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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 in materia di congedo straordinario per assistenza a parenti con handicap grave. Il Tribunale di Voghera non aveva correttamente individuato la norma di risulta e non aveva esaurito le possibilità di interpretazione conforme.

Di cosa si tratta

L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) disciplina il congedo straordinario retribuito per l’assistenza a familiari con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992. La norma individua una gerarchia di soggetti legittimati (coniuge, genitori, fratelli, figli). Il Tribunale di Voghera dubitava della sua legittimità nella parte in cui non includeva i discendenti di secondo grado (i nipoti) tra i soggetti legittimati, in assenza di altri soggetti idonei.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Voghera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati al congedo straordinario il discendente di secondo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da handicap grave.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente verificato se la questione potesse essere risolta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma vigente, né aveva sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo. La manifesta inammissibilità non esclude che il problema sostanziale — l’estensione del congedo ai nipoti conviventi — possa essere riproposto in modo corretto.

Il principio

Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve previamente verificare se la questione possa essere risolta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. L’omissione di tale verifica, o la carenza di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, determinano la manifesta inammissibilità della questione.

Domande e risposte

Chi ha diritto al congedo straordinario per assistenza a disabile grave?

Il d.lgs. n. 151/2001 prevede una gerarchia di soggetti: coniuge convivente, poi genitori, poi figli conviventi, poi fratelli o sorelle conviventi, infine altri parenti entro il terzo grado. I nipoti possono rientrare in questa categoria, ma la questione della loro inclusione automatica ha richiesto ulteriori interventi normativi e giurisprudenziali successivi.

Cosa significa manifesta inammissibilità?

Significa che la questione è dichiarata inammissibile in camera di consiglio, senza udienza pubblica, perché presenta un vizio formale o procedurale evidente, come la mancata motivazione sulla rilevanza o la mancata sperimentazione dell’interpretazione conforme.

La questione poteva essere riproposta?

Sì. La manifesta inammissibilità non preclude al giudice di sollevare nuovamente la questione in modo più corretto, sanando i vizi procedurali rilevati dalla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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