Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 283/2013 – Ricorsi in materia di violazioni del Codice della strada: manifesta infondatezza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 9/2002 (correttivo del Codice della strada), sollevate dal Giudice di pace di Albenga in riferimento all’art. 76 della Costituzione. La norma che attribuisce al Prefetto il potere di decidere sui ricorsi in materia di sanzioni stradali non eccede la delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 9/2002, correttivo del Codice della strada, ha mantenuto in capo al Prefetto il potere di decidere sui ricorsi amministrativi in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Il Giudice di pace di Albenga sosteneva che tale attribuzione violasse l’art. 76 Cost. (eccesso di delega), poiché la legge delega (l. n. 85/2001) avrebbe imposto di attribuire questo potere al Presidente della giunta regionale, non al Prefetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Albenga ha sollevato, con tre ordinanze di identico tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 9/2002, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Presidente della giunta regionale il potere di decidere sui ricorsi amministrativi in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. Ha ritenuto che la legge delega (l. n. 85/2001) non imponesse affatto l’attribuzione del potere di decisione al Presidente della giunta regionale: la scelta di mantenere la competenza in capo al Prefetto rientrava nei margini discrezionali del legislatore delegato e non integrava alcun eccesso di delega.

    Il principio

    Il vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.) sussiste solo quando il decreto legislativo vada oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, adottando soluzioni che la delega non consentiva. L’interprete non può ricavare dalla delega obblighi che essa non ha posto: la mera possibilità di una diversa scelta non equivale ad un vincolo per il legislatore delegato.

    Domande e risposte

    Chi decide sui ricorsi per le sanzioni del Codice della strada?

    In via amministrativa, il Prefetto. In via giurisdizionale, il Giudice di pace (o il Tribunale per sanzioni di importo superiore). Il ricorso al Prefetto è un ricorso amministrativo alternativo al ricorso al Giudice di pace.

    Cosa è l’eccesso di delega?

    È un vizio che si verifica quando il Governo, nell’esercitare la delega legislativa conferitagli dal Parlamento, supera i limiti fissati dalla legge di delega (principi e criteri direttivi), adottando disposizioni non consentite o addirittura in contrasto con quanto previsto dal Parlamento.

    Perché la questione era manifestamente infondata?

    Perché la legge delega non imponeva di attribuire il potere al Presidente della giunta regionale: si trattava di una delle possibili soluzioni, non dell’unica obbligata. Il legislatore delegato aveva scelto di mantenere la competenza prefettizia, e tale scelta era compatibile con i principi della delega.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2013 – Accesso dei maestri di sci stranieri: non fondata la questione sulla legge toscana

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale toscana che disciplinava l’accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e di altri Stati. La disciplina regionale non invadeva la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva modificato la propria legge regionale sul turismo (l. r. n. 42/2000) per disciplinare le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti provenienti da altre Regioni italiane e da altri Stati dell’Unione Europea, in attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale toscana n. 74/2012, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sostenendo che la norma regionale, disciplinando le modalità di accesso al mercato della professione di maestro di sci, invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la norma toscana — che recepisce direttive europee in materia di qualifiche professionali — disciplina non la tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale), bensì la regolazione delle qualifiche professionali nel settore turistico, materia che rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regioni. La Regione aveva agito nel rispetto delle direttive europee e dei principi fondamentali statali.

    Il principio

    La disciplina regionale delle qualifiche professionali nel settore del turismo, attuativa di direttive europee, non si identifica con la “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono legiferare in materia di ordinamento delle professioni turistiche purché rispettino i principi fondamentali statali e gli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo.

    Domande e risposte

    Cosa regolava la legge regionale toscana impugnata?

    Disciplinava le modalità con cui i maestri di sci provenienti da altre Regioni italiane o da altri Stati UE potevano esercitare la professione in Toscana, in recepimento delle direttive europee sulle qualifiche professionali e sui servizi nel mercato interno.

    Perché la questione è stata ritenuta non fondata?

