Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. n. 149/2011 sui meccanismi sanzionatori e premiali per regioni e comuni, tra cui la «relazione di fine legislatura» e lo scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale, per violazione dell’autonomia regionale garantita dalla Costituzione.

Di cosa si tratta

Numerose Regioni ed enti autonomi avevano impugnato il decreto legislativo n. 149/2011, attuativo della legge sul federalismo fiscale, nonché alcune disposizioni del d.l. n. 174/2012. Il decreto prevedeva obblighi di relazione di fine legislatura a carico dei Presidenti delle Giunte regionali, con possibilità di scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale in caso di grave dissesto finanziario, e un sistema di controllo esterno rafforzato sulle finanze regionali.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 1-7 e 13 del d.lgs. n. 149/2011 e art. 1-bis, commi 1 e 4, del d.l. n. 174/2012. Parametri: artt. 76, 100, 117 e 126 della Costituzione, oltre a norme degli Statuti speciali. Ricorrenti: Regione Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Province autonome di Trento e Bolzano, Regioni Umbria, Campania, Lazio, Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1-5 (nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, d.l. n. 174/2012) sulla relazione di fine legislatura obbligatoria; dell’art. 2, commi 2, 3 e 5 sulle procedure di dissesto; dell’art. 3, commi 2 e 3 sullo scioglimento sanzionatorio; dell’art. 5 sul commissariamento. Ha altresì dichiarato illegittimi in via consequenziale l’art. 1, commi 3-bis e 6.

Il principio

Il decreto legislativo n. 149/2011 eccede la delega legislativa e viola l’autonomia regionale costituzionalmente garantita (art. 126 Cost.) laddove prevede forme di scioglimento e di sostituzione degli organi regionali non contemplate dalla Costituzione, e introduce obblighi di rendicontazione imposti dall’esterno che incidono sull’organizzazione interna delle Regioni.

Domande e risposte

Che cos’è la «relazione di fine legislatura» dichiarata incostituzionale?

Era un obbligo imposto ai Presidenti delle Giunte regionali di redigere, prima della scadenza del mandato, una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale della Regione, con certificazione della Corte dei conti. La Corte costituzionale ha ritenuto tale obbligo lesivo dell’autonomia regionale perché non previsto dalla Costituzione e non riconducibile alla delega legislativa.

Perché lo scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale era illegittimo?

L’art. 126 della Costituzione prevede casi tassativi di scioglimento del Consiglio regionale. Il d.lgs. n. 149/2011, introducendo un ulteriore caso di scioglimento per dissesto finanziario, ha violato questa disciplina costituzionale, che non può essere derogata da una legge ordinaria né da un decreto legislativo.

Quali disposizioni del decreto sono rimaste in vigore?

La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione su alcune questioni sollevate dalle Regioni autonome. Le disposizioni non espressamente dichiarate incostituzionali (es. sistema di certificazione ordinario della Corte dei conti) sono rimaste applicabili nei limiti della loro coerenza con l’autonomia regionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.