Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 244/2013 – Conflitto di attribuzioni Abu Omar e segreto di Stato

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte d’appello di Milano, in relazione alla sentenza che aveva condannato funzionari dei servizi di sicurezza per il sequestro di Abu Omar, in asserita violazione del segreto di Stato. La pronuncia riguarda la fase di ammissibilità del conflitto, non il merito.

    Di cosa si tratta

    Nel noto processo per il sequestro di Abu Omar (cittadino egiziano prelevato a Milano nel 2003 nell’ambito di una operazione di rendition della CIA con la collaborazione del SISMI), la Corte d’appello di Milano aveva condannato alcuni funzionari dei servizi segreti italiani. Il Presidente del Consiglio aveva già sollevato un precedente conflitto di attribuzioni (ordinanza n. 69/2013), sostenendo che la Corte d’appello avesse violato il segreto di Stato. La nuova sentenza della Corte d’appello aveva confermato la condanna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ex art. 37 l. n. 87/1953 nei confronti della Corte d’appello di Milano, sostenendo che la sentenza n. 985/2013 della Corte d’appello avesse violato le attribuzioni presidenziali in materia di segreto di Stato (artt. 1, 5, 52, 94 e 95 Cost. in relazione alla l. n. 124/2007).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 l. n. 87/1953. Ha altresì disposto la notifica del ricorso e dell’ordinanza alla Corte d’appello di Milano entro trenta giorni, fissando contestualmente termini accelerati per lo svolgimento del giudizio. La pronuncia è limitata alla fase di ammissibilità; il merito del conflitto è rimasto da decidere.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere dello Stato (nella specie, la magistratura) adotta atti che il ricorrente ritiene lesivi delle attribuzioni di altro potere (nella specie, il Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato). La dichiarazione di ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il segreto di Stato e chi può opporlo?

    Il segreto di Stato è un istituto che consente di sottrarre al processo penale informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare grave danno alla sicurezza nazionale. Ai sensi della l. n. 124/2007, è il Presidente del Consiglio dei ministri l’unico soggetto competente ad apporre, confermare e revocare il segreto di Stato.

    Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è uno strumento processuale che consente a un potere dello Stato di adire la Corte costituzionale quando ritiene che un altro potere abbia invaso la sua sfera di competenza o ne abbia menomato le attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Qual è stato l’esito definitivo del caso Abu Omar?

    Le vicende giudiziarie del caso Abu Omar si sono protratte per oltre un decennio. La Corte costituzionale ha reso diverse pronunce in materia di segreto di Stato. I funzionari del SISMI sono stati definitivamente condannati, mentre le questioni relative al segreto di Stato hanno dato luogo a complesse decisioni sui limiti del sindacato giurisdizionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 204/2013 – Condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.): questione inammissibile per irrilevanza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile e dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal Tribunale di Tivoli, per difetto di rilevanza: la norma impugnata non era applicabile al giudizio a quo, instaurato prima della sua entrata in vigore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Tivoli, nel giudicare una causa risarcitoria per danni da buche stradali, ha sollevato una questione di legittimità sulla condanna per responsabilità aggravata (lite temeraria) introdotta dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. nel 2009, lamentando che lo Stato — nella veste di anticipatore del gratuito patrocinio — fosse escluso dal riparto delle somme così liquidate. Il nodo era se, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, lo Stato potesse beneficiare pro quota della condanna irrogata ai sensi dell’art. 96, terzo comma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Tivoli ha impugnato gli artt. 96, terzo comma, c.p.c. e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 6 della legge n. 848 del 1955 (CEDU), nella parte in cui escluderebbero lo Stato — anticipatore delle spese di gratuito patrocinio — dal novero dei beneficiari delle somme da condanna per lite temeraria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per irrilevanza. L’art. 96, terzo comma, c.p.c. era stato introdotto dalla legge n. 69 del 2009 (in vigore dal 4 luglio 2009) e, ai sensi del suo art. 58, comma 1, si applica solo ai giudizi instaurati dopo tale data. Il giudizio a quo era stato introdotto con atto di citazione notificato nel maggio 2009, quindi anteriormente all’entrata in vigore della norma; ciò rendeva la disposizione inapplicabile e la questione priva di rilevanza.

