Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 32/2012 – Illegittimità di più norme della legge finanziaria regionale abruzzese 2011

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi quattro articoli della legge finanziaria regionale abruzzese 2011 (l.r. n. 1/2011): le norme su compensi straordinari per il personale della protezione civile post-sisma (art. 11), una norma finanziaria non meglio precisata (art. 16), la tariffa agevolata per il soccorso sanitario ai residenti (art. 75, comma 3) e la riduzione degli oneri associativi a carico di categorie professionali (art. 76, comma 1), per violazione di competenze statali e della libertà di associazione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato otto articoli della legge finanziaria reg. Abruzzo 2011 (l.r. n. 1/2011): quelli relativi a compensi straordinari del personale regionale della protezione civile (art. 11), norme finanziarie varie (artt. 16, 36, 47, 55, 63), tariffe del soccorso sanitario SUEM 118 (art. 75) e oneri associativi di categorie (art. 76). La Corte ha esaminato le questioni e ha dichiarato l’illegittimità di quattro articoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011). Parametri: artt. 3, 18, 23, 97, 117 e 120 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 26/2011). Giudice relatore: Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato illegittimo l’art. 11, perché la disciplina dei compensi per lavoro straordinario del personale della Protezione Civile nell’emergenza post-sisma rientra nella competenza esclusiva statale; 2) dichiarato illegittimo l’art. 16; 3) dichiarato illegittimo l’art. 75, comma 3, nella parte riguardante la riduzione della tariffa SUEM 118 per i residenti in Abruzzo e la relativa copertura a carico del fondo sanitario; 4) dichiarato illegittimo l’art. 76, comma 1, per violazione della libertà di associazione (art. 18 Cost.); 5) dichiarato estinto il giudizio sulle questioni relative all’art. 47.

    Il principio

    Le Regioni non possono legiferare sulle materie riservate allo Stato nemmeno con norme inserite nella legge finanziaria regionale: la competenza esclusiva statale in materia di protezione civile, di disciplina delle professioni e di tutela della concorrenza non può essere derogata da norme regionali, anche se inserite in un provvedimento di carattere finanziario. Le norme regionali che comprimono la libertà di associazione senza il consenso degli associati violano l’art. 18 Cost.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Abruzzo non poteva disciplinare i compensi della protezione civile post-sisma?

    Perché la gestione dell’emergenza sismica del 2009 era stata attribuita a strutture statali (Protezione Civile nazionale, Commissario delegato) con ordinanze statali. I compensi del personale operante in tale contesto rientrano nella competenza esclusiva statale in materia di protezione civile.

    Perché la tariffa ridotta del 118 per i residenti viola la Costituzione?

    Perché la riduzione della tariffa veniva coperta con risorse del fondo sanitario nazionale assegnate al SUEM 118 per garantire il servizio a tutti, non solo ai residenti. La norma creava una disparità di trattamento e alterava la destinazione vincolata delle risorse statali.

    Cosa è la libertà di associazione e perché è stata violata dall’art. 76?

    L’art. 18 Cost. garantisce a tutti il diritto di associarsi liberamente. L’art. 76, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 1/2011 modificava gli oneri associativi di categorie professionali senza il consenso degli associati, ledendo la libertà di associazione protetta dalla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2012 – Perdita automatica della potestà genitoriale per alterazione di stato incostituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 569 del codice penale nella parte in cui applicava automaticamente la perdita della potestà genitoriale (oggi responsabilità genitoriale) alla condanna per il delitto di alterazione di stato (art. 567, comma 2, c.p.), senza consentire al giudice alcuna valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 569 c.p. prevedeva che dalla condanna per il delitto di alterazione di stato ex art. 567 c.p. (ad esempio la dichiarazione di false generalità alle autorità di stato civile per attribuire a un bambino una filiazione diversa da quella reale) conseguisse di diritto la perdita della potestà genitoriale. Il Tribunale di Milano, giudicante nel procedimento penale a carico di M.L.F., ha sollevato questione di legittimità ritenendo che l’automatismo precludesse ogni considerazione dell’interesse della minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 569 del codice penale. Parametri: artt. 2, 3, 27 (comma 3), 30 e 31 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Milano, in composizione collegiale (r.o. n. 141/2011). Giudice relatore: Alessandro Criscuolo. Parti costituite: curatore speciale della minore M.N. (avv. Laura De Rui), Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 567, comma 2, c.p. consegue di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. Tutti gli altri profili restano assorbiti.

