamento rispetto ai civili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 95/2013 – Conflitto di attribuzioni Regione Sardegna e quote IVA: ricorso inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione autonoma della Sardegna contro una nota del Ministero dell’economia e delle finanze relativa alla devoluzione delle quote di tributi erariali riscossi in Sardegna, ritenendo che la nota impugnata non fosse un atto lesivo delle attribuzioni regionali.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma della Sardegna, in forza dell’art. 8 del suo Statuto speciale, ha diritto a una quota dei tributi erariali riscossi nel suo territorio. Con Nota del 18 giugno 2012, il Ministero dell’economia aveva riconosciuto alla Regione una quota parziale delle somme rivendicate a saldo per l’anno 2011 (IVA sui consumi finali), senza corrispondere l’intero importo richiesto. La Regione ha promosso conflitto di attribuzioni, sostenendo che la Nota ledesse le sue prerogative finanziarie costituzionalmente garantite.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma della Sardegna ha promosso conflitto di attribuzioni in riferimento agli artt. 3, 7, 8 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), del principio di leale collaborazione e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), sostenendo che la Nota ministeriale violasse il suo diritto alle quote di tributi erariali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. La Nota impugnata, immettendo nella disponibilità; della Regione una quota delle somme rivendicate, non costituiva un atto lesivo delle attribuzioni regionali: non negava il diritto, ma ne dava parziale attuazione. Il ritardo accumulato nell’esecuzione dello Statuto poteva costituire una crisi finanziaria, ma la Nota non era l’atto idoneo da impugnare nel conflitto di attribuzioni.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzioni, l’atto statale impugnato deve essere concretamente idoneo a ledere la sfera di attribuzioni del ricorrente: un atto che immette nella disponibilità; della Regione una quota (ancorché parziale) delle somme richieste non può; essere qualificato come atto lesivo delle attribuzioni regionali, anche se il pagamento è incompleto.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni?

    Il conflitto di attribuzioni è uno strumento giurisdizionale con cui una Regione (o lo Stato) contesta davanti alla Corte costituzionale un atto dell’altro soggetto che invade la propria sfera di competenze costituzionalmente garantite. Si distingue dal giudizio in via principale, che riguarda la legittimità delle leggi.

    Quale quota di tributi spetta alla Regione Sardegna?

    In base all’art. 8 dello Statuto speciale sardo e alle sue modificazioni (l. n. 122/1983 e l. n. 296/2006), la Regione ha diritto a quote dei principali tributi erariali riscossi nel suo territorio, tra cui l’IVA sui consumi finali. Il meccanismo di calcolo e assegnazione è stato oggetto di numerose controversie.

    La Regione poteva far valere diversamente il suo diritto?

    Sì: la Corte ha implicitamente suggerito che il ritardo nell’esecuzione dello Statuto potesse essere fatto valere con strumenti diversi dal conflitto di attribuzioni — ad esempio attraverso il ricorso all’azione ordinaria o altri strumenti di tutela del credito regionale nei confronti dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2013 – SOA e divieto di partecipazione a gare d’appalto: non fondata la questione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), che vietava alle SOA di partecipare alle gare d’appalto pubbliche, non riscontrando alcuna disparità; di trattamento irragionevole rispetto ad altri operatori economici in posizione analoga.

    Di cosa si tratta

    L’art. 40, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) stabiliva che gli organismi di attestazione (SOA — Società Organismi di Attestazione) non potessero partecipare a gare d’appalto e subappalto, né svolgere attività di progettazione, consulenza o direzione lavori. Il TAR Lazio, con tre ordinanze del 13 dicembre 2011, aveva sollevato questioni di legittimità su questo divieto nel giudizio promosso da Rina Services s.p.a. e altri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha impugnato l’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui vietava alle SOA di partecipare alle gare pubbliche di appalto e subappalto, sostenendo che tale divieto creasse una disparità; di trattamento irragionevole rispetto ad altri soggetti non sottoposti a analoghi divieti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione. Il divieto imposto alle SOA non determina una disparità; di trattamento irragionevole: la comparazione è possibile solo con soggetti in posizione analoga, cioè altri organismi che svolgono funzioni di certificazione e attestazione nell’ambito del medesimo mercato. L’esclusione delle SOA dalle gare è funzionale a preservare la loro terzietà; e imparzialità; nell’attestazione della qualificazione dei concorrenti.

    Il principio

    Il divieto per gli organismi di attestazione (SOA) di partecipare alle gare d’appalto non viola il principio di uguaglianza né la libertà di iniziativa economica: la terzietà; degli organismi certificatori rispetto al mercato che certificano è un interesse pubblico che giustifica razionalmente il divieto.