    Il principio

    Le norme processuali introdotte dalla legge n. 69 del 2009 si applicano solo ai giudizi instaurati successivamente alla loro entrata in vigore (4 luglio 2009), per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge. Il giudice rimettente deve verificare l’applicabilità della norma impugnata al giudizio in corso prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, pena l’inammissibilità per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa è la condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.?

    È una sanzione pecuniaria che il giudice può irrogare d’ufficio alla parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio in mala fede o con colpa grave, indipendentemente dal danno effettivamente subito dalla controparte. È distinta dal risarcimento del danno da lite temeraria dei commi precedenti.

    Dal quale data si applica il terzo comma dell’art. 96 c.p.c.?

    Si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009. Per i giudizi introdotti prima, continuano ad applicarsi le sole disposizioni previgenti.

    La questione sul gratuito patrocinio e la condanna ex art. 96, terzo comma, potrebbe essere ri-proposta?

    Sì, la pronuncia di inammissibilità non chiude il merito della questione: un giudice potrebbe riproporre la stessa questione in un giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009, dove la norma sia effettivamente applicabile.

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  • Corte cost. n. 243/2013 – Sospensione del processo penale per impedimento fisico dell’imputato

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Terni sugli artt. 70 e 71 cod. proc. pen. nella parte in cui non estendono la disciplina della sospensione del processo per incapacità dell’imputato anche ai casi di infermità fisica grave che renda l’imputato assolutamente impossibilitato a comparire. La Corte ha ritenuto che la diversità di disciplina tra infermità psichica e fisica sia ragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Terni stava celebrando un processo a carico di un imputato 87enne con gravi problemi cardiaci che lo rendevano impossibilitato a comparire in udienza (necessitava di trasporto in ambulanza e presenza costante di un medico). Il giudice aveva dovuto rinviare più volte l’udienza e riteneva ragionevole applicare la sospensione del processo prevista dagli artt. 70-71 cod. proc. pen. per l’incapacità mentale dell’imputato, anche per i casi di grave infermità fisica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Terni ha sollevato questione di legittimità degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentono la sospensione del procedimento per incapacità di comparire dovuta a infermità fisica (e non solo psichica) dell’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La disciplina della sospensione per incapacità psichica risponde a una logica distinta dall’impedimento fisico: nel primo caso l’imputato non è in grado di partecipare consapevolmente al processo; nel secondo, l’impedimento fisico consente comunque il rinvio dell’udienza (o la celebrazione in luoghi accessibili) senza necessità di un apposito regime sospensivo. La Corte aveva già esaminato questione analoga con sent. n. 354/1996.

    Il principio

    La sospensione del processo per incapacità dell’imputato ex artt. 70-71 cod. proc. pen. è istituto specificamente riservato all’infermità psichica, che impedisce la partecipazione consapevole al processo. L’impedimento fisico è già gestito dall’ordinamento processuale attraverso gli istituti del rinvio dell’udienza e del legittimo impedimento a comparire; non è irragionevole non estendere la disciplina sospensiva a tali casi.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando un imputato anziano e malato non può presentarsi in udienza?

    Il processo viene rinviato. Se l’impedimento è grave e prolungato, il giudice può valutare l’opportunità di celebrare l’udienza in luogo accessibile o, nei casi estremi, dichiarare il legittimo impedimento a comparire e continuare nelle forme consentite dalla legge. Non è però possibile applicare la sospensione formale prevista per l’incapacità psichica.

    Perché l’incapacità psichica giustifica la sospensione del processo?

    Perché l’ordinamento ritiene che un imputato che non è in grado di capire l’accusa e di partecipare consapevolmente alla propria difesa non possa essere processato: la sospensione serve a tutelare il diritto di difesa e garantisce che il processo sia celebrato solo quando l’imputato è in grado di parteciparvi.

    Esiste un limite di tempo ai rinvii per impedimento fisico?