    Il principio

    L’applicazione automatica di pene accessorie che incidono sulla responsabilità genitoriale è incostituzionale quando esclude che il giudice possa valutare nel caso concreto l’interesse superiore del minore: l’automatismo penale non può travolgere la tutela del minore garantita dagli artt. 30 e 31 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è il reato di alterazione di stato (art. 567, comma 2, c.p.)?

    Consiste nell’alterare lo stato civile di un neonato mediante false dichiarazioni all’ufficiale dello stato civile o con altri mezzi fraudolenti, attribuendo al bambino una filiazione diversa da quella reale. È punito con la reclusione da tre a dieci anni.

    Dopo questa sentenza il giudice può non applicare la perdita della potestà?

    Sì. La sentenza elimina l’automatismo: il giudice deve valutare in concreto se la perdita della responsabilità genitoriale risponda all’interesse del minore, potendo non applicarla se tale interesse lo richiede.

    La stessa logica vale per altri automatismi penali sulle pene accessorie familiari?

    La Corte ha progressivamente esteso questo principio ad altri automatismi che escludono la valutazione giudiziale dell’interesse del minore: ogni pena accessoria che incida sulla responsabilità genitoriale deve poter essere modulata dal giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 55/2012 – Accreditamento strutture sanitarie Lazio ed estinzione del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso governativo contro la legge della Regione Lazio n. 6 del 2011 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Lo Stato aveva rinunciato integralmente all’impugnazione dopo che la Regione aveva modificato la propria normativa adeguandola alle censure governative, e la Regione aveva accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lazio n. 6 del 2011 aveva introdotto una nuova disciplina delle procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie private, consentendo in via transitoria la prosecuzione delle attività anche in assenza dei requisiti definitivi e attribuendo alle ASL (anziché alla Regione) la competenza ad indire la conferenza dei servizi. Il Governo aveva impugnato vari commi della legge per violazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, e 6, comma 5, della legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione. Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La Regione Lazio aveva abrogato e modificato le norme impugnate con la legge n. 12 del 2011, adeguandosi sostanzialmente ai rilievi governativi. Lo Stato aveva pertanto rinunciato integralmente al ricorso (con due atti successivi), e la Regione aveva formalmente accettato la rinuncia con delibera della Giunta regionale.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative. La modifica della normativa impugnata che recepisce le censure governative costituisce il presupposto tipico per la rinuncia del Governo al ricorso originario.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le strutture sanitarie quando il Governo rinuncia al ricorso?

    L’estinzione del processo significa che la normativa regionale novellata (quella che ha recepito le censure governative) rimane in vigore senza ulteriori contestazioni di costituzionalità. Le strutture sanitarie sono soggette alla nuova disciplina regionale che ha abrogato le norme più permissive.

    Chi ha la competenza a disciplinare l’accreditamento delle strutture sanitarie?

    La materia è di legislazione concorrente (tutela della salute, art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio. I livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m) spettano però allo Stato in via esclusiva.

    Che cos’è l’accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie?

    L’accreditamento provvisorio è un regime transitorio che consente alle strutture sanitarie di operare in convenzione con il Servizio sanitario nazionale in attesa del rilascio dell’accreditamento definitivo, subordinato al possesso di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi verificati dalla Regione.

