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Con ordinanza n. 89 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 13, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12/2012 in materia di portualià; regionale, per rinuncia al ricorso.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale l’art. 13, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualià di competenza regionale), sostenendo che la norma — che consentiva all’Amministrazione regionale di stipulare convenzioni di partenariato pubblico/privato in forma di concessione demaniale marittima — eccedesse le competenze regionali in materia di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, violando l’art. 117, secondo comma, lettere l) e s), Cost. nonché gli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale della Regione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questione di legittimità dell’art. 13, comma 1, della legge reg. FVG n. 12/2012, in riferimento agli artt. 3, 70, 76, 77, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale, contestando la facoltà; regionale di istituire modelli di partenariato pubblico/privato sulle concessioni demaniali marittime.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. In assenza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ha determinato l’estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 37 del 2013; nn. 302, 282, 98, 83 e 29 del 2012).

Il principio

Nei giudizi di legittimità in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Perché lo Stato può rinunciare al ricorso contro una legge regionale?

Perché l’impugnazione in via principale è uno strumento discrezionale: se nelle more del giudizio la norma regionale viene modificata o la questione perde di attualità, il ricorrente può; rinunciare. La rinuncia non significa che la legge regionale fosse costituzionalmente legittima.

Cosa prevede l’art. 13 della legge regionale FVG n. 12/2012 impugnato?

La norma consentiva all’Amministrazione regionale di stipulare convenzioni che, tramite concessione demaniale marittima, attuassero modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto per la realizzazione di opere e infrastrutture portuali.

La Regione FVG ha poteri speciali in materia portuale?

La Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto Regione a statuto speciale (l. cost. n. 1/1963), dispone di competenze più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materie che toccano il demanio marittimo, nei limiti stabiliti dallo Statuto speciale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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