Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 71/2012 – Risorse aggiuntive per il Sud e autonomia finanziaria siciliana

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione siciliana contro il d.lgs. n. 88/2011 che disciplina le risorse aggiuntive per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Il decreto non viola l’autonomia finanziaria speciale siciliana perché la materia non richiedeva la procedura paritetica statutaria.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, adottato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (l. n. 42/2009), ha definito le modalità di destinazione delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese, in conformità all’art. 119, quinto comma, Cost. La Regione siciliana ha impugnato l’intero decreto, sostenendo che esso — in quanto applicabile anche alla Regione — avrebbe dovuto essere adottato previo accordo con la Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’intero d.lgs. n. 88/2011 e in particolare l’art. 8, in riferimento agli artt. 38 e 43 dello statuto speciale siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946). La ricorrente sosteneva che la disciplina delle risorse aggiuntive per la Sicilia avrebbe dovuto essere definita mediante la procedura paritetica ex art. 43 dello statuto, e non per via legislativa unilaterale dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha precisato che la procedura paritetica di cui all’art. 43 dello statuto siciliano è riservata alle norme di attuazione dello statuto medesimo, mentre il d.lgs. n. 88/2011 è una fonte legislativa ordinaria adottata in attuazione dell’art. 119, quinto comma, Cost. e dell’art. 16 della l. n. 42/2009 (delega sul federalismo fiscale). Le risorse aggiuntive previste da tale decreto non coincidono con le somme di solidarietà nazionale di cui all’art. 38 dello statuto siciliano, sicché anche tale parametro non è violato.

    Il principio

    Il procedimento paritetico previsto dallo statuto speciale siciliano per le norme di attuazione non è richiesto per la legislazione statale ordinaria in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost., che perseguono finalità di perequazione nazionale distinte da quelle disciplinate dallo statuto regionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le risorse aggiuntive ex art. 119, quinto comma, Cost.?

    Sono risorse che lo Stato destina, oltre ai trasferimenti perequativi ordinari, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni con minore capacità fiscale, per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri sociali e territoriali.

    Cos’è la Commissione paritetica prevista dall’art. 43 dello statuto siciliano?

    È un organo composto da rappresentanti dello Stato e della Regione siciliana che deve definire le norme di attuazione dello statuto speciale, in particolare quelle di carattere finanziario. La Regione sosteneva che anche il d.lgs. n. 88/2011 dovesse passare da questa Commissione.

    La sentenza riconosce la specialità finanziaria della Sicilia?

    Sì, ma chiarisce i confini: le garanzie procedurali dello statuto speciale siciliano si applicano alle norme di attuazione dello statuto, non a qualsiasi provvedimento legislativo statale che abbia effetti finanziari sulla Regione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 70/2012 – Bilancio regionale Campania e copertura finanziaria con avanzo non accertato

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale il bilancio di previsione della Regione Campania 2011 nella parte in cui iscritti spese per complessivi 660 milioni di euro venivano coperti con avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente ancora non accertato, in quanto il rendiconto 2010 non era stato approvato. L’utilizzo di un avanzo presunto viola il principio di copertura finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio della Regione Campania per il 2011 (l.r. n. 5/2011) aveva iscritto diverse poste di spesa — per mutui, residui perenti, debiti fuori bilancio, assistenza sanitaria — per un totale di circa 660 milioni di euro, indicando come copertura finanziaria l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2010. Tuttavia, al momento dell’approvazione della legge di bilancio, il rendiconto 2010 non era ancora stato approvato e l’avanzo era perciò ancora in pendenza di accertamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 5-9, e 5 della l.r. Campania n. 5/2011, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura finanziaria), all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (sistema contabile dello Stato) e all’art. 117, terzo comma, Cost. (principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 a 9, e 5 della l.r. Campania n. 5/2011. Ha ritenuto che la copertura con avanzo di amministrazione non ancora accertato — perché il rendiconto 2010 non era stato approvato — violi l’art. 81, quarto comma, Cost., che impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese indichi i mezzi per farvi fronte. In via consequenziale ha dichiarato incostituzionale anche una disposizione della legge finanziaria regionale correlata.