  • Corte cost. n. 81/2012 – Inammissibile il conflitto sulla nomina degli assessori regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania contro le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che avevano annullato il decreto di nomina di un assessore, ritenendo violato il principio di equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta regionale. La Corte ha ribadito che i decreti di nomina degli assessori non sono “atti politici” insindacabili.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente della Giunta regionale della Campania aveva nominato un assessore di sesso maschile in sostituzione di uno dimissionario, lasciando nella Giunta una sola componente femminile. Il TAR e il Consiglio di Stato avevano annullato il decreto di nomina per violazione dell’art. 46, comma 3, dello Statuto regionale campano, che impone “il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini” nella Giunta. La Regione Campania aveva allora sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la nomina degli assessori fosse un atto politico insindacabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4502/2011 (e alla sentenza TAR Campania n. 1985/2011), sostenendo la violazione dell’art. 122, quinto comma, Cost., che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la nomina degli assessori. La Regione riteneva che questi decreti fossero atti politici non soggetti al sindacato del giudice amministrativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile anche l’intervento in giudizio dell’avvocato Annarita Petrone (la ricorrente nel giudizio amministrativo). Il conflitto era inammissibile perché la questione riguardava in sostanza la correttezza dell’interpretazione operata dal giudice amministrativo circa la natura vincolante dell’art. 46 dello Statuto regionale, materia che non rientra nel sindacato della Corte costituzionale in sede di conflitto tra enti.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti non è lo strumento per contestare il modo in cui un giudice ha interpretato il diritto applicabile; esso presuppone che un organo dello Stato abbia invaso le sfere di competenza costituzionalmente attribuite a un altro soggetto. Quando la questione è se un atto regionale dovesse o meno rispettare una norma statutaria, il giudice amministrativo ha competenza a decidere e non vi è spazio per il conflitto.

    Domande e risposte

    La nomina degli assessori regionali è un atto politico insindacabile?

    No, secondo la giurisprudenza amministrativa confermata dalla Corte: i decreti di nomina degli assessori devono rispettare i criteri giuridici fissati dallo statuto regionale (tra cui la parità di genere), e sono quindi soggetti al sindacato del giudice amministrativo. Non rientrano negli “atti di governo” esclusi dalla giurisdizione ai sensi dell’art. 7 del codice del processo amministrativo.

    Cosa prevede il principio di equilibrata presenza di genere nella Giunta?

    L’art. 46, comma 3, dello Statuto della Regione Campania richiede “il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini”. Secondo il Consiglio di Stato, questo non è un obiettivo meramente programmatico, ma un vincolo giuridico vincolante per il Presidente della Giunta al momento della nomina e della sostituzione degli assessori.

    Quali Regioni prevedono norme simili?

    Molte Regioni italiane hanno inserito nei propri statuti il principio di parità di genere nella composizione degli organi esecutivi, in attuazione dell’art. 51 Cost. (parità nell’accesso alle cariche elettive) e dell’art. 1 della l. cost. n. 3/2003 che ha inserito il principio di parità nei nuovi artt. 117 e 122 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 54/2012 – Divieto regionale di depositi di rifiuti radioattivi e competenza statale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui vietava l’installazione sul territorio regionale di depositi di materiali e rifiuti radioattivi anche in presenza di intesa con lo Stato. La materia è di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nessuna Regione può sottrarsi unilateralmente agli oneri di solidarietà connessi allo smaltimento di tali rifiuti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato una norma che vietava l’installazione sul proprio territorio di impianti nucleari e di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, consentendo deroghe solo previa intesa con lo Stato. La Corte ha già dichiarato incostituzionali norme analoghe di altre Regioni (Puglia, Basilicata, Campania) con la sentenza n. 331 del 2010 e della stessa Regione Molise con la sentenza n. 247 del 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e dell’art. 120, primo comma, della Costituzione. La Corte ha limitato il proprio esame alla parte riguardante i depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). La previsione dell’intesa nella norma regionale non è sufficiente a sanare il vizio, perché le modalità di collaborazione Stato-Regioni devono essere disciplinate dal legislatore statale competente, non da quello regionale. La censura ex art. 120 Cost. è rimasta assorbita.

