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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 30/2012, nella parte in cui sottraeva gli enti locali regionali al sistema di tesoreria unica imposto dalla normativa statale. La Valle d’Aosta non poteva derogare a un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Di cosa si tratta

L’art. 35, comma 8, del d.l. n. 1/2012 aveva sospeso, fino al 31 gennaio 2014, il regime di tesoreria mista per tutti gli enti pubblici, imponendo la tesoreria unica (che obbliga a tenere le disponibilità liquide sui conti della Banca d’Italia). La legge valdostana n. 30/2012 aveva stabilito che questa sospensione non si applicasse «agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali».

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 novembre 2012, n. 30, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha: (1) dichiarato illegittima la disposizione limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e»: la Valle d’Aosta non poteva sottrarre i propri enti locali alla tesoreria unica statale; (2) dichiarato inammissibile la questione nella parte relativa alle istituzioni scolastiche, per mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza.

Il principio

Il sistema di tesoreria unica esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del contenimento del fabbisogno dello Stato e dell’unità economica nazionale. Le Regioni autonome — inclusa la Valle d’Aosta, i cui rapporti finanziari con lo Stato sono regolati da accordi — non possono derogare a tale principio per gli enti locali del proprio territorio.

Domande e risposte

Cosa impone il sistema di tesoreria unica agli enti locali?

Obbliga a depositare le disponibilità; liquide sui conti aperti presso la Banca d’Italia invece di lasciarle giacenti presso banche private (tesoreria mista). Serve a contenere il fabbisogno complessivo dello Stato e a garantire un controllo centralizzato dei flussi di cassa.

La Valle d’Aosta ha un regime finanziario speciale nei confronti dello Stato?

Sì: i suoi rapporti finanziari sono regolati da accordi bilaterali (come quello recepito dalla l. n. 220/2010). Tuttavia, la Corte ha confermato che questo non consente di sottrarre gli enti locali regionali a principi fondamentali di coordinamento che valgono erga omnes.

La pronuncia riguardava anche le istituzioni scolastiche valdostane?

No: la Corte ha dichiarato inammissibile quella parte della questione per carenza di motivazione nel ricorso statale sulla sua rilevanza concreta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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