    Il principio

    Il principio costituzionale di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) vieta alle Regioni di iscrivere spese in bilancio utilizzando come copertura un avanzo di amministrazione che non sia ancora stato accertato mediante l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Una copertura meramente presunta non soddisfa il requisito di effettività imposto dalla norma costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’avanzo di amministrazione?

    L’avanzo di amministrazione è la differenza positiva tra le entrate accertate e le spese impegnate al termine dell’esercizio finanziario. Risulta dal rendiconto e può essere utilizzato come copertura di nuove spese solo dopo che il rendiconto è stato approvato dall’organo competente.

    Perché l’utilizzo di un avanzo non accertato è incostituzionale?

    Perché l’art. 81 Cost. richiede una copertura finanziaria «effettiva»: le risorse indicate come copertura devono essere certe e disponibili, non meramente ipotetiche o in attesa di accertamento.

    Quali spese erano coperte con l’avanzo presunto?

    La legge di bilancio campana aveva destinato l’avanzo non accertato a copertura di: 200 milioni per mutui, 60 milioni per acquedotti, 300 milioni per residui perenti, 75 milioni per debiti fuori bilancio e 25 milioni per assistenza sanitaria.

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  • Corte cost. n. 69/2012 – Contributo unificato nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dai Giudici di pace di Fasano e Nola sull’obbligo del contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative. Le ordinanze di rimessione non rispettavano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2010 (l. n. 191/2009) aveva introdotto l’obbligo del versamento del contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative (art. 23, l. n. 689/1981). Due Giudici di pace — di Fasano e di Nola — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo che l’obbligo di pagamento potesse limitare l’accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 212, lett. b), n. 2), della l. n. 191/2009, che ha introdotto il comma 6-bis dell’art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia). Parametri: artt. 3 (eguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 Cost. (giusto processo). Giudici rimettenti: Giudice di pace di Fasano e Giudice di pace di Nola.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni, riunite in un unico giudizio. Ha rilevato che le ordinanze di rimessione presentavano carenze motivazionali che precludevano l’esame nel merito: in particolare, il Giudice di pace di Fasano non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione in relazione agli incombenti concreti del giudizio pendente, e il Giudice di pace di Nola non aveva esposto sufficientemente le ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in materia di contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative sono inammissibili quando le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, anche se il profilo sostanziale della limitazione all’accesso alla giustizia è in astratto rilevante.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il contributo unificato nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa?

    A seguito della modifica introdotta dalla legge finanziaria 2010, chi intende opporsi a una sanzione amministrativa (ad esempio una multa del codice della strada) deve versare il contributo unificato all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso, come avviene nei comuni procedimenti civili.

    Qual era la preoccupazione dei giudici rimettenti?

    Che il costo del contributo unificato potesse scoraggiare o impedire l’accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti, creando una disparità di trattamento tra chi può permettersi di ricorrere e chi no, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

    La Corte ha esaminato il merito della questione?

    No. Ha dichiarato entrambe le questioni manifestamente inammissibili per difetto dei requisiti motivazionali delle ordinanze di rimessione, senza pronunciarsi sulla fondatezza nel merito delle censure costituzionali.

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  • Corte cost. n. 68/2012 – Sequestro di persona a scopo di estorsione e attenuante per lieve entità

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. La pena minima di venticinque anni prevista dalla norma era irragionevolmente sproporzionata per i casi meno gravi, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.) prevedeva una pena da venticinque a trenta anni di reclusione, introdotta con interventi normativi emergenziali degli anni ‘70 e ‘80 per contrastare i gravi fenomeni di criminalità organizzata. Il G.i.p. del Tribunale di Venezia si trovava a giudicare un caso di breve privazione della libertà (poche ore), finalizzata alla riscossione coattiva di un debito sorto da un pregresso rapporto illecito, e riteneva che la pena minima fosse del tutto sproporzionata rispetto alla limitata gravità del fatto concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede, per i fatti di lieve entità, una circostanza attenuante speciale analoga a quella prevista dall’art. 311 cod. pen. per il sequestro a scopo di terrorismo o eversione. Parametri: artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La Corte ha rilevato un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, per il quale l’art. 311 cod. pen. già prevedeva tale attenuante, a fronte di una struttura del reato e di un impianto sanzionatorio del tutto comparabili.

