Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 223/2013 – Arbitrato e decadenza: applicabilità dell’art. 50 c.p.c.

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui esclude l’applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c. (translatio iudicii). Il vuoto normativo determinava la perdita del termine di decadenza per chi era stato rinviato dal giudice ordinario all’arbitro.

    Di cosa si tratta

    Quando il giudice ordinario dichiara la propria incompetenza in favore dell’arbitrato (o viceversa), l’art. 50 c.p.c. normalmente fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, a condizione che la causa venga riassunta tempestivamente. L’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c. escludeva espressamente tale meccanismo nei rapporti tra arbitrato e processo ordinario, con la conseguenza che il termine di decadenza (nel caso concreto, novanta giorni per impugnare una delibera assembleare ex art. 2479-ter c.c.) riprendeva a decorrere dal momento della nuova domanda davanti all’arbitro, potendo nel frattempo scadere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudici rimettenti: arbitro di Bologna (ord. 13 novembre 2012) e Tribunale di Catania (ord. 26 giugno 2012).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c. nella parte indicata. Il meccanismo di salvaguardia degli effetti della domanda originaria («translatio iudicii») deve applicarsi anche nel passaggio da giudice ordinario ad arbitro e viceversa, al fine di tutelare il diritto di difesa e il giusto processo.

    Il principio

    L’esclusione della «translatio iudicii» nei rapporti tra arbitrato e processo ordinario crea una disparità di trattamento irragionevole rispetto ai rapporti tra giudici ordinari e speciali (dove l’art. 50 c.p.c. si applica) e comprime ingiustificatamente il diritto di difesa (art. 24 Cost.) di chi, in buona fede, ha proposto la domanda davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente. Il giusto processo (art. 111 Cost.) impone che l’errore nella scelta del giudice non si traduca in una perdita del diritto.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 50 c.p.c. e perché era escluso nell’arbitrato?

    L’art. 50 c.p.c. prevede che, quando il processo è riassunto tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, gli effetti della domanda originaria rimangono fermi. L’art. 819-ter, secondo comma, escludeva espressamente questo meccanismo nei rapporti tra arbitrato e processo, lasciando la parte decadere dai termini nonostante avesse agito tempestivamente.

    Quali conseguenze pratiche ha questa sentenza?

    Dopo la sentenza, chi propone domanda davanti al giudice ordinario che poi si dichiara incompetente in favore dell’arbitrato (o viceversa) può fare salvi gli effetti della domanda originaria, purché riassuma tempestivamente il giudizio. I termini di decadenza non riprendono a decorrere dall’inizio.

    Chi erano le parti nel giudizio a quo?

    Nel caso del Tribunale di Bologna, F.F. aveva impugnato davanti al giudice ordinario una delibera assembleare della società E.C. s.r.l.; il Tribunale si era dichiarato incompetente a favore dell’arbitro per la clausola compromissoria statutaria. La E.C. aveva poi eccepito la decadenza dall’impugnazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 222/2013 – Residenza ventiquattromesi per prestazioni sociali FVG: illegittima

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia che subordinavano contributi economici straordinari e assegni per la natalità al requisito di residenza regionale da almeno ventiquattro mesi, in violazione del principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale n. 16/2011 della Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto, per l’accesso a diverse prestazioni sociali (contributi economici straordinari per situazioni di emergenza, assegni per la natalità, altri interventi a favore delle famiglie), il requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16/2011. Parametri: artt. 3 e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità di: artt. 2 e 8, comma 2, nella parte in cui subordinano l’accesso alle prestazioni al requisito dei ventiquattro mesi di residenza anziché al solo requisito della residenza; art. 9, nella parte relativa agli stranieri ex art. 41 d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che imponeva sia il requisito della residenza regionale da ventiquattro mesi sia quello della residenza nazionale da cinque anni. Ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3, 5, 6, comma 1, e 7 della legge regionale e inammissibili quelle prospettate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m).