    Non esiste un limite legale specifico, ma i rinvii ripetuti possono determinare problemi di ragionevole durata del processo. In casi estremi, il giudice può valutare se procedere comunque, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

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  • Corte cost. n. 203/2013 – Congedo straordinario per assistenza ai disabili gravi: esteso a parenti entro il terzo grado

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non include il parente o l’affine entro il terzo grado convivente tra i soggetti che possono fruire del congedo straordinario retribuito per l’assistenza a un disabile grave, quando manchino o siano impediti i familiari più prossimi previsti dalla legge.

    Di cosa si tratta

    La norma sul congedo straordinario retribuito (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001) stabilisce una graduatoria rigida: prima il coniuge, poi i genitori, poi i figli conviventi, poi i fratelli o sorelle conviventi. Se tutti questi soggetti mancano, sono deceduti o hanno patologie invalidanti, nessun altro può fruire del congedo, nemmeno uno zio o un nipote convivente che si prende cura della persona disabile. Il caso concreto riguardava un assistente di polizia penitenziaria che chiedeva il trasferimento per poter assistere lo zio materno, suo tutore e convivente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria (sezione di Reggio Calabria) ha impugnato l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità) in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al parente o affine convivente entro il terzo grado di fruire del congedo in assenza di altri soggetti idonei.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione in via subordinata, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, quando manchino, siano deceduti o abbiano patologie invalidanti i soggetti di grado più prossimo. Ha invece dichiarato inammissibile la questione più ampia, che chiedeva di estendere il congedo a qualsiasi parente o affine convivente senza limite di grado.

    Il principio

    L’esclusione del parente o affine entro il terzo grado convivente dalla possibilità di fruire del congedo straordinario, quando non vi siano più soggetti idonei di grado più vicino, è irragionevole e contrasta con il principio di solidarietà familiare e il diritto all’assistenza del disabile grave, garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost. L’ordinamento già riconosceva ai parenti entro il terzo grado il diritto ai permessi mensili ex art. 33, l. n. 104/1992, rendendo ancor più evidente l’incongruenza dell’esclusione.

    Domande e risposte

    Chi può ora fruire del congedo straordinario per assistere un disabile grave?

    Dopo la sentenza, la graduatoria comprende anche il parente o l’affine entro il terzo grado convivente (ad esempio lo zio, il nipote, il cugino di primo grado), ma solo se mancano, sono deceduti o hanno patologie invalidanti il coniuge convivente, i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi.

    Quali condizioni deve soddisfare il disabile per far scattare il diritto al congedo?

    La persona assistita deve essere in situazione di disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992 e non deve essere ricoverata a tempo pieno.

    Il congedo spetta anche se il parente non è convivente?

    No. La sentenza estende il beneficio al solo parente o affine entro il terzo grado convivente. La convivenza è requisito espresso, coerente con la finalità di garantire assistenza continuativa al disabile.

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  • Corte cost. n. 242/2013 – Astensione del giudice di pace e compenso a cottimo

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Milano sugli artt. 10, comma 1, della legge n. 374/1991 e 51, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono l’astensione facoltativa del giudice per gravi ragioni di convenienza anche quando sussista un interesse personale correlato al compenso a cottimo per i decreti ingiuntivi emessi.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Milano era investito di un ricorso per decreto ingiuntivo da una società che vendeva a rate elettrodomestici in tutta Italia. Il giudice riteneva di avere un interesse personale a decidere in un certo modo (accogliere o respingere il ricorso), perché il suo compenso era parzialmente basato sul numero di decreti ingiuntivi emessi («cottimo»). Ritenendo che si trattasse di un caso di astensione obbligatoria, e non solo facoltativa, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità degli artt. 10, comma 1, l. n. 374/1991 e 51, secondo comma, cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, nella parte in cui prevedono solo astensione facoltativa e non obbligatoria quando sussiste l’interesse personale correlato al cottimo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente descritto la fattispecie concreta: non aveva precisato quale decisione intendesse adottare né come essa avrebbe inciso sul suo volume d’affari e quindi sul suo compenso. La mancanza di adeguata descrizione della rilevanza della questione nel caso concreto rende la questione manifestamente inammissibile.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere in modo sufficiente la fattispecie concreta e il nesso tra la norma censurata e il giudizio pendente, dimostrando la rilevanza della questione. La mancata o carente descrizione di tali elementi rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Il giudice di pace percepisce davvero un compenso per ogni decreto ingiuntivo?