    Il principio

    La mancata previsione di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità nel sequestro di persona a scopo di estorsione contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost.: il sistema sanzionatorio deve consentire al giudice di modulare la pena in proporzione all’effettiva gravità del fatto concreto, anche in relazione a reati puniti con pene molto elevate dettate da un contesto di emergenza ormai superato.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 630 cod. pen. prevedeva pene così elevate?

    La norma fu inasprita con interventi emergenziali degli anni ‘70-‘80 per contrastare i gravi sequestri di persona operati da organizzazioni criminali, con durate lunghissime, richieste di riscatti elevatissimi ed efferatezze. La pena minima fu portata a venticinque anni di reclusione.

    Qual era il caso concreto che ha dato origine alla questione?

    Un uomo era stato privato della libertà per poche ore (dalle 15:30 alle 19:50) con lo scopo di ottenere la restituzione di una somma pagata per l’acquisto di sostanze stupefacenti mai consegnate. Il G.i.p. riteneva che la pena minima di venticinque anni fosse del tutto sproporzionata per questo fatto.

    Cosa succede ora con questa sentenza?

    I giudici possono applicare la diminuzione di pena prevista per la lieve entità del fatto, analogamente a quanto già previsto dall’art. 311 cod. pen. per il sequestro a scopo di terrorismo, consentendo una risposta sanzionatoria proporzionata alla concreta gravità dell’episodio.

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  • Corte cost. n. 67/2012 – Incompatibilità tra deputato regionale siciliano e carica di sindaco

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la normativa siciliana nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana e quella di sindaco o assessore di Comuni con oltre ventimila abitanti. Il principio di parallelismo delle cause di incompatibilità impone che tale divieto valga in entrambe le direzioni.

    Di cosa si tratta

    La sentenza n. 143/2010 della Corte aveva già dichiarato incostituzionale la normativa siciliana nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di Comuni siciliani con oltre ventimila abitanti. La questione ora portata all’attenzione della Corte riguardava la situazione speculare: se chi sia già deputato regionale possa assumere la carica di sindaco o assessore. Il Tribunale di Palermo aveva escluso che la precedente sentenza fosse direttamente applicabile, in quanto circoscritta all’incompatibilità alla carica di deputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della l.r. siciliana n. 31/1986 e della l.r. n. 7/1992, in combinato disposto, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o assessore di Comuni con oltre ventimila abitanti sia incompatibile con quella di deputato dell’Assemblea regionale siciliana. Parametri: artt. 3, 51 e 97 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo, prima sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle due leggi regionali siciliane — in combinato disposto — nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di sindaco o assessore di Comuni con oltre ventimila abitanti e quella di deputato regionale. Ha ritenuto che il principio di parallelismo delle cause di incompatibilità e il principio di eguaglianza impongano che il divieto di cumulo operi simmetricamente: se la carica di sindaco sopravvenuta è incompatibile con il mandato di deputato regionale, deve valere anche la situazione inversa.

    Il principio

    Il principio costituzionale di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 51 e 97 Cost.) impone che le cause di incompatibilità tra cariche elettive siano simmetriche: se la sopravvenuta carica di sindaco di Comune con oltre ventimila abitanti è incompatibile con il mandato di deputato regionale, deve parimenti esserlo la carica di deputato regionale già in essere con la successiva assunzione di funzioni sindacali o assessorili.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per incompatibilità tra cariche?

    L’incompatibilità è una causa che impedisce il contemporaneo esercizio di due cariche: chi è investito di entrambe deve optare per una sola, pena la decadenza dall’altra.

    Qual era la lacuna della normativa regionale siciliana?

    La legge siciliana prevedeva che la carica di sindaco o assessore sopravvenuta fosse incompatibile con il mandato di deputato regionale, ma non il contrario: chi era già deputato regionale poteva liberamente assumere l’incarico di sindaco o assessore senza dover optare.

    Perché tale asimmetria era incostituzionale?

