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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 nella parte in cui non consente al giudice — su richiesta dell’adottato — di interpellare la madre biologica che aveva scelto l’anonimato al momento della nascita, per verificare se intenda ancora mantenere tale volontà. Il diritto a conoscere le proprie origini è un diritto fondamentale della persona, che deve poter essere bilanciato con la volontà della madre.
Di cosa si tratta
La legge n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) prevedeva, all’art. 28, comma 7, che le informazioni sulle origini biologiche dell’adottato fossero precluse quando la madre biologica avesse dichiarato di non voler essere nominata. Non era prevista alcuna possibilità per il giudice di interpellare la madre, neppure a distanza di decenni, per verificare se tale volontà permanesse. Un’adottata aveva adito il Tribunale per i minorenni di Catanzaro per accedere alle informazioni sulle sue origini, anche per ragioni sanitarie, e il Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983, come sostituito dall’art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU), nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle proprie origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di anonimato da parte della madre biologica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede — attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza — la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio adottato, allo scopo di verificare se permanga la volontà di non essere nominata. La Corte ha operato un bilanciamento tra il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e il diritto della madre all’anonimato, ritenendo che il secondo non possa essere assoluto e immutabile nel tempo.
Il principio
Il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini biologiche costituisce un aspetto del diritto fondamentale all’identità personale tutelato dall’art. 2 Cost. Esso deve essere bilanciato con l’interesse della madre biologica all’anonimato, ma tale interesse non può trasformarsi in un divieto assoluto e perpetuo: il legislatore deve prevedere un meccanismo processuale che consenta, nel rispetto della riservatezza, di verificare se la madre intenda ancora mantenere il segreto sulle sue generalità.
Domande e risposte
Chi può richiedere di conoscere le proprie origini biologiche?
La persona adottata, una volta maggiorenne, può chiedere al giudice di essere autorizzata ad accedere alle informazioni sulla propria origine. A seguito di questa sentenza, il giudice ha il potere — e il dovere — di interpellare la madre biologica per verificare se la sua volontà di anonimato permanga.
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Prima della sentenza, l’anonimato della madre era assoluto e precludeva ogni accesso. Dopo la pronuncia, il giudice può interpellare la madre (in modo riservato) per verificare se la volontà di anonimato persista; se la madre conferma, l’anonimato viene mantenuto.
Quali diritti sono in conflitto in questa vicenda?
Da un lato il diritto dell’adottato all’identità personale e alla conoscenza delle proprie origini (art. 2 Cost., art. 8 CEDU); dall’altro il diritto della madre alla riservatezza e all’anonimato. La Corte ha stabilito che nessuno dei due può essere assoluto.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, base del diritto all’identità personale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato come parametro
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, rilevante per le motivazioni sanitarie dell’istanza
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