Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 187/2013 – Appalti pubblici della Provincia di Trento e competenza statale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012 in materia di lavori pubblici, ritenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza. In parte il processo è stato dichiarato estinto per sopravvenuta modifica normativa.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva modificato la propria legge sui lavori pubblici (l.p. n. 26 del 1993) con la legge provinciale n. 18 del 2012. Le nuove disposizioni riguardavano i criteri per il calcolo dei compensi ai professionisti tecnici (architetti, ingegneri) incaricati da enti pubblici e l’adozione di schemi-tipo di bandi di gara da parte della Giunta provinciale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che sconfinassero nell’ambito riservato al legislatore statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (r. ric. n. 137 del 2012) ha impugnato gli articoli 11, comma 1 lettera c) e comma 3, e 16, comma 1 lettere a) e c), della legge provinciale di Trento n. 18 del 2012, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza) e l) (ordinamento civile), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 18 del 2012 (criterio di determinazione dei compensi professionali per appalti provinciali); 2) dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3-bis dell’art. 30 della legge provinciale n. 26 del 1993, introdotto dall’art. 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 18 del 2012 (schemi-tipo di bandi adottati dalla Giunta provinciale), come modificato dall’art. 68 della successiva legge provinciale n. 25 del 2012; 3) dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 16, comma 1, lettera b), e comma 3, della medesima legge; 4) dichiarato estinto il processo relativamente alla questione sull’art. 16, comma 1, lettera c).

    Il principio

    Le province autonome, pur dotate di ampia autonomia normativa, non possono disciplinare i compensi dei professionisti tecnici incaricati da enti pubblici in modo difforme dai parametri stabiliti dalla normativa statale: si tratta di materia afferente all’ordinamento civile e alla tutela della concorrenza, riservate in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Trento non può fissare i compensi dei professionisti per gli appalti pubblici?

    Perché la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali in materia di architettura e ingegneria rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Provincia può legiferare in materia di lavori pubblici provinciali, ma non stravolgere i parametri tariffari fissati dallo Stato.

    Cosa sono gli “schemi-tipo di bandi” dichiarati incostituzionali?

    Si tratta di modelli standard di bandi di gara, inviti a presentare offerte e altri atti di procedura che la Giunta provinciale avrebbe potuto adottare autonomamente. La Corte ha ritenuto che ciò interferisse con le regole statali sulla concorrenza e sulla scelta del contraente negli appalti pubblici.

    Perché parte del giudizio si è estinto?

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato anche l’art. 16, comma 1, lettera c), della legge provinciale. Nel corso del giudizio è venuto meno l’interesse a coltivare quella specifica censura (presumibilmente per modifica normativa sopravvenuta), determinando così l’estinzione del processo su quel punto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (ed enti ad autonomia speciale): le materie “ordinamento civile” e “tutela della concorrenza” sono di competenza statale esclusiva
  • Corte cost. n. 258/2013 – Statuto Regione Puglia: processo estinto per rinuncia dopo adeguamento del numero di consiglieri

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la modifica statutaria della Regione Puglia che riduceva il numero dei consiglieri regionali da settanta a sessanta. Dopo che la Puglia ha ridotto il numero a cinquanta (conformandosi al d.l. n. 138/2011), il Governo ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 138/2011 aveva imposto alle Regioni tetti massimi al numero di consiglieri regionali. La Puglia, con 4 milioni di abitanti, avrebbe dovuto avere al massimo 50 consiglieri. Con la delibera statutaria dell’11 maggio 2012, la Puglia li aveva ridotti da 70 a 60 — ancora troppi secondo il Governo, che aveva impugnato la modifica. Successivamente la Puglia ha adottato una nuova delibera portando il numero a 50 e il Governo ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Puglia dell’11 maggio 2012, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011 (convertito dalla l. n. 148/2011).

    La decisione della Corte

    Con atto del 26 febbraio 2013 il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso. La Regione Puglia non si era costituita in giudizio. La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative: in mancanza di costituzione della parte resistente, la rinuncia determina da sola l’estinzione.

