Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 262/2013 – Conflitto di attribuzioni: insindacabilità parlamentare e dichiarazioni diffamatorie

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni rese dall’on. Enrico La Loggia in un’intervista al «Corriere della Sera» del 18 giugno 2006 riguardanti presunte irregolarità elettorali. La Corte ha ammesso il conflitto e disposto la notifica alla Camera per procedere al merito.

    Di cosa si tratta

    Tre magistrati dell’Ufficio centrale circoscrizionale estero avevano citato in giudizio il deputato Enrico La Loggia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da dichiarazioni ritenute diffamatorie, contenute in un articolo di stampa del 2006. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle opinioni rientravano nell’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Milano, investita della causa civile di risarcimento, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando che quelle dichiarazioni potessero essere coperte da immunità parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguarda la delibera della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, con cui l’Assemblea ha affermato l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. La Loggia, applicando l’art. 68, primo comma, Cost. Il giudice rimettente è la Corte d’appello di Milano, seconda sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 262 del 2013, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953. Ha riconosciuto sia la legittimazione attiva della Corte d’appello, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, sia la legittimazione passiva della Camera dei deputati, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68 Cost. Ha quindi disposto la notifica del ricorso alla Camera, rinviando la decisione nel merito.

    Il principio

    La legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione in materia di insindacabilità parlamentare spetta al giudice ordinario ogni volta che la delibera parlamentare invada la sfera di attribuzione giurisdizionale: in tali casi la questione è ammissibile e il conflitto deve essere notificato all’organo parlamentare per la successiva decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per insindacabilità parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.?

    L’insindacabilità tutela i parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni: non possono essere perseguiti né civilmente né penalmente. Il confine è però tracciato dalla connessione funzionale con l’attività parlamentare.

    Chi può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in questa materia?

    Il giudice investito della causa civile o penale contro un parlamentare può sollevare conflitto di attribuzione se ritiene che la delibera parlamentare di insindacabilità non abbia i presupposti richiesti dalla Costituzione, ledendo la propria sfera giurisdizionale.

    Qual è l’effetto della dichiarazione di ammissibilità del conflitto?

    La dichiarazione di ammissibilità è una fase preliminare: la Corte verifica solo se il conflitto è proponibile, rinviando al merito la valutazione sulla fondatezza. Il giudice deve poi notificare il ricorso all’organo parlamentare e rideporlo in cancelleria.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — disciplina l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 2/2012 – Non fondate le questioni sull’esenzione IRPEF provinciale di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 15/2010: le esenzioni dall’addizionale regionale IRPEF introdotte dalla Provincia autonoma sono consentite dall’art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Province ampia libertà di manovra sui tributi erariali il cui gettito è ad esse devoluto.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva introdotto, con la legge prov. n. 15/2010, due esenzioni dall’addizionale regionale IRPEF: una per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 12.500 euro, l’altra per i contribuenti con figli a carico e reddito non superiore a 25.000 euro. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le disposizioni davanti alla Corte, ritenendole incompatibili con la normativa statale sull’addizionale regionale (art. 50 del d.lgs. n. 446/1997), che attribuisce alle Regioni solo la facoltà di maggiorare l’aliquota, non di introdurre esenzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione e agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Il ricorrente sosteneva che le Province autonome potessero intervenire sull’addizionale regionale solo nelle forme espressamente consentite dalla legge statale (cioè la maggiorazione dell’aliquota), non introducendo esenzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale — aggiunto dalla legge n. 191/2009 in attuazione dell’Accordo di Milano — attribuisce alle Province autonome ampia libertà di manovra sui tributi erariali il cui gettito è a esse interamente devoluto. Quando la legge statale consente alle Regioni di intervenire su un tributo (ad esempio, autorizzando la variazione dell’aliquota), le Province autonome possono «in ogni caso» modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, purché non si superi il limite delle aliquote superiori fissate dalla legge statale (Sent. n. 2 del 2012, depositata il 12 gennaio 2012).