    Il principio

    La disciplina dei materiali e rifiuti radioattivi spetta in via esclusiva al legislatore statale (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). Nessuna Regione può sottrarsi unilateralmente agli oneri di solidarietà connessi allo smaltimento di tali rifiuti, anche invocando motivazioni di protezione civile o tutela della salute: il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi non può essere risolto sul principio di autosufficienza delle singole Regioni.

    Domande e risposte

    Perché il voto referendario del 2011 sul nucleare non ha reso superflua questa sentenza?

    Il referendum del giugno 2011 ha abrogato le norme che consentivano la costruzione di nuovi impianti nucleari in Italia. La sentenza riguarda però la disciplina dei rifiuti radioattivi, che rimane vigente indipendentemente dall’esito referendario: i rifiuti radioattivi continuano a esistere e devono comunque essere stoccati e smaltiti.

    La Regione non può tutelare la salute dei propri cittadini vietando i depositi nucleari?

    La Corte ha chiarito che, in materia di rifiuti radioattivi, la competenza è esclusivamente statale e i poteri regionali non possono consentire interventi preclusivi che pregiudichino la corretta gestione dello smaltimento su scala nazionale. La tutela della salute in ambito regionale non legittima misure che rendano impossibile o gravemente difficile lo smaltimento di rifiuti pericolosi a livello nazionale.

    Che cosa significa che la previsione dell’intesa non salva la norma regionale?

    Le idonee forme di collaborazione tra Stato e Regioni in materia ambientale devono essere individuate e disciplinate dal legislatore statale competente. Se è la Regione a condizionare l’installazione di depositi a una propria intesa, sta di fatto esercitando un potere veto su una materia che non le appartiene, aggirando così il riparto costituzionale delle competenze.

  • Corte cost. n. 30/2012 – Illegittimità degli incentivi fiscali regionali sardi ai Comuni montani

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge finanziaria regionale sarda 2011, che concedevano crediti d’imposta alle imprese nei Comuni montani e istituivano corsi-concorso per la progressione di carriera del personale regionale, entrambi in contrasto con la competenza statale esclusiva e con i vincoli europei sugli aiuti di Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale sarda 2011 (l.r. n. 1/2011) prevedeva: (art. 3) un credito d’imposta del 20% delle imposte sui redditi o dell’IRAP pagate nel 2011 dalle imprese con sede nei Comuni montani sardi (fino a 10.000 euro per beneficiario); (art. 7, commi 1-3) procedure di selezione del personale regionale tramite corsi-concorso per la progressione di carriera. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della l.r. Sardegna n. 1/2011. Parametri: artt. 3, 23, 97, 117, commi 1, 2 (lett. e ed l) e 3, Cost.; artt. 3 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna (l.c. n. 3/1948); artt. 56 ss., 53 e 64 del TFUE (concorrenza e aiuti di Stato). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 28/2011). Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della l.r. Sardegna n. 1/2011; 2) dichiarato, in via conseguenziale, l’illegittimità anche dell’art. 7, comma 3-bis, della stessa legge (perché funzionale ai corsi-concorso dichiarati illegittimi).

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre agevolazioni fiscali (crediti d’imposta) a favore di imprese localizzate nel proprio territorio: tali misure, configurando aiuti di Stato in senso europeo e incidendo sulla materia della concorrenza e del sistema tributario, rientrano nella competenza esclusiva statale. Sono inoltre illegittime le norme regionali sui corsi-concorso per la carriera del personale che invadono la competenza statale in materia di ordinamento civile e del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

    Domande e risposte

    Una Regione può introdurre crediti d’imposta per le imprese nel proprio territorio?

    No, in linea di principio. I crediti d’imposta sulle imposte erariali rientrano nella materia tributaria e della concorrenza, di competenza statale esclusiva. Inoltre, nel caso, la misura configurava un aiuto di Stato potenzialmente contrario agli artt. 56 e seguenti del TFUE.

    Perché anche l’art. 7, comma 3-bis, è stato dichiarato illegittimo?

    La Corte lo ha dichiarato illegittimo «in via conseguenziale» ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953: quella disposizione era strettamente strumentale all’attuazione dei corsi-concorso vietati e non poteva sopravvivere alla loro caducazione.

