Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che subordina l’assegno sociale degli stranieri al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, per carenza di motivazione.
Di cosa si tratta
L’assegno sociale è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore degli anziani in condizioni di bisogno economico. L’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) limita il beneficio agli stranieri titolari di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), escludendo chi possiede un semplice permesso di soggiorno ordinario. Il caso riguardava una donna straniera, madre convivente di una cittadina italiana, a cui l’INPS aveva revocato l’assegno sociale per mancanza del requisito della permanenza quinquennale in Italia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Urbino ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, avverso l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno sociale al possesso della carta di soggiorno. Rimettente: Tribunale ordinario di Urbino.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per carenza di motivazione. Il rimettente non ha chiarito in modo adeguato la specifica posizione della ricorrente (madre convivente di cittadina italiana) né ha spiegato perché la sentenza n. 187 del 2010 (che aveva dichiarato incostituzionale analoga limitazione per l’indennità di accompagnamento) non fosse direttamente applicabile. Inoltre, la Corte ha rilevato che il requisito della durata del soggiorno per l’assegno sociale risponde a una logica di radicamento nel territorio coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale.
Il principio
Il requisito di soggiorno di lungo periodo per l’accesso all’assegno sociale non è necessariamente irragionevole: riflette una scelta legislativa di subordinare l’accesso a prestazioni assistenziali di lungo periodo a un livello più intenso di radicamento nel territorio dello Stato, in parallelo con i criteri per l’acquisto della cittadinanza italiana.
Domande e risposte
Chi ha diritto all’assegno sociale?
L’assegno sociale (art. 3 della legge n. 335 del 1995) spetta ai cittadini italiani e, tra gli stranieri, a quelli titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che abbiano compiuto 67 anni di età (soglia soggetta a adeguamenti periodici) e non raggiungano un reddito minimo. È erogato dall’INPS.
Perché la sentenza n. 187 del 2010 non era applicabile al caso?
La sentenza n. 187 del 2010 aveva dichiarato incostituzionale l’esclusione degli stranieri dall’indennità di accompagnamento, una prestazione collegata alla disabilità grave. Secondo la Corte, l’assegno sociale ha una finalità diversa (sostentamento economico degli anziani) e il legislatore può legittimamente modularne i requisiti di accesso in modo differente.
I genitori stranieri di cittadini italiani possono ottenere l’assegno sociale?
Dipende dal titolo di soggiorno posseduto. Chi è titolare di semplice permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, senza aver maturato i requisiti per la carta di soggiorno CE, non ha diritto all’assegno sociale in base alla norma censurata. La questione è rimasta aperta dato che la Corte si è pronunciata sull’inammissibilità senza entrare nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato per la disparità di trattamento tra stranieri con diverso titolo di soggiorno
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, invocato quale parametro aggiuntivo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.