Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 125/2012 – Sanatoria lavoratori stranieri – legge n. 102/2009 – manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 125/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 1-ter, comma 13, legge 3 agosto 2009, n. 102 (sanatoria per lavoratori stranieri irregolari).

    Di cosa si tratta

    La questione riguarda l’art. 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che disciplinava la procedura di emersione (sanatoria) dei lavoratori stranieri irregolari. La norma limitava la partecipazione alla sanatoria a determinate categorie di datori di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 1-ter, comma 13, legge 3 agosto 2009, n. 102 (sanatoria per lavoratori stranieri irregolari). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente: giudice rimettente (via incidentale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102/2009.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono soddisfare requisiti stringenti di rilevanza e motivazione; in caso contrario la Corte dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminare il merito.

    Domande e risposte

    Cos’è la procedura di emersione (sanatoria) per stranieri irregolari?

    È un istituto che consente ai lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno di regolarizzare la propria posizione, subordinatamente alla denuncia del rapporto di lavoro da parte del datore.

    Perché la questione è inammissibile?

    La Corte ha rilevato un difetto nei requisiti processuali della questione, senza entrare nel merito della compatibilità costituzionale della norma.

    La norma è ancora applicabile?

    La dichiarazione di inammissibilità non incide sulla vigenza della norma; la legge n. 102/2009 rimane nel suo testo originario.

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  • Corte cost. n. 124/2012 – Immigrazione – espulsione – restituzione atti al Tribunale di Agrigento

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 124/2012, ha dichiarato la restituzione degli atti al giudice a quo della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 13, comma 13-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13-ter, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost., chiedendo alla Corte di valutare la conformità della norma con i principi di uguaglianza e di tutela degli stranieri.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 13, comma 13-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 3 e 10 della Costituzione. Il giudice rimettente: Tribunale di Agrigento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento, affinché valuti nuovamente la questione alla luce del mutato quadro normativo sopravvenuto.

    Il principio

    Quando il quadro normativo di riferimento muta in modo rilevante dopo la rimessione della questione, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo, il quale deve rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti al giudice a quo»?

    La Corte restituisce la questione al giudice che l’ha sollevata, affinché rivaluti se la questione sia ancora rilevante dopo le modifiche normative sopravvenute.

    Qual è il contesto dell’art. 13 del TU immigrazione?

    L’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 disciplina i provvedimenti di espulsione degli stranieri dal territorio nazionale.

    Il Tribunale di Agrigento deve risollevare la questione?

    Non necessariamente. Il giudice a quo, dopo aver rivalutato la rilevanza, può sia risollevare la questione sia definire il giudizio con altri strumenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2012 – Espropriazione per pubblica utilità – legge Regione Umbria n. 7/2011

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 123/2012, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa a: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità).

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011 in materia di espropriazione per pubblica utilità, ritenendo che la norma regionale violasse la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e processuale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma impugnata è: art. 6, comma 2, legge Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (materia di espropriazione per pubblica utilità). Il parametro costituzionale invocato è: art. 117, secondo comma, lett. l), Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 7/2011.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale devono rispettare i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità; la Corte dichiara la manifesta inammissibilità quando tali requisiti difettano.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile?

    La Corte ha riscontrato un vizio che impedisce l’esame nel merito, senza entrare nella valutazione della conformità costituzionale della norma regionale.

    Cosa prevede l’art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione?

    Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale.

    La legge regionale impugnata resta in vigore?

    Sì. La dichiarazione di inammissibilità non incide sulla vigenza della norma; la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza della questione.

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  • Corte cost. n. 107/2012 – Vaccinazione MPR raccomandata e indennizzo: incostituzionale l’esclusione dalla legge n. 210/1992

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi abbia subito danni irreversibili a causa di vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), ancorché non obbligatoria ma raccomandata dalle autorità sanitarie. La solidarietà collettiva impone il ristoro anche in questi casi.

    Di cosa si tratta

    I genitori di una bambina che aveva riportato gravi danni alla salute dopo la vaccinazione MPR (poi ritirata dal commercio) avevano chiesto l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, che tutela chi subisce danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie. La vaccinazione MPR non era obbligatoria per legge, ma era fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie. Il Tribunale di Ancona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sull’esclusione dall’indennizzo per le vaccinazioni meramente raccomandate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, co. 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi si sia sottoposto a vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata contro morbillo, rosolia e parotite. Parametri: artt. 2, 3 e 32 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Ancona, relatore Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    Fondata (sentenza additiva). La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma «nella parte in cui non prevede» il diritto all’indennizzo per chi abbia subito le conseguenze previste dalla stessa legge a seguito di vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia. La Corte aggiunge ciò che la legge avrebbe dovuto già prevedere.