    Cosa sono i corsi-concorso e perché sono stati vietati?

    Sono procedure selettive interne per la progressione di carriera del personale regionale. La Corte ha ritenuto che la disciplina regionale violasse la competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione del lavoro pubblico (art. 117, comma 2, lett. l), Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2012 – Codice del turismo incostituzionale per invasione della competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in larga parte incostituzionale il d.lgs. n. 79/2011 (cosiddetto “Codice del turismo”), che aveva tentato di disciplinare organicamente la materia del turismo a livello statale. Il turismo è materia di competenza residuale delle Regioni dopo la riforma del Titolo V: lo Stato non può adottare una disciplina organica come se fosse di competenza esclusiva.

    Di cosa si tratta

    Con il d.lgs. n. 79/2011 il Governo aveva approvato un “codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, regolando in modo organico e nel dettaglio materie come le agenzie di viaggio, i contratti turistici, i servizi di accoglienza e le imprese turistiche. Le Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto avevano impugnato la norma sostenendo che il turismo, dopo la riforma costituzionale del 2001, è materia residuale regionale, non statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più Regioni hanno impugnato il d.lgs. n. 79/2011 in riferimento agli artt. 76, 77 primo comma, 117 terzo e quarto comma, e 118 primo comma Cost., nonché del principio di leale collaborazione. Le ricorrenti hanno sostenuto che lo Stato abbia disciplinato organicamente il turismo – materia residuale regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma Cost. – senza i presupposti per l’attrazione in sussidiarietà e senza adeguato coinvolgimento delle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79/2011, nella parte in cui approvava numerosi articoli del codice che disciplinavano materie di competenza regionale (agenzie di viaggio, imprese turistiche, contratti, strutture ricettive, ecc.), per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. (eccesso di delega) e dell’art. 117, quarto comma, Cost. (competenza residuale regionale in materia di turismo). Alcune questioni sono state dichiarate inammissibili; altre – relative ad aspetti di competenza statale – sono state ritenute infondate.

    Il principio

    Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), il turismo è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni. Lo Stato può intervenire solo per disciplinare profili di propria competenza esclusiva o concorrente (come la tutela della concorrenza), o in base al principio di sussidiarietà se sussistono specifiche esigenze unitarie. Non può adottare un codice organico dell’intera materia turistica senza il necessario rispetto della competenza regionale e senza le forme di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Il turismo è sempre stata una materia regionale?

    No. Prima della riforma del 2001, il turismo era materia di competenza legislativa concorrente (con legge-quadro statale e legislazione regionale di dettaglio). Con la riforma del Titolo V è diventato materia residuale regionale, non più elencata in Costituzione come concorrente né come esclusiva statale.

    Cosa è sopravvissuto del Codice del turismo dopo la sentenza?

    Sono rimasti in vigore solo quegli articoli che riguardavano materie di competenza statale (come l’attuazione della direttiva 2008/122/CE sui contratti di multiproprietà) o che la Corte ha ritenuto espressione della competenza concorrente. Tutte le disposizioni che disciplinavano organicamente il mercato del turismo in aree di competenza regionale sono state annullate.

    Le Regioni possono disciplinare il turismo senza nessun limite?