    Il principio

    Quando la parte resistente non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione formale: il processo non può proseguire per l’assenza di contraddittorio.

    Domande e risposte

    Quanti consiglieri regionali può avere la Puglia?

    In base all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011, le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti possono avere al massimo 50 consiglieri (escluso il Presidente della Giunta). La Puglia, con circa 4 milioni di abitanti, rientra in questa fascia.

    La modifica dello Statuto regionale richiede un procedimento speciale?

    Sì. Lo Statuto regionale è una «legge regionale rinforzata»: deve essere approvato dal Consiglio regionale con due deliberazioni adottate ad intervallo non inferiore a due mesi (art. 123 Cost.). In questo caso la delibera era stata approvata in prima lettura il 24 gennaio 2012 e confermata in seconda lettura l’11 maggio 2012.

    Perché il numero dei consiglieri regionali è una materia di competenza statale?

    Perché i tetti fissati dal d.l. n. 138/2011 esprimono principi fondamentali in materia di ordinamento degli enti territoriali, che rientrano nella competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 257/2013 – Blocco delle azioni esecutive contro le ASL: questione inammissibile per sopravvenuta illegittimità dell’oggetto

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da due giudici sulla norma che bloccava le azioni esecutive contro le ASL delle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario. La norma impugnata era già; stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 186/2013, privando così; la questione del proprio oggetto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011 (l. n. 220/2010, come successivamente modificata) stabiliva che nelle Regioni commissariate per i piani di rientro sanitario non potessero essere intraprese o proseguite azioni esecutive contro le ASL e le aziende ospedaliere fino al 31 dicembre 2013, con estinzione automatica dei pignoramenti e rimozione dei doveri di custodia dei tesorieri. Due giudici avevano sollevato questioni di legittimità sul punto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria (sez. staccata di Reggio Calabria) e il Tribunale di Napoli (sez. distaccata di Pozzuoli) avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 51, della l. n. 220/2010 (e successive modifiche), in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione perché nelle more del giudizio — con la sentenza n. 186/2013 — aveva già; dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata sia nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 98/2011 sia in quello del d.l. n. 158/2012. La questione era quindi divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma oggetto di questione di legittimità costituzionale viene dichiarata incostituzionale da una sentenza successiva alla proposizione della questione stessa, questa diventa priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    I creditori delle ASL nelle Regioni in piano di rientro possono pignorare?

    Dopo la sentenza n. 186/2013 (che ha dichiarato incostituzionale il blocco generalizzato), la preclusione assoluta alle azioni esecutive non è più; vigente nel testo impugnato. I creditori riacquistano la possibilità; di agire in via esecutiva nei limiti ordinari.

    Cosa sono i piani di rientro dal disavanzo sanitario?

    Sono programmi pluriennali sottoscritti tra Governo e Regioni con forti deficit nel settore sanitario (come Calabria, Campania, Lazio), che prevedono misure di contenimento della spesa e talvolta la nomina di un commissario straordinario.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché decidere sulla legittimità; di una norma già; eliminata dall’ordinamento da una precedente sentenza della stessa Corte non servirebbe ad alcuno scopo: la questione è diventata priva di oggetto.

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  • Corte cost. n. 256/2013 – Tesoreria unica Valle d’Aosta: illegittima l’esenzione degli enti locali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 30/2012, nella parte in cui sottraeva gli enti locali regionali al sistema di tesoreria unica imposto dalla normativa statale. La Valle d’Aosta non poteva derogare a un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35, comma 8, del d.l. n. 1/2012 aveva sospeso, fino al 31 gennaio 2014, il regime di tesoreria mista per tutti gli enti pubblici, imponendo la tesoreria unica (che obbliga a tenere le disponibilità liquide sui conti della Banca d’Italia). La legge valdostana n. 30/2012 aveva stabilito che questa sospensione non si applicasse «agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 novembre 2012, n. 30, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: (1) dichiarato illegittima la disposizione limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e»: la Valle d’Aosta non poteva sottrarre i propri enti locali alla tesoreria unica statale; (2) dichiarato inammissibile la questione nella parte relativa alle istituzioni scolastiche, per mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Il sistema di tesoreria unica esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del contenimento del fabbisogno dello Stato e dell’unità economica nazionale. Le Regioni autonome — inclusa la Valle d’Aosta, i cui rapporti finanziari con lo Stato sono regolati da accordi — non possono derogare a tale principio per gli enti locali del proprio territorio.