    Sì. L’art. 11, comma 3-bis, l. n. 374/1991 prevede un’indennità aggiuntiva di 10,33 euro per ogni decreto ingiuntivo emesso o per ogni domanda d’ingiunzione rigettata con provvedimento motivato. Si tratta di una quota «a cottimo» che si aggiunge all’indennità fissa.

    Quando un giudice deve obbligatoriamente astenersi?

    I casi di astensione obbligatoria sono tassativamente elencati nell’art. 51, primo comma, cod. proc. civ.: interesse nella causa, rapporti di parentela o affinità con le parti, ecc. La «grave ragione di convenienza» di cui al secondo comma giustifica solo l’astensione facoltativa previa autorizzazione del capo dell’ufficio.

    La questione della compatibilità del cottimo con l’imparzialità del giudice di pace è stata risolta?

    No. La Corte non ha esaminato il merito per l’inammissibilità. La questione del conflitto d’interessi tra il compenso a cottimo e l’imparzialità del giudice di pace rimane aperta sul piano sistematico.

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  • Corte cost. n. 202/2013 – Rinnovo permesso di soggiorno e tutela della vita familiare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui limita la valutazione discrezionale ai soli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, escludendo chi ha legami familiari in Italia senza aver formalmente attivato tale istituto. La norma violava gli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. e l’art. 8 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino straniero si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo a causa di una condanna in materia di stupefacenti, automaticamente ostativa. L’automatismo, però, era attenuato dalla legge solo per chi aveva formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o era già familiare ricongiunto, escludendo chi aveva legami familiari in Italia maturati in modo autonomo. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato la questione ritenendo l’esclusione irragionevole e lesiva del diritto alla vita familiare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha impugnato gli artt. 5, comma 5, e 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 della CEDU. La norma censurata consentiva una valutazione caso per caso — e non l’automatismo ostativo — soltanto allo straniero che avesse esercitato il ricongiungimento familiare o fosse familiare ricongiunto, non a chi avesse costruito legami familiari in altro modo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui esclude dalla valutazione discrezionale lo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato al di fuori del ricongiungimento formale. Ha invece dichiarato inammissibile la questione concernente l’art. 9 dello stesso decreto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 8 CEDU (bilanciamento tra tutela della vita familiare e esigenze di sicurezza), ritenendo che il livello di tutela CEDU equivalga a quello costituzionale interno.

    Il principio

    L’automatismo che nega il rinnovo del permesso di soggiorno senza consentire una valutazione concreta dei legami familiari dello straniero viola il diritto alla vita familiare tutelato dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dall’art. 8 CEDU. La valutazione discrezionale deve essere estesa a tutti gli stranieri con legami familiari in Italia, indipendentemente dal fatto che abbiano formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per lo straniero con legami familiari in Italia dopo questa sentenza?

    Dopo la sentenza, la pubblica amministrazione è tenuta a valutare caso per caso la situazione familiare dello straniero prima di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando questi non abbia formalmente attivato il ricongiungimento familiare. Non vige più un automatismo ostativo assoluto.

    Quali elementi deve considerare la valutazione discrezionale?

    Secondo la giurisprudenza CEDU richiamata dalla Corte, si devono valutare la gravità e la risalenza del reato, la durata del soggiorno, i legami familiari (coniuge, figli e loro età), le difficoltà che l’espulsione causerebbe ai familiari e la solidità dei legami sociali e culturali con il Paese ospite.

    La sentenza riguarda anche il permesso per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs. 286/1998)?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 9, limitando l’effetto della pronuncia al solo art. 5, comma 5, del Testo unico immigrazione.