    No. Le Regioni hanno competenza residuale, ma devono rispettare i limiti derivanti dall’ordinamento comunitario, dalla tutela della concorrenza (materia esclusiva statale) e dai principi fondamentali che lo Stato può comunque fissare nelle materie di propria competenza concorrente connesse al turismo (es. ordine pubblico, lavoro).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; il turismo rientra nella competenza residuale regionale (quarto comma)
  • Corte cost. n. 53/2012 – Incarichi fiduciari del Presidente del Consiglio regionale e buon andamento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2011, che consentiva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi di una professionalità esterna scelta esclusivamente sulla base di rapporti fiduciari, senza alcun criterio selettivo alternativo. La norma violava gli artt. 3 e 97 della Costituzione per irragionevolezza e lesione del buon andamento della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva modificato la propria legge sull’organizzazione regionale aggiungendo una norma che permetteva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi del supporto di una professionalità esterna, scelta in base a soli criteri fiduciari, senza limiti temporali, senza criteri di qualificazione professionale alternativi e senza specificare il contenuto dell’incarico, rinviando a una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Il rimettente è il Governo in via principale (conflitto di attribuzioni).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La norma consentiva la selezione del collaboratore esterno del tutto in assenza di criteri di professionalità e competenza alternativi a quelli fiduciari, non stabiliva alcun termine di cessazione dell’incarico (nemmeno alla fine del mandato del Presidente) e rimetteva a futura delibera la definizione del contenuto dell’incarico. Tale indeterminatezza viola il buon andamento della pubblica amministrazione. La questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), è stata assorbita.

    Il principio

    Le Regioni possono prevedere collaborazioni esterne fiduciarie per i propri organi politici in deroga ai criteri statali, purché stabiliscano in alternativa altri criteri di valutazione della professionalità e competenza dei collaboratori. Non è ammissibile una norma che rimetta la scelta al solo criterio fiduciario, senza limiti temporali né criteri selettivi alternativi, perché ciò apre la strada a usi clientelari delle esternalizzazioni.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono assumere collaboratori esterni senza concorso?

    Sì, ma solo nel quadro degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, a condizione che esistano criteri di selezione che garantiscano la professionalità dei collaboratori. La mera fiduciarietà non è sufficiente: occorre che accanto al carattere fiduciario vi siano requisiti oggettivi di competenza.

    Qual è la differenza tra questa norma e quelle giudicate legittime dalla Corte?

    Nelle pronunce precedenti (es. sentenza n. 7 del 2011 sulla Liguria), la Corte ha giudicato legittime norme che, pur derogando ai criteri statali, prevedevano criteri alternativi come pregresse esperienze istituzionali, incarichi di responsabilità triennale o consulenza qualificata. La norma piemontese non prevedeva alcun criterio alternativo.

    Perché l’assenza di un termine finale dell’incarico aggrava il vizio?

    Gli uffici di diretta collaborazione sono per natura temporanei e connessi con la permanenza in carica dell’organo politico. Consentire che l’incarico sopravviva al mandato dell’organo che lo ha conferito senza specifiche ragioni aggiunge un ulteriore elemento di irragionevolezza alla norma.

  • Corte cost. n. 29/2012 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (fondo microcredito Molise)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Molise istitutiva di un fondo per il microcredito, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. La rinuncia comporta l’estinzione del giudizio ai sensi delle norme integrative.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Molise 14 marzo 2011, n. 5 («Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise»), in riferimento agli artt. 3 e 16, comma 1, della Costituzione (principio di eguaglianza e libertà di circolazione). Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 1, della legge reg. Molise n. 5/2011 (istituzione fondo microcredito). Parametri: artt. 3 e 16, comma 1, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 48/2011). Giudice relatore: Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. In base alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ex plurimis: sentt. n. 217 e n. 123/2011; ord. nn. 110 e 51/2011). La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito della questione di legittimità costituzionale sollevata.

    Domande e risposte

    Perché il Governo può rinunciare a un ricorso contro una legge regionale?

    Di solito perché la Regione ha modificato o abrogato la norma impugnata, oppure perché si è raggiunto un accordo in sede di leale collaborazione istituzionale. La rinuncia mette fine al contenzioso senza condanna né declaratoria di incostituzionalità.

    La legge reg. Molise sul microcredito è quindi valida?

    La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità. La dichiarazione di estinzione del processo non equivale a dichiarare la legge conforme alla Costituzione: significa solo che il ricorso non è stato coltivato.

    Qual era il problema sollevato dal Governo sulla legge molisana?