    Perché la legge regionale non riguardava la “tutela della concorrenza” (che è esclusivamente statale), bensì la disciplina delle qualifiche professionali nel turismo, materia in cui le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali statali e del diritto europeo.

    Qual è il confine tra tutela della concorrenza e professioni?

    La tutela della concorrenza riguarda le regole del mercato (antitrust, aiuti di Stato, liberalizzazioni). La disciplina delle qualifiche professionali attiene all’ordinamento delle professioni, che è materia diversa, in cui le Regioni hanno margini di azione nelle materie di loro competenza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, con particolare riguardo alla tutela della concorrenza (lett. e) e alle materie concorrenti
  • Corte cost. n. 281/2013 – Revoca della patente per condanne pregresse in materia di stupefacenti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del Codice della strada nella parte in cui applica il divieto di conseguire la patente e la revoca di quella posseduta anche a chi sia stato condannato con sentenza di patteggiamento prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009. L’applicazione retroattiva della norma violava i principi di irretroattività e non colpevolezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha modificato l’art. 120 del Codice della strada, estendendo il divieto di conseguire la patente e prevedendo la revoca automatica di quella già posseduta per chi sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Un TAR si interrogava se tale disciplina potesse applicarsi anche alle condanne pronunciate prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Umbria ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992, come sostituito dalla legge n. 94/2009: la prima, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di patente e la revoca; la seconda, per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui la norma opera anche con riferimento a condanne “patteggiate” precedenti all’entrata in vigore della legge n. 94/2009.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, nella parte in cui si applica anche a sentenze di patteggiamento pronunciate in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 94/2009. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la prima questione (automatismo della revoca), non ritenendo necessaria una pronuncia su quel punto nel caso concreto.

    Il principio

    Le conseguenze accessorie delle condanne penali — come il divieto di patente e la revoca automatica — non possono applicarsi retroattivamente a fatti commessi e sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore della norma che le introduce. L’applicazione retroattiva di tali misure contrasta con i principi di irretroattività e di prevedibilità delle conseguenze giuridiche della propria condotta, ricavabili dagli artt. 3 e 27 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 120 del Codice della strada dopo la legge del 2009?

    Stabiliva che le persone condannate per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990) non potessero conseguire la patente di guida, e che quella già posseduta fosse revocata automaticamente. La condanna con patteggiamento era equiparata alla condanna ordinaria.

    Perché la norma era incostituzionale nella sua applicazione retroattiva?

    Perché chi era stato condannato con patteggiamento prima del 2009 aveva scelto quel rito contando su un quadro di conseguenze giuridiche definito. Applicare retroattivamente la revoca della patente significava imporre una conseguenza “nuova” a un fatto già esaurito, violando il principio di irretroattività.

    Il divieto di patente per condannati per stupefacenti esiste ancora?

    Sì, ma si applica alle condanne pronunciate dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009. Per quelle precedenti, la parte dichiarata incostituzionale non è applicabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2013 – Congedo straordinario per assistenza a disabile grave: inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 in materia di congedo straordinario per assistenza a parenti con handicap grave. Il Tribunale di Voghera non aveva correttamente individuato la norma di risulta e non aveva esaurito le possibilità di interpretazione conforme.

    Di cosa si tratta

    L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) disciplina il congedo straordinario retribuito per l’assistenza a familiari con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992. La norma individua una gerarchia di soggetti legittimati (coniuge, genitori, fratelli, figli). Il Tribunale di Voghera dubitava della sua legittimità nella parte in cui non includeva i discendenti di secondo grado (i nipoti) tra i soggetti legittimati, in assenza di altri soggetti idonei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Voghera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati al congedo straordinario il discendente di secondo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da handicap grave.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente verificato se la questione potesse essere risolta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma vigente, né aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo. La manifesta inammissibilità non esclude che il problema sostanziale — l’estensione del congedo ai nipoti conviventi — possa essere riproposto in modo corretto.