    Domande e risposte

    Cosa impone il sistema di tesoreria unica agli enti locali?

    Obbliga a depositare le disponibilità; liquide sui conti aperti presso la Banca d’Italia invece di lasciarle giacenti presso banche private (tesoreria mista). Serve a contenere il fabbisogno complessivo dello Stato e a garantire un controllo centralizzato dei flussi di cassa.

    La Valle d’Aosta ha un regime finanziario speciale nei confronti dello Stato?

    Sì: i suoi rapporti finanziari sono regolati da accordi bilaterali (come quello recepito dalla l. n. 220/2010). Tuttavia, la Corte ha confermato che questo non consente di sottrarre gli enti locali regionali a principi fondamentali di coordinamento che valgono erga omnes.

    La pronuncia riguardava anche le istituzioni scolastiche valdostane?

    No: la Corte ha dichiarato inammissibile quella parte della questione per carenza di motivazione nel ricorso statale sulla sua rilevanza concreta.

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  • Corte cost. n. 255/2013 – Farmacie nelle province autonome: parziale illegittimità delle leggi di Trento e Bolzano

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le leggi della Provincia autonoma di Trento (n. 21/2012) e della Provincia autonoma di Bolzano (n. 16/2012) in materia di assistenza farmaceutica, nella parte in cui disciplinavano la localizzazione delle nuove farmacie e i requisiti per i concorsi in modo difforme dai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

    Di cosa si tratta

    Le due province autonome avevano disciplinato autonomamente alcuni aspetti del servizio farmaceutico — numero e localizzazione delle farmacie, requisiti per i concorsi, vendita di specialità medicinali. Il Governo aveva impugnato le disposizioni ritenendo che invadessero la competenza statale in materia di ordinamento farmaceutico, rientrante nella tutela della salute (materia concorrente, art. 117, terzo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 4, 8, 10 e 13 della l.p. Trento n. 21/2012 e gli artt. 2, 4 e 13, commi 1 e 2, della l.p. Bolzano n. 16/2012, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 9, primo comma, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittime: (1) l’art. 3 della l.p. Trento n. 21/2012 (zonizzazione delle farmacie) nel testo applicabile; (2) l’art. 2, comma 1 (parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie») e comma 2, della l.p. Bolzano n. 16/2012; (3) l’art. 4, comma 1, della l.p. Bolzano n. 16/2012 nella parte sui requisiti per i concorsi; (4) l’art. 13, comma 2, della l.p. Bolzano n. 16/2012 (parole «di specialità medicinali e»). Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 8, 10 e 13 della l.p. Trento e manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 1, della l.p. Bolzano.

    Il principio

    L’ordinamento farmaceutico — quanto alla determinazione del numero di farmacie, alla loro localizzazione e ai requisiti di accesso alla professione — è materia in cui la legislazione statale fissa i principi fondamentali che le province autonome devono rispettare, ancorché esse dispongano di una competenza primaria in materia sanitaria; la deroga ai principi statali richiede un’espressa previsione dello Statuto speciale.

    Domande e risposte

    Le province autonome possono legiferare in materia di farmacie?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale (l. 362/1991 e normativa successiva). Possono adattare la disciplina alle proprie specificità, ma non derogare ai criteri statali per la localizzazione e per l’accesso ai concorsi.

    Perché la disposizione sui requisiti per i concorsi è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 4 della l.p. Bolzano non rinviava ai requisiti stabiliti dall’art. 4, comma 2, della l. 362/1991, consentendo di fatto l’accesso ai concorsi con requisiti diversi da quelli statali. La Corte ha dichiarato l’illegittimità; nella parte in cui ometteva tale rinvio.

