Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 48/2012 – Tariffa idrica e remunerazione del capitale investito

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte che obbliga a tener conto della «remunerazione del capitale investito» nella determinazione della tariffa idrica. Il rimettente (Giudice di pace di Anzio) aveva invocato erroneamente la sentenza n. 26 del 2011 sulla ammissibilità del referendum come prova di illegittimità, senza indicare alcun parametro costituzionale violato.

    Di cosa si tratta

    Un’utente del servizio idrico integrato aveva convenuto in giudizio la società Acqualatina chiedendo la restituzione dei canoni pagati, ritenuti eccessivi. Il Giudice di pace di Anzio ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che impone di calcolare la tariffa includendo la voce «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», nella convinzione che la Corte avesse già espresso un giudizio negativo su quella norma quando nel 2011 aveva dichiarato ammissibile il referendum abrogativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Anzio ha impugnato l’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il rimettente non ha indicato alcun parametro costituzionale specifico, fondando l’asserita non manifesta infondatezza unicamente sul fatto che la Corte costituzionale aveva dichiarato ammissibile il relativo quesito referendario (sentenza n. 26 del 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione circa la non manifesta infondatezza. Il giudice rimettente aveva mutuato erroneamente dall’ammissibilità del referendum un giudizio di incostituzionalità che la Corte non aveva mai espresso: la pronuncia di ammissibilità di un quesito referendario non comporta alcuna valutazione sulla fondatezza di eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa oggetto del referendum. La questione era inoltre inammissibile perché il rimettente non aveva motivato sulla rilevanza e non aveva considerato una possibile incompatibilità con il diritto dell’Unione europea.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilità di un quesito referendario abrogativo non implica — e non può implicare — alcun controllo di costituzionalità sulla norma oggetto del referendum. Il giudice rimettente ha l’onere di indicare i parametri costituzionali violati e di motivare la non manifesta infondatezza; l’assenza di tale motivazione determina l’inammissibilità dell’incidente di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Perché il referendum del 2011 sull’acqua pubblica non ha eliminato la norma sulla remunerazione del capitale?

    Il referendum abrogativo del giugno 2011 ha eliminato la parte della norma relativa alla remunerazione del capitale. Tuttavia, ciò è avvenuto con effetto successivo alla proposizione di questa questione. L’ammissibilità del referendum, dichiarata dalla Corte nel 2011, non aveva alcun valore di giudizio sull’incostituzionalità della norma.

    Cosa significa che una questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione?

    Il giudice che solleva un incidente di costituzionalità deve indicare quali articoli della Costituzione ritiene violati e spiegare le ragioni della non manifesta infondatezza. Se omette questa motivazione, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione inammissibile per carenza argomentativa.

    Cosa stabilisce la tariffa del servizio idrico integrato?

    L’art. 154 del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) stabilisce che la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, del costo di gestione delle opere, dei costi di investimento delle infrastrutture e dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Il referendum del 2011 ha poi eliminato quest’ultimo criterio.

  • Corte cost. n. 24/2012 – Restituzione degli atti al TAR Puglia su norma regionale di assestamento di bilancio

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al TAR Puglia (sezione di Lecce), che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 13 della legge regionale pugliese n. 21/2009, perché nel frattempo il quadro normativo era mutato e il giudice rimettente doveva rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo contesto legislativo.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge reg. Puglia n. 21/2009 (legge di assestamento e variazione al bilancio 2009), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, su istanza della società Toil S.p.A. Nelle more del giudizio incidentale il quadro normativo era però mutato, rendendo necessaria una nuova valutazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13 della legge reg. Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009). Parametri: artt. 3 (principio di eguaglianza) e 41 (libertà di iniziativa economica) della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Puglia, sezione di Lecce (r.o. n. 40/2011). Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Puglia, sezione di Lecce, affinché proceda a una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, conformemente alla consolidata giurisprudenza in materia (ex plurimis: ord. nn. 326, 296 e 216 del 2011).

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio incidentale, sopravviene una modifica normativa rilevante, la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro legislativo, prima che la Corte stessa possa pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti» nel giudizio incidentale?

    Significa che la Corte non si pronuncia nel merito: rimanda la questione al giudice che l’aveva sollevata, chiedendogli di verificare se — alla luce delle nuove norme sopravvenute — la questione sia ancora rilevante per decidere il caso concreto.