    Il principio

    Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve previamente verificare se la questione possa essere risolta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. L’omissione di tale verifica, o la carenza di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, determinano la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto al congedo straordinario per assistenza a disabile grave?

    Il d.lgs. n. 151/2001 prevede una gerarchia di soggetti: coniuge convivente, poi genitori, poi figli conviventi, poi fratelli o sorelle conviventi, infine altri parenti entro il terzo grado. I nipoti possono rientrare in questa categoria, ma la questione della loro inclusione automatica ha richiesto ulteriori interventi normativi e giurisprudenziali successivi.

    Cosa significa manifesta inammissibilità?

    Significa che la questione è dichiarata inammissibile in camera di consiglio, senza udienza pubblica, perché presenta un vizio formale o procedurale evidente, come la mancata motivazione sulla rilevanza o la mancata sperimentazione dell’interpretazione conforme.

    La questione poteva essere riproposta?

    Sì. La manifesta inammissibilità non preclude al giudice di sollevare nuovamente la questione in modo più corretto, sanando i vizi procedurali rilevati dalla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 279/2013 – Sovraffollamento carcerario e rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. sollevate in materia di sovraffollamento carcerario. Pur riconoscendo che le condizioni delle carceri italiane integravano una violazione dell’art. 3 CEDU, la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in quanto richiedeva una riforma strutturale di sistema che spettava al legislatore, non alla Corte, introdurre.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Venezia e quello di Milano avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 147 del codice penale (rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena), ritenendo che la norma avrebbe dovuto prevedere — oltre ai casi già contemplati (gravi malattie, maternità) — anche il rinvio quando la pena si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità a causa del sovraffollamento carcerario. La Corte EDU aveva già condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti nelle carceri (caso Torreggiani).

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 3 CEDU), nella parte in cui non prevede l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità a causa del sovraffollamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha rilevato che, sebbene il problema fosse reale e grave, la soluzione non poteva consistere in un semplice ampliamento dell’istituto del rinvio facoltativo dell’esecuzione (che avrebbe potuto tradursi in un’impunità di fatto): occorreva invece un intervento strutturale del legislatore per ridurre il sovraffollamento. La Corte ha comunque ribadito che le condizioni carcerarie contrarie al senso di umanità violano l’art. 27, terzo comma, Cost. e l’art. 3 CEDU.

    Il principio

    Quando una questione di legittimità costituzionale richiede, per la sua soluzione, un intervento normativo di sistema che comporta scelte discrezionali del legislatore in materia di politica penitenziaria, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Ciò non significa che il problema sia irrilevante: significa che è il Parlamento a dover intervenire per garantire che l’esecuzione della pena rispetti la dignità umana, come impone l’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena?

    L’art. 147 c.p. consente al giudice di rinviare l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva in presenza di specifici presupposti (es. grave infermità fisica, donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno). I rimettenti chiedevano di estenderlo al caso di sovraffollamento.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Perché la soluzione al sovraffollamento non poteva essere il rinvio dell’esecuzione per tutti i detenuti (con evidenti effetti sulla sicurezza pubblica), ma richiedeva riforme strutturali del sistema penitenziario che spettano al legislatore, non alla Corte.

    Quali conseguenze ha avuto questa sentenza?

    La pronuncia ha stimolato l’intervento legislativo: nel 2013 sono stati adottati provvedimenti urgenti per ridurre il sovraffollamento carcerario (d.l. n. 146/2013), anche in risposta alle pressioni della Corte EDU e di questa sentenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 278/2013 – Diritto dell’adottato a conoscere le origini biologiche

