Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 36 D.Lgs. 171/2005 – Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

    Art. 36 D.Lgs. 171/2005 – Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

    2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

    3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

    4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 35 D.Lgs. 171/2005 – Numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle unità da diporto

    Art. 35 D.Lgs. 171/2005 – Numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle unità da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. È responsabilità del comandante o del conduttore dell’unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 34 D.Lgs. 171/2005 – Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto

    Art. 34 D.Lgs. 171/2005 – Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l’autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.

    2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.

    3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue: a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II; b) per le unità non munite di marcatura CE: 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore; 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 65. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 33 D.Lgs. 171/2005 – Condizioni per la navigazione temporanea (abrogato)

    Art. 33 D.Lgs. 171/2005 – Condizioni per la navigazione temporanea

    D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizzazione.

    2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell’unità

  • Art. 32 D.Lgs. 171/2005 – Autorizzazione alla navigazione temporanea

    Art. 32 D.Lgs. 171/2005 – Autorizzazione alla navigazione temporanea

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’articolo 31, comma 2, del presente codice.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 31 D.Lgs. 171/2005 – Navigazione temporanea

    Art. 31 D.Lgs. 171/2005 – Navigazione temporanea

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di: a) verificare l’efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all’acquisto; c) trasferire unità da diporto da un luogo all’altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all’estero.

    2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.

    3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.

    4. L’atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell’unità da diporto. L’atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi. 4-bis. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull’originale e riporta l’annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1. 4-ter. L’autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell’unità, abilita l’unità da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all’effettuazione delle attività di cui al comma 1, lettere a ) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità e con le modalità previste dall’articolo 27, comma 2-bis. L’importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo è aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.

    5. L’unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro o di collaborazione con il soggetto intestatario dell’autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

    6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. 6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l’efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell’autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato “First Aid” ovvero di quello “Medical care”, a seconda che l’unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 30 D.Lgs. 171/2005 – Manifestazioni sportive

    Art. 30 D.Lgs. 171/2005 – Manifestazioni sportive

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

    2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

    3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall’autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l’unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

    4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l’organizzazione dell’attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 29 D.Lgs. 171/2005 – Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza

    Art. 29 D.Lgs. 171/2005 – Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

    2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

    3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l’obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente.

    4. L’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta all’autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede: a) all’assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all’autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

    5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.

    6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità su cui l’apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.

    7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

    8. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

    9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l’impiego dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

    10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

    11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l’installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato equivalente, della posizione. 11-bis. Il comandante dell’unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 28 D.Lgs. 171/2005 – Potenza dei motori

    Art. 28 D.Lgs. 171/2005 – Potenza dei motori

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

    2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l’importatore di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 D.Lgs. 171/2005 – Natanti da diporto e moto d’acqua

    Art. 27 D.Lgs. 171/2005 – Natanti da diporto e moto d’acqua

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.

    2. I natanti da diporto, a richiesta dell’interessato, possono essere iscritti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all’articolo 19, comma 1, l’interessato può presentare, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore. 2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell’unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall’articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell’ufficio di conservatoria centrale di cui all’ articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L’importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere

    3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia di distanza dalla costa; b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi; c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.

    4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.

    5. Le moto d’acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.

    6. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d’acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.

    7. L’utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d’acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all’articolo 2, è obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l’unità da diporto è abilitata a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare l’unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

    8. Per l’utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l’obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall’articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l’obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell’unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

    9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Pesca Marittima: welfare, previdenza marittima e sanità integrativa

    CCNL Pesca

    Welfare, previdenza marittima e sanità integrativa nel CCNL Pesca Marittima

    Chi lavora in mare ha una previdenza tutta sua: la previdenza marinara. Su questa base speciale si innestano le eventuali forme di welfare e bilateralità previste dalla contrattazione di settore.

    In sintesi

    Il welfare del marittimo poggia su una previdenza speciale: la pensione è gestita dall’INPS, l’assicurazione contro gli infortuni dall’INAIL, che ha incorporato l’ex IPSEMA; le indennità di malattia e maternità sono all’INPS dal 1° gennaio 2014. Il CCNL Federpesca aggiunge l’ente bilaterale EBI-Pesca, il fondo sanitario FIS-Pesca (10 € al mese a carico dell’armatore) e la previdenza complementare con l’1,5% del minimo garantito a carico di ciascuna parte.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Enti previdenziali
    INPS (previdenza marinara e indennità malattia/maternità) · INAIL (gestione navigazione), già ex IPSEMA
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    La previdenza marinara

    Il primo pilastro del welfare del marittimo è la previdenza pubblica obbligatoria, che nel settore ha una forma speciale: la cosiddetta previdenza marinara. La pensione è gestita dall’INPS; l’ex IPSEMA, poi incorporato nell’INAIL, si occupava invece di infortuni e malattia (il CCNL stesso prevede di sostituire «l’Istituto IPSEMA con l’Istituto INAIL»). Questa gestione tiene conto della peculiarità del lavoro a bordo e della discontinuità degli imbarchi. La contribuzione versata durante gli imbarchi concorre alla pensione secondo le regole della gestione speciale.

