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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di assestamento del bilancio 2012 della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di personale e di finanza pubblica. Per altri aspetti ha dichiarato cessata la materia del contendere o l’inammissibilità delle questioni.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse norme della legge regionale n. 14 del 2012 (Friuli-Venezia Giulia), legge di assestamento del bilancio. Le disposizioni contestate riguardavano: l’utilizzo dell’Area welfare di comunità con personale aggiuntivo senza concorso (art. 9, commi 53-55), le progressioni orizzontali retroattive del personale (art. 12, commi 11-14), la copertura finanziaria di tali progressioni e ulteriori disposizioni di bilancio.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 9, commi 53-55, e 12, commi 11-15, 19, 30 e 31 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14/2012. Parametri: artt. 81, 97, 117, terzo comma (coordinamento finanza pubblica) della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 15 (copertura finanziaria progressioni orizzontali); 2) dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 19, lett. b); 3) dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 31; 4) dichiarato inammissibili alcune questioni per difetto di pertinenza con i parametri statutari invocati; 5-7) dichiarato cessata la materia del contendere per le disposizioni nel frattempo modificate o disapplicate dalla Regione.

Il principio

Le disposizioni regionali che consentono progressioni orizzontali del personale con effetti economici immediati in violazione dei vincoli posti dalla legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica (art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010) violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La cessazione della materia del contendere presuppone che la Regione abbia eliminato in modo certo e definitivo gli effetti della norma impugnata.

Domande e risposte

Perché le progressioni orizzontali retroattive erano incostituzionali?

Perché il legislatore statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, aveva stabilito che le progressioni in carriera disposte negli anni 2011-2013 non avessero effetti economici. La norma regionale, prevedendo il contrario per i dipendenti con anzianità ricalcolata, violava tale principio fondamentale.

Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

È una pronuncia con cui la Corte prende atto che la norma impugnata è stata abrogata o modificata e che i suoi effetti sono stati rimossi, rendendo priva di oggetto la questione di legittimità costituzionale.

La Regione Friuli-Venezia Giulia può derogare ai vincoli statali sulla finanza pubblica?

Solo entro i limiti consentiti dallo Statuto speciale. In materia di coordinamento della finanza pubblica, anche le regioni a statuto speciale devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, salvo che lo Statuto non preveda una competenza primaria in quella specifica materia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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