    Il principio

    L’art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome una libertà di manovra più ampia di quella riconosciuta alle Regioni ordinarie. Quando la legge statale consente una qualche manovra su un tributo erariale il cui gettito è devoluto alla Provincia, quest’ultima può introdurre anche modifiche diverse e più ampie (come le esenzioni), purché non determinino una pressione fiscale superiore all’aliquota massima statale. La Provincia autonoma non è vincolata al tipo specifico di manovra consentito dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano può introdurre esenzioni IRPEF che le Regioni ordinarie non possono prevedere?

    Perché lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (art. 73, comma 1-bis) attribuisce alle Province autonome una competenza tributaria più ampia rispetto a quella delle Regioni ordinarie. Inoltre, il gettito dell’addizionale regionale IRPEF è interamente devoluto alla Provincia, che ha quindi piena responsabilità delle scelte che comportano minori entrate.

    Esiste un limite alle esenzioni che la Provincia può introdurre?

    Sì. Il limite è che le modifiche non devono determinare una pressione tributaria superiore all’aliquota massima fissata dalla legge statale (che per l’addizionale regionale IRPEF è pari all’1,4%). Le esenzioni — che riducono il gettito — sono per definizione al di sotto di tale limite e rientrano quindi nell’autonomia tributaria provinciale.

    L’Accordo di Milano ha cambiato qualcosa rispetto alle competenze tributarie provinciali?

    Sì. L’Accordo di Milano del 2009, recepito dalla legge n. 191/2009 con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 73 dello Statuto, ha ampliato la potestà legislativa provinciale in materia di tributi erariali, consentendo alle Province autonome una libertà di intervento «in ogni caso», non limitata al tipo di manovra già espressamente consentito dalla legge statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; la lett. e) del comma 2 riserva allo Stato la materia del sistema tributario, parametro della questione
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, ulteriore parametro evocato
  • Corte cost. n. 1/2012 – Incostituzionale il disallineamento del tasso di ragguaglio per la conversione della pena pecuniaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981 nella parte in cui, dopo l’8 agosto 2009, continuava a prevedere il tasso di 38 euro (anziché 250 euro) per la conversione delle pene pecuniarie ineseguite in libertà controllata: il disallineamento rispetto al tasso aggiornato dall’art. 135 c.p. violava il principio di uguaglianza, aggravando irragionevolmente la posizione dei condannati insolvibili.

    Di cosa si tratta

    Il Magistrato di sorveglianza di Catania doveva decidere sulla conversione di una pena pecuniaria di oltre 56.000 euro rimasta ineseguita per insolvibilità del condannato. La legge n. 94/2009 aveva aggiornato da 38 a 250 euro il coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive (art. 135 c.p.), ma aveva lasciato invariato il tasso di conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata fissato dall’art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981. Il risultato era che un condannato insolvibile subiva una sanzione di conversione enormemente più onerosa di quella che avrebbe ricevuto se fosse stato condannato direttamente a una pena detentiva equivalente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (sicurezza pubblica) — nella parte in cui ha aggiornato il tasso di ragguaglio dell’art. 135 c.p. senza fare altrettanto per l’art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981 — in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta dall’8 agosto 2009 dell’art. 102, terzo comma, della legge n. 689/1981, nella parte in cui stabilisce che il ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità avviene calcolando euro 38 anziché euro 250 per un giorno di libertà controllata. Lo squilibrio introdotto dalla novella del 2009 — che rendeva il valore della libertà controllata oltre sei volte inferiore a quello della detenzione — non era frutto di una scelta discrezionale del legislatore, ma di un’omissione, e ricreava la stessa situazione già censurata con la sentenza n. 440 del 1994 (Sent. n. 1 del 2012, depositata il 12 gennaio 2012).

    Il principio

    Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) vieta che il condannato insolvibile — che deve convertire la pena pecuniaria in libertà controllata — subisca un trattamento irragionevolmente più sfavorevole rispetto a chi è condannato direttamente a una pena detentiva. Il legislatore può differenziare i coefficienti di ragguaglio, ma solo in base a ragioni coerenti con la politica criminale; non può farlo per omissione, creando squilibri incompatibili con la ragionevolezza del sistema.

    Domande e risposte

    Cos’è la libertà controllata e quando si applica?

    La libertà controllata è una sanzione sostitutiva introdotta dalla legge n. 689/1981, che può essere applicata dal giudice in sostituzione di pene detentive brevi o, dal magistrato di sorveglianza, in sede di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato. Comporta obblighi di presentazione alle autorità e restrizioni alla libertà di movimento.