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  • Corte cost. n. 241/2013 – Illegittimità di norme della finanziaria regionale Abruzzo per mancata copertura

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    La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 7, comma 4, 16, 27 e 28 della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo 2013 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa) e dei principi di coordinamento della finanza pubblica. È stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’art. 19.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale dell’Abruzzo per il 2013 conteneva alcune disposizioni che impegnavano risorse finanziarie senza adeguata copertura: una destinava fondi del bilancio 2012 (stanziati per debiti sanitari) al trasporto pubblico; altre prevedevano contributi a favore di enti e associazioni su capitoli privi di stanziamento o con stanziamento insufficiente. L’Abruzzo era già assoggettata a piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 4, 16, 19, 27 e 28 della legge reg. Abruzzo n. 2/2013 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, per difetto di copertura finanziaria e violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 7, comma 4 (destinazione al trasporto pubblico di fondi stanziati per debiti sanitari), 16 (contributo al CRAB su capitolo privo di stanziamento), 27 (contributo all’Associazione On The Road senza indicazione del capitolo) e 28 (contributo per gestione forestale su capitolo privo di stanziamento). Per l’art. 19, la Regione aveva nel frattempo aumentato lo stanziamento, determinando la cessazione della materia del contendere.

    Il principio

    Le leggi regionali di spesa devono indicare i mezzi per far fronte ai nuovi oneri finanziari e imputarli a capitoli di bilancio con stanziamenti sufficienti. La destinazione di fondi vincolati (come quelli per debiti sanitari in Regioni in piano di rientro) ad altri scopi viola i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e l’obbligo costituzionale di copertura.

    Domande e risposte

    Cosa significa «copertura finanziaria» di una legge di spesa?

    Ogni legge che prevede nuovi oneri finanziari deve indicare le risorse con cui far fronte a tali spese: riduzioni di altre voci di bilancio, entrate supplementari, o utilizzo di risorse già disponibili. Senza copertura adeguata, la legge è incostituzionale per violazione dell’art. 81 Cost.

    Cosa è un piano di rientro sanitario?

    Il piano di rientro è un programma di risanamento che le Regioni con gravi disavanzi nella sanità devono sottoscrivere con il Governo. Comporta obiettivi vincolanti di riduzione della spesa e il controllo statale sulla destinazione delle risorse sanitarie. Le Regioni in piano di rientro non possono liberamente destinare ad altri scopi le risorse sanitarie.

    I contributi alle associazioni possono essere inseriti nelle leggi finanziarie regionali?

    Sì, ma devono rispettare l’obbligo di copertura: devono essere imputati a capitoli di bilancio con sufficiente stanziamento e, se necessario, la legge deve prevedere la variazione di bilancio corrispondente.

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  • Corte cost. n. 240/2013 – Durata dell’incarico del direttore generale delle ASL e cessazione del processo

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Veneto n. 46/2012, che aveva previsto che l’incarico di direttore generale delle ASL regionali avesse durata pari a quella della legislatura regionale. Il processo è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di sopravvenuta modifica normativa da parte della stessa Regione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva modificato la normativa sugli incarichi dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, prevedendo che la loro durata coincidesse con quella della legislatura regionale (scadendo 180 giorni dopo l’insediamento del nuovo Consiglio regionale). Il Governo aveva impugnato la norma perché configurava un sistema di spoils system non compatibile con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7 della legge reg. Veneto n. 46/2012 in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violasse i principi fondamentali in materia di tutela della salute (d.lgs. n. 502/1992) e il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nel corso del giudizio, la Regione Veneto ha modificato la norma impugnata, eliminando il meccanismo che legava la durata dell’incarico del direttore generale alla legislatura regionale e ripristinando la durata triennale prevista dalla normativa statale. La sopravvenuta modifica normativa ha fatto venire meno la materia del contendere.

    Il principio

    Quando la Regione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, modifica la norma impugnata adeguandola ai parametri costituzionali contestati, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere. Lo spoils system applicato a figure manageriali apicali delle aziende sanitarie contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa è lo spoils system nella pubblica amministrazione?