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 nella parte in cui non consente al giudice — su richiesta dell’adottato — di interpellare la madre biologica che aveva scelto l’anonimato al momento della nascita, per verificare se intenda ancora mantenere tale volontà. Il diritto a conoscere le proprie origini è un diritto fondamentale della persona, che deve poter essere bilanciato con la volontà della madre.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) prevedeva, all’art. 28, comma 7, che le informazioni sulle origini biologiche dell’adottato fossero precluse quando la madre biologica avesse dichiarato di non voler essere nominata. Non era prevista alcuna possibilità per il giudice di interpellare la madre, neppure a distanza di decenni, per verificare se tale volontà permanesse. Un’adottata aveva adito il Tribunale per i minorenni di Catanzaro per accedere alle informazioni sulle sue origini, anche per ragioni sanitarie, e il Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983, come sostituito dall’art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU), nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle proprie origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di anonimato da parte della madre biologica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede — attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza — la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio adottato, allo scopo di verificare se permanga la volontà di non essere nominata. La Corte ha operato un bilanciamento tra il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e il diritto della madre all’anonimato, ritenendo che il secondo non possa essere assoluto e immutabile nel tempo.

    Il principio

    Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini biologiche costituisce un aspetto del diritto fondamentale all’identità personale tutelato dall’art. 2 Cost. Esso deve essere bilanciato con l’interesse della madre biologica all’anonimato, ma tale interesse non può trasformarsi in un divieto assoluto e perpetuo: il legislatore deve prevedere un meccanismo processuale che consenta, nel rispetto della riservatezza, di verificare se la madre intenda ancora mantenere il segreto sulle sue generalità.

    Domande e risposte

    Chi può richiedere di conoscere le proprie origini biologiche?

    La persona adottata, una volta maggiorenne, può chiedere al giudice di essere autorizzata ad accedere alle informazioni sulla propria origine. A seguito di questa sentenza, il giudice ha il potere — e il dovere — di interpellare la madre biologica per verificare se la sua volontà di anonimato permanga.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Prima della sentenza, l’anonimato della madre era assoluto e precludeva ogni accesso. Dopo la pronuncia, il giudice può interpellare la madre (in modo riservato) per verificare se la volontà di anonimato persista; se la madre conferma, l’anonimato viene mantenuto.

    Quali diritti sono in conflitto in questa vicenda?

    Da un lato il diritto dell’adottato all’identità personale e alla conoscenza delle proprie origini (art. 2 Cost., art. 8 CEDU); dall’altro il diritto della madre alla riservatezza e all’anonimato. La Corte ha stabilito che nessuno dei due può essere assoluto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 277/2013 – Illegittimità delle leggi regionali sarde sugli ammortizzatori sociali in deroga

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni delle leggi della Regione autonoma Sardegna n. 13/2012 e n. 17/2012, concernenti la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga e il finanziamento dei Centri servizi per il lavoro. Le norme regionali invadevano la competenza statale concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, violando gli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva adottato due leggi — la n. 13 del 26 giugno 2012 e la n. 17 del 13 settembre 2012 — per regolare la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga e il finanziamento degli enti locali che gestiscono i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale. Il Governo aveva impugnato entrambe le leggi dinanzi alla Corte, sostenendo che le Regioni non possono legiferare in modo autonomo su materie rientranti nella competenza concorrente senza rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 13/2012 e degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, e 6, comma 1, della legge regionale n. 17/2012, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. Il ricorrente sosteneva che le disposizioni impugnate introducevano meccanismi premiali e di selezione del personale per i Centri servizi del lavoro senza rispettare i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale sarda n. 13/2012 e degli artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; e 6, comma 1, della legge regionale n. 17/2012. Le disposizioni regionali risultavano incompatibili con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, poiché introducevano regole proprie in ordine alla gestione e al finanziamento dei servizi per il lavoro senza il rispetto dei vincoli statali.

    Il principio

    In materia di tutela e sicurezza del lavoro, rientrante nella competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le Regioni non possono adottare norme che contraddicano o superino i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. L’eventuale autonomia statutaria riconosciuta alle Regioni speciali non è sufficiente a derogare ai principi fondamentali che il legislatore nazionale ha posto a garanzia dell’uniformità del sistema previdenziale e del lavoro.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli ammortizzatori sociali in deroga?