    Perché il disallineamento tra i due tassi di ragguaglio è incostituzionale?

    Perché determina un paradosso: il condannato a pena pecuniaria che non può pagarla — già in condizione di svantaggio economico — finisce per scontare una sanzione di conversione più onerosa (in rapporto alla pena originaria) di quella a cui andrebbe incontro un condannato a pena detentiva. Questo ribalta la logica del sistema, che mirava a ridurre le conseguenze negative della condanna in relazione alle condizioni economiche del reo.

    La sentenza si applicava anche alle conversioni già avvenute prima del 2012?

    La Corte ha precisato che l’incostituzionalità opera con riferimento al periodo successivo all’8 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 94/2009 che aveva creato il disallineamento). Per i procedimenti già esauriti prima della sentenza, si applicano le ordinarie regole processuali sul giudicato.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della dichiarazione di incostituzionalità
  • Corte cost. n. 2903/2013 – Inammissibili gli interventi di associazioni cooperative nel giudizio previdenziale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi della Confederazione Cooperative Italiane, della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell’Associazione Generale Cooperative Italiane nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Tribunale di Lucca in materia previdenziale: le associazioni non erano parti dei giudizi principali né titolari di un interesse qualificato, diretto e immediato ai rapporti sostanziali dedotti.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in due procedimenti (r.o. n. 232 e n. 240 del 2011) riguardanti rapporti previdenziali tra società cooperative e l’ente previdenziale. In entrambi i giudizi erano intervenute le principali associazioni di rappresentanza delle cooperative italiane, ritenendo che l’esito delle questioni avrebbe potuto incidere sulle posizioni delle cooperative aderenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di questioni sollevate dalle associazioni: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 59 del 2013, letta all’udienza del 26 febbraio 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle tre confederazioni cooperative nei giudizi r.o. n. 232 e n. 240 del 2011 promossi dal Tribunale di Lucca.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi. Le posizioni sostanziali dedotte nei giudizi a quibus concernono profili attinenti ai rapporti previdenziali tra le specifiche società cooperative ricorrenti e l’ente previdenziale. Tali rapporti non mettono in gioco le prerogative delle associazioni confederali intervenienti, né toccano in modo diretto e immediato le loro posizioni soggettive (Ord. 2903 del 2013).

    Il principio

    Le associazioni di categoria non possono intervenire nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale per il solo fatto che la norma censurata riguardi il settore da esse rappresentato o incida sulle imprese associate. L’interesse richiesto deve essere qualificato — diretto e immediato al rapporto giuridico sostanziale dedotto nel singolo giudizio — non meramente analogo a quello delle parti o diffuso sull’intera categoria.

    Domande e risposte

    Perché le grandi confederazioni cooperative non potevano intervenire?

    Perché i giudizi principali riguardavano i rapporti previdenziali di specifiche cooperative con l’ente previdenziale, non le prerogative delle confederazioni come tali. L’interesse delle confederazioni era di categoria — tutelare le associate — ma non era direttamente connesso al rapporto sostanziale oggetto di quei due specifici giudizi di lavoro.

    Le cooperative singole che erano parti del giudizio principale potevano invece intervenire?

    Sì. Le parti del giudizio principale — le società cooperative ricorrenti davanti al Tribunale di Lucca — avrebbero potuto costituirsi nel giudizio incidentale. È solo l’intervento dei soggetti estranei al giudizio a quo a essere soggetto alla più restrittiva regola dell’interesse qualificato.

    Questa giurisprudenza crea un problema di accesso alla giustizia costituzionale per le associazioni di categoria?

    La Corte ha sistematicamente risposto di no: le associazioni possono tutelare le proprie posizioni nei giudizi comuni e promuovere la sollevazione di questioni incidentali nei procedimenti che vedono le loro associate come parti. Il limite dell’interesse qualificato non esclude la tutela, ma la incanalizza nelle sedi processuali appropriate.