    Le questioni sugli artt. 8 e 10 della l.p. Trento perché sono inammissibili?

    La Corte ha ritenuto inammissibili quelle censure perché le disposizioni erano state già; modificate prima della decisione e le questioni erano state formulate in modo non adeguatamente specifico rispetto al testo sopravvissuto alla modifica.

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  • Corte cost. n. 254/2013 – Servizi pubblici locali: illegittima la reintroduzione della disciplina abrogata da referendum

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1 e 2, del d.l. n. 83/2012 («decreto crescita»), che aveva reintrodotto una disciplina sugli affidamenti diretti dei servizi pubblici locali sostanzialmente analoga a quella abrogata dal referendum del 2011. La questione sull’art. 53, comma 1, lett. b), è risultata inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il decreto crescita del 2012 conteneva una disposizione (art. 64) che, secondo la Regione Veneto ricorrente, reintroduceva sostanzialmente la disciplina dei servizi pubblici locali già abrogata dal referendum del giugno 2011. La Corte aveva già dichiarato incostituzionale un precedente tentativo analogo con la sentenza n. 199/2012. La Regione aveva anche contestato l’art. 53 relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato gli artt. 53, comma 1, lettera b), e 64, commi 1 e 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, in riferimento agli artt. 75 e 136 della Costituzione (divieto di reintrodurre norme abrogate da referendum e divieto di ripristinare norme dichiarate incostituzionali).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1 e 2, del d.l. 83/2012, perché ripristinava normativa abrogata referendariamente e già dichiarata illegittima; (2) inammissibile la questione sull’art. 53, comma 1, lett. b), per assenza di reale riscontro testuale delle censure prospettate.

    Il principio

    L’art. 75 Cost. vieta al legislatore di reintrodurre, immediatamente o in breve tempo, norme sostanzialmente riproduttive di quelle abrogate mediante referendum, quando non ricorrano situazioni di fatto nuove e diverse che giustifichino una differente valutazione. Analoga preclusione opera nei confronti di norme coincidenti con quelle già dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa aveva abrogato il referendum del 2011 sui servizi pubblici locali?

    Il referendum del giugno 2011 aveva abrogato l’art. 23-bis del d.l. 112/2008, che disciplinava le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, favorendo la privatizzazione della gestione.

    Perché l’art. 64 del decreto crescita è stato dichiarato illegittimo?

    Perché il suo contenuto normativo non trovava nella realtà «alcun effettivo riscontro» di specificità territoriale o di categorie svantaggiate che potessero giustificarne la diversità rispetto alla norma abrogata: era sostanzialmente la stessa regola con veste diversa.

    Cosa succede ai contratti di affidamento già; stipulati in base all’art. 64?

    La pronuncia non riguarda direttamente i contratti già; eseguiti. La Corte ha riservato a separata pronuncia le questioni sulle altre disposizioni del d.l. 83/2012 non ancora decise.

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  • Corte cost. n. 253/2013 – Piano socio-sanitario Veneto: processo estinto per rinuncia al ricorso

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune disposizioni della legge della Regione Veneto n. 23/2012 sul Piano socio-sanitario regionale 2012-2016. Il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha modificato le norme impugnate, e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge veneta sul Piano socio-sanitario 2012-2016 prevedeva, tra l’altro, che il direttore generale alla sanità e al sociale fosse nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta, e che le schede di dotazione ospedaliera e territoriale richiedessero un parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni per violazione degli artt. 97, 121 e 123 Cost. e delle norme dello Statuto regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23, in riferimento agli artt. 97, 121 e 123 della Costituzione e agli artt. 46 e 58 dello Statuto regionale.