    Lo spoils system è un meccanismo per cui i dirigenti decadono automaticamente al cambio della maggioranza politica. Nell’ordinamento italiano è ammesso solo per le posizioni apicali strettamente fiduciarie (capo di gabinetto, ecc.), non per i manager delle aziende sanitarie che devono rispondere a criteri di professionalità e imparzialità.

    Perché il direttore generale di una ASL non può essere legato alla legislatura regionale?

    Perché si tratta di una figura manageriale che deve garantire continuità nella gestione di un servizio pubblico essenziale come la sanità. La Corte costituzionale (sent. n. 104/2007) aveva già chiarito che il direttore generale non è assimilabile agli organi politici e non deve seguirne le sorti.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni della controversia, di solito perché la legge impugnata è stata abrogata o sostituita con una norma conforme alla Costituzione. In tal caso il processo si estingue senza una pronuncia nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 239/2013 – Prospezione di idrocarburi e intesa Stato-Regioni

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    La Corte ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata dalla Regione Basilicata sull’art. 38 del d.l. n. 83/2012 in materia di procedimenti amministrativi per la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma. La norma, che prevedeva un meccanismo sostitutivo statale in caso di inerzia regionale, non viola il principio di leale collaborazione a condizione di un’interpretazione conforme ai principi costituzionali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 38 del decreto crescita del 2012 (d.l. n. 83/2012) aveva introdotto un meccanismo per sbloccare i procedimenti di autorizzazione per la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma quando le Regioni non esprimessero entro 150 giorni l’assenso o l’intesa richiesti. In tal caso, il Ministero avrebbe sollecitato la Regione e, in caso di ulteriore inerzia, avrebbe rimesso gli atti alla Presidenza del Consiglio per la decisione. La Regione Basilicata aveva impugnato la norma perché avrebbe trasformato l’intesa «forte» in un’intesa «debole».

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Basilicata ha impugnato l’art. 38, comma 1, del d.l. n. 83/2012 (conv. l. n. 134/2012) in riferimento agli artt. 114, 117 e 123 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che il meccanismo sostitutivo statale ledesse le competenze regionali in materia di governo del territorio ed energia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita agli artt. 114 e 123 Cost. e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, quella riferita all’art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione. Ha precisato che la norma va interpretata nel senso che il meccanismo sostitutivo non supera unilateralmente il dissenso motivato della Regione, ma si limita a sbloccare situazioni di inerzia ingiustificata, nel rispetto delle prerogative regionali.

    Il principio

    Il meccanismo che consente allo Stato di superare l’inerzia delle Regioni in procedimenti che richiedono l’intesa è costituzionalmente ammissibile a condizione che: non trasformi l’intesa «forte» in una mera consultazione; rispetti il principio di leale collaborazione; e sia finalizzato a superare l’inerzia ingiustificata, non il dissenso motivato della Regione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra intesa «forte» e intesa «debole»?

    L’intesa forte richiede un accordo effettivo tra Stato e Regione: senza accordo, il procedimento non può concludersi positivamente. L’intesa debole, invece, implica solo un obbligo di consultazione: lo Stato può procedere ugualmente anche in caso di dissenso regionale, con adeguata motivazione.

    Perché le autorizzazioni per idrocarburi richiedono l’intesa con la Regione?

    Perché la prospezione e la ricerca di idrocarburi in terraferma incidono sul governo del territorio, materia di legislazione concorrente Stato-Regioni, e comportano una «chiamata in sussidiarietà» di funzioni regionali da parte dello Stato, che per giurisprudenza costituzionale richiede sempre il raggiungimento di un’intesa.

    La Basilicata è particolarmente coinvolta dalle estrazioni di idrocarburi?