  • Corte cost. n. 2304/2013 – Inammissibile l’intervento di ANIGAS nel giudizio sulla distribuzione del gas

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) nel giudizio incidentale promosso dal TAR Lombardia sull’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93/2011 (mercato del gas naturale): l’associazione non era parte del giudizio principale e non era titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sede di Milano) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (attuazione delle direttive europee sull’energia e sul gas), nel giudizio promosso da Enel Rete Gas s.p.a. per l’annullamento degli atti relativi a una gara indetta dal Comune di Corbetta per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale. L’ANIGAS aveva depositato atto di intervento nel giudizio costituzionale chiedendo il rigetto della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione sollevata dall’ANIGAS: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 134 del 2013, letta all’udienza del 23 aprile 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento nel giudizio r.o. n. 115 del 2012 promosso dal TAR Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento. Il giudizio a quo riguardava un rapporto tra Enel Rete Gas s.p.a. e il Comune di Corbetta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. L’ANIGAS — associazione di categoria degli industriali del gas — non era né parte di quel rapporto né titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Ord. 2304 del 2013).

    Il principio

    Un’associazione di categoria non acquista automaticamente la legittimazione a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale per il solo fatto che la norma censurata riguardi il settore di cui essa è rappresentativa. L’interesse qualificato deve essere diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel singolo giudizio a quo, non all’interesse generale di settore.

    Domande e risposte

    Perché ANIGAS non poteva intervenire, pur rappresentando il settore del gas?

    Il giudizio principale riguardava un rapporto contrattuale specifico tra Enel Rete Gas e il Comune di Corbetta. L’interesse dell’ANIGAS è un interesse di categoria, relativo all’intero settore della distribuzione del gas, non un interesse direttamente connesso al rapporto sostanziale dedotto in quel singolo giudizio.

    Chi era legittimato a intervenire in quel giudizio?

    Oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, se pertinente, al Presidente della Giunta regionale, erano legittimati: Enel Rete Gas s.p.a. e il Comune di Corbetta (parti del giudizio principale), nonché eventuali terzi titolari di un interesse direttamente connesso all’affidamento di quel specifico servizio di distribuzione del gas nel Comune di Corbetta.

    La sentenza n. 134/2013 sulla distribuzione del gas era comunque rilevante per il settore?

    Sì. La questione principale riguardava una norma del d.lgs. n. 93/2011 sull’attuazione delle direttive europee sull’energia. La pronuncia di merito aveva rilevanza per l’intero settore, ma questo non modificava le regole processuali sull’ammissibilità dell’intervento nel singolo giudizio incidentale.

  • Corte cost. n. 1911/2013 – Ammissibile l’intervento dell’INPS nel giudizio incidentale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento dell’INPS nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ordinanza n. 318 del 2013): l’Istituto era portatore di un interesse qualificato che avrebbe potuto essere direttamente inciso dall’esito del giudizio.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l’INPS aveva depositato atto di intervento. L’Istituto non era parte del giudizio principale. La Corte ha esaminato se l’INPS potesse essere ammesso a intervenire ai sensi delle regole consolidate in materia di intervento di terzi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione sollevata dall’INPS: è un’ordinanza dibattimentale (allegata all’ordinanza n. 318 del 2013, letta all’udienza del 19 novembre 2013) con la quale la Corte ha valutato l’ammissibilità dell’intervento dell’Istituto nel giudizio incidentale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento dell’INPS. Richiamando la costante giurisprudenza sui presupposti per l’intervento di terzi nel giudizio incidentale (tra le tante, sentenze n. 199 del 2011, n. 116 del 2013, n. 134 del 2013), la Corte ha rilevato che l’INPS era portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e che avrebbe potuto essere direttamente inciso dall’esito del giudizio (Ord. 1911 del 2013).

    Il principio

    L’intervento di un soggetto terzo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile quando tale soggetto sia portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e possa essere direttamente inciso dall’esito del giudizio. Quando queste condizioni sono soddisfatte — come nel caso dell’INPS — la Corte ammette l’intervento. Non basta che il soggetto abbia un interesse generico o analogo a quello delle parti.

    Domande e risposte

    In quali casi un ente pubblico come l’INPS può intervenire nel giudizio incidentale?

    Quando è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto giuridico sostanziale dedotto nel giudizio a quo, e quando l’esito del giudizio potrebbe incidere direttamente sulla sua posizione. Nel caso dell’INPS, la natura di ente previdenziale e il rapporto diretto con le questioni pensionistiche o previdenziali spesso soddisfano questo requisito.