    Cosa succede se il giudice ritiene che la questione sia ancora rilevante?

    Il giudice rimettente può sollevare nuovamente la questione, aggiornando l’ordinanza di rimessione al nuovo quadro normativo, e la Corte riprende il giudizio di legittimità costituzionale.

    Questa ordinanza ha dichiarato incostituzionale la norma pugliese?

    No. La restituzione degli atti è una pronuncia di rito: la Corte non ha esaminato il merito della questione né si è pronunciata sulla conformità o meno dell’art. 13 della l.r. n. 21/2009 alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 23/2012 – Improcedibilità del conflitto di attribuzioni tra GIP Milano e Senato (sen. Iannuzzi)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal GIP del Tribunale di Milano contro la deliberazione del Senato che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle opinioni del senatore Iannuzzi. Il ricorso era improcedibile perché gli atti notificati non erano stati depositati entro il termine perentorio prescritto dalle norme integrative.

    Di cosa si tratta

    Il Senato della Repubblica aveva deliberato il 21 aprile 2010 che le opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli erano insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il GIP del Tribunale di Milano, ritenendo che la delibera avesse leso le proprie attribuzioni, aveva proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nella fase di merito. Tuttavia il termine perentorio per il deposito degli atti notificati in cancelleria non era stato rispettato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (fase di merito): GIP Tribunale di Milano contro Senato della Repubblica. Oggetto: deliberazione del Senato del 21 aprile 2010, relativa all’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. delle opinioni del sen. Iannuzzi verso Natoli e Caselli. Ricorso iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010. Giudice relatore: Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria della Corte. La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato il mancato deposito degli atti notificati entro il termine perentorio previsto dalle norme integrative comporta l’improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal merito della questione sollevata.

    Domande e risposte

    Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Un conflitto di attribuzioni sorge quando un potere dello Stato (ad esempio un giudice) ritiene che un altro potere (ad esempio il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti.

    Cosa significa insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Senato delibera se una specifica dichiarazione sia riconducibile a tale garanzia; il giudice può contestare tale delibera davanti alla Corte.

    Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

    Perché il GIP non aveva depositato tempestivamente nella cancelleria della Corte gli atti notificati, violando il termine perentorio prescritto dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 22/2012 – Illegittimità delle norme sulla protezione civile introdotte per decreto-legge eterogeneo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) dell’art. 5 della legge n. 225/1992, introdotti per conversione di un decreto-legge su materie del tutto estranee. La Corte ha sancito che disposizioni «evidentemente estranee» all’oggetto e alle finalità del decreto-legge originario non possono essere inserite in sede di conversione, pena la violazione dell’art. 77, comma 2, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Sei Regioni (Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana) hanno impugnato l’art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225/2010 («decreto proroga termini»), convertito dalla legge n. 10/2011, nella parte in cui ha introdotto nell’art. 5 della legge n. 225/1992 (protezione civile) i commi 5-quater e 5-quinquies. Queste disposizioni consentivano di finanziare le emergenze locali con tributi addizionali applicabili autonomamente dai Commissari delegati, comprimendo le competenze regionali in materia finanziaria e tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 2, comma 2-quater, d.l. n. 225/2010 (conv. l. n. 10/2011), nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge n. 225/1992. Parametri: artt. 77, comma 2 (limiti alla legge di conversione), 117 (competenze regionali), 118, 119, 121, 123 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: sei Regioni (regg. ric. nn. 38-43/2011). Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225/2010, conv. dalla l. n. 10/2011, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della l. n. 225/1992. Il vizio è la violazione dell’art. 77, comma 2, Cost.: le disposizioni, inserite in un decreto-legge sulla proroga di termini legislativi e in materia tributaria, sono «evidentemente estranee» all’oggetto e alla ratio del decreto originario.

    Il principio

    La legge di conversione di un decreto-legge non può introdurre disposizioni «evidentemente estranee» all’oggetto e alle finalità del decreto. L’eterogeneità del contenuto rispetto al nucleo del decreto-legge originario costituisce un vizio autonomo di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 77, comma 2, Cost., che le Regioni possono far valere in via principale quando la violazione ridonda sulle loro competenze.