    Sono strumenti di sostegno al reddito (come la cassa integrazione in deroga) concessi in via eccezionale a categorie di lavoratori o aziende non coperte dagli strumenti ordinari, attraverso accordi tra Stato, Regioni e parti sociali.

    Perché le leggi regionali sarde erano incostituzionali?

    Perché disciplinavano autonomamente aspetti della tutela e sicurezza del lavoro — materia di competenza legislativa concorrente — senza rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, invadendo così la sfera riservata allo Stato.

    Qual è la differenza tra competenza esclusiva e concorrente?

    Nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.) solo lo Stato può legiferare. Nella competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni adottano la disciplina di dettaglio nel rispetto di tali principi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2013 – Blocco azioni esecutive contro ASL in regioni commissariate: illegittimo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prorogava fino al 31 dicembre 2012 il blocco totale delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali delle regioni sottoposte a piano di rientro commissariato. Il blocco assoluto viola il diritto di difesa e il giusto processo.

    Di cosa si tratta

    Le regioni in grave deficit sanitario (tra cui la Campania) erano sottoposte a un piano di rientro gestito da un commissario ad acta. La legge n. 220 del 2010 aveva prorogato fino al 31 dicembre 2012 il divieto assoluto, per i creditori delle ASL di tali regioni, di avviare o proseguire qualsiasi azione esecutiva. Sette ordinanze di rimessione (TAR Campania sedi di Salerno e Napoli, Tribunale di Napoli e sezione di Pozzuoli) hanno sollevato questione di legittimità su questa previsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2011), nella parte in cui prorogava il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle ASL delle regioni commissariate. Parametri: artt. 2, 3, 24, 41, 111 e 117 della Costituzione. Rimettenti: TAR Campania (Salerno e Napoli), Tribunale di Napoli e sezione di Pozzuoli (7 ordinanze riunite).

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. Il blocco totale e assoluto delle azioni esecutive per un periodo così prolungato (prorogato più volte fino al 31 dicembre 2012) viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo (art. 111 Cost.): i creditori — spesso imprese fornitrici di beni e servizi alle ASL — vengono privati di qualsiasi strumento di tutela giurisdizionale per recuperare i loro crediti.

    Il principio

    Una sospensione generalizzata e temporalmente illimitata (o comunque molto prolungata) delle azioni esecutive nei confronti di un ente pubblico viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.). Il legislatore può introdurre limitazioni temporanee alle esecuzioni in situazioni di emergenza finanziaria, ma non può escludere del tutto e per un periodo indeterminato la tutela giurisdizionale dei creditori.

    Domande e risposte

    Perché esisteva il blocco delle azioni esecutive contro le ASL?

    Le regioni commissariate avevano accumulato debiti enormi verso i fornitori privati di beni e servizi sanitari. Il legislatore aveva introdotto il blocco delle esecuzioni per evitare che i pignoramenti e le procedure esecutive destabilizzassero ulteriormente le finanze regionali, rendendo impossibile l’attuazione del piano di rientro. L’idea era di «congelare» i debiti per il tempo necessario al risanamento.

    Perché il blocco viola l’art. 24 della Costituzione?

    L’art. 24 Cost. garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Il diritto di promuovere un’esecuzione forzata per recuperare un credito certo, liquido ed esigibile è parte essenziale di questa garanzia. Un blocco totale e prolungato priva il creditore di qualsiasi strumento per ottenere il soddisfacimento del suo diritto, rendendo la tutela giurisdizionale puramente teorica.

    Come possono tutelarsi i creditori delle ASL dopo questa sentenza?