    Qual è la differenza tra questo caso e quello del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati (Ord. 705/2013)?

    Il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati era un’associazione i cui soci avevano un interesse indiretto: il giudizio principale riguardava rapporti previdenziali tra cooperative e enti previdenziali, non le posizioni dei singoli giornalisti pensionati. L’INPS, invece, è l’ente che gestisce il rapporto previdenziale oggetto del giudizio, e quindi è direttamente inciso dall’esito della pronuncia.

    La dichiarazione di ammissibilità dell’intervento significa che l’INPS ha ragione nel merito?

    No. L’ammissibilità dell’intervento è una questione processuale distinta dal merito della questione di legittimità costituzionale. La Corte valuta solo se il soggetto può partecipare al giudizio, non se la sua posizione di merito sia fondata.

  • Corte cost. n. 1807/2013 – Inammissibile l’intervento tardivo di CODACONS e associazione scuola

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento del CODACONS e dell’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Trento: l’atto di intervento era stato depositato ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 15 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 marzo 2012. Il CODACONS e l’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola avevano depositato un unico atto di intervento il 21 dicembre 2012, ossia circa nove mesi dopo la scadenza del termine. Nessuna delle due associazioni era parte del giudizio principale davanti al Tribunale di Trento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione sollevata dagli intervenuti: è un’ordinanza dibattimentale (allegata all’ordinanza n. 206 del 2013, letta all’udienza del 27 marzo 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento tardivo delle due associazioni nel giudizio r.o. n. 32 del 2012 promosso dal Tribunale di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento per tardività. L’art. 4, commi 3 e 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che l’atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio. Tale termine è perentorio (sentenze n. 81 del 2012, n. 257 del 2007, n. 190 del 2006). L’intervento era stato depositato il 21 dicembre 2012, oltre nove mesi dopo la scadenza (Ord. 1807 del 2013).

    Il principio

    Il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio per depositare l’atto di intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è perentorio. Il suo mancato rispetto rende l’intervento inammissibile per tardività, indipendentemente dalla qualità del soggetto interveniente e dalla rilevanza dei suoi interessi.

    Domande e risposte

    Entro quando deve essere depositato un atto di intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale?

    Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio (ordinanza di rimessione). Il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta, non dalla notifica o dalla conoscenza dell’ordinanza.

    Cosa succede se l’atto di intervento viene depositato dopo i venti giorni?

    La Corte lo dichiara inammissibile per tardività. Il soggetto intervenuto non può partecipare al giudizio né presentare memorie o deduzioni. La tardività non ammette sanatorie o rimessioni in termini.

    CODACONS e simili associazioni di consumatori possono mai intervenire nei giudizi davanti alla Corte?

    Sì, a condizione che rispettino il termine perentorio dei venti giorni e che dimostrino di essere titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo. Non basta la generica tutela di categorie di soggetti regolati dalla norma censurata.

  • Corte cost. n. 1806/2013 – Inammissibile l’intervento di privati nel giudizio in via d’azione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento della Compagnia italiana di navigazione Spa nel giudizio in via d’azione promosso dallo Stato contro una Regione: in tali giudizi — che si svolgono esclusivamente tra titolari di potestà legislativa — non è ammesso l’intervento di soggetti privi di detta potestà.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 della Costituzione (giudizio che ha originato la sentenza n. 230 del 2013), la Compagnia italiana di navigazione Spa aveva depositato atto di intervento. La Compagnia era una società privata che riteneva di avere un interesse diretto nella controversia tra Stato e Regione che era oggetto del giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione incidentale: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 230 del 2013, letta all’udienza del 18 giugno 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento della società privata nel giudizio in via principale promosso ai sensi dell’art. 127 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento. Il giudizio di costituzionalità promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 Cost. si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa. I soggetti privi di tale potestà dispongono di altri mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive — anche costituzionali — sia davanti ad altre istanze giurisdizionali sia eventualmente davanti alla Corte in via incidentale. La CIN era priva di potestà legislativa (Ord. 1806 del 2013).