    Perché creava una disparità di trattamento irragionevole (art. 3 Cost.) tra situazioni sostanzialmente identiche dal punto di vista del potenziale conflitto tra funzioni, e violava il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

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  • Corte cost. n. 66/2012 – Vincolo paesaggistico e legge regionale veneta

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 12 della legge della Regione Veneto n. 10/2011, che introduceva deroghe al vincolo paesaggistico per aree con caratteristiche simili alle zone A e B. La norma regionale ampliava illegittimamente l’esclusione dal vincolo prevista dal Codice dei beni culturali, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) prevede che il vincolo paesaggistico non si applichi alle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano classificate negli strumenti urbanistici come zone A o B ai sensi del d.m. n. 1444/1968. La Regione Veneto con l’art. 12 della l.r. n. 10/2011 aveva esteso tale esenzione anche ad aree con caratteristiche «assimilabili» alle zone A e B, sebbene non formalmente classificate come tali negli strumenti urbanistici vigenti all’epoca.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12 della l.r. Veneto n. 10/2011 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (comprensiva della tutela del paesaggio). La norma regionale — introducendo l’art. 45-decies nella l.r. Veneto n. 11/2004 — avrebbe illegittimamente ampliato la deroga al vincolo paesaggistico prevista dall’art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della l.r. Veneto n. 10/2011. Ha ribadito che la tutela del paesaggio rientra nella competenza esclusiva statale e che le Regioni non possono ampliare le deroghe al regime vincolistico stabilito dal legislatore statale. La norma regionale veneta, ammettendo l’esenzione dal vincolo per aree «assimilabili» alle zone A e B — al di là della precisa perimetrazione operata dal Codice dei beni culturali — aveva invaso la sfera di competenza statale esclusiva.

    Il principio

    La Regione non può ampliare, nemmeno in chiave «assimilativa», le eccezioni al vincolo paesaggistico previste dalla legge statale. La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e le deroghe al regime vincolistico possono essere introdotte solo dal legislatore nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali?

    Stabilisce che i vincoli paesaggistici di legge non si applicano alle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano già classificate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A o B ai sensi del d.m. n. 1444/1968.

    Cosa aveva fatto la Regione Veneto con la norma impugnata?

    Aveva esteso l’esenzione dal vincolo paesaggistico anche ad aree che, pur non classificate formalmente come zone A o B, presentassero caratteristiche insediative e funzionali analoghe, mediante una verifica di tipo qualitativo da compiere caso per caso.

    Perché la norma regionale era incostituzionale?

    Perché la tutela del paesaggio è competenza esclusiva statale: le Regioni non possono modificare né ampliare le eccezioni al vincolo paesaggistico fissate dal legislatore nazionale nel Codice dei beni culturali.

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  • Corte cost. n. 65/2012 – Reato di ingresso illegale e ordinanza di rimessione carente

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis T.U. immigrazione) sollevata dal Giudice di pace di Lentini. L’ordinanza di rimessione era del tutto priva di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Lentini aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) e dell’art. 62-bis del d.lgs. n. 274/2000, introdotti dalla legge n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. All’ordinanza di rimessione era allegato un modulo prestampato della Procura di Siracusa contenente argomentazioni sulla illegittimità del reato di ingresso illegale, ma senza alcun rinvio esplicito da parte del giudice rimettente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 10-bis e 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale e pena della espulsione come misura alternativa alla detenzione) e art. 62-bis d.lgs. n. 274/2000. Parametri evocati: artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza), 13 (libertà personale), 25 (principio di legalità in materia penale) e 27 Cost. (finalità rieducativa della pena). Giudice rimettente: Giudice di pace di Lentini.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice a quo aveva omesso totalmente di descrivere la fattispecie concreta del giudizio pendente e di motivare la rilevanza della questione, nonché le ragioni per cui le norme censurate violerebbero i parametri costituzionali evocati. La mera allegazione di un modulo prestampato della Procura di Siracusa — al quale l’ordinanza non faceva nemmeno rinvio esplicito — non può sopperire alla carenza motivazionale dell’atto di rimessione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando difetta totalmente di descrizione della fattispecie concreta, di motivazione sulla rilevanza e di esposizione delle ragioni per cui le norme censurate violerebbero i parametri costituzionali. La mera allegazione di un documento esterno, privo di esplicito rinvio da parte del rimettente, non sana tali carenze.

    Domande e risposte

    Cos’è il reato di ingresso illegale ex art. 10-bis T.U. immigrazione?