    Domande e risposte

    Cosa sono le SOA e quale funzione svolgono?

    Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono enti privati autorizzati dall’ANAC a certificare la qualificazione delle imprese di costruzione per la partecipazione agli appalti pubblici. Rilasciano attestati di qualificazione (SOA) che documentano i requisiti tecnici ed economici delle imprese.

    Perché le SOA non possono partecipare alle gare che attestano?

    Perché sarebbero in conflitto di interessi: se potessero partecipare alle gare pubbliche nello stesso settore in cui attestano i concorrenti, la loro imparzialità; nell’attività; certificatoria risulterebbe compromessa. Il divieto tutela l’integrità del sistema di qualificazione.

    La libertà di impresa delle SOA è completamente esclusa?

    No: le SOA possono svolgere attività di attestazione e certificazione, che è la loro funzione principale. Il divieto riguarda solo la partecipazione alle gare di appalto e le attività; connesse (progettazione, consulenza, direzione lavori), che potrebbero generare conflitti di interesse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 93/2013 – VIA regionale Marche: competenze statali in materia ambientale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Marche n. 3/2012 sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), accogliendo alcune censure del Governo in materia di partecipazione del pubblico e ricerca di idrocarburi, e dichiarando non fondate le questioni sugli altri articoli impugnati.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA) aveva ridisegnato le procedure regionali di VIA. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale numerose disposizioni, sostenendo che eccedessero la competenza regionale e violassero la normativa statale e la direttiva europea 2011/92/UE in materia di VIA.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più articoli e allegati della legge reg. Marche n. 3/2012 in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e degli obblighi comunitari in materia di VIA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso statale: 1) dichiarato illegittimo l’art. 5, comma 1, lettera c), nella parte in cui non imponeva al proponente di specificare le informazioni richieste dalla direttiva 2011/92/UE; 2) dichiarato illegittimo l’art. 12, comma 1, lettera c), nella parte in cui consentiva la pubblicazione dell’avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché contestualmente; 3) dichiarato illegittimo l’allegato B1, punto 2h), nella parte in cui escludeva i rilievi geofisici dai progetti di ricerca di idrocarburi soggetti a verifica di assoggettabilità;. Ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 2 c.1 lett. c), 3 c.4, 5 c.10, 9 c.2 lett. d), 12 c.1 lett. e), e sugli allegati A1-A2-B2.

    Il principio

    La legge regionale sulla VIA deve garantire un livello di protezione ambientale non inferiore a quello imposto dalla normativa statale e dalle direttive europee: le disposizioni che riducono le garanzie partecipative del pubblico o che escludono categorie di progetti dalla verifica di assoggettabilità; in modo più permissivo rispetto allo standard comunitario violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è la verifica di assoggettabilità; a VIA?

    La verifica di assoggettabilità; (o «screening») è la procedura preliminare con cui l’autorità; competente determina se un progetto, elencato nell’allegato IV della direttiva 2011/92/UE, debba o meno essere sottoposto a VIA completa, in ragione delle sue caratteristiche e della sensibilità; dell’area interessata.

    Perché erano state escluse le questioni sugli altri articoli?

    Perché le disposizioni residue non si ponevano in contrasto con gli artt. 117, primo comma, Cost. (obblighi internazionali) né con il secondo comma lettera s), essendo compatibili con i principi fondamentali statali in materia ambientale e non riducendo le garanzie procedimentali al di sotto degli standard nazionali ed europei.

    Le Regioni possono legiferare in materia di VIA?

    Sì: la VIA rientra sia nella competenza esclusiva statale «tutela dell’ambiente» sia nella competenza concorrente «governo del territorio». Le Regioni possono introdurre procedure di VIA più garantiste, ma non ridurre le soglie di protezione stabilite dallo Stato e dall’Unione europea.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2013 – Compensi retroattivi dei custodi di veicoli sequestrati e principio di ragionevolezza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, commi 2, 4, 6 e 10, del d.l. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003), che riduceva retroattivamente i compensi dei custodi di veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca a favore delle prefetture, per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    Di cosa si tratta

