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La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 7, comma 4, 16, 27 e 28 della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo 2013 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa) e dei principi di coordinamento della finanza pubblica. È stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’art. 19.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria regionale dell’Abruzzo per il 2013 conteneva alcune disposizioni che impegnavano risorse finanziarie senza adeguata copertura: una destinava fondi del bilancio 2012 (stanziati per debiti sanitari) al trasporto pubblico; altre prevedevano contributi a favore di enti e associazioni su capitoli privi di stanziamento o con stanziamento insufficiente. L’Abruzzo era già assoggettata a piano di rientro dal disavanzo sanitario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 4, 16, 19, 27 e 28 della legge reg. Abruzzo n. 2/2013 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, per difetto di copertura finanziaria e violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 7, comma 4 (destinazione al trasporto pubblico di fondi stanziati per debiti sanitari), 16 (contributo al CRAB su capitolo privo di stanziamento), 27 (contributo all’Associazione On The Road senza indicazione del capitolo) e 28 (contributo per gestione forestale su capitolo privo di stanziamento). Per l’art. 19, la Regione aveva nel frattempo aumentato lo stanziamento, determinando la cessazione della materia del contendere.
Il principio
Le leggi regionali di spesa devono indicare i mezzi per far fronte ai nuovi oneri finanziari e imputarli a capitoli di bilancio con stanziamenti sufficienti. La destinazione di fondi vincolati (come quelli per debiti sanitari in Regioni in piano di rientro) ad altri scopi viola i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e l’obbligo costituzionale di copertura.
Domande e risposte
Cosa significa «copertura finanziaria» di una legge di spesa?
Ogni legge che prevede nuovi oneri finanziari deve indicare le risorse con cui far fronte a tali spese: riduzioni di altre voci di bilancio, entrate supplementari, o utilizzo di risorse già disponibili. Senza copertura adeguata, la legge è incostituzionale per violazione dell’art. 81 Cost.
Cosa è un piano di rientro sanitario?
Il piano di rientro è un programma di risanamento che le Regioni con gravi disavanzi nella sanità devono sottoscrivere con il Governo. Comporta obiettivi vincolanti di riduzione della spesa e il controllo statale sulla destinazione delle risorse sanitarie. Le Regioni in piano di rientro non possono liberamente destinare ad altri scopi le risorse sanitarie.
I contributi alle associazioni possono essere inseriti nelle leggi finanziarie regionali?
Sì, ma devono rispettare l’obbligo di copertura: devono essere imputati a capitoli di bilancio con sufficiente stanziamento e, se necessario, la legge deve prevedere la variazione di bilancio corrispondente.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — copertura finanziaria delle leggi e equilibrio di bilancio
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica (legislazione concorrente)
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