    Introdotto dalla legge n. 94/2009, punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché l’ordinanza del Giudice di pace di Lentini era del tutto priva dei requisiti minimi richiesti: nessuna descrizione del caso concreto, nessuna motivazione sulla rilevanza, nessuna illustrazione delle ragioni di contrasto con la Costituzione.

    L’allegato di un documento esterno può integrare la motivazione carente?

    No. Secondo costante giurisprudenza della Corte, la motivazione sulla non manifesta infondatezza deve essere autonomamente espressa dal giudice rimettente; non può essere rimessa a documenti allegati né a rinvii impliciti a elaborati di altri soggetti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2012 – Federalismo fiscale municipale e autonomia finanziaria siciliana

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro il d.lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, che attribuisce ai Comuni il gettito di diversi tributi immobiliari. La Regione lamentava la lesione della propria autonomia finanziaria speciale, ma la Corte ha ritenuto le disposizioni compatibili con lo statuto siciliano e con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha attuato una prima fase del federalismo fiscale municipale attribuendo ai Comuni il gettito o quote del gettito di numerosi tributi immobiliari (imposta di registro, imposta di bollo sui contratti, imposte ipotecaria e catastale, cedolare secca sugli affitti, ecc.). La Regione siciliana ha impugnato gli artt. 2, commi 1-4, e 14, comma 2, sostenendo che tali disposizioni sottraessero cespiti di spettanza regionale in violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e dell’art. 119 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 14, comma 2, del d.lgs. n. 23/2011, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto speciale siciliano e alle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074/1965), nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. La ricorrente deduceva che l’attribuzione ai Comuni del gettito dei tributi elencati avrebbe leso l’autonomia finanziaria regionale garantita dallo statuto. Il giudice rimettente era la stessa Regione siciliana in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni principali relative agli artt. 2, commi 1-4, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 23/2011. Ha ritenuto che le disposizioni censurate non violino la speciale autonomia finanziaria della Regione siciliana né i principi costituzionali evocati, in quanto il riparto del gettito tributario tra Stato, Regioni e Comuni è retto da criteri che rispettano le previsioni statutarie siciliane. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative alle «ulteriori disposizioni correlate» per indeterminatezza dell’oggetto del ricorso.

    Il principio

    Il federalismo fiscale municipale che attribuisce ai Comuni quote del gettito di tributi immobiliari non lede, di per sé, l’autonomia finanziaria speciale della Regione siciliana garantita dagli artt. 36 e 37 dello statuto, quando le disposizioni statali rispettino i criteri di riparto previsti dallo statuto medesimo e dalle relative norme di attuazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 2 del d.lgs. n. 23/2011?

    Attribuisce ai Comuni il gettito o quote del gettito di diversi tributi legati agli immobili situati nel loro territorio, tra cui imposte di registro, ipotecarie e catastali, cedolare secca sugli affitti e altri, come prima attuazione del federalismo fiscale municipale.

    Perché la Regione siciliana riteneva lese le proprie prerogative?

    Sosteneva che i tributi attribuiti ai Comuni fossero cespiti che gli artt. 36 e 37 dello statuto speciale riservano alla Regione siciliana, con la conseguenza che la loro devoluzione ai Comuni avrebbe ridotto le entrate regionali in violazione dell’autonomia finanziaria garantita dallo statuto.

    Le questioni erano fondate?

