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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1 e 2, del d.l. n. 83/2012 («decreto crescita»), che aveva reintrodotto una disciplina sugli affidamenti diretti dei servizi pubblici locali sostanzialmente analoga a quella abrogata dal referendum del 2011. La questione sull’art. 53, comma 1, lett. b), è risultata inammissibile.

Di cosa si tratta

Il decreto crescita del 2012 conteneva una disposizione (art. 64) che, secondo la Regione Veneto ricorrente, reintroduceva sostanzialmente la disciplina dei servizi pubblici locali già abrogata dal referendum del giugno 2011. La Corte aveva già dichiarato incostituzionale un precedente tentativo analogo con la sentenza n. 199/2012. La Regione aveva anche contestato l’art. 53 relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato gli artt. 53, comma 1, lettera b), e 64, commi 1 e 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, in riferimento agli artt. 75 e 136 della Costituzione (divieto di reintrodurre norme abrogate da referendum e divieto di ripristinare norme dichiarate incostituzionali).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: (1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1 e 2, del d.l. 83/2012, perché ripristinava normativa abrogata referendariamente e già dichiarata illegittima; (2) inammissibile la questione sull’art. 53, comma 1, lett. b), per assenza di reale riscontro testuale delle censure prospettate.

Il principio

L’art. 75 Cost. vieta al legislatore di reintrodurre, immediatamente o in breve tempo, norme sostanzialmente riproduttive di quelle abrogate mediante referendum, quando non ricorrano situazioni di fatto nuove e diverse che giustifichino una differente valutazione. Analoga preclusione opera nei confronti di norme coincidenti con quelle già dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.).

Domande e risposte

Cosa aveva abrogato il referendum del 2011 sui servizi pubblici locali?

Il referendum del giugno 2011 aveva abrogato l’art. 23-bis del d.l. 112/2008, che disciplinava le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, favorendo la privatizzazione della gestione.

Perché l’art. 64 del decreto crescita è stato dichiarato illegittimo?

Perché il suo contenuto normativo non trovava nella realtà «alcun effettivo riscontro» di specificità territoriale o di categorie svantaggiate che potessero giustificarne la diversità rispetto alla norma abrogata: era sostanzialmente la stessa regola con veste diversa.

Cosa succede ai contratti di affidamento già; stipulati in base all’art. 64?

La pronuncia non riguarda direttamente i contratti già; eseguiti. La Corte ha riservato a separata pronuncia le questioni sulle altre disposizioni del d.l. 83/2012 non ancora decise.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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