    Domande e risposte

    Può il Parlamento inserire qualunque norma nella legge di conversione di un decreto-legge?

    No. La Corte ha precisato che le disposizioni inserite in sede di conversione devono essere omogenee rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge originario. Norme «evidentemente estranee» violano l’art. 77, comma 2, Cost.

    Perché le Regioni possono impugnare la violazione dell’art. 77 Cost.?

    Le Regioni possono invocare parametri che esulano dal Titolo V della Costituzione quando dimostrano la «ridondanza» della violazione sulle proprie competenze legislative o finanziarie. Nel caso, le norme introdotte incidevano direttamente sull’autonomia finanziaria regionale.

    Cosa erano concretamente i commi 5-quater e 5-quinquies?

    Consentivano ai Commissari delegati per le emergenze locali di aumentare tributi regionali e locali fino al limite massimo consentito dalla legge, per coprire i costi delle emergenze, senza la previa intesa con le Regioni interessate.

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  • Corte cost. n. 42/2012 – Conflitto Regione Puglia-Ministero per il commissario del Parco nazionale Alta Murgia

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 42 del 2012, dichiara estinti i processi relativi ai conflitti di attribuzione tra la Regione Puglia e il Presidente del Consiglio dei ministri, sorti a seguito della nomina e conferma del commissario straordinario del Parco nazionale dell’Alta Murgia senza la prescritta intesa regionale. I ricorsi si erano esauriti per cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Il Ministro dell’ambiente aveva nominato e successivamente confermato come commissario straordinario del Parco nazionale dell’Alta Murgia un proprio funzionario, senza acquisire la prescritta intesa con la Regione Puglia prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette). La Regione aveva sollevato conflitto di attribuzione tra enti sostenendo che tale omissione violasse le proprie competenze costituzionali in materia di governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia (ricorrente nel conflitto di attribuzione tra enti) aveva dedotto la violazione degli artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, contestando che la nomina del commissario senza intesa regionale violasse il principio di leale collaborazione e le competenze legislative e amministrative regionali in materia di governo del territorio, tutela ambientale, turismo e agricoltura.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinti i processi. Gli incarichi commissariali erano nel frattempo scaduti e il Governo ha rinunciato a resistere. L’estinzione è conseguenza della cessazione della materia del contendere, senza pronuncia nel merito.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra enti promosso da una Regione, la scadenza del provvedimento impugnato e la conseguente cessazione della materia del contendere determinano l’estinzione del processo. Tuttavia, la Corte ha in più occasioni riconosciuto l’interesse della Regione a proseguire il giudizio anche dopo la scadenza dell’atto, per prevenire la reiterazione della condotta contestata.

    Domande e risposte

    Quando si nomina il commissario di un Parco nazionale, occorre il consenso della Regione?

    L’art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 prevede che la nomina del Presidente dell’Ente Parco avvenga previo concerto con il Presidente della Regione. La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che questa intesa si applichi anche alla nomina del commissario straordinario in via sostitutiva.

    Il conflitto di attribuzione tra enti è lo stesso di quello tra poteri dello Stato?

    No. Il conflitto tra enti (art. 134 Cost.) è promosso da una Regione o dallo Stato quando ritengono lesa la propria sfera di competenza costituzionale da un atto dell’altro soggetto. Il conflitto tra poteri dello Stato riguarda invece il riparto di funzioni tra organi costituzionali (es. Parlamento e Magistratura).

    La Regione Puglia ha ottenuto qualcosa da questo conflitto?

    Non nel merito: l’estinzione del processo non implica né accoglimento né rigetto del ricorso. Tuttavia, il conflitto ha segnalato alle autorità statali l’obbligo di rispettare la procedura di intesa nelle nomine future.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2012 – Estinzione del giudizio sul taglio degli stipendi pubblici sopra 90.000 euro in Trentino-Alto Adige

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 41 del 2012, dichiara estinti i giudizi promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento sulla riduzione degli stipendi pubblici sopra 90.000 euro lordi annui prevista dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, a seguito della rinuncia dei ricorrenti.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 78/2010 (c.d. «manovra correttiva») aveva introdotto la riduzione del 5% sulla parte degli stipendi dei dipendenti pubblici eccedente 90.000 euro e del 10% sulla parte eccedente 150.000 euro, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato la disposizione, sostenendo che violasse la loro autonomia finanziaria speciale garantita dallo Statuto (d.P.R. n. 670/1972) e in particolare il meccanismo del patto di stabilità interno negoziato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento (ricorrenti in via principale) avevano censurato l’art. 9, comma 2, d.l. n. 78/2010 per violazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, Cost., degli artt. 4, 79 e del Titolo VI dello Statuto speciale TN-AA (d.P.R. n. 670/1972) e dell’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, sostenendo che la norma fosse direttamente applicabile in materie di competenza regionale e provinciale primaria.