    No. La Corte le ha dichiarate non fondate quanto alle disposizioni principali impugnate (artt. 2 e 14, comma 2) e inammissibili quanto alle censure genericamente indirizzate alle «ulteriori disposizioni correlate», per mancata specificazione dell’oggetto del ricorso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 63/2012 – Statuto Regione Molise e segreto d’ufficio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale di tre disposizioni dello statuto della Regione Molise impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri. La norma che consente alle commissioni consiliari di convocare funzionari esonerandoli dal segreto d’ufficio non viola la competenza esclusiva statale in materia penale né i limiti statutari regionali.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tre articoli del nuovo statuto della Regione Molise: l’art. 30, comma 4 (esonero dal segreto d’ufficio per i funzionari convocati dalle commissioni consiliari), l’art. 53, comma 4 (equiparazione del personale degli enti pubblici non economici al personale regionale) e l’art. 67, comma 1 (partecipazione della Regione alla fase ascendente e discendente dell’attività normativa europea). La Corte ha esaminato ciascuna disposizione e le ha ritenute tutte compatibili con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente sosteneva che l’art. 30, comma 4 violasse l’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale) e l’art. 123 Cost., poiché esonerare i funzionari dal segreto d’ufficio avrebbe derogato all’art. 326 cod. pen. L’art. 53, comma 4 sarebbe stato in contrasto con la stessa riserva statale sull’ordinamento civile e con la contrattazione collettiva del pubblico impiego. L’art. 67, comma 1, infine, avrebbe violato l’art. 117, quinto comma e l’art. 121, secondo comma, Cost., attribuendo alla Giunta poteri di rappresentanza regionale nelle relazioni comunitarie. Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte e tre le questioni. Quanto all’art. 30, comma 4, ha rilevato che la norma si inserisce nelle funzioni di vigilanza tipiche delle commissioni consiliari regionali — analogamente a disposizioni presenti in altri statuti regionali — e non deroga alla disciplina penale statale del segreto d’ufficio perché si limita a disciplinare, in sede non pubblica, l’audizione di funzionari regionali nell’ambito del controllo consiliare sull’amministrazione. La questione relativa all’art. 53, comma 4 è risultata non fondata in quanto l’equiparazione ivi prevista opera a fini organizzativi interni senza intaccare la contrattazione collettiva per comparti. La questione relativa all’art. 67, comma 1 è parimenti non fondata perché la norma statutaria si limita a disciplinare il ruolo della Giunta nelle fasi di formazione e attuazione del diritto europeo conformemente ai principi costituzionali.

    Il principio

    Lo statuto regionale può attribuire alle commissioni consiliari permanenti il potere di convocare funzionari rendendoli esenti dal segreto d’ufficio ai fini dell’attività di vigilanza sull’amministrazione regionale, senza con ciò violare la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, poiché tale previsione non costituisce una deroga all’art. 326 cod. pen. bensì una modalità procedurale del controllo assembleare.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 30, comma 4 dello statuto della Regione Molise?

    Stabilisce che le commissioni consiliari permanenti, nell’esercizio della funzione di vigilanza sull’amministrazione regionale, possono convocare funzionari regionali e degli enti dipendenti, i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d’ufficio.

    Perché il Governo aveva impugnato la norma?

    Riteneva che la norma derogasse all’art. 326 del codice penale (rivelazione di segreti d’ufficio), materia riservata in via esclusiva alla legislazione statale, e che quindi eccedesse i limiti posti dall’art. 123 Cost. all’autonomia statutaria regionale.

    La Corte ha ritenuto fondate le censure?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, precisando che le disposizioni impugnate non invadono la sfera di competenza statale esclusiva ma si collocano nell’ambito dell’autonomia organizzativa regionale garantita dalla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 17/2012 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 194/2011

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    La Corte costituzionale corregge un errore materiale contenuto nel testo della propria sentenza n. 194 del 2011: nel punto 2 del «Ritenuto in fatto» è indicata erroneamente l’«ordinanza n. 4 del 2011» invece della corretta «ordinanza n. 14 del 2011». Si tratta di un provvedimento di mera rettifica documentale, privo di contenuto decisorio sostanziale.

    Di cosa si tratta

    La sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 20 giugno 2011 conteneva, nel punto 2 della parte «Ritenuto in fatto», un riferimento erroneo all’«ordinanza n. 4 del 2011». La corretta indicazione avrebbe dovuto essere «ordinanza n. 14 del 2011». Il giudice relatore Paolo Grossi ha ravvisato la necessità di correggere l’errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale: l’ordinanza n. 17/2012 è un provvedimento di correzione di errore materiale adottato ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il relatore era Paolo Grossi; la camera di consiglio si è tenuta l’11 gennaio 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nel testo della sentenza n. 194 del 2011, al punto 2 del «Ritenuto in fatto», in sostituzione delle parole «ordinanza n. 4», siano inserite le parole «ordinanza n. 14». Il provvedimento è stato depositato in cancelleria il 26 gennaio 2012.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere gli errori materiali contenuti nei propri provvedimenti ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative: tale correzione incide esclusivamente sul testo del documento, senza modificare il contenuto decisorio della pronuncia corretta.