    Il principio

    Il requisito di residenza protratta nel territorio regionale come condizione di accesso alle prestazioni sociali viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) perché determina una discriminazione irragionevole tra persone che si trovano nella medesima condizione di bisogno. La residenza è un criterio legittimo per individuare i destinatari delle prestazioni regionali, ma la durata minima aggiuntiva introduce una distinzione priva di adeguata giustificazione costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il requisito dei ventiquattro mesi era incostituzionale?

    Perché aggiungeva alla residenza (criterio legittimo) un requisito temporale che discriminava i nuovi residenti rispetto a quelli di più lunga data, senza che tale distinzione fosse giustificata da finalità ragionevoli: la condizione di bisogno economico è indipendente dalla durata della residenza.

    Il requisito dei cinque anni di residenza nazionale per gli stranieri era anch’esso incostituzionale?

    Sì. La Corte ha dichiarato illegittima la parte dell’art. 9 che imponeva agli stranieri, già titolari di permesso di lungo soggiorno o status di rifugiato, anche il requisito della residenza nazionale da non meno di cinque anni, in aggiunta a quello della residenza regionale.

    Le Regioni possono limitare territorialmente le proprie prestazioni sociali?

    Sì, possono richiedere la residenza nel proprio territorio come condizione di accesso. Non possono invece imporre requisiti temporali aggiuntivi che creino distinzioni irragionevoli tra residenti in base alla durata del loro radicamento territoriale.

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  • Corte cost. n. 221/2013 – Limiti di spesa Provincia Bolzano: più favorevoli dello Stato, incostituzionali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, lett. a)-d), della legge finanziaria 2011 della Provincia autonoma di Bolzano, che fissava limiti di spesa più favorevoli (80%) rispetto a quelli statali (20-50%) per consulenze, collaborazioni, pubblicità e formazione, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano, con la propria legge finanziaria 2011, aveva fissato per le voci di spesa più sensibili (consulenze, collaborazioni, pubblicità e formazione) un limite dell’80% rispetto alla spesa 2009. La legislazione statale (d.l. n. 78/2010) aveva invece imposto soglie molto più stringenti: 20% per consulenze e pubblicità, 50% per le collaborazioni e la formazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma provinciale per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15. Parametri: art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento finanza pubblica) e artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, lett. a)-d), per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Fissando limiti più elevati rispetto a quelli statali, la Provincia aveva di fatto allentato i vincoli di finanza pubblica che il legislatore statale aveva imposto come principi fondamentali. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale, per difetto di motivazione.

    Il principio

    Anche le Province autonome devono rispettare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale. Una disposizione provinciale che fissa soglie di spesa meno restrittive di quelle statali non può essere giustificata come esercizio dell’autonomia speciale, perché finisce per violare quei principi fondamentali di riduzione della spesa pubblica che sono vincolanti anche per le autonomie speciali.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano aveva fissato un limite dell’80% invece del 20-50% statale?

    La legge provinciale si limitava a riprodurre i vincoli di spesa generali applicabili alle proprie competenze, ritenendo sufficiente il limite dell’80% come misura di contenimento. Tuttavia, per le voci di spesa specificamente disciplinate dal d.l. n. 78/2010, il legislatore statale aveva imposto soglie molto più basse come principi fondamentali di coordinamento.

    Le Province autonome possono derogare ai vincoli statali di spesa?

    No, quando si tratta di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Lo Statuto speciale attribuisce competenza alla Provincia in materia di bilancio e organizzazione, ma non la esime dal rispetto dei principi fondamentali che il legislatore statale pone a tutela dell’equilibrio complessivo della finanza pubblica.

    Quali voci di spesa erano coinvolte?

    Consulenze, studio e ricerca (lett. a); collaborazioni coordinate e continuative (lett. b); pubblicazioni e campagne pubblicitarie (lett. c); formazione, concorsi e premi (lett. d). Per ciascuna di queste voci il limite statale era più restrittivo di quello provinciale.