    La decisione della Corte

    I ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi. La Corte, preso atto della rinuncia e dell’accettazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, dichiara estinti i giudizi. Non è stata pertanto adottata alcuna pronuncia nel merito sulla compatibilità del taglio degli stipendi pubblici con l’autonomia finanziaria speciale del Trentino-Alto Adige.

    Il principio

    In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente, la Corte costituzionale dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale sono soggette ai tagli agli stipendi pubblici previsti dalla legge statale?

    La questione era al centro del contenzioso, ma non è stata decisa nel merito a causa della rinuncia al ricorso. In via generale, le misure di coordinamento della finanza pubblica si applicano a tutte le amministrazioni, ma le Regioni speciali possono negoziare modalità specifiche di contribuzione.

    Perché la Regione ha rinunciato al ricorso?

    La decisione di rinuncia al ricorso è una scelta processuale autonoma del ricorrente, che può dipendere da un accordo con lo Stato, da un cambiamento di strategia o dall’intervenuto mutamento del quadro normativo. Gli atti del processo non chiariscono le ragioni specifiche.

    Il d.l. n. 78/2010 ha davvero tagliato gli stipendi alti nel pubblico impiego?

    Sì. L’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010 ha introdotto, per gli anni 2011-2013, la riduzione del 5% per gli stipendi tra 90.000 e 150.000 euro e del 10% per quelli oltre 150.000 euro, come misura di contenimento della spesa pubblica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2012 – Segreto di Stato nel processo Pollari-Pompa e competenza del Presidente del Consiglio

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2012, dichiara che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note con cui aveva confermato il segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari e Pompa (ex SISMI) nel procedimento penale davanti al GUP di Perugia. La gestione del segreto di Stato appartiene in via esclusiva al potere esecutivo.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento penale davanti al Giudice dell’udienza preliminare di Perugia a carico del generale Nicolò Pollari (ex direttore SISMI) e di Pio Pompa (funzionario SISMI), imputati di peculato aggravato e violazione di corrispondenza, gli imputati avevano opposto il segreto di Stato su tutte le circostanze relative all’attività interna del SISMI. Il Presidente del Consiglio aveva confermato con due note del dicembre 2009 l’esistenza del segreto. Il GUP aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che tale opposizione impediva una corretta definizione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia (giudice rimettente), che riteneva non spettasse al Presidente del Consiglio dei ministri confermare il segreto su circostanze essenziali per la definizione del processo penale, comprimendo in modo illegittimo la funzione giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte rigetta il conflitto e dichiara che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note di conferma del segreto. In materia di segreto di Stato (disciplinato dalla l. n. 124/2007), la valutazione sull’esistenza e sulla portata del segreto appartiene in via esclusiva all’autorità politica (Presidente del Consiglio). Il giudice penale non può sindacare nel merito tale valutazione: può solo verificare che il segreto non sia stato opposto su fatti di eversione dell’ordine costituzionale.

    Il principio

    Il segreto di Stato è rimesso alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne valuta l’esistenza e la portata in base a criteri di interesse della sicurezza nazionale. Il giudice penale non può sindacare nel merito tale valutazione: il suo potere è limitato alla verifica dell’eventuale copertura di fatti di eversione, che il segreto non può in nessun caso schermare.

    Domande e risposte

    Il segreto di Stato può bloccare un processo penale?

    Sì, ma entro limiti precisi. L’opposizione del segreto di Stato impedisce al giudice di acquisire determinate prove o di esaminare specifiche circostanze. Se il processo non può proseguire senza quelle prove, il giudice deve prosciogliere o assolvere gli imputati per quella parte. Tuttavia, il segreto non può coprire fatti di eversione dell’ordine costituzionale.

