Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore sull’articolo 9, comma 3, del d.l. n. 1/2012 in materia di tariffe forensi transitorie. Le ordinanze di rinvio erano prive di adeguata motivazione sulla rilevanza, identiche a quelle già dichiarate inammissibili con ordinanza n. 115/2013.
Di cosa si tratta
Il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore aveva sollevato, con quattordici ordinanze, questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria sulle tariffe forensi contenuta nel decreto-legge sulla concorrenza del 2012. La norma prevedeva che le tariffe vigenti continuassero ad applicarsi per la liquidazione delle spese giudiziali fino all’entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali, e comunque non oltre centoventi giorni dalla conversione. Il giudice rimettente riteneva che tale disposizione intertemporale gli impedisse di liquidare le spese secondo le nuove regole.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), nella parte relativa all’applicazione transitoria delle tariffe forensi per la liquidazione delle spese giudiziali. Parametri invocati: artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con quattordici ordinanze del 7 maggio 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. La motivazione è che le ordinanze erano sostanzialmente identiche a quelle già oggetto della pronuncia n. 115/2013, la quale aveva rilevato il difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente aveva fondato la rilevanza sull’obiettivo di caducare proprio quella norma intertemporale che gli consentiva di liquidare le spese, creando una contraddizione logica insanabile. Mancava inoltre una motivazione pertinente sulle ragioni di violazione di ciascuno dei numerosi parametri invocati.
Il principio
La ripetizione di questioni già dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione, senza correggere i vizi originari, non può che condurre alla medesima pronuncia di inammissibilità. Il giudice rimettente deve dimostrare in modo pertinente e coerente le ragioni per cui la norma violerebbe ciascun parametro costituzionale invocato.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma impugnata sulle tariffe forensi?
L’art. 9, comma 3, del d.l. n. 1/2012 stabiliva che le tariffe forensi vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto continuassero ad applicarsi per la liquidazione delle spese giudiziali fino all’adozione dei nuovi decreti ministeriali, e comunque non oltre centoventi giorni dalla conversione della legge.
Perché la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili?
Perché le ordinanze erano identiche a quelle già esaminate nella pronuncia n. 115/2013 e presentavano gli stessi vizi: motivazione contraddittoria sulla rilevanza e mancanza di spiegazione coerente delle ragioni di violazione dei numerosi parametri costituzionali invocati.
Quali sono le conseguenze pratiche di questa ordinanza?
Il Tribunale di Nocera Inferiore non ha ottenuto la declaratoria di incostituzionalità richiesta e doveva procedere alla liquidazione delle spese applicando la norma transitoria vigente, nelle more dell’adozione dei nuovi parametri ministeriali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, invocato come parametro
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, invocato come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.