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  • Corte cost. n. 220/2013 – Riforma delle Province con decreto-legge: illegittima

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 201/2011 e del d.l. n. 95/2012 che avevano disposto la riforma strutturale delle Province mediante decreto-legge, strumento non utilizzabile per una riforma dell’ordinamento degli enti locali costituzionalmente garantiti.

    Di cosa si tratta

    Numerose Regioni avevano impugnato l’art. 23, commi 14-21, del d.l. n. 201/2011 (decreto «Salva Italia») e gli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012 (decreto sulla spending review). Tali norme avevano introdotto una radicale riorganizzazione delle Province, svuotandole sostanzialmente delle loro funzioni e prevedendone la trasformazione in enti di secondo grado, eletti indirettamente. Le Regioni sostenevano che la riforma incidesse sull’autonomia locale garantita dagli artt. 114 e 117 Cost. e che non potesse essere attuata tramite decreto-legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 23, commi 14-20-bis, del d.l. n. 201/2011 e artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012. Parametri: artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Valle d’Aosta, Lazio, Campania, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 14-20, del d.l. n. 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012. In via consequenziale, ha dichiarato illegittimo anche il comma 20-bis. L’art. 23, comma 21, è stato dichiarato inammissibile. La ragione è che una riforma strutturale delle Province, enti costituzionalmente garantiti dall’art. 114 Cost., non può avvenire tramite decreto-legge, strumento riservato a casi straordinari di necessità e urgenza e non idoneo a modificare in modo organico l’assetto ordinamentale degli enti territoriali.

    Il principio

    Il decreto-legge è uno strumento costituzionale per fronteggiare situazioni emergenziali, non un veicolo per riforme strutturali dell’ordinamento. Una riforma organica degli enti locali costituzionalmente riconosciuti (art. 114 Cost.) deve avvenire con legge ordinaria e nel rispetto del procedimento legislativo, che consente il pieno coinvolgimento parlamentare e delle autonomie locali.

    Domande e risposte

    Perché la riforma delle Province non poteva essere fatta con decreto-legge?

    Le Province sono enti costituzionalmente garantiti dall’art. 114 Cost. Una loro riorganizzazione strutturale incide sull’assetto istituzionale della Repubblica e richiede una legge ordinaria approvata dal Parlamento, non un decreto-legge fondato su presupposti di necessità e urgenza. La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell’art. 77 Cost. per una riforma di tale portata.

    Quali effetti pratici ha avuto questa sentenza?

    La sentenza ha creato un vuoto normativo che ha costretto il legislatore a riprendere la riforma con strumenti ordinari. La successiva legge Delrio (l. n. 56/2014) ha ridisegnato Province e Città Metropolitane con legge ordinaria, evitando i vizi riscontrati dalla Corte.

    Le Regioni hanno interessi legittimi a impugnare le norme sulle Province?

    Sì. Le Regioni hanno legittimazione a ricorrere in via principale quando le norme statali incidono sulle competenze regionali o sull’assetto istituzionale del territorio di loro spettanza (art. 117, secondo comma, lett. p, Cost.), incluse le funzioni amministrative esercitate dagli enti locali.

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  • Corte cost. n. 219/2013 – Meccanismi sanzionatori per Regioni: illegittimità della relazione di fine legislatura