    Sì. La Basilicata è la Regione italiana con la maggiore produzione di idrocarburi in terraferma (giacimento di Viggiano-Val d’Agri). Le questioni di governo del territorio legate alle estrazioni sono particolarmente sentite nel territorio regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2013 – Tutela del paesaggio e limiti alla legislazione regionale della Valle d’Aosta

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale Valle d’Aosta n. 27/2012 nella parte in cui esentava alcuni interventi edilizi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica previsto dalla normativa statale (d.lgs. n. 42/2004) e nella parte in cui attribuiva alla Giunta regionale il potere di fissare limiti quantitativi ai fini della tutela del paesaggio. Le norme statali in materia costituiscono «norme fondamentali di riforma economico-sociale» vincolanti anche per le Regioni speciali.

    Di cosa si tratta

    La Valle d’Aosta aveva modificato la propria legge regionale sulla tutela del paesaggio, esentando alcune categorie di interventi edilizi dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica richiesta dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004). Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che violasse gli standard minimi di tutela del paesaggio fissati dalla legislazione statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 9 e 10 della legge reg. Valle d’Aosta n. 27/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione e alle norme interposte degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) nonché al d.P.R. n. 139/2010.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 nella parte in cui introduceva esenzioni dall’autorizzazione paesaggistica non previste dalla normativa statale, e dell’art. 9 nella parte relativa ai limiti che la Giunta poteva stabilire sulla tutela del paesaggio. L’art. 10 è stato invece salvato. Le disposizioni statali del Codice dei beni culturali costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale vincolanti anche per la Valle d’Aosta nonostante il suo Statuto speciale.

    Il principio

    Le norme statali sulla tutela del paesaggio (in particolare l’obbligo di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali) costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti per tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale come la Valle d’Aosta. Le Regioni speciali non possono abbassare unilateralmente gli standard minimi di tutela del patrimonio paesaggistico.

    Domande e risposte

    Cosa è l’autorizzazione paesaggistica e quando serve?

    L’autorizzazione paesaggistica è un atto amministrativo rilasciato dalla Regione (o dal comune delegato) che consente di realizzare interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. È richiesta per la maggior parte degli interventi che modificano l’aspetto esteriore di edifici o aree protette, anche quelli di modesta entità.

    Perché le Regioni speciali devono rispettare le norme statali sul paesaggio?

    Perché le norme fondamentali di riforma economico-sociale si impongono a tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, in quanto costituiscono standard minimi di tutela che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del patrimonio paesaggistico comune.

    Quale è la differenza tra autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata?

    L’autorizzazione ordinaria (art. 146 d.lgs. n. 42/2004) è richiesta per interventi di maggiore impatto e comporta un procedimento più complesso con il coinvolgimento della Soprintendenza. Quella semplificata (d.P.R. n. 139/2010) si applica a interventi di lieve entità e ha un iter più snello.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2013 – Riforma della geografia giudiziaria e limiti della delega legislativa

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il d.lgs. n. 155/2012 (riorganizzazione dei tribunali ordinari) limitatamente alla soppressione di specifici tribunali (Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e quelli nelle province dell’Aquila e di Chieti), per eccesso di delega. Ha confermato la legittimità della delega conferita con legge di conversione.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 155/2012 aveva riorganizzato la mappa dei tribunali italiani, sopprimendone numerosi. Diversi tribunali ordinari destinati alla chiusura (Pinerolo, Alba, Urbino, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte, contestando sia la legge delega (art. 1, comma 2, l. n. 148/2011 inserita in sede di conversione del d.l. n. 138/2011) sia il decreto legislativo attuativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali rimettenti hanno impugnato, complessivamente, l’art. 1, comma 2, della l. n. 148/2011 e il d.lgs. n. 155/2012 in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 72, 76, 77 e 81 della Costituzione, sostenendo che la delega conferita in sede di conversione di decreto-legge fosse incostituzionale e che il decreto legislativo avesse ecceduto i criteri direttivi fissati dalla delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato legittima la delega conferita in sede di conversione del decreto-legge, ribadendo che la legge di conversione può contenere disposizioni nuove, purché non del tutto estranee al contenuto del decreto. Ha però dichiarato l’illegittimità del d.lgs. n. 155/2012, limitatamente alla soppressione dei tribunali dei rimettenti (Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e quelli nelle province abruzzesi), perché il decreto aveva ecceduto i criteri direttivi della delega (in particolare il criterio relativo al mantenimento di almeno un ufficio giudiziario per ogni capoluogo di provincia).