    Domande e risposte

    Cos’è un «errore materiale» in una sentenza?

    L’errore materiale è un errore di trascrizione o di indicazione che non riguarda il ragionamento giuridico o la decisione del giudice, ma solo la forma del documento. Esempi tipici: un numero sbagliato, un nome errato, un rimando a un atto processuale inesistente. La correzione dell’errore materiale non tocca la sostanza della pronuncia.

    La correzione di un errore materiale cambia il senso di una sentenza?

    No. La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte è un atto puramente ricognitivo: adegua il testo scritto a ciò che la Corte ha effettivamente deciso, senza produrre effetti sostanziali nuovi.

    Quali sono le norme che disciplinano la correzione degli errori materiali?

    Per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la correzione degli errori materiali è disciplinata dall’art. 32 delle norme integrative adottate dalla stessa Corte. Nei giudizi ordinari, la correzione degli errori materiali nelle sentenze è disciplinata dall’art. 287 del codice di procedura civile.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — la certezza del testo dei provvedimenti giurisdizionali è espressione del principio di legalità e di uguaglianza nell’applicazione della legge
  • Corte cost. n. 16/2012 – Caccia in deroga in Sardegna: procedura per il prelievo venatorio (legge reg. n. 5/2011)

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 5/2011, che disciplina la procedura per il prelievo venatorio in deroga. La norma regionale non viola l’art. 117, commi primo e secondo, lett. s), della Costituzione, né il diritto UE in materia di protezione degli uccelli.

    Di cosa si tratta

    La direttiva comunitaria 79/409/CEE (direttiva «Uccelli», poi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE) consente agli Stati membri di adottare deroghe al divieto di caccia per alcune specie, a condizioni precise, sentito un organismo tecnico-scientifico competente. L’art. 19-bis della legge statale n. 157/1992 aveva recepito questa norma, prevedendo che il parere per le deroghe regionali fosse reso esclusivamente dall’ISPRA (ex INFS) o dagli Istituti regionali riconosciuti. La legge della Regione Sardegna n. 5/2011 aveva introdotto una procedura diversa: il provvedimento di deroga veniva adottato dall’assessore regionale sentito un comitato tecnico-scientifico costituito dalla Regione stessa (in attesa dell’Istituto regionale per la fauna selvatica), senza acquisire il parere dell’ISPRA.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 5 aprile 2011, ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lett. s), della Costituzione, per contrasto con l’art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157/1992. Il giudice relatore era Paolo Maria Napolitano; l’udienza pubblica si era tenuta il 10 gennaio 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il comitato tecnico-scientifico istituito dalla legge sarda era previsto come organo transitorio, operante solo finché non fosse istituito l’Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS). La Corte ha ritenuto che, interpretata correttamente, la norma sarda non escludesse il necessario coinvolgimento dell’ISPRA o di un istituto regionale riconosciuto ai sensi dell’art. 19-bis della legge n. 157/1992: il comitato tecnico istituito dalla Regione doveva operare in modo complementare, non sostitutivo, rispetto ai canali previsti dalla normativa statale.

    Il principio

    La disciplina regionale della caccia in deroga deve rispettare i vincoli della normativa statale di recepimento della direttiva UE in materia di protezione degli uccelli, che impone l’acquisizione del parere di organismi tecnici riconosciuti a livello statale o regionale. Una norma regionale transitoria che prevede un organo consultivo provvisorio non è incostituzionale se interpretata in modo da non escludere il coinvolgimento degli istituti previsti dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «deroghe» alla direttiva Uccelli?

    La direttiva 79/409/CEE (e la successiva 2009/147/CE) vieta la caccia di molte specie di uccelli e la loro cattura. Gli artt. 9 e 10 consentono agli Stati deroghe per motivi specifici (prevenzione di danni alle colture, ricerca scientifica, ecc.), ma solo previa verifica tecnica che la deroga non pregiudichi il mantenimento della specie a un livello soddisfacente.

    L’ISPRA e l’INFS sono la stessa cosa?