    Chi decide se un fatto è coperto da segreto di Stato?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto formale motivato. La scelta è discrezionale e non può essere sindacata nel merito dall’autorità giudiziaria, che può solo verificare la correttezza formale del procedimento e l’assenza di abuso (copertura di atti eversivi).

    Gli imputati possono invocare il segreto di Stato per difendersi?

    La Corte ha affrontato anche questo profilo in sentenze precedenti. In linea di principio, gli imputati (e non solo lo Stato) possono invocare il segreto su circostanze che li riguardano, ma spetta sempre al Presidente del Consiglio confermare o negare l’esistenza del segreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2012 – Confisca antimafia nei confronti dei successori del proposto deceduto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla violazione del diritto di difesa del de cuius e non fondata quella sul contraddittorio e sulla parità delle armi nei confronti dei suoi successori. L’art. 2-ter, comma 11, della legge n. 575/1965, che consente la confisca di prevenzione proposta contro i successori di un indiziato mafioso deceduto, è compatibile con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un pubblico ministero aveva avanzato proposta di sequestro e confisca nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto, indagato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), fondandosi sull’art. 2-ter, comma 11, della legge antimafia n. 575/1965. Tale norma consente che la confisca venga proposta contro i successori a titolo universale o particolare entro cinque anni dal decesso del proposto. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità per violazione degli artt. 24, commi 1 e 2, e 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia), aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, del d.l. n. 92/2008 (conv. dalla l. n. 125/2008). Parametri: artt. 24, commi 1 e 2 (diritto di difesa, diritto di agire in giudizio), e 111 Cost. (giusto processo, contraddittorio, parità delle armi). Giudice rimettente: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, seconda sezione penale (r.o. n. 178/2011). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 24, comma 1, Cost., perché il rimettente non dimostrava che la presenza fisica del soggetto deceduto fosse condizione ineludibile di legittimità del procedimento; 2) dichiarato non fondata la questione in riferimento agli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., ritenendo che i successori partecipino pienamente al procedimento e possano esercitare il contraddittorio in relazione alla loro posizione di eventuali terzi detentori dei beni.

    Il principio

    Il procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori del proposto deceduto è compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo: i successori sono parti del procedimento e possono contraddire sia sulla pericolosità del de cuius — attraverso il materiale istruttorio già formato — sia sulla provenienza e sulla disponibilità dei beni. La mancata presenza fisica del proposto non rende di per sé il procedimento incostituzionale.

    Domande e risposte

    Gli eredi di un indiziato mafioso possono subire la confisca?

    Sì, se la proposta è avanzata entro cinque anni dal decesso dell’indiziato (art. 2-ter, comma 11, l. n. 575/1965). La Corte ha confermato la costituzionalità di questa norma rispetto al diritto di difesa e al giusto processo.

    Come possono difendersi gli eredi in un procedimento di prevenzione?

    Partecipano come parti al procedimento e possono contestare: la pericolosità del defunto (sulla base delle prove già acquisite nel processo penale), la provenienza dei beni, la sproporzione con il reddito dichiarato e l’effettiva disponibilità degli stessi.

    Perché la questione sul diritto di difesa del de cuius è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente non aveva adeguatamente dimostrato che la partecipazione fisica del soggetto deceduto fosse condizione costituzionalmente necessaria: la Corte ha rilevato che questa premessa era affermata ma non argomentata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2012 – Insindacabilità parlamentare di Gasparri: annullata la delibera della Camera

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2012, dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’onorevole Maurizio Gasparri in un’intervista giornalistica nei confronti del pubblico ministero Henry John Woodcock, e annulla la relativa delibera. Le dichiarazioni, offensive dell’onore del magistrato, non presentano il necessario nesso funzionale con atti parlamentari tipici.