    Il principio

    Il giudizio in via principale di legittimità costituzionale (art. 127 Cost.) è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa (Stato, Regioni, Province autonome). I soggetti privati, privi di tale potestà, non sono legittimati a intervenire in tali giudizi, anche se abbiano un interesse concreto nella controversia. Essi potranno tutelare le proprie posizioni nei giudizi comuni o, in via incidentale, davanti alla stessa Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra giudizio in via incidentale e giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale?

    Il giudizio in via incidentale nasce da una questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice nel corso di un procedimento. Il giudizio in via principale (d’azione) è invece instaurato direttamente dallo Stato o da una Regione, senza necessità di un procedimento comune sottostante. Le regole sulla legittimazione a intervenire sono diverse nei due tipi di giudizio.

    Un privato che sia direttamente colpito da una legge regionale può impugnarla davanti alla Corte costituzionale?

    Non in via diretta né come parte nel giudizio in via principale. Il privato deve attendere che sorga una controversia davanti a un giudice comune, il quale potrà poi sollevare la questione incidentale. Oppure potrà invocare il rimedio davanti al giudice amministrativo per gli atti applicativi della legge.

    Perché la legge limita così rigorosamente l’intervento nel giudizio principale?

    Perché il giudizio in via principale è concepito come uno strumento di regolazione dei rapporti costituzionali tra soggetti dotati di potestà normativa, non come un giudizio sui diritti soggettivi dei singoli. La Corte ha sistematicamente escluso l’intervento di privati per non alterare la natura e la struttura di tale procedimento.

  • Corte cost. n. 905/2013 – Inammissibili gli interventi di Confindustria e altri nel giudizio ILVA

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di Confindustria, Federacciai, WWF e dei signori Fornaro nel giudizio di legittimità costituzionale sul decreto-legge ILVA (d.l. n. 207/2012): nessuno di essi era parte del giudizio principale davanti al GIP di Taranto, né era titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207 (convertito dalla l. n. 231/2012), relativo alle misure per la crisi degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (la vicenda ILVA di Taranto). Nel giudizio costituzionale avevano depositato atti di intervento Confindustria, Federacciai, WWF Italia onlus e i fratelli Fornaro (privati direttamente colpiti dall’inquinamento).

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione sollevata dagli intervenuti: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 85 del 2013, letta all’udienza del 9 aprile 2013) con la quale la Corte ha deciso sull’ammissibilità degli interventi nel giudizio r.o. n. 19 del 2013, promosso dal GIP di Taranto avente ad oggetto il d.l. n. 207/2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi. Nel giudizio incidentale sono ammessi soltanto le parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. I rapporti sostanziali dedotti nel procedimento a quo concernono profili che — pur potendo riguardare le posizioni di Confindustria, Federacciai, WWF e dei privati — non concernono direttamente le prerogative o i diritti di tali soggetti in quanto tali (Ord. 905 del 2013).

    Il principio

    Anche in giudizi di grande rilevanza pubblica (come quello sull’ILVA), la regola dell’interesse qualificato per l’intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale si applica senza eccezioni. Non basta che i terzi intervenuti siano economicamente o fisicamente colpiti dagli effetti della norma censurata: occorre che il rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale tocchi direttamente e immediatamente la loro posizione giuridica soggettiva.

    Domande e risposte

    Perché il WWF e i privati Fornaro non potevano intervenire nel giudizio ILVA davanti alla Corte?

    Pur essendo vittime o portatori di interessi legati all’inquinamento prodotto dallo stabilimento, non erano parti del procedimento penale a quo davanti al GIP di Taranto. Il rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio riguardava specifici profili penali che non toccavano direttamente e immediatamente i loro diritti in modo distinto da quello di qualunque altro soggetto regolato dalla norma censurata.

    Confindustria e Federacciai sono associazioni di categoria: questo è sufficiente per intervenire?

    No. La qualità di associazione di categoria o di rappresentante di interessi collettivi non equivale all’interesse qualificato richiesto per l’intervento nel giudizio incidentale. L’interesse deve essere diretto e immediato al rapporto giuridico specifico dedotto nel singolo giudizio a quo, non all’interesse di settore in via generale.

    Chi avrebbe potuto intervenire in quel giudizio?