    L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) è stato istituito nel 2008 incorporando l’INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) insieme ad altri enti. L’ISPRA ha assunto tutte le funzioni dell’INFS, incluso il rilascio dei pareri per le deroghe venatorie previsto dall’art. 19-bis della legge n. 157/1992.

    La Regione Sardegna può disciplinare autonomamente la caccia?

    La Regione Sardegna è una Regione a statuto speciale e ha competenza legislativa in materia di caccia. Tuttavia, deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale n. 157/1992 e i vincoli derivanti dal diritto comunitario: l’autonomia regionale non consente di derogare ai vincoli europei in materia di protezione degli uccelli.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2012 – Doppia iscrizione previdenziale del socio-amministratore di s.r.l. commerciale

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11, del decreto-legge n. 78/2010, che ha chiarito in via interpretativa l’obbligo di doppia iscrizione previdenziale per il socio-lavoratore che svolge anche funzioni di amministratore di una s.r.l. commerciale. La norma non viola gli artt. 3, 24, 102, 111 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 prevede che l’esercente un’attività commerciale debba iscriversi a un’unica gestione previdenziale, scelta in base al criterio della prevalenza. L’art. 12, comma 11, del DL n. 78/2010 ha interpretato autenticamente questa norma, precisando che tale principio di «unicaut;à» di iscrizione non si applica al socio di una s.r.l. commerciale che svolga anche attività di amministratore: in tal caso, l’iscrizione alla gestione separata INPS per i redditi da amministrazione è obbligatoria in aggiunta a quella nella gestione dei commercianti. Una dipendente di una s.r.l. aveva impugnato la cartella esattoriale relativa ai contributi dovuti per la gestione commercianti, ritenendo che l’obbligo di doppia iscrizione fosse irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 22 novembre 2010 (reg. ord. n. 59/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11, del DL n. 78/2010, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 CEDU. Il giudice rimettente riteneva che la norma interpretativa avesse retroattivamente modificato in modo irragionevole l’obbligo previdenziale a danno dei contribuenti. Il giudice relatore era Alessandro Criscuolo; l’udienza pubblica si era tenuta il 13 dicembre 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. L’art. 12, comma 11, del DL 78/2010 si limitava a chiarire una delle possibili letture del testo originario dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996, in linea con la distinzione tra redditi di lavoro autonomo da arti e professioni (art. 53 TUIR) e redditi da partecipazione societaria e amministrazione (art. 44 TUIR). La norma non aveva carattere innovativo ma interpretativo: non violava il canone di ragionevolezza, il diritto di difesa né il principio del giusto processo.

    Il principio

    Una norma di interpretazione autentica che chiarisce una delle possibili letture del testo originario, coerentemente con la distinzione tra tipologie reddituali già operata dal legislatore fiscale, non viola il principio di ragionevolezza né il diritto di difesa, anche se determina un obbligo di doppia iscrizione previdenziale per i soggetti che esercitano contemporaneamente due diversi tipi di attività generatrice di reddito.

    Domande e risposte

    Cos’è la «gestione separata» dell’INPS?

    La gestione separata è un’assicurazione previdenziale INPS istituita dalla legge n. 335/1995, cui sono obbligati a iscriversi i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e chiunque percepisca redditi di lavoro autonomo non iscritti ad altra cassa previdenziale. Gli amministratori di società che percepiscono compensi per tale funzione devono iscriversi alla gestione separata su tali compensi.

    Un socio di s.r.l. commerciale è sempre obbligato alla doppia iscrizione?

    Dipende dal ruolo che ricopre. Se il socio è anche lavoratore nell’attività commerciale, si iscrive alla gestione commercianti. Se svolge anche funzioni di amministrazione percependo un compenso per questa attività, su quel compenso è dovuta anche l’iscrizione alla gestione separata. La sentenza n. 15/2012 ha confermato la legittimità di questa doppia iscrizione.

    L’art. 12, comma 11, del DL 78/2010 è ancora applicabile?

    La norma ha effettivamente chiarito in modo vincolante l’interpretazione dell’art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996. La Corte ne ha confermato la legittimità costituzionale, quindi la doppia iscrizione previdenziale per il socio-amministratore di s.r.l. commerciale rimane l’assetto applicabile.

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