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. n. 149/2011 sui meccanismi sanzionatori e premiali per regioni e comuni, tra cui la «relazione di fine legislatura» e lo scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale, per violazione dell’autonomia regionale garantita dalla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Numerose Regioni ed enti autonomi avevano impugnato il decreto legislativo n. 149/2011, attuativo della legge sul federalismo fiscale, nonché alcune disposizioni del d.l. n. 174/2012. Il decreto prevedeva obblighi di relazione di fine legislatura a carico dei Presidenti delle Giunte regionali, con possibilità di scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale in caso di grave dissesto finanziario, e un sistema di controllo esterno rafforzato sulle finanze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1-7 e 13 del d.lgs. n. 149/2011 e art. 1-bis, commi 1 e 4, del d.l. n. 174/2012. Parametri: artt. 76, 100, 117 e 126 della Costituzione, oltre a norme degli Statuti speciali. Ricorrenti: Regione Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Province autonome di Trento e Bolzano, Regioni Umbria, Campania, Lazio, Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1-5 (nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, d.l. n. 174/2012) sulla relazione di fine legislatura obbligatoria; dell’art. 2, commi 2, 3 e 5 sulle procedure di dissesto; dell’art. 3, commi 2 e 3 sullo scioglimento sanzionatorio; dell’art. 5 sul commissariamento. Ha altresì dichiarato illegittimi in via consequenziale l’art. 1, commi 3-bis e 6.

    Il principio

    Il decreto legislativo n. 149/2011 eccede la delega legislativa e viola l’autonomia regionale costituzionalmente garantita (art. 126 Cost.) laddove prevede forme di scioglimento e di sostituzione degli organi regionali non contemplate dalla Costituzione, e introduce obblighi di rendicontazione imposti dall’esterno che incidono sull’organizzazione interna delle Regioni.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «relazione di fine legislatura» dichiarata incostituzionale?

    Era un obbligo imposto ai Presidenti delle Giunte regionali di redigere, prima della scadenza del mandato, una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale della Regione, con certificazione della Corte dei conti. La Corte costituzionale ha ritenuto tale obbligo lesivo dell’autonomia regionale perché non previsto dalla Costituzione e non riconducibile alla delega legislativa.

    Perché lo scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale era illegittimo?

    L’art. 126 della Costituzione prevede casi tassativi di scioglimento del Consiglio regionale. Il d.lgs. n. 149/2011, introducendo un ulteriore caso di scioglimento per dissesto finanziario, ha violato questa disciplina costituzionale, che non può essere derogata da una legge ordinaria né da un decreto legislativo.

    Quali disposizioni del decreto sono rimaste in vigore?

    La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione su alcune questioni sollevate dalle Regioni autonome. Le disposizioni non espressamente dichiarate incostituzionali (es. sistema di certificazione ordinario della Corte dei conti) sono rimaste applicabili nei limiti della loro coerenza con l’autonomia regionale.

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  • Corte cost. n. 218/2013 – Legge finanziaria Friuli-Venezia Giulia 2012: illegittimità parziale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di assestamento del bilancio 2012 della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di personale e di finanza pubblica. Per altri aspetti ha dichiarato cessata la materia del contendere o l’inammissibilità delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse norme della legge regionale n. 14 del 2012 (Friuli-Venezia Giulia), legge di assestamento del bilancio. Le disposizioni contestate riguardavano: l’utilizzo dell’Area welfare di comunità con personale aggiuntivo senza concorso (art. 9, commi 53-55), le progressioni orizzontali retroattive del personale (art. 12, commi 11-14), la copertura finanziaria di tali progressioni e ulteriori disposizioni di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 9, commi 53-55, e 12, commi 11-15, 19, 30 e 31 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14/2012. Parametri: artt. 81, 97, 117, terzo comma (coordinamento finanza pubblica) della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 15 (copertura finanziaria progressioni orizzontali); 2) dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 19, lett. b); 3) dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 31; 4) dichiarato inammissibili alcune questioni per difetto di pertinenza con i parametri statutari invocati; 5-7) dichiarato cessata la materia del contendere per le disposizioni nel frattempo modificate o disapplicate dalla Regione.

    Il principio

    Le disposizioni regionali che consentono progressioni orizzontali del personale con effetti economici immediati in violazione dei vincoli posti dalla legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica (art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010) violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La cessazione della materia del contendere presuppone che la Regione abbia eliminato in modo certo e definitivo gli effetti della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Perché le progressioni orizzontali retroattive erano incostituzionali?

