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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge della Regione Toscana n. 20/2002 sul calendario venatorio, che si sostituivano illegittimamente alla normativa statale sulle specie cacciabili e sui periodi di caccia, violando la competenza esclusiva statale nella tutela dell’ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana, con legge n. 20/2002 (Calendario venatorio e modifiche alla legge reg. n. 3/1994), aveva fissato in via autonoma le specie cacciabili, i periodi di caccia e le modalità; del prelievo venatorio in Toscana. Il TAR Toscana, nel procedimento promosso dalla LAV – Lega Antivivisezione e altri contro la Provincia di Firenze, aveva sollevato questioni di legittimità delle norme regionali, ritenendole in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Toscana ha impugnato l’art. 7 (commi 1-6-bis) della legge reg. n. 20/2002 e l’art. 28, comma 12, della legge reg. n. 3/1994, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: 1) dell’art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge reg. n. 20/2002; 2) dell’art. 7, comma 6, nel testo previgente alla sostituzione ad opera dell’art. 65, comma 2, della legge reg. n. 29/2012; 3) dell’art. 28, comma 12, della legge reg. n. 3/1994. La legge regionale aveva introdotto un sistema di caccia per specie che si sostituiva illegittimamente alla soglia uniforme di protezione fissata dalla legge statale n. 157/1992.

Il principio

La tutela della fauna selvatica, inclusa la disciplina delle specie cacciabili e dei periodi di caccia, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), che impone una soglia uniforme di protezione su tutto il territorio nazionale. La legge regionale può solo derogare in senso più restrittivo, non in senso permissivo.

Domande e risposte

Le Regioni possono disciplinare la caccia autonomamente?

Sì, ma solo nei limiti fissati dalla legge statale n. 157/1992 e nel rispetto della competenza statale esclusiva in materia ambientale. Le Regioni possono restringere ulteriormente il prelievo venatorio, ma non ampliarlo al di là dei limiti nazionali né modificare i periodi di caccia in modo più permissivo.

Cosa prevede l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.?

Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Questa competenza ha natura trasversale e fissa standard minimi di protezione che le Regioni non possono abbassare.

La disciplina sulle aziende agrituristico-venatorie era inclusa nell’illegittimità?

Sì: la Corte ha dichiarato illegittima anche la norma che esentava dal possesso del tesserino venatorio nelle aziende agrituristico-venatorie, ritenendola anch’essa violativa della competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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