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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), che non prevede l’anticipazione da parte dell’Erario dei compensi dei consulenti tecnici nei giudizi civili con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per non contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale ordinario di Caltanissetta, nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo in cui le parti erano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, aveva ricevuto l’istanza di un consulente tecnico d’ufficio per la liquidazione dei compensi. Il giudice aveva ritenuto che la norma del T.U. spese di giustizia, che non prevede l’anticipazione dei compensi degli ausiliari da parte dell’Erario nei giudizi civili (a differenza dei giudizi penali), ponesse un problema di incostituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Caltanissetta ha impugnato l’art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui escludeva l’anticipazione da parte dell’Erario dei compensi degli ausiliari del giudice nei giudizi civili con ammissione al patrocinio e consentiva solo la prenotazione a debito in particolari condizioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che la norma impugnata non contrasti con i parametri costituzionali evocati. Il trattamento differenziato tra il settore civile e quello penale quanto all’anticipazione dei compensi degli ausiliari non viola né il principio di uguaglianza né il diritto alla giusta retribuzione, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore.

Il principio

La disciplina delle spese di giustizia e delle modalità; di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice nei procedimenti con patrocinio a spese dello Stato rientra nella discrezionalità del legislatore, che può; modulare diversamente il regime nei giudizi civili rispetto a quelli penali senza violare il principio di uguaglianza.

Domande e risposte

Il CTU può restare senza compenso nei giudizi con patrocinio a spese dello Stato?

No: la norma prevede che i compensi siano prenotati a debito ove sia impossibile ripeterli dalla parte soccombente o da quella ammessa al patrocinio. Il CTU viene comunque pagato, ma con procedure diverse rispetto ai giudizi penali dove l’Erario anticipa direttamente.

Perché il regime civile e penale sono diversi?

Nel processo penale l’anticipazione dei compensi degli ausiliari da parte dell’Erario è giustificata dalla natura pubblicistica dell’azione penale e dalla posizione dell’imputato. Nel processo civile le parti sono su piano paritario e il legislatore ha ritenuto di non dover anticipare i compensi, lasciandoli a carico della parte soccombente.

Cosa sono le spese «prenotate a debito»?

Sono spese di giustizia che l’Erario registra come credito verso la parte che avrebbe dovuto sostenerle, da recuperare successivamente. Non vengono anticipate ma nemmeno azzerate: restano un debito del privato nei confronti dello Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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