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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 201/2011 e del d.l. n. 95/2012 che avevano disposto la riforma strutturale delle Province mediante decreto-legge, strumento non utilizzabile per una riforma dell’ordinamento degli enti locali costituzionalmente garantiti.
Di cosa si tratta
Numerose Regioni avevano impugnato l’art. 23, commi 14-21, del d.l. n. 201/2011 (decreto «Salva Italia») e gli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012 (decreto sulla spending review). Tali norme avevano introdotto una radicale riorganizzazione delle Province, svuotandole sostanzialmente delle loro funzioni e prevedendone la trasformazione in enti di secondo grado, eletti indirettamente. Le Regioni sostenevano che la riforma incidesse sull’autonomia locale garantita dagli artt. 114 e 117 Cost. e che non potesse essere attuata tramite decreto-legge.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 23, commi 14-20-bis, del d.l. n. 201/2011 e artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012. Parametri: artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Valle d’Aosta, Lazio, Campania, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 14-20, del d.l. n. 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012. In via consequenziale, ha dichiarato illegittimo anche il comma 20-bis. L’art. 23, comma 21, è stato dichiarato inammissibile. La ragione è che una riforma strutturale delle Province, enti costituzionalmente garantiti dall’art. 114 Cost., non può avvenire tramite decreto-legge, strumento riservato a casi straordinari di necessità e urgenza e non idoneo a modificare in modo organico l’assetto ordinamentale degli enti territoriali.
Il principio
Il decreto-legge è uno strumento costituzionale per fronteggiare situazioni emergenziali, non un veicolo per riforme strutturali dell’ordinamento. Una riforma organica degli enti locali costituzionalmente riconosciuti (art. 114 Cost.) deve avvenire con legge ordinaria e nel rispetto del procedimento legislativo, che consente il pieno coinvolgimento parlamentare e delle autonomie locali.
Domande e risposte
Perché la riforma delle Province non poteva essere fatta con decreto-legge?
Le Province sono enti costituzionalmente garantiti dall’art. 114 Cost. Una loro riorganizzazione strutturale incide sull’assetto istituzionale della Repubblica e richiede una legge ordinaria approvata dal Parlamento, non un decreto-legge fondato su presupposti di necessità e urgenza. La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell’art. 77 Cost. per una riforma di tale portata.
Quali effetti pratici ha avuto questa sentenza?
La sentenza ha creato un vuoto normativo che ha costretto il legislatore a riprendere la riforma con strumenti ordinari. La successiva legge Delrio (l. n. 56/2014) ha ridisegnato Province e Città Metropolitane con legge ordinaria, evitando i vizi riscontrati dalla Corte.
Le Regioni hanno interessi legittimi a impugnare le norme sulle Province?
Sì. Le Regioni hanno legittimazione a ricorrere in via principale quando le norme statali incidono sulle competenze regionali o sull’assetto istituzionale del territorio di loro spettanza (art. 117, secondo comma, lett. p, Cost.), incluse le funzioni amministrative esercitate dagli enti locali.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Presupposti e limiti del decreto-legge, norma violata
- Art. 114 della Costituzione — Province come enti costitutivi della Repubblica
- Art. 117 della Costituzione — Competenza statale in materia di ordinamento degli enti locali
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