    Dopo la dichiarazione di illegittimità, i creditori possono — in linea di principio — avviare o proseguire le azioni esecutive nei confronti delle ASL. In pratica, le difficoltà finanziarie delle aziende sanitarie delle regioni commissariate hanno portato a soluzioni legislative successive (piani di pagamento, cessione dei crediti, ecc.) per gestire ordinatamente il pagamento dei debiti pregressi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 185/2013 – Tenuità del fatto: inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000 (tenuità del fatto davanti al giudice di pace), sollevata dal Giudice di pace di Spoleto. L’ordinanza non conteneva alcuna motivazione sulla rilevanza né la descrizione della fattispecie concreta.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34, comma 3, del d.lgs. 274/2000 prevede che, una volta esercitata l’azione penale, la «particolare tenuità del fatto» possa essere dichiarata con sentenza dal giudice di pace solo se né l’imputato né la persona offesa vi si oppongano. Il Giudice di pace di Spoleto dubitava della costituzionalità di questa previsione, ritenendo irragionevole che la tutela della tenuità fosse condizionata dal «consenso» delle parti nella fase dibattimentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), nella parte in cui prevede che la particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata con sentenza «solo se l’imputato o la persona offesa non si oppongono». Parametri: artt. 3, 101 e 111 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Spoleto.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non conteneva alcuna motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e non descriveva nemmeno i requisiti minimi della fattispecie concreta: non era indicato il reato per cui si procedeva né le circostanze del caso. L’omessa descrizione della fattispecie preclude il controllo in punto di rilevanza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere la fattispecie concreta in modo sufficiente a consentire alla Corte di verificare che la norma sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo. L’omessa o insufficiente descrizione del fatto impedisce il controllo sulla rilevanza e rende la questione inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    In cosa consiste la particolare tenuità del fatto davanti al giudice di pace?

    L’art. 34 del d.lgs. 274/2000 prevede che il giudice di pace possa dichiarare la particolare tenuità del fatto quando, tenuto conto delle modalità della condotta, del danno, della pericolosità dell’autore e della sua capacità a delinquere, l’offesa risulta di minima entità. Se la dichiarazione avviene prima dell’esercizio dell’azione penale, il giudice decide con decreto (comma 2); se dopo, con sentenza ma solo in assenza di opposizione delle parti (comma 3).

    Perché la norma richiede l’assenza di opposizione?

    Il legislatore ha voluto bilanciare l’interesse pubblico alla rapida definizione dei procedimenti (tenuità) con il diritto delle parti — imputato e persona offesa — di ottenere una pronuncia nel merito. L’opposizione di qualunque parte blocca la dichiarazione di tenuità e impone la prosecuzione del processo. L’Avvocatura dello Stato ha precisato che non si tratta di «consenso» positivo ma di mancanza di opposizione.

    Questa norma è ancora vigente oggi?

    L’istituto della particolare tenuità del fatto è stato successivamente esteso a tutto il processo penale ordinario con il d.lgs. 28/2015 (art. 131-bis c.p.), che ha introdotto una disciplina generale. La norma specifica del giudice di pace (art. 34, comma 3, d.lgs. 274/2000) rimane comunque vigente per i procedimenti di competenza di quel giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 184/2013 – Eliminazione del fallimento d’ufficio: non fondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 5 del 2006, che aveva eliminato la dichiarazione d’ufficio del fallimento. Il Tribunale di Milano riteneva che tale eliminazione eccedesse la delega legislativa, ma la Corte ha giudicato che rientrasse nel «necessario coordinamento» previsto dalla legge delega.

    Di cosa si tratta

    La riforma della legge fallimentare del 2006 (d.lgs. 5/2006) aveva eliminato la possibilità per il tribunale di dichiarare il fallimento d’ufficio, cioè senza che nessuno lo avesse chiesto. Prima della riforma, il giudice poteva dichiarare il fallimento su segnalazione di qualsiasi soggetto o anche spontaneamente; dopo la riforma, il fallimento può essere dichiarato solo su ricorso del debitore, di un creditore o del P.M. Il Tribunale di Milano — sezione fallimentare — dubitava che questa scelta fosse compatibile con la delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), nella parte in cui aveva eliminato la possibilità di dichiarazione d’ufficio del fallimento. Parametri: artt. 76 e 77 della Costituzione (eccesso di delega). Rimettente: Tribunale di Milano, sezione fallimentare.