    Infortuni e malattia: INAIL e INPS

    Le tutele assicurative si articolano tra due enti, a seguito del riordino dell’ex IPSEMA:

    • l’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare (gestione navigazione);
    • l’INPS gestisce, dal 1° gennaio 2014, le prestazioni di indennità di malattia e maternità già amministrate dall’ex IPSEMA.

    È il datore di lavoro a versare i contributi a questi enti. Per gli aspetti operativi di malattia e infortunio si rinvia alla guida dedicata.

    Le tutele del welfare nel settore della pesca
    Tutela Ente / strumento Natura
    Pensione (previdenza marinara) INPS Previdenza pubblica obbligatoria
    Infortuni e malattie professionali INAIL (gestione navigazione) Assicurazione pubblica obbligatoria
    Indennità malattia e maternità INPS (dal 1/1/2014) Prestazione pubblica
    Sanità integrativa FIS-Pesca, dentro l’ente bilaterale EBI-Pesca (art. 70 CCNL) 10 € al mese per 12 mensilità a carico dell’armatore
    Integrazione malattia e infortunio EBI-Fondo (artt. 56 e 59 bis CCNL) 7 € al giorno in più rispetto all’indennità INAIL (importo confermato dal CCNL 2022), pagati da EBI-Fondo se l’armatore versa il premio integrativo
    Previdenza complementare Fondo negoziale (art. 44 CCNL); Pensplan indica Agrifondo 1,5% del minimo garantito a carico del lavoratore + 1,5% a carico del datore + TFR

    Nota: fondi e importi del testo del CCNL del 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); per la previdenza complementare la scheda contributiva di Pensplan indica Agrifondo, con base imponibile il minimo monetario garantito. Le prestazioni sono quelle dei regolamenti dei fondi.

    Sanità e previdenza integrativa

    Sul pilastro pubblico possono innestarsi forme di welfare integrativo: un fondo di sanità integrativa (per rimborsi di prestazioni sanitarie) o di previdenza complementare (per integrare la pensione pubblica). Nel CCNL Federpesca ci sono entrambi. Il fondo sanitario FIS-Pesca è attivo dal 1° gennaio 2020 all’interno dell’ente bilaterale ed è finanziato con 10 € al mese per ogni lavoratore, per 12 mensilità, a carico dell’armatore (art. 70): se l’armatore non versa, risponde verso il lavoratore delle prestazioni perse. Per la previdenza complementare, ad adesione volontaria, il contratto fissa l’1,5% del minimo monetario garantito a carico del lavoratore, l’1,5% a carico del datore e il 100% del TFR per chi è stato assunto dopo il 28 aprile 1993 (art. 44).

    La bilateralità di settore

    La bilateralità è un sistema di enti o organismi costituiti pariteticamente dalle parti firmatarie (associazioni datoriali e sindacati) per erogare servizi e prestazioni a lavoratori e imprese: formazione, sostegno al reddito, welfare, attività in materia di sicurezza. Nella pesca l’ente è EBI-Pesca (art. 59), costituito da Federpesca e sindacati; al suo interno operano EBI-Fondo, che paga l’integrazione di malattia e infortunio (7 € al giorno, art. 56), e FIS-Pesca. Le prestazioni bilaterali sono un diritto del lavoratore: l’impresa che non aderisce e non versa deve garantirle direttamente e pagare al lavoratore 20 € lordi al mese (art. 22).

    Integrativo e pubblico: due piani distinti

    Un chiarimento essenziale: le forme di welfare, sanità o previdenza integrativa eventualmente previste dal CCNL si aggiungono e non sostituiscono la previdenza pubblica obbligatoria (pensione marinara INPS, assicurazione INAIL). Sono strumenti che completano le tutele di base. Le tutele fondamentali restano quelle degli enti pubblici: il welfare contrattuale è un’integrazione, non un’alternativa.

    Casi pratici

    Tizio — Contribuzione per la pensione marinara
    Tizio ha alle spalle anni di imbarchi. La contribuzione versata durante questi periodi confluisce nella gestione speciale dei marittimi presso l’INPS e concorre alla sua futura pensione. Per ricostruire la posizione contributiva, Tizio si rivolge all’INPS o a un patronato.
    Caio — Infortunio coperto dall’INAIL
    Caio subisce un infortunio sul lavoro a bordo. La tutela è gestita dall’INAIL nella gestione navigazione: Caio accede alle prestazioni per l’inabilità temporanea. Si tratta di una tutela pubblica obbligatoria, distinta da eventuali coperture integrative del CCNL.
    Sempronio — Verifica del welfare integrativo
    Sempronio vuole sapere se ha diritto a una sanità integrativa. Con il CCNL Federpesca sì: è iscritto a FIS-Pesca e l’armatore deve versare 10 € al mese per lui (art. 70). Verifica in busta paga o con l’ente bilaterale che il contributo sia versato; le prestazioni sono quelle del regolamento del fondo.
  • Art. 26 D.Lgs. 171/2005 – Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio

    Art. 26 D.Lgs. 171/2005 – Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. 1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell’unità al noleggio ed è rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. articolo precedente articolo successivo

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.