    L’art. 38 del d.l. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003) aveva introdotto un regime tariffario ridotto per i compensi spettanti ai gestori di autocarrozzerie e depositi per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro, fermo amministrativo e confisca in forza di accordi con le prefetture, applicandolo retroattivamente anche ai servizi già resi. La Corte d’appello di Torino aveva sollevato la questione nel giudizio di appello promosso dal titolare dell’Autocarrozzeria SAGI.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha impugnato il combinato disposto dell’art. 38, commi 2, 4, 6 e 10, del d.l. n. 269/2003, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione, nella parte in cui riconosceva retroattivamente al custode compensi inferiori rispetto a quelli previgenti concordati con la Prefettura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, commi 2, 4, 6 e 10, del d.l. n. 269/2003. La violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) era determinata dall’effetto retroattivo della riduzione tariffaria, che si traduceva in un sacrificio patrimoniale irragionevole a carico dei custodi — privi di qualsiasi meccanismo di riequilibrio — giustificato esclusivamente da un risparmio per l’erario, che non può assumere connotati irragionevolmente «espropriativi». La violazione dell’art. 3 Cost. assorbiva gli ulteriori profili di illegittimità;.

    Il principio

    Il legislatore non può ridurre retroattivamente i compensi già; concordati per prestazioni di custodia di veicoli già; rese, senza prevedere un meccanismo di riequilibrio: il mero risparmio per l’erario non costituisce un interesse di rango sufficiente a giustificare un sacrificio patrimoniale irragionevole a danno del privato che ha già eseguito la prestazione.

    Domande e risposte

    Il legislatore può cambiare retroattivamente le tariffe dei contratti con la pubblica amministrazione?

    In linea di principio sì, ma con limiti: la retroattività è ammissibile solo se persegue uno scopo legittimo e proporzionato. Nel caso in esame, il solo risparmio erariale non era ritenuto sufficiente a giustificare la decurtazione delle competenze per servizi già resi.

    Perché la Corte ha parlato di effetto «espropriativo»?

    Perché la riduzione retroattiva dei compensi si avvicinava nella sostanza a un’espropriazione di crediti già maturati: il custode aveva eseguito la prestazione confidando su un certo corrispettivo e si trovava a ricevere una somma significativamente inferiore senza alcun risarcimento o meccanismo di riequilibrio.

    Chi erano i custodi di veicoli sequestrati?

    Si tratta di operatori privati (autocarrozzerie, depositi) che, sulla base di accordi con le prefetture, forniscono servizi di custodia e rimessaggio dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo amministrativo o confisca. Il loro compenso era determinato da tariffe concordate con la Prefettura competente per territorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2013 – Avvocatura regionale campana e incompatibilità professionale forense

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2, della legge finanziaria regionale campana n. 1/2009, che abilitava l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e patrocinio per gli enti strumentali della Regione, ampliando le deroghe alle incompatibilità; professionali forensi in violazione della competenza legislativa statale in materia di professioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania, con l’art. 29 della legge finanziaria 2009 (l. reg. n. 1/2009), aveva consentito all’avvocatura regionale di prestare consulenza legale e patrocinio non solo per la Regione stessa, ma anche per i suoi enti strumentali e le società a capitale interamente regionale. Avvocati liberi professionisti avevano impugnato dinanzi al TAR Campania le delibere applicative, sostenendo che la norma violasse il regime delle incompatibilità professionali forensi stabilito dalla legge statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Campania (sezione terza) ha impugnato l’art. 29, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 1/2009, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «professioni», sostenendo che la norma regionale avesse introdotto una deroga alle incompatibilità della professione forense non consentita alla legge regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 1/2009. In materia di professioni — concorrente tra Stato e Regioni, ma con principi fondamentali riservati allo Stato — l’ampliamento del campo di applicazione delle deroghe alle incompatibilità forensi è riservato al legislatore statale. La Regione non può autonomamente estendere le eccezioni alle incompatibilità; della professione di avvocato.

    Il principio

    In materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.), i principi fondamentali — tra cui il regime delle incompatibilità; della professione forense — sono riservati al legislatore statale. L’ampliamento delle deroghe a tale regime non può; essere operato dalla legge regionale.

    Domande e risposte

    Gli avvocati degli enti pubblici possono assistere enti diversi da quello di appartenenza?

    In base alla normativa statale (r.d.l. n. 1578/1933), gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici iscritti nell’elenco speciale possono patrocinare solo per l’ente presso cui prestano la loro opera. La legge regionale campana tentava di estendere questa facoltà; agli enti strumentali, ma la Corte ha ritenuto che tale ampliamento spettasse solo allo Stato.

    Perché la materia «professioni» è a competenza concorrente?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. include le «professioni» tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nei limiti di quei principi. Il regime delle incompatibilità; forensi è un principio fondamentale di competenza statale esclusiva.