    Perché il legislatore statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, aveva stabilito che le progressioni in carriera disposte negli anni 2011-2013 non avessero effetti economici. La norma regionale, prevedendo il contrario per i dipendenti con anzianità ricalcolata, violava tale principio fondamentale.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    È una pronuncia con cui la Corte prende atto che la norma impugnata è stata abrogata o modificata e che i suoi effetti sono stati rimossi, rendendo priva di oggetto la questione di legittimità costituzionale.

    La Regione Friuli-Venezia Giulia può derogare ai vincoli statali sulla finanza pubblica?

    Solo entro i limiti consentiti dallo Statuto speciale. In materia di coordinamento della finanza pubblica, anche le regioni a statuto speciale devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, salvo che lo Statuto non preveda una competenza primaria in quella specifica materia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2013 – Manifesta inammissibilità sulle tariffe forensi transitorie

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore sull’articolo 9, comma 3, del d.l. n. 1/2012 in materia di tariffe forensi transitorie. Le ordinanze di rinvio erano prive di adeguata motivazione sulla rilevanza, identiche a quelle già dichiarate inammissibili con ordinanza n. 115/2013.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore aveva sollevato, con quattordici ordinanze, questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria sulle tariffe forensi contenuta nel decreto-legge sulla concorrenza del 2012. La norma prevedeva che le tariffe vigenti continuassero ad applicarsi per la liquidazione delle spese giudiziali fino all’entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali, e comunque non oltre centoventi giorni dalla conversione. Il giudice rimettente riteneva che tale disposizione intertemporale gli impedisse di liquidare le spese secondo le nuove regole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), nella parte relativa all’applicazione transitoria delle tariffe forensi per la liquidazione delle spese giudiziali. Parametri invocati: artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con quattordici ordinanze del 7 maggio 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. La motivazione è che le ordinanze erano sostanzialmente identiche a quelle già oggetto della pronuncia n. 115/2013, la quale aveva rilevato il difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente aveva fondato la rilevanza sull’obiettivo di caducare proprio quella norma intertemporale che gli consentiva di liquidare le spese, creando una contraddizione logica insanabile. Mancava inoltre una motivazione pertinente sulle ragioni di violazione di ciascuno dei numerosi parametri invocati.

    Il principio

    La ripetizione di questioni già dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione, senza correggere i vizi originari, non può che condurre alla medesima pronuncia di inammissibilità. Il giudice rimettente deve dimostrare in modo pertinente e coerente le ragioni per cui la norma violerebbe ciascun parametro costituzionale invocato.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma impugnata sulle tariffe forensi?

    L’art. 9, comma 3, del d.l. n. 1/2012 stabiliva che le tariffe forensi vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto continuassero ad applicarsi per la liquidazione delle spese giudiziali fino all’adozione dei nuovi decreti ministeriali, e comunque non oltre centoventi giorni dalla conversione della legge.

    Perché la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili?

    Perché le ordinanze erano identiche a quelle già esaminate nella pronuncia n. 115/2013 e presentavano gli stessi vizi: motivazione contraddittoria sulla rilevanza e mancanza di spiegazione coerente delle ragioni di violazione dei numerosi parametri costituzionali invocati.

    Quali sono le conseguenze pratiche di questa ordinanza?