    La decisione della Corte

    Con la legge regionale n. 3 del 2013 la Regione Veneto ha modificato le disposizioni impugnate, sostituendo il parere obbligatorio e vincolante con il solo parere obbligatorio. Il Governo ha rinunciato al ricorso il 3 giugno 2013; la Regione ha accettato il 23 luglio 2013. La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, estingue il processo costituzionale senza pronuncia nel merito: la Corte ne prende atto e dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Domande e risposte

    Il parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare sulle schede di dotazione è incostituzionale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La Regione ha scelto di eliminarlo in via legislativa prima che la questione fosse decisa, rendendo il ricorso privo di oggetto.

    Chi nomina il direttore generale alla sanità e al sociale della Regione Veneto?

    Dopo le modifiche del 2013, la questione non è più quella contestata nel ricorso. La disposizione originaria che attribuiva la nomina al Consiglio regionale è stata superata dalla nuova disciplina regionale.

    Cosa distingue l’estinzione dalla cessazione della materia del contendere?

    L’estinzione si ha quando il ricorrente rinuncia e la controparte accetta: il processo si chiude per atto delle parti. La cessazione della materia del contendere avviene invece quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo da far venire meno l’interesse a una pronuncia.

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  • Corte cost. n. 252/2013 – Conflitto di attribuzioni Provincia di Bolzano: inammissibile il ricorso contro la Corte dei conti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano contro un decreto di sequestro e una richiesta di documentazione della Procura regionale della Corte dei conti. Le procure contabili possono svolgere attività istruttoria sulle province autonome purché in presenza di una specifica e concreta notizia di danno.

    Di cosa si tratta

    La Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, aveva disposto il sequestro di documentazione relativa a spese riservate della Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa. La Provincia aveva sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che tale attività istruttoria ledesse la propria autonomia speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto di sequestro del 17 ottobre 2012 e alla richiesta di documentazione del 21 febbraio 2013 della Procura regionale della Corte dei conti. Parametri invocati: artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118, 119 Cost. e artt. 4, 8, 16, 52 e segg. dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili i conflitti. Ha rilevato che la legge n. 20/1994 (art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009 nel testo vigente) aveva già fissato i presupposti dell’attività istruttoria delle procure contabili — iniziabile solo a fronte di specifica e concreta notizia di danno — e previsto la nullità degli atti istruttori compiuti in sua assenza, azionabile dalla stessa amministrazione interessata davanti alla Corte dei conti. Poiché la Provincia disponeva di tale rimedio, il conflitto di attribuzioni era inammissibile.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale è inammissibile quando l’ente ricorrente dispone di altri strumenti di tutela nell’ordinamento (nella specie: l’actio nullitatis davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti) per far valere l’eventuale illegittimità dell’atto istruttorio della procura contabile.

    Domande e risposte

    Le procure della Corte dei conti possono indagare sulle province autonome?

    Sì, ma solo se ricorre una «specifica e concreta notizia di danno». In mancanza, gli atti istruttori sono nulli e la nullità può essere eccepita in qualunque momento davanti alla sezione giurisdizionale competente.

    Cosa sono le spese riservate di una provincia autonoma?

    Sono spese per finalità istituzionali che non vengono rese pubbliche nei dettagli per ragioni di riservatezza o sicurezza. Anche su di esse può esercitarsi il controllo contabile statale in presenza di notizia qualificata di danno.

    Perché la Corte ha assorbito le istanze di sospensione degli atti impugnati?

    Dichiarata l’inammissibilità dei conflitti, viene meno ogni ragione per esaminare le misure cautelari accessorie richieste dalla Provincia.

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  • Corte cost. n. 251/2013 – Commercio al dettaglio Veneto: VAS obbligatoria per medie strutture di vendita

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Veneto n. 50/2012 sul commercio, nella parte in cui non prevedeva la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) per i centri commerciali di medie dimensioni. Le restanti disposizioni impugnate sono risultate non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva disciplinato il commercio al dettaglio su area privata prevedendo che alcune varianti ai piani paesaggistici derivanti da accordi di programma relativi a strutture di vendita non dovessero essere sottoposte a VAS. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni della legge ritenendo che esonerassero da valutazioni ambientali che il diritto statale e europeo impongono.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha: (1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 nella parte in cui non prevedeva la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni; (2) dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 17, 18 e 19; (3) dichiarato non fondata la questione sull’art. 26, interpretato in senso conforme alla normativa paesaggistica statale.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, inclusa la disciplina della VAS, è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. Le Regioni non possono introdurre esenzioni dalla verifica di assoggettabilità ambientale per strutture commerciali di dimensioni medie, nemmeno qualificandole come procedure semplificate.