    Cosa cambia per gli avvocati regionali campani dopo la sentenza?

    Non possono più patrocinare né fornire consulenza agli enti strumentali della Regione sulla base della norma dichiarata illegittima; la loro attività; resta limitata alle cause e agli affari della Regione Campania in senso stretto, nei limiti dell’elenco speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 90/2013 – Calendario venatorio toscano e competenza esclusiva statale in materia ambientale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge della Regione Toscana n. 20/2002 sul calendario venatorio, che si sostituivano illegittimamente alla normativa statale sulle specie cacciabili e sui periodi di caccia, violando la competenza esclusiva statale nella tutela dell’ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana, con legge n. 20/2002 (Calendario venatorio e modifiche alla legge reg. n. 3/1994), aveva fissato in via autonoma le specie cacciabili, i periodi di caccia e le modalità; del prelievo venatorio in Toscana. Il TAR Toscana, nel procedimento promosso dalla LAV – Lega Antivivisezione e altri contro la Provincia di Firenze, aveva sollevato questioni di legittimità delle norme regionali, ritenendole in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Toscana ha impugnato l’art. 7 (commi 1-6-bis) della legge reg. n. 20/2002 e l’art. 28, comma 12, della legge reg. n. 3/1994, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge reg. n. 20/2002; 2) dell’art. 7, comma 6, nel testo previgente alla sostituzione ad opera dell’art. 65, comma 2, della legge reg. n. 29/2012; 3) dell’art. 28, comma 12, della legge reg. n. 3/1994. La legge regionale aveva introdotto un sistema di caccia per specie che si sostituiva illegittimamente alla soglia uniforme di protezione fissata dalla legge statale n. 157/1992.

    Il principio

    La tutela della fauna selvatica, inclusa la disciplina delle specie cacciabili e dei periodi di caccia, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), che impone una soglia uniforme di protezione su tutto il territorio nazionale. La legge regionale può solo derogare in senso più restrittivo, non in senso permissivo.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare la caccia autonomamente?

    Sì, ma solo nei limiti fissati dalla legge statale n. 157/1992 e nel rispetto della competenza statale esclusiva in materia ambientale. Le Regioni possono restringere ulteriormente il prelievo venatorio, ma non ampliarlo al di là dei limiti nazionali né modificare i periodi di caccia in modo più permissivo.

    Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.?

    Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Questa competenza ha natura trasversale e fissa standard minimi di protezione che le Regioni non possono abbassare.

    La disciplina sulle aziende agrituristico-venatorie era inclusa nell’illegittimità?

    Sì: la Corte ha dichiarato illegittima anche la norma che esentava dal possesso del tesserino venatorio nelle aziende agrituristico-venatorie, ritenendola anch’essa violativa della competenza esclusiva statale in materia ambientale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 89/2013 – Estinzione del processo per rinuncia su legge regionale portuali Friuli

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 89 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 13, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12/2012 in materia di portualià; regionale, per rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 13, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualià di competenza regionale), sostenendo che la norma — che consentiva all’Amministrazione regionale di stipulare convenzioni di partenariato pubblico/privato in forma di concessione demaniale marittima — eccedesse le competenze regionali in materia di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, violando l’art. 117, secondo comma, lettere l) e s), Cost. nonché gli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale della Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questione di legittimità dell’art. 13, comma 1, della legge reg. FVG n. 12/2012, in riferimento agli artt. 3, 70, 76, 77, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale, contestando la facoltà; regionale di istituire modelli di partenariato pubblico/privato sulle concessioni demaniali marittime.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. In assenza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ha determinato l’estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 37 del 2013; nn. 302, 282, 98, 83 e 29 del 2012).

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato può rinunciare al ricorso contro una legge regionale?

    Perché l’impugnazione in via principale è uno strumento discrezionale: se nelle more del giudizio la norma regionale viene modificata o la questione perde di attualità, il ricorrente può; rinunciare. La rinuncia non significa che la legge regionale fosse costituzionalmente legittima.

    Cosa prevede l’art. 13 della legge regionale FVG n. 12/2012 impugnato?

    La norma consentiva all’Amministrazione regionale di stipulare convenzioni che, tramite concessione demaniale marittima, attuassero modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto per la realizzazione di opere e infrastrutture portuali.

    La Regione FVG ha poteri speciali in materia portuale?

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto Regione a statuto speciale (l. cost. n. 1/1963), dispone di competenze più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materie che toccano il demanio marittimo, nei limiti stabiliti dallo Statuto speciale.