    Il Tribunale di Nocera Inferiore non ha ottenuto la declaratoria di incostituzionalità richiesta e doveva procedere alla liquidazione delle spese applicando la norma transitoria vigente, nelle more dell’adozione dei nuovi parametri ministeriali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 201/2013 – Conflitto tra poteri: promotori referendum Valle d’Aosta contro impugnazione governativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare approvata con referendum dalla Regione Valle d’Aosta, contro la successiva impugnazione della legge da parte del Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 33 del 2012 (in materia di gestione dei rifiuti) era stata adottata a seguito di un referendum propositivo regionale, su proposta di iniziativa legislativa popolare promossa da Fabrizio Roscio e altri quattro promotori. Dopo la promulgazione della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale davanti alla Corte costituzionale in via principale (art. 127, primo comma, Cost.). I promotori dell’iniziativa popolare hanno allora sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che l’impugnazione governativa ledesse la loro prerogativa costituzionale quale potere promotore del referendum.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto è stato sollevato da Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro ed Elisa Maria Désandré, nella qualità di promotori della proposta di legge popolare, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla proposizione del ricorso in via principale avverso la legge regionale n. 33 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. I promotori di una proposta di legge popolare, anche se questa è stata approvata con referendum propositivo, non costituiscono un “potere dello Stato” ai fini del conflitto di attribuzione. Inoltre, il potere del Governo di impugnare le leggi regionali ai sensi dell’art. 127, primo comma, Cost. non è suscettibile di essere limitato da prerogative di soggetti privati promotori di iniziative legislative popolari.

    Il principio

    I promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare, pur essendo stati protagonisti del procedimento legislativo regionale, non acquisiscono la qualità di “potere dello Stato” idoneo a sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Il Governo conserva la piena facoltà di impugnare le leggi regionali in via principale, anche quando queste siano state adottate a seguito di referendum propositivo.

    Domande e risposte

    Cos’è il referendum propositivo regionale in Valle d’Aosta?

    Lo Statuto speciale della Valle d’Aosta (art. 15) prevede forme di democrazia diretta, tra cui il referendum propositivo: i cittadini possono presentare una proposta di legge e, se ottengono le firme necessarie, sottoporla a referendum. Se il referendum ha esito favorevole, il Consiglio regionale deve convertire la proposta in legge. La legge n. 33 del 2012 era nata così.

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Solo i “poteri dello Stato” in senso costituzionale: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, magistratura, Corte dei conti nella sua funzione giurisdizionale e altri organi che esercitano funzioni costituzionalmente attribuite. I comitati promotori di referendum o di iniziative legislative non rientrano in questa categoria.

    Il Governo poteva impugnare una legge approvata con referendum?

    Sì. L’art. 127, primo comma, della Costituzione attribuisce al Governo il potere di impugnare qualsiasi legge regionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, senza alcuna eccezione per le leggi adottate mediante procedimento referendario. La legittimità democratica della legge non incide sul controllo di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2013 – Autorità regionale pugliese per i servizi pubblici locali: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle norme della Regione Puglia che istituivano un’autorità regionale per la regolazione dei servizi pubblici locali, a seguito della rinuncia al ricorso dello Stato e dell’accettazione della Regione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 24 del 2012 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali), con cui istituiva un’autorità regionale indipendente per la regolamentazione e la verifica della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (acqua, rifiuti, trasporti, ecc.). Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 4, 7, 12 e 20 della legge, ritenendo che la Regione invadesse la competenza statale esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza: competenza esclusiva statale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Puglia aveva modificato le disposizioni impugnate con la successiva legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42, e il Presidente del Consiglio aveva depositato atto di rinuncia al ricorso in data 18 aprile 2013. La Regione Puglia aveva accettato la rinuncia con delibera di Giunta del 7 maggio 2013, depositata il 2 luglio 2013.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, quando la legge regionale impugnata viene modificata in modo da fare venire meno le censure dello Stato, il Governo può rinunciare al ricorso. La successiva accettazione della Regione determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Le regioni possono istituire autorità di regolazione indipendenti?

    La questione è delicata. La “tutela della concorrenza” è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lettera e, Cost.), il che include la funzione regolatoria del mercato. Tuttavia le regioni possono organizzare i propri servizi pubblici locali: il confine tra le due competenze è oggetto di frequente contenzioso costituzionale.

    Cosa sono i “servizi pubblici locali di rilevanza economica”?

    Sono i servizi erogati in regime di gestione economica (acqua, energia, rifiuti, trasporto pubblico, ecc.) sul territorio di comuni o ambiti territoriali ottimali. La loro organizzazione è disciplinata dalla normativa statale e regionale in un quadro di riparto di competenze complesso.