    La decisione della Corte

    Non fondata. L’eliminazione della dichiarazione d’ufficio del fallimento rientra nella facoltà del legislatore delegato di effettuare il «necessario coordinamento» della nuova disciplina con il resto dell’ordinamento, previsto dalla legge delega. La scelta è coerente con il principio generale «ne procedat judex ex officio» e con la natura privatistica del processo.

    Il principio

    Il legislatore delegato può fare scelte di sistema — come l’eliminazione dell’iniziativa officiosa — che non sono espressamente previste dalla legge delega ma rientrano nel «necessario coordinamento» della nuova disciplina. L’eliminazione del fallimento d’ufficio è una scelta coerente con il carattere prevalentemente privato del processo concorsuale e non configura eccesso di delega.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per fallimento d’ufficio?

    Prima della riforma del 2006, l’art. 6 della legge fallimentare (r.d. 267/1942) prevedeva che il fallimento potesse essere dichiarato dal tribunale d’ufficio, cioè su iniziativa propria del giudice, senza che nessuno ne facesse richiesta. Questa possibilità era stata introdotta per tutelare i creditori in caso di inerzia del debitore e degli stessi creditori.

    Perché il Tribunale di Milano dubitava della costituzionalità dell’eliminazione?

    Perché la legge delega (l. 80/2005) non prevedeva espressamente l’eliminazione del fallimento d’ufficio tra gli obiettivi della riforma. Il rimettente riteneva che il legislatore delegato avesse ecceduto i limiti della delega, violando gli artt. 76 e 77 Cost.

    Cos’è il principio «ne procedat judex ex officio»?

    Il principio latino «ne procedat judex ex officio» (il giudice non procede d’ufficio) esprime l’idea che in un sistema processuale di tipo dispositivo — dove le parti hanno l’iniziativa — il giudice non dovrebbe avviare procedimenti di propria iniziativa. La Corte ha ritenuto che l’eliminazione del fallimento d’ufficio fosse coerente con questo principio, che permea l’intero processo civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 183/2013 – Incompatibilità del giudice nel rinvio dopo ordinanza su continuazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 34 e 623 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano l’incompatibilità del giudice che aveva pronunciato un’ordinanza sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) a partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento di quella ordinanza da parte della Cassazione.

    Di cosa si tratta

    Nel procedimento di esecuzione penale, il condannato può chiedere che vengano riunite in un unico reato continuato più condanne già irrevocabili (art. 671 c.p.p.). Il giudice dell’esecuzione decide con ordinanza. Se la Cassazione annulla quell’ordinanza e rinvia, la questione era se lo stesso giudice che aveva pronunciato l’ordinanza annullata potesse decidere nuovamente. Il GIP del Tribunale di Velletri aveva sollevato questione di legittimità sul punto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 34 e 623, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedevano l’incompatibilità del giudice che aveva pronunciato l’ordinanza sul reato continuato in executivis a partecipare al giudizio di rinvio. Parametri: artt. 3 e 111, comma 2, della Costituzione. Rimettente: GIP Tribunale di Velletri.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale: il giudice che ha pronunciato l’ordinanza — sia di accoglimento sia di rigetto — sulla continuazione in executivis ex art. 671 c.p.p. non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento da parte della Cassazione. La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità in via consequenziale anche al concorso formale (art. 671 c.p.p. per il concorso).

    Il principio

    La terzietà e l’imparzialità del giudice (art. 111, comma 2, Cost.) richiedono che chi ha già deciso una questione non possa rideciderla nel giudizio di rinvio. Questo principio — già applicato al giudizio di cognizione — vale anche per le ordinanze pronunciate in sede esecutiva, perché anche in quel caso il giudice ha espresso una valutazione sul merito che può condizionarne l’imparzialità nel rinvio.