    Domande e risposte

    Cosa è la VAS e quando si applica alle strutture commerciali?

    La valutazione ambientale strategica è una procedura preventiva che valuta gli effetti ambientali di piani e programmi. Si applica obbligatoriamente, o previo verifica di assoggettabilità, quando i piani incidono su aree sensibili o comportano varianti agli strumenti urbanistici.

    Le medie strutture di vendita devono sempre sottoporsi a VAS?

    Devono almeno sottoporsi alla verifica di assoggettabilità (screening), che valuta caso per caso se la VAS completa sia necessaria. La legge veneta era illegittima perché escludeva questa verifica preliminare.

    Cosa ha salvato gli artt. 17, 18 e 19 dalla censura?

    La Corte ha ritenuto che quelle disposizioni, riguardanti l’apertura e i trasferimenti di strutture di vicinato e medie strutture, non esonerino dalla VAS ma disciplinino solo le procedure autorizzative (SCIA), che non escludono le valutazioni ambientali previste da altra normativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2013 – Bilancio Regione Abruzzo: illegittimo l’uso di avanzo non ancora accertato

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013, che coprivano spese utilizzando un avanzo di amministrazione dell’esercizio 2012 non ancora certificato dall’approvazione del rendiconto. La copertura finanziaria con risorse ancora ipotetiche viola l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo, nella propria legge di bilancio 2013, aveva stanziato spese (riassegnazione di residui passivi perenti) coprendole con un saldo finanziario positivo presunto dell’esercizio 2012 di 9 milioni di euro, in attesa che il rendiconto 2012 fosse approvato. Il Governo aveva impugnato la legge, sostenendo che l’uso di un avanzo non ancora accertato violasse l’obbligo costituzionale di copertura effettiva delle spese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13 e 14 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 (nella parte relativa ai capitoli 323500 e 321920) e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 l. 87/1953, anche degli artt. 1, 4 e 11 della stessa legge, nella parte in cui contabilizzavano il saldo presunto dell’esercizio 2012 nella misura di 9 milioni di euro.

    Il principio

    L’obbligo di copertura delle spese ex art. 81, quarto comma, Cost. impone la previa verifica della disponibilità effettiva delle risorse: un avanzo di amministrazione utilizzabile a copertura deve essere certificato dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, non meramente presunto. Fino a quella certificazione, le risorse rimangono ipotetiche e il loro impiego per spese non vincolate viola il principio di equilibrio del bilancio.

    Domande e risposte

    Quando una Regione può usare l’avanzo di amministrazione a copertura delle spese?

    Solo dopo l’approvazione del rendiconto che certifica l’effettiva disponibilità dell’avanzo. Utilizzarlo prima, in via presuntiva, viola l’art. 81, quarto comma, Cost.

    Cosa sono i residui passivi perenti?

    Sono impegni di spesa assunti in esercizi precedenti che non si sono tradotti in pagamenti e che, trascorso un certo periodo, sono stati eliminati dal bilancio. La loro eventuale riattivazione richiede coperture reali.

    La pronuncia riguarda solo l’Abruzzo o vale per tutte le Regioni?