    Di cosa si tratta

    In un’intervista pubblicata nel 2006 sul quotidiano «Il Messaggero», l’onorevole Gasparri aveva espresso giudizi fortemente negativi sul PM Woodcock, definendolo «bizzarro», capace di «sparare accuse ridicole» e di «pescare nomi famosi a casaccio». Il Tribunale di Roma aveva avviato un procedimento penale per diffamazione. La Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni, aveva dichiarato nel 2008 che le dichiarazioni erano coperte dalla prerogativa di insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso dal Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione penale (giudice rimettente). Il tribunale sosteneva che la delibera della Camera violasse l’art. 68, primo comma, Cost., non sussistendo il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni rese in intervista e un atto tipico della funzione parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto: dichiara che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità e annulla la delibera del 19 dicembre 2008. Le dichiarazioni rese da Gasparri all’intervistatore non sono riconducibili all’esercizio della funzione parlamentare: manca un atto parlamentare tipico (interrogazione, discorso in aula, relazione) con il quale le affermazioni presentino nesso funzionale. Il semplice fatto che l’on. Gasparri trattasse un tema politico non basta a trasformare un’intervista in atto parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, ma richiede un nesso funzionale con un atto tipico della funzione parlamentare. Le dichiarazioni rese in un’intervista a un quotidiano non sono, di per sé, atti parlamentari: il collegamento con l’attività politica generale del gruppo non è sufficiente.

    Domande e risposte

    Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono protette dall’insindacabilità?

    Ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari sono insindacabili. La Corte richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni e un atto tipico (discorso in aula, interrogazione, relazione): non basta che il parlamentare si occupi di un tema politico.

    Un parlamentare può essere processato per diffamazione?

    Sì, se le dichiarazioni non presentano il nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica. In questo caso, una volta annullata la delibera di insindacabilità, il processo penale davanti al Tribunale di Roma poteva riprendere.

    La Camera dei deputati è l’unico organo che può valutare l’insindacabilità dei propri membri?

    La Camera valuta in prima istanza l’applicabilità della prerogativa. Tuttavia, la delibera è sindacabile dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, su ricorso del giudice penale che ritenga illegittimamente compresso il proprio potere giurisdizionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 20/2012 – Illegittimità del calendario venatorio regionale approvato con legge

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge regionale abruzzese che disciplinava con legge formale il calendario venatorio per la stagione 2010/2011. Il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo, non con legge, e deve rispettare i parametri fissati dalla legge statale n. 157/1992 e dalla normativa europea a tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato con legge regionale (l.r. n. 39/2010) il calendario venatorio per la stagione 2010/2011, fissando specie cacciabili e periodi di caccia. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge sostenendo che il calendario deve essere adottato con atto amministrativo (non con legge) e che le disposizioni regionali violavano la disciplina statale sulla fauna selvatica e il diritto europeo sull’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1, 2, 3 (commi 2 e 3) e 5, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 39/2010. Parametro: art. 117, commi 1 e 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 110 del 2010).

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Abruzzo n. 39/2010, perché il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo (e non con legge regionale) e perché le norme violavano i limiti posti dalla legge statale n. 157/1992 e dalla normativa UE; 2) dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost.; 3) dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa all’art. 5, comma 1, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    Il principio

    Il calendario venatorio regionale deve essere adottato con atto amministrativo, non con legge formale: solo in questo modo è possibile acquisire e valutare il parere tecnico obbligatorio dell’ISPRA (già INFS) e motivare eventuali scostamenti. L’adozione in forma legislativa viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

    Domande e risposte

    Può una Regione fissare il calendario venatorio con una legge regionale?

    No. La Corte ha chiarito che la legge statale n. 157/1992 prescrive l’adozione di un atto amministrativo (calendario + regolamento), non di una legge formale. Usare la legge aggira il controllo tecnico dell’ISPRA e viola l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

    Cosa succede al parere ISPRA se il calendario è approvato con legge?

    Il parere perde la sua funzione: con la legge la Regione non può più motivare lo scostamento con atto amministrativo congruamente motivato, vanificando così la garanzia tecnico-ambientale prevista dalla normativa statale.

    Le norme europee sulla caccia nelle zone a protezione speciale sono direttamente applicabili?

    Sì. La Corte ha affermato che le previsioni del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (recepimento della Direttiva Uccelli) sono immediatamente efficaci e integrano le previsioni regionali che ne siano parzialmente prive; il silenzio del legislatore regionale non equivale a escludere il divieto di caccia nelle ZPS.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 19/2012 – Correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 306/2011

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    La Corte costituzionale ha corretto un errore materiale contenuto nella propria ordinanza n. 306 del 2011: nel nono capoverso del «Considerato» la parola «l’amaffiutorità» (evidente refuso tipografico) è stata sostituita con «l’autorità». Si tratta di un provvedimento di mero ordine redazionale, privo di contenuto decisorio sostanziale.