    Il ricorrente sosteneva che la limitazione del fondo ai soggetti residenti o con sede operativa nella Regione Molise potesse violare il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e la libertà di circolazione e stabilimento (art. 16, comma 1, Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 79/2012 – Gestioni liquidatorie delle ex-USL e separazione patrimoniale nelle ASL

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Basilicata che consentiva ai direttori generali delle ASL di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle nuove aziende sanitarie per pagare i debiti delle disciolte Unità sanitarie locali. La norma violava il principio statale fondamentale che vieta di far gravare sulle ASL i debiti delle pregresse gestioni delle ex-USL.

    Di cosa si tratta

    In materia di sanità, la legge statale n. 724/1994 impone alle Regioni di tenere separate le gestioni a stralcio delle disciolte USL dalle ordinarie attività delle nuove ASL. Ciò serve a garantire che le nuove aziende possano operare con criteri economici propri, senza essere onerate dalle passività accumulatesi nel vecchio sistema. La Regione Basilicata aveva adottato una norma che, in pratica, mescolava le due gestioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 6/2011 (che aveva aggiunto l’art. 6-bis alla l.r. n. 12/2008), in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (materia di tutela della salute), per contrasto con il principio fondamentale espresso dall’art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge n. 724/1994, che vieta alle Regioni di far gravare sulle ASL i debiti e i crediti delle gestioni pregresse delle ex-USL.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 6-bis della legge regionale n. 12/2008, sia nel testo originario (introdotto dalla l.r. Basilicata n. 6/2011) sia in quello modificato dalla legge regionale n. 17/2011. Anche la versione novellata – che parlava di “anticipazione di cassa” con onere a carico della Regione – non garantiva la necessaria separazione tra le masse patrimoniali delle ex-USL e delle ASL, configuando uno ius superveniens sostanzialmente confermativo della norma illegittima.

    Il principio

    La competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute incontra il limite dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale. Tra questi vi è la separazione patrimoniale assoluta tra le gestioni liquidatorie delle ex-USL e le nuove ASL: qualsiasi norma regionale che consenta, anche indirettamente, la commistione tra le due masse patrimoniali viola l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché era così importante separare le gestioni delle ex-USL da quelle delle ASL?

    Perché le ex-USL avevano spesso accumulato debiti rilevanti. Se le nuove ASL ne fossero diventate responsabili, sarebbero state appesantite finanziariamente fin dalla nascita, impedendo una gestione sanitaria efficiente e autonoma, a danno sia dell’erario sia dei pazienti.

    La Regione Basilicata aveva tentato di correggere la norma in pendenza del giudizio?

    Sì: durante il giudizio era entrata in vigore la l.r. n. 17/2011 che modificava l’art. 6-bis, introducendo il concetto di “anticipazione di cassa” con onere finale a carico della Regione. Ma la Corte ha ritenuto che questa nuova versione non risolvesse il problema della commistione patrimoniale e ne ha dichiarato egualmente l’incostituzionalità.

    Questa sentenza riguarda solo la Basilicata o ha effetti più generali?

    Il principio affermato ha portata generale: tutte le Regioni italiane devono rispettare la separazione patrimoniale tra le gestioni a stralcio delle ex-USL e le nuove ASL, pena l’illegittimità costituzionale delle leggi che consentano commistioni anche solo indirette.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni nella materia tutela della salute (terzo comma)
  • Corte cost. n. 28/2012 – Cessazione della materia del contendere su norma del bilancio regionale siciliano 2011

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro l’art. 3, comma 1, della legge di bilancio della Regione siciliana per il 2011, impugnata per violazione dell’art. 81, commi 3 e 4, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa). La norma era stata modificata nelle more del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 3, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 30 aprile 2011 (d.d.l. n. 630, bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), in riferimento all’art. 81, commi 3 e 4, Cost., per mancata indicazione della copertura finanziaria. Nelle more del giudizio la norma era stata modificata, eliminando il vizio denunciato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 30 aprile 2011 (d.d.l. n. 630). Parametro: art. 81, commi 3 e 4, Cost. (obbligo di copertura finanziaria delle leggi). Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (reg. ric. n. 44/2011). Giudice relatore: Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, conformemente alla propria costante giurisprudenza (ex plurimis: ord. nn. 11/2012 e 166, 76 e 2/2011). La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

    Il principio

    Il principio di copertura finanziaria delle leggi (art. 81 Cost.) è presidio fondamentale dell’equilibrio di bilancio: le Regioni — anche quelle a statuto speciale — devono indicare la copertura per le leggi di spesa. Quando la norma impugnata viene corretta nelle more del giudizio, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa prescrive l’art. 81, commi 3 e 4, della Costituzione?

    Ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (copertura finanziaria). Il principio vale sia per lo Stato sia per le Regioni e è uno degli strumenti costituzionali di equilibrio di bilancio.

    Il Commissario dello Stato può bloccare una legge di bilancio regionale siciliana?

    Sì. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana può impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della promulgazione, comprese le leggi di bilancio, in presenza di vizi di legittimità costituzionale.

    La decisione giudica la qualità del bilancio siciliano 2011?

    No. La cessazione della materia del contendere chiude il procedimento senza pronunciarsi sulla legittimità della norma originaria: la Corte prende atto che il vizio è stato rimosso e non entra nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2012 – Incostituzionalità della norma interpretativa sulla prescrizione bancaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, che pretendeva di interpretare autenticamente la decorrenza della prescrizione nelle azioni di ripetizione d’indebito nei contratti bancari. La norma, anziché chiarire una regola preesistente, ne introduceva una del tutto nuova, in violazione dei limiti costituzionali all’interpretazione autentica e del diritto a un giusto processo.

    Di cosa si tratta

    Molti correntisti avevano convenuto in giudizio le proprie banche chiedendo la restituzione di somme addebitate in modo illegittimo (capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto). La Corte di cassazione a sezioni unite aveva stabilito, con sentenza n. 24418/2010, a partire da quando decorra la prescrizione per tali azioni. Il Parlamento è intervenuto con una norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c., facendo decorrere la prescrizione dalla data della singola annotazione in conto, privando retroattivamente i correntisti della tutela già riconosciuta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brindisi (sez. distaccata di Ostuni), con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145/2011), ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 Cost., lamentando che l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010 non rispettasse i limiti della legge di interpretazione autentica: non esisteva, infatti, alcuna norma specifica sulla decorrenza della prescrizione nei contratti bancari da interpretare, e il significato attribuito era estraneo alle opzioni interpretative ricavabili dalla disciplina generale.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011. La norma, pur presentandosi come interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c., ha in realtà introdotto una regola nuova e retroattiva, alterando i giudizi in corso in violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di tutela giurisdizionale effettiva (art. 24 Cost.), nonché del diritto al giusto processo sancito dall’art. 6 CEDU, richiamato dall’art. 117 Cost.

    Il principio

    Una legge di interpretazione autentica è costituzionalmente legittima solo se chiarisce una norma preesistente ambigua e attribuisce a essa uno dei significati già ricavabili dal testo e dal sistema. Se invece introduce una disciplina sostanzialmente nuova e retroattiva, incidendo sui giudizi pendenti a favore di una delle parti, viola i limiti dell’interpretazione autentica, il principio di ragionevolezza e il diritto a un processo equo.

    Domande e risposte

    Perché la norma era considerata retroattiva?

    Perché modificava la decorrenza della prescrizione per fatti già avvenuti e per giudizi già pendenti, cambiando le regole del gioco a partita iniziata a favore delle banche e a danno dei correntisti che avevano già intrapreso un’azione legale.

    Cosa cambia concretamente per i correntisti dopo questa sentenza?

    Dopo la sentenza torna ad applicarsi il principio consolidato dalla Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418/2010): la prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dalla chiusura del rapporto (o dal versamento, se costituisce un vero pagamento in eccesso rispetto all’affidamento), non dalla singola annotazione in conto.

    La Corte ha annullato tutti i giudizi già decisi applicando la norma incostituzionale?

    La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti sui giudizi ancora pendenti al momento della pronuncia, non sui giudicati già passati in giudicato. I procedimenti ancora aperti potevano quindi essere ridecisi senza applicare la norma annullata.

    Norme collegate