    Il principio

    La legge di conversione può contenere deleghe al Governo, purché non del tutto estranee al decreto-legge convertito. Il decreto legislativo delegato deve rispettare scrupolosamente i criteri direttivi fissati dalla legge delega: l’eccesso di delega costituisce vizio di legittimità costituzionale rilevabile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Perché i tribunali potevano sollevare questione di legittimità costituzionale?

    I giudici dei tribunali destinati alla soppressione erano chiamati a decidere cause in corso: la questione della legittimità della norma che prevedeva la loro soppressione era rilevante perché, se la norma fosse stata incostituzionale, i tribunali avrebbero continuato a esistere e a essere competenti.

    Cosa è successo ai tribunali dichiarati illegittimamente soppressi?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha comportato la reviviscenza (ripristino) degli uffici giudiziari soppressi, che hanno quindi continuato a operare.

    Un decreto-legge può sempre contenere una delega al Governo?

    La Corte ha ammesso che la legge di conversione possa contenere deleghe, purché collegate all’oggetto del decreto-legge. Deleghe del tutto estranee al contenuto del decreto sarebbero incostituzionali per violazione dell’art. 77 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2013 – Spending review e soppressione di enti regionali e locali

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 9 del d.l. n. 95/2012 (spending review) nella parte in cui prevedeva la soppressione automatica ope legis degli enti regionali e locali in mancanza di intervento delle Regioni entro nove mesi. Le questioni sugli altri commi sono state dichiarate non fondate. La norma sull’automatismo soppressivo è stata eliminata per violazione dell’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    La spending review del 2012 (d.l. n. 95/2012) aveva imposto a Regioni, Province e Comuni di sopprimere o accorpare enti, agenzie e organismi strumentali riducendone i costi di almeno il 20%. In caso di inerzia, dopo nove mesi dalla norma scattava la soppressione automatica con nullità di tutti gli atti successivi. Quattro Regioni (Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna) hanno impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno impugnato l’art. 9, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del d.l. n. 95/2012 (conv. l. n. 135/2012) in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119, 123 della Costituzione, lamentando la lesione della potesTà legislativa regionale in materia di organizzazione e dell’autonomia finanziaria degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 4 dell’art. 9, che prevedeva la soppressione automatica degli enti in caso di inerzia regionale. Tale meccanismo automatico è incompatibile con l’autonomia organizzativa regionale garantita dall’art. 117, quarto comma, e dall’art. 123 Cost. Gli altri commi (1, 2, 3, 5 e 6), che fissano gli obiettivi di riduzione dei costi e la procedura da seguire, sono stati dichiarati non fondati.

    Il principio

    Lo Stato può fissare obiettivi di riduzione della spesa pubblica anche incidendo sull’organizzazione di enti regionali e locali, ma non può prevedere una soppressione automatica ope legis degli enti in caso di inerzia delle Regioni: tale meccanismo viola l’autonomia organizzativa regionale costituzionalmente garantita.

    Domande e risposte

    Cosa significa «soppressione ope legis»?

    Significa che la soppressione dell’ente avviene direttamente per effetto della legge, senza necessità di un atto amministrativo specifico. In questo caso, decorso il termine di nove mesi, gli enti si sarebbero estinti automaticamente e tutti i loro atti sarebbero stati nulli.

    La spending review poteva comunque essere applicata alle Regioni?

    Sì. La Corte ha salvato i commi che fissavano l’obiettivo di riduzione del 20% dei costi e la procedura di ricognizione degli enti. Solo il meccanismo sanzionatorio automatico della soppressione è stato eliminato.

    Questa sentenza ha fermato le fusioni e le soppressioni di enti regionali?

    No. Le Regioni restano obbligate a perseguire gli obiettivi di risparmio, ma devono farlo attraverso atti propri, non subire la soppressione automatica da parte dello Stato.

    Norme collegate