    Di cosa si tratta

    L’ordinanza n. 19/2012 è un provvedimento di correzione di errore materiale adottato dalla Corte ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Non introduce né modifica alcuna questione di legittimità costituzionale: si limita a rettificare un refuso tipografico presente nell’ordinanza n. 306/2011, nella parte in cui si leggeva «l’amaffiutorità» invece di «l’autorità» di pubblica sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è alcuna questione di legittimità costituzionale. Il procedimento riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale — un refuso nel testo dell’ordinanza n. 306 del 9/11 novembre 2011 — promossa d’ufficio dalla Corte su segnalazione interna. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che nell’ordinanza n. 306 del 2011, nono capoverso del «Considerato», il termine «l’amaffiutorità» che precede le parole «di pubblica sicurezza» sia sostituito con «l’autorità». La pronuncia è stata deliberata l’11 gennaio 2012 e depositata in cancelleria il 7 febbraio 2012.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere in ogni momento gli errori materiali contenuti nelle proprie pronunce, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, senza che ciò incida sul contenuto decisorio della pronuncia corretta.

    Domande e risposte

    Cosa è un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?

    Un errore materiale è un refuso o una svista redazionale che non intacca la volontà decisoria della Corte: ad esempio, una parola storpiata o un numero errato. Può essere corretto con ordinanza senza riaprire il giudizio.

    Questa ordinanza cambia il significato dell’ordinanza n. 306/2011?

    No. Il dispositivo e la ratio decidendi dell’ordinanza n. 306/2011 rimangono intatti: la correzione riguarda solo un refuso tipografico nel corpo della motivazione.

    Chi può chiedere la correzione di un errore materiale alla Corte?

    La correzione può essere disposta d’ufficio dalla Corte oppure su istanza delle parti. Il procedimento è regolato dall’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 18/2012 – Divieto di cessione anticipata di licenze commerciali su aree pubbliche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Sardegna che vietava la cessione di attività commerciali su aree pubbliche prima che fossero trascorsi tre anni dal rilascio del titolo abilitativo. La norma, introducendo un vincolo temporale alla circolazione dei titoli, comprimeva la libertà d’impresa e violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3 della legge regionale sarda n. 6/2011 aveva inserito nell’art. 15-bis della legge regionale n. 5/2006 il divieto di cedere le licenze per il commercio su aree pubbliche (mercati, bancarelle, posteggi) prima del decorso di un triennio dalla data di rilascio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tale disposizione davanti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 15-bis, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 5/2006, introdotto dall’art. 3 della legge reg. n. 6/2011. Parametri: artt. 41 (libertà d’iniziativa economica) e 117, comma 2, lett. e) (tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato) della Costituzione; nonché art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso reg. n. 35 del 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15-bis, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 5/2006, nella parte in cui prevede che «la cessione dell’attività non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività stessa». Il vizio riscontrato è la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.: la disciplina dei limiti alla cedibilità dei titoli abilitativi commerciali rientra nella tutela della concorrenza, riservata allo Stato, e la Regione — anche quella a statuto speciale — non può restringerla con un vincolo triennale.

    Il principio

    Le Regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono introdurre vincoli temporali alla cessione di licenze per il commercio su aree pubbliche: tale materia, attenendo alla tutela della concorrenza e alla libertà di accesso al mercato, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Una Regione può vietare la vendita di una licenza del mercato per tre anni?

    No. La Corte ha dichiarato incostituzionale proprio questa regola della Sardegna: il vincolo triennale viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

    Perché la libertà di cedere una licenza commerciale riguarda la concorrenza?

    Perché limitare la circolazione dei titoli abilitativi ostacola l’accesso di nuovi operatori al mercato, comprime il libero esplicarsi dell’iniziativa economica e altera le condizioni di concorrenza tra imprenditori.

    La sentenza annulla anche le norme sul trasferimento in generale?

    No. La dichiarazione di illegittimità è circoscritta al solo comma 4 dell’art. 15-bis, che imponeva il divieto triennale; le restanti disposizioni sul trasferimento dell’attività commerciale non sono state toccate.

    Norme collegate