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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le leggi della Provincia autonoma di Trento (n. 21/2012) e della Provincia autonoma di Bolzano (n. 16/2012) in materia di assistenza farmaceutica, nella parte in cui disciplinavano la localizzazione delle nuove farmacie e i requisiti per i concorsi in modo difforme dai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
Di cosa si tratta
Le due province autonome avevano disciplinato autonomamente alcuni aspetti del servizio farmaceutico — numero e localizzazione delle farmacie, requisiti per i concorsi, vendita di specialità medicinali. Il Governo aveva impugnato le disposizioni ritenendo che invadessero la competenza statale in materia di ordinamento farmaceutico, rientrante nella tutela della salute (materia concorrente, art. 117, terzo comma, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 4, 8, 10 e 13 della l.p. Trento n. 21/2012 e gli artt. 2, 4 e 13, commi 1 e 2, della l.p. Bolzano n. 16/2012, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 9, primo comma, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittime: (1) l’art. 3 della l.p. Trento n. 21/2012 (zonizzazione delle farmacie) nel testo applicabile; (2) l’art. 2, comma 1 (parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie») e comma 2, della l.p. Bolzano n. 16/2012; (3) l’art. 4, comma 1, della l.p. Bolzano n. 16/2012 nella parte sui requisiti per i concorsi; (4) l’art. 13, comma 2, della l.p. Bolzano n. 16/2012 (parole «di specialità medicinali e»). Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 8, 10 e 13 della l.p. Trento e manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 1, della l.p. Bolzano.
Il principio
L’ordinamento farmaceutico — quanto alla determinazione del numero di farmacie, alla loro localizzazione e ai requisiti di accesso alla professione — è materia in cui la legislazione statale fissa i principi fondamentali che le province autonome devono rispettare, ancorché esse dispongano di una competenza primaria in materia sanitaria; la deroga ai principi statali richiede un’espressa previsione dello Statuto speciale.
Domande e risposte
Le province autonome possono legiferare in materia di farmacie?
Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale (l. 362/1991 e normativa successiva). Possono adattare la disciplina alle proprie specificità, ma non derogare ai criteri statali per la localizzazione e per l’accesso ai concorsi.
Perché la disposizione sui requisiti per i concorsi è stata dichiarata illegittima?
L’art. 4 della l.p. Bolzano non rinviava ai requisiti stabiliti dall’art. 4, comma 2, della l. 362/1991, consentendo di fatto l’accesso ai concorsi con requisiti diversi da quelli statali. La Corte ha dichiarato l’illegittimità; nella parte in cui ometteva tale rinvio.
Le questioni sugli artt. 8 e 10 della l.p. Trento perché sono inammissibili?
La Corte ha ritenuto inammissibili quelle censure perché le disposizioni erano state già; modificate prima della decisione e le questioni erano state formulate in modo non adeguatamente specifico rispetto al testo sopravvissuto alla modifica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela della salute come materia concorrente, parametro della pronuncia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.