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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale Valle d’Aosta n. 27/2012 nella parte in cui esentava alcuni interventi edilizi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica previsto dalla normativa statale (d.lgs. n. 42/2004) e nella parte in cui attribuiva alla Giunta regionale il potere di fissare limiti quantitativi ai fini della tutela del paesaggio. Le norme statali in materia costituiscono «norme fondamentali di riforma economico-sociale» vincolanti anche per le Regioni speciali.
Di cosa si tratta
La Valle d’Aosta aveva modificato la propria legge regionale sulla tutela del paesaggio, esentando alcune categorie di interventi edilizi dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica richiesta dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004). Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che violasse gli standard minimi di tutela del paesaggio fissati dalla legislazione statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 9 e 10 della legge reg. Valle d’Aosta n. 27/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione e alle norme interposte degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) nonché al d.P.R. n. 139/2010.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 nella parte in cui introduceva esenzioni dall’autorizzazione paesaggistica non previste dalla normativa statale, e dell’art. 9 nella parte relativa ai limiti che la Giunta poteva stabilire sulla tutela del paesaggio. L’art. 10 è stato invece salvato. Le disposizioni statali del Codice dei beni culturali costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale vincolanti anche per la Valle d’Aosta nonostante il suo Statuto speciale.
Il principio
Le norme statali sulla tutela del paesaggio (in particolare l’obbligo di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali) costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti per tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale come la Valle d’Aosta. Le Regioni speciali non possono abbassare unilateralmente gli standard minimi di tutela del patrimonio paesaggistico.
Domande e risposte
Cosa è l’autorizzazione paesaggistica e quando serve?
L’autorizzazione paesaggistica è un atto amministrativo rilasciato dalla Regione (o dal comune delegato) che consente di realizzare interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. È richiesta per la maggior parte degli interventi che modificano l’aspetto esteriore di edifici o aree protette, anche quelli di modesta entità.
Perché le Regioni speciali devono rispettare le norme statali sul paesaggio?
Perché le norme fondamentali di riforma economico-sociale si impongono a tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, in quanto costituiscono standard minimi di tutela che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del patrimonio paesaggistico comune.
Quale è la differenza tra autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata?
L’autorizzazione ordinaria (art. 146 d.lgs. n. 42/2004) è richiesta per interventi di maggiore impatto e comporta un procedimento più complesso con il coinvolgimento della Soprintendenza. Quella semplificata (d.P.R. n. 139/2010) si applica a interventi di lieve entità e ha un iter più snello.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.