    La pronuncia riguarda direttamente la legge abruzzese, ma il principio è di portata generale: la Corte richiama una consolidata giurisprudenza (sentt. nn. 70/2012, 106/2011, 68/2011, 141/2010, 100/2010, 213/2008, 384/1991) applicabile a tutte le Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2013 – Unioni montane Veneto: processo estinto per rinuncia al ricorso

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Veneto n. 40/2012 sulle unioni montane. Il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha modificato la norma impugnata in senso satisfattivo, e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge veneta n. 40/2012 sulle unioni montane era stata impugnata perché sembrava individuare nell’unione montana l’unico soggetto ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra comuni montani, in contrasto con la normativa statale che prevede anche le convenzioni tra comuni. La Regione Veneto, con la legge n. 49/2012, ha modificato la norma rendendola compatibile con il quadro statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per pretesa violazione dei principi fondamentali statali in materia di ordinamento degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Governo il 30 aprile 2013, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2013, e dell’accettazione della rinuncia da parte della Regione Veneto del 28 maggio 2013. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Quando il legislatore regionale modifica la norma impugnata in senso satisfattivo delle pretese statali e il Governo rinuncia al ricorso, il contraddittorio viene meno e la Corte dichiara l’estinzione del processo: nessuna pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale della norma originaria.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte dichiara estinto il processo?

    Significa che non c’è una pronuncia nel merito. La questione di legittimità costituzionale non viene né accolta né respinta: il giudizio si chiude per il venir meno dell’interesse a proseguirlo.

    Le unioni montane venete possono ora gestire da sole le funzioni fondamentali dei comuni?

    Dopo le modifiche operate con la l.r. n. 49/2012, la norma regionale riconosce all’unione montana il ruolo di forma prioritaria (non esclusiva) per l’esercizio associato, in linea con il d.l. n. 78/2010 che ammette anche le convenzioni.

    Chi è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso?

    La controparte nel giudizio costituzionale: nel caso di ricorso statale contro una legge regionale, la Regione stessa, che nella specie ha accettato tramite delibera del Presidente della Giunta del 3 maggio 2013.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 248/2013 – Caparra confirmatoria: inammissibile la questione sulla riduzione giudiziale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1385, secondo comma, del codice civile, che disciplina la caparra confirmatoria. Il Tribunale di Tivoli chiedeva che il giudice potesse ridurre la caparra in caso di inadempimento, ma l’ordinanza di rimessione presentava lacune che ne inficiavano l’ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La caparra confirmatoria è una somma versata al momento della stipula di un contratto (spesso una compravendita immobiliare): se chi l’ha data non adempie, la perde; se non adempie chi l’ha ricevuta, deve restituirla doppia. Il Tribunale di Tivoli riteneva irragionevole che il giudice non potesse ridurre tale importo quando risultasse sproporzionato rispetto all’inadempimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 1385, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre equamente la caparra in caso di manifesta sproporzione. Parametro invocato: art. 3, secondo comma, della Costituzione (ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente non aveva adeguatamente verificato la reale portata dei patti tra le parti né considerato i margini di intervento già disponibili al giudice (nullità parziale per contrasto con l’art. 2 Cost. e canone della buona fede), che avrebbero potuto risolvere il caso senza necessità di una pronuncia costituzionale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non ha prima esplorato le interpretazioni conformi a Costituzione già disponibili nell’ordinamento — nel caso della caparra, la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità di una clausola gravemente sbilanciata per contrasto con i doveri di solidarietà ex art. 2 Cost.

    Domande e risposte

    Il giudice può ridurre una caparra confirmatoria eccessiva?

    La Corte non ha risposto nel merito. Ha però indicato che esistono strumenti già; nell’ordinamento (nullità ex art. 1418 c.c., buona fede) che il giudice deve prima valutare prima di sollevare una questione di incostituzionalità.

    Cosa succede se chi ha versato la caparra non riesce a ottenere un mutuo?

    Se l’inadempimento è colposo ma non voluto, la giurisprudenza ordinaria considera comunque inadempimento grave ai sensi degli artt. 1218 e 1456 c.c. La perdita della caparra è la regola; la riduzione giudiziale automatica non è prevista dall’art. 1385 c.c.

    Perché il Presidente del Consiglio aveva chiesto l’inammissibilità?

    L’Avvocatura generale dello Stato aveva rilevato che il rimettente non aveva indicato espressamente i parametri costituzionali violati. La Corte ha accolto l’eccezione sotto un profilo diverso ma ugualmente riguardante le carenze dell’ordinanza.

    Norme collegate