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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune disposizioni della legge della Regione Veneto n. 23/2012 sul Piano socio-sanitario regionale 2012-2016. Il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha modificato le norme impugnate, e la Regione ha accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

La legge veneta sul Piano socio-sanitario 2012-2016 prevedeva, tra l’altro, che il direttore generale alla sanità e al sociale fosse nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta, e che le schede di dotazione ospedaliera e territoriale richiedessero un parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni per violazione degli artt. 97, 121 e 123 Cost. e delle norme dello Statuto regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23, in riferimento agli artt. 97, 121 e 123 della Costituzione e agli artt. 46 e 58 dello Statuto regionale.

La decisione della Corte

Con la legge regionale n. 3 del 2013 la Regione Veneto ha modificato le disposizioni impugnate, sostituendo il parere obbligatorio e vincolante con il solo parere obbligatorio. Il Governo ha rinunciato al ricorso il 3 giugno 2013; la Regione ha accettato il 23 luglio 2013. La Corte ha dichiarato estinto il processo.

Il principio

La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, estingue il processo costituzionale senza pronuncia nel merito: la Corte ne prende atto e dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

Domande e risposte

Il parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare sulle schede di dotazione è incostituzionale?

La Corte non si è pronunciata nel merito. La Regione ha scelto di eliminarlo in via legislativa prima che la questione fosse decisa, rendendo il ricorso privo di oggetto.

Chi nomina il direttore generale alla sanità e al sociale della Regione Veneto?

Dopo le modifiche del 2013, la questione non è più quella contestata nel ricorso. La disposizione originaria che attribuiva la nomina al Consiglio regionale è stata superata dalla nuova disciplina regionale.

Cosa distingue l’estinzione dalla cessazione della materia del contendere?

L’estinzione si ha quando il ricorrente rinuncia e la controparte accetta: il processo si chiude per atto delle parti. La cessazione della materia del contendere avviene invece quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo da far venire meno l’interesse a una pronuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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