    Perché il processo si è estinto invece di essere deciso nel merito?

    Perché la Regione Puglia ha modificato le norme impugnate, eliminando i profili che avevano indotto lo Stato a ricorrere. Nella logica del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, quando la materia del contendere scompare, il processo si estingue.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2013 – Energia rinnovabile in Basilicata: processo estinto per rinuncia al ricorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale di alcune norme della Regione Basilicata sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’accettazione da parte della Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), in particolare l’art. 10, commi 1, 5 e 6, e gli artt. 12 e 13. Le censure riguardavano principalmente: gli oneri istruttori per le autorizzazioni agli impianti rinnovabili (ritenuti esorbitanti rispetto alla normativa statale), un regime di favore per la Società Energetica Lucana (esentata dal pagamento degli oneri), e alcune disposizioni sulle misure di compensazione ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva sollevato questioni in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma lettere a), e) e s), e terzo comma, della Costituzione (competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, politica estera e tutela dell’ambiente; competenza concorrente in materia di energia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’Avvocatura generale dello Stato aveva depositato in data 30 aprile 2013 l’atto di rinuncia al ricorso (deliberato dal Consiglio dei ministri il 18 aprile 2013), in quanto la Regione Basilicata aveva nel frattempo modificato le disposizioni impugnate con la legge regionale n. 17 del 2012. La Regione Basilicata aveva accettato la rinuncia con delibera della Giunta regionale del 1° luglio 2013.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – seguita dall’accettazione della Regione resistente – determina l’estinzione del processo, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Basilicata aveva modificato con la successiva legge regionale n. 17 del 2012 le disposizioni che erano state impugnate. Con la modifica normativa, il Governo ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero venuti meno, e ha deliberato la rinuncia.

    L’estinzione del processo equivale a una dichiarazione di incostituzionalità?

    No. Il processo si è estinto senza alcun giudizio sul merito delle questioni. Le norme modificate dalla Regione potrebbero essere state cambiate in modo sufficiente da soddisfare le censure dello Stato, ma la Corte non ha verificato la loro conformità alla Costituzione.

    Cosa sono le “misure di compensazione ambientale” per gli impianti rinnovabili?

    Sono contributi che i produttori di energia rinnovabile versano ai territori ospitanti per compensare l’impatto degli impianti sul paesaggio e sull’ambiente locale. La loro disciplina è oggetto di normativa statale (d.lgs. n. 387 del 2003 e relative linee guida) e le regioni non possono imporre criteri di calcolo incompatibili con quelli statali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di energia (concorrente), tutela dell’ambiente (esclusiva statale) e tutela della concorrenza (esclusiva statale)
  • Corte cost. n. 198/2013 – Estinzione della società per cancellazione e prosecuzione del processo: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano sulla sorte del processo in corso quando la società parte si estingue per cancellazione dal registro delle imprese, poiché il mutamento giurisprudenziale sopravvenuto rendeva la questione priva di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nella formulazione vigente dopo la riforma del 2003), si estingue immediatamente, anche in presenza di debiti insoddisfatti. La Corte d’appello di Milano si chiedeva cosa accadesse al processo di appello se, tra il giudizio di primo grado e l’impugnazione, la società appellata si fosse estinta. Gli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c. non prevedono espressamente che il processo prosegua con o contro la società cancellata fino alla formazione del giudicato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, avverso gli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c., “nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato”. Rimettente: Corte d’appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Nel frattempo, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 2010) avevano già affermato che la cancellazione determina l’estinzione immediata della società anche per le società di persone. Ciò significava che il processo pendente non poteva proseguire nei confronti della società cancellata, e il problema era già risolto in via giurisprudenziale. L’inammissibilità deriva dal fatto che la questione era diventata irrilevante rispetto al caso concreto, alla luce di questa interpretazione sopravvenuta.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale è fondata su un’interpretazione della norma che la giurisprudenza di legittimità ha già superato nel frattempo, il rimettente è tenuto a confrontarsi con il diritto vivente. Se il nuovo orientamento delle Sezioni Unite risolve il problema senza necessità di intervento della Corte, la questione perde rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa succede ai debiti di una società estinta per cancellazione?

    Dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2010, la cancellazione determina l’estinzione immediata della società. I crediti insoddisfatti si trasferiscono ai soci (nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione) e ai liquidatori (in caso di loro responsabilità). I debiti non coperti dal patrimonio sociale rimangono definitivamente insoddisfatti.

    Un processo pendente si interrompe automaticamente con la cancellazione della società?

    Sì. Dopo l’orientamento delle Sezioni Unite del 2010, la cancellazione determina un evento interruttivo del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c. Il processo può poi essere proseguito dai o nei confronti dei soci o dei liquidatori responsabili.

    La questione potrebbe essere risollevata in futuro?

    Difficilmente nella stessa forma, dato che il diritto vivente è ormai consolidato. Potrebbero tuttavia emergere questioni collaterali, ad esempio sulla retroattività delle nuove regole ai processi già pendenti o sull’adeguatezza dei meccanismi di tutela del creditore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2013 – Assegno sociale e requisito di soggiorno di lungo periodo per stranieri: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che subordina l’assegno sociale degli stranieri al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, per carenza di motivazione.

    Di cosa si tratta

    L’assegno sociale è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore degli anziani in condizioni di bisogno economico. L’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) limita il beneficio agli stranieri titolari di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), escludendo chi possiede un semplice permesso di soggiorno ordinario. Il caso riguardava una donna straniera, madre convivente di una cittadina italiana, a cui l’INPS aveva revocato l’assegno sociale per mancanza del requisito della permanenza quinquennale in Italia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Urbino ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, avverso l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno sociale al possesso della carta di soggiorno. Rimettente: Tribunale ordinario di Urbino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per carenza di motivazione. Il rimettente non ha chiarito in modo adeguato la specifica posizione della ricorrente (madre convivente di cittadina italiana) né ha spiegato perché la sentenza n. 187 del 2010 (che aveva dichiarato incostituzionale analoga limitazione per l’indennità di accompagnamento) non fosse direttamente applicabile. Inoltre, la Corte ha rilevato che il requisito della durata del soggiorno per l’assegno sociale risponde a una logica di radicamento nel territorio coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale.

    Il principio

    Il requisito di soggiorno di lungo periodo per l’accesso all’assegno sociale non è necessariamente irragionevole: riflette una scelta legislativa di subordinare l’accesso a prestazioni assistenziali di lungo periodo a un livello più intenso di radicamento nel territorio dello Stato, in parallelo con i criteri per l’acquisto della cittadinanza italiana.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’assegno sociale?

    L’assegno sociale (art. 3 della legge n. 335 del 1995) spetta ai cittadini italiani e, tra gli stranieri, a quelli titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che abbiano compiuto 67 anni di età (soglia soggetta a adeguamenti periodici) e non raggiungano un reddito minimo. È erogato dall’INPS.

    Perché la sentenza n. 187 del 2010 non era applicabile al caso?

    La sentenza n. 187 del 2010 aveva dichiarato incostituzionale l’esclusione degli stranieri dall’indennità di accompagnamento, una prestazione collegata alla disabilità grave. Secondo la Corte, l’assegno sociale ha una finalità diversa (sostentamento economico degli anziani) e il legislatore può legittimamente modularne i requisiti di accesso in modo differente.

    I genitori stranieri di cittadini italiani possono ottenere l’assegno sociale?

    Dipende dal titolo di soggiorno posseduto. Chi è titolare di semplice permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, senza aver maturato i requisiti per la carta di soggiorno CE, non ha diritto all’assegno sociale in base alla norma censurata. La questione è rimasta aperta dato che la Corte si è pronunciata sull’inammissibilità senza entrare nel merito.

    Norme collegate