    Domande e risposte

    Cos’è il reato continuato in executivis (art. 671 c.p.p.)?

    L’art. 671 c.p.p. consente al condannato, dopo che le sentenze sono diventate irrevocabili, di chiedere al giudice dell’esecuzione che più condanne vengano riunite come reato continuato (o concorso formale), con il beneficio di applicare un’unica pena complessiva più favorevole invece della somma delle singole pene.

    Perché l’incompatibilità vale anche per le ordinanze di rigetto?

    Perché sia chi accoglie sia chi rigetta la domanda di continuazione esprime una valutazione di merito sulla questione. Nel rinvio, entrambi i giudici potrebbero essere condizionati dalla loro precedente valutazione, in senso confermativo o difensivo. La garanzia di imparzialità richiede che nessuno dei due possa ridecidere.

    Come si sceglie il giudice del rinvio?

    L’annullamento con rinvio da parte della Cassazione (art. 623 c.p.p.) indica quale giudice deve procedere nel giudizio di rinvio. Dopo questa sentenza della Corte, quando il rinvio riguarda un’ordinanza ex art. 671 c.p.p., il giudice che aveva pronunciato quella ordinanza deve essere sostituito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2013 – Incompatibilità gasdotti in zone sismiche: illegittima la legge abruzzese

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Abruzzo che stabiliva a priori l’incompatibilità dei gasdotti e oleodotti con le zone classificate sismiche, prevedendo un diniego automatico dell’intesa. La Regione non può sostituirsi allo Stato nella valutazione delle infrastrutture energetiche strategiche.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva introdotto una norma che dichiarava incompatibili i gasdotti e gli oleodotti con le zone classificate sismiche del territorio regionale e prevedeva il diniego automatico dell’intesa regionale necessaria per questi impianti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma perché invadeva la competenza statale in materia di infrastrutture energetiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3 della legge della Regione Abruzzo 30 ottobre 2012, n. 28 (che aggiungeva l’art. 1-bis alla legge regionale 2/2008). Parametri: artt. 3, 97, 117, commi 2, lett. h) e m), e 3, e 118, comma 1, della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Illegittimità costituzionale. La Regione non può stabilire a priori e in astratto l’incompatibilità di un’opera con il proprio territorio né prevedere un diniego automatico dell’intesa: violerebbe il principio di leale collaborazione e la competenza statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. L’intesa deve essere ricercata nel procedimento ex art. 52-quinquies del d.P.R. 327/2001.

    Il principio

    La competenza in materia di infrastrutture energetiche nazionali spetta allo Stato. La regione può partecipare al procedimento autorizzativo attraverso l’intesa, ma non può prevedere dinieghi automatici o incompatibilità a priori. Il principio di leale collaborazione impone che la valutazione avvenga caso per caso nel procedimento previsto dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Perché i gasdotti sono infrastrutture di competenza statale?

    Perché la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia sono materia di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali. Le grandi infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale rientrano nei principi fondamentali che lo Stato può disciplinare, e le regioni non possono bloccarle a priori.

    Cos’è l’intesa regionale nel procedimento di autorizzazione?

    Per le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse statale che attraversano il territorio regionale, la legge (in particolare il d.P.R. 327/2001 per le espropriazioni e il d.lgs. 152/2006 per le valutazioni ambientali) prevede che lo Stato debba acquisire l’intesa della regione interessata. Questa intesa non è un veto assoluto ma deve essere ricercata in buona fede: se non si raggiunge l’accordo, il dissenso deve essere motivato e possono attivarsi meccanismi di superamento.

    Cosa può fare la Regione per tutelare le zone sismiche?

    La Regione può segnalare le proprie preoccupazioni e le caratteristiche sismiche del territorio nel procedimento di intesa, richiedendo prescrizioni e misure di sicurezza più stringenti. Non può però opporre un diniego automatico e assoluto che impedisca in radice ogni valutazione tecnica caso per caso.

    Norme collegate