    Solo i soggetti che fossero parti del procedimento penale davanti al GIP di Taranto (ad esempio, eventuali imputati o persone offese costituite parte civile in quel giudizio) oppure terzi con un interesse qualificato direttamente connesso al rapporto sostanziale oggetto del procedimento penale principale.

  • Corte cost. n. 705/2013 – Inammissibile l’intervento di terzi senza interesse qualificato nel giudizio incidentale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti sul taglio delle pensioni INPGI: l’associazione non era parte del giudizio principale e non era titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio (r.o. n. 55 del 2013), avente ad oggetto le decurtazioni pensionistiche operate tramite l’INPGI, era intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, un’associazione senza fini di lucro che intendeva tutelare i propri soci danneggiati dai tagli pensionistici. L’associazione non era parte del giudizio a quo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione incidentale di legittimità costituzionale promossa dall’associazione, ma di un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 116 del 2013, letta all’udienza del 7 maggio 2013) con cui la Corte ha deciso sull’ammissibilità dell’intervento spiegato dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati nel giudizio r.o. n. 55 del 2013.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi a intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale per le leggi regionali), soltanto le parti del giudizio principale e i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. L’interesse dei soci dell’associazione — pur potendo essere indirettamente toccato dall’esito del giudizio — non aveva i caratteri di immediatezza e direttezza richiesti (Ord. 705 del 2013).

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Non basta che i terzi abbiano interessi analoghi a quelli delle parti o che siano indirettamente toccati dalla norma censurata: l’intervento di soggetti con interessi meramente analoghi contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio, privando la questione del preventivo vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Chi può intervenire in un giudizio di legittimità costituzionale incidentale?

    Possono intervenire: il Presidente del Consiglio dei ministri (sempre), il Presidente della Giunta regionale (per le leggi regionali), le parti del giudizio principale, e i terzi titolari di un interesse qualificato direttamente e immediatamente connesso al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

    Perché l’interesse indiretto di un’associazione non basta per intervenire?

    Perché ammettere interventi di soggetti con interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale svuoterebbe il carattere incidentale del giudizio costituzionale: i terzi accederebbero senza che sia stato verificato dal giudice a quo che la questione è rilevante e non manifestamente infondata nel loro caso specifico.

    Può una pensionato intervenire direttamente nel giudizio se la legge censurata riduce la sua pensione?

    Solo se era parte del giudizio a quo (il giudizio da cui è sorta la questione incidentale). Se il pensionato non era parte di quel giudizio, può intervenire solo dimostrando di essere titolare di un interesse qualificato e direttamente connesso al rapporto giuridico dedotto in quel procedimento specifico.

  • Corte cost. n. 504/2013 – Inammissibile la costituzione tardiva del Presidente del Consiglio in conflitto tra enti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri in un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti: la deliberazione di resistenza del Consiglio dei ministri era intervenuta oltre il termine perentorio fissato per la costituzione in giudizio, e l’Avvocatura dello Stato non può costituirsi senza previa deliberazione dell’organo collegiale.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti che ha originato la sentenza n. 60 del 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri — tramite l’Avvocatura generale dello Stato — si era costituito in giudizio depositando la propria memoria il 27 marzo 2012 (entro il termine). Tuttavia, la deliberazione di resistenza del Consiglio dei ministri era avvenuta solo il 3 aprile 2012 ed era stata depositata in cancelleria il 16 aprile, oltre il termine perentorio per la costituzione (scaduto il 3 aprile 2012).

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione incidentale di legittimità costituzionale: è un’ordinanza dibattimentale letta all’udienza del 26 febbraio 2013 e allegata alla sentenza n. 60 del 2013, con la quale la Corte ha regolato la partecipazione al giudizio. I termini di costituzione nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sono fissati dagli artt. 25, terzo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall’art. 25, comma 4, delle Norme integrative.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri. I termini di costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sono perentori (sentenze n. 332 del 2011, n. 149 del 2009, n. 313 del 2006). La deliberazione del Consiglio dei ministri è inoltre presupposto indefettibile per la costituzione, e la sua mancanza al momento del deposito della memoria dell’Avvocatura rende inammissibile la costituzione medesima (Ord. allegata alla sent. n. 60 del 2013, letta all’udienza del 26 febbraio 2013).

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti davanti alla Corte costituzionale, i termini di costituzione sono perentori. La costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri richiede necessariamente la previa deliberazione dell’organo collegiale (Consiglio dei ministri): senza tale deliberazione, l’atto di costituzione è inammissibile anche se materialmente depositato entro il termine.

    Domande e risposte

    Entro quando deve costituirsi il Presidente del Consiglio in un conflitto di attribuzione tra enti?

    Ai sensi dell’art. 25, commi 3 e 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per la costituzione decorre dalla notifica del ricorso e è perentorio. Nel caso in esame, l’ultima notifica regolare era avvenuta il 23 febbraio 2012 e il termine scadeva il 3 aprile 2012.

    Perché è necessaria la previa deliberazione del Consiglio dei ministri?

    La Corte costituzionale ha costantemente affermato che l’organo collegiale deve autorizzare sia la proposizione del ricorso sia la resistenza in giudizio. L’Avvocatura generale dello Stato può rappresentare il Governo davanti alla Corte solo se previamente l’organo politico collegiale ne ha deliberato la partecipazione.

    Cosa succede se la costituzione è dichiarata inammissibile?

    Il soggetto la cui costituzione è dichiarata inammissibile non può partecipare al giudizio né dedurre proprie argomentazioni. Nel giudizio per conflitto tra enti, ciò significa che lo Stato non ha potuto difendere la propria posizione nel merito.

  • Corte cost. n. 326/2013 – Inammissibilità della questione sul divieto di arresti domiciliari per chi abbia subito condanna per evasione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 284, comma 5-bis, c.p.p.: anche accogliendo la tesi del rimettente (dies a quo dalla commissione del reato di evasione anziché dalla condanna), nel caso concreto gli arresti domiciliari sarebbero rimasti comunque preclusi, rendendo la questione priva di rilevanza per il giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia stava decidendo su un’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, presentata nell’interesse di un imputato condannato anche per rapina aggravata. Ostava alla concessione degli arresti domiciliari l’art. 284, comma 5-bis, c.p.p., che prevede il divieto assoluto di tale misura per chi abbia riportato condanna per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede. Il GUP riteneva irragionevole che il quinquennio decorresse dalla condanna per evasione anziché dalla commissione del reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di concessione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione», in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di rilevanza. L’evasione era stata commessa il 29 dicembre 2007, mentre i reati per i quali si procedeva erano del 27 settembre 2012: anche calcolando il quinquennio dalla commissione dell’evasione (anziché dalla condanna), i reati rientrerebbero comunque entro i cinque anni. Pertanto, l’eventuale accoglimento della questione non avrebbe mutato l’esito nel giudizio a quo (Ord. 326 del 2013, depositata il 27 dicembre 2013).

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza — e deve essere dichiarata inammissibile — quando il suo eventuale accoglimento non inciderebbe sulla decisione del giudizio a quo. La Corte non può essere investita di questioni meramente accademiche o prive di effetto concreto nel procedimento da cui provengono.

    Domande e risposte

    Chi è colpito dal divieto di arresti domiciliari ex art. 284, comma 5-bis, c.p.p.?

    Chiunque abbia riportato condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.) nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede. Il divieto opera in modo assoluto: il giudice non può concedere gli arresti domiciliari, anche in presenza di condizioni favorevoli, fino alla scadenza del quinquennio.

    Da quando decorre il quinquennio previsto dall’art. 284, comma 5-bis, c.p.p.?

    Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (richiamata nella stessa ordinanza di rimessione), il quinquennio decorre dalla pronuncia della sentenza di condanna per evasione (o dall’emissione del decreto penale di condanna), non dalla commissione del fatto. Questa era proprio la norma che il rimettente riteneva irragionevole.

    Quali parametri costituzionali erano evocati dal giudice rimettente?

    Il GUP di Brescia invocava l’art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza: disparità dipendenti dalla durata del processo per evasione), l’art. 111 Cost. (la lunga durata del processo si risolve in danno per l’imputato) e l’art. 27 Cost. (finalità rieducativa, da intendersi come criterio che informa anche le misure cautelari).

    Norme collegate