    Il principio

    La ragione del diritto all’indennizzo non è l’obbligatorietà in sé del trattamento, ma la tutela dell’interesse collettivo alla salute che lo sostiene. Chi si è sottoposto a una vaccinazione raccomandata dalle autorità sanitarie in vista della protezione della salute collettiva ha compiuto un atto di solidarietà sociale: la collettività deve farsi carico dei danni eventualmente derivatine, in applicazione degli artt. 2 e 32 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa è la legge n. 210/1992 e chi tutela?

    La legge prevede un indennizzo a favore di chi abbia subito danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati. La Corte ne ha progressivamente esteso la portata anche alle vaccinazioni raccomandate, proprio perché la ratio è la tutela della salute collettiva, non l’obbligatorietà in quanto tale.

    Qual è la differenza tra vaccinazione obbligatoria e raccomandata?

    La vaccinazione obbligatoria è imposta per legge, con sanzioni in caso di inadempimento. Quella raccomandata non ha sanzioni, ma è promossa attivamente dalle autorità sanitarie tramite campagne informative. La Corte ha ritenuto che questa distinzione non giustifichi una diversa tutela indennitaria quando il danno derivi dall’adesione a politiche sanitarie pubbliche.

    Questa sentenza vale anche per altre vaccinazioni raccomandate?

    La sentenza riguarda specificamente la vaccinazione MPR. Tuttavia, il principio espresso dalla Corte — che l’indennizzo spetta quando la vaccinazione è oggetto di una politica sanitaria incentivante — ha portata più ampia ed è stato applicato anche ad altre vaccinazioni raccomandate in successive pronunce della Corte.

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  • Corte cost. n. 106/2012 – Caccia su neve in Liguria: la deroga regionale al divieto statale è incostituzionale

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 47, co. 5, della legge della Regione Liguria n. 29/1994, che consentiva alle Province di autorizzare la caccia agli ungulati su terreni innevati in deroga al divieto statale. La norma abbassa il livello di tutela della fauna garantito dalla legge statale n. 157/1992.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva introdotto una norma che permetteva alle Province di autorizzare la caccia agli ungulati su terreni coperti di neve, in deroga al divieto generale previsto dall’art. 21, co. 1, lett. m), della legge statale n. 157/1992. Il TAR Liguria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma regionale abbassasse lo standard di tutela della fauna. La Provincia di Genova, nel giudizio principale, aveva autorizzato la caccia in deroga per la stagione 2010/2011, su ricorso dell’Associazione LAC e del WWF.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 47, co. 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall’art. 10 della l.r. n. 28/2001. Parametro: art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: TAR Liguria, relatore Giorgio Lattanzi.

    La decisione della Corte

    Fondata. La norma regionale è incostituzionale perché consente la caccia su terreni innevati (al di fuori della zona alpina) in deroga al divieto statale. L’art. 21 della legge n. 157/1992, che pone tale divieto, esprime la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Le Regioni possono solo aumentare il livello di tutela, non ridurlo.

    Il principio

    I divieti relativi all’attività venatoria contenuti nella legge statale n. 157/1992 appartengono alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.). Le Regioni possono variare questi standard solo in senso più restrittivo, mai in senso più permissivo. Una norma regionale che autorizza deroghe al divieto di caccia su neve abbassa il livello di tutela della fauna ed è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Perché la legge statale vieta la caccia su terreni innevati?

    La neve riduce le capacità di spostamento e fuga degli animali, li rende più facilmente individuabili e ne fiacca la resistenza. Il legislatore statale ha voluto proteggere la fauna in queste condizioni di particolare vulnerabilità, vietando la caccia su terreni innevati salvo che nella zona alpina (art. 21, co. 1, lett. m), legge n. 157/1992).

    La zona faunistica delle Alpi consente deroghe?

    Sì, ma solo per le Regioni il cui territorio ricade effettivamente nella catena alpina. La Corte ha chiarito che la Provincia di Genova non appartiene alla zona alpina, quindi la deroga regionale non poteva trovare applicazione. Il riferimento alle «regioni interessate» nella legge statale riguarda solo le Regioni alpine.

    I piani di abbattimento selettivi possono derogare al divieto di caccia su neve?

    No, secondo la Corte. Non c’è collegamento normativo tra i piani di abbattimento selettivi degli ungulati e il potere di derogare al divieto di caccia su neve. Le deroghe previste per i piani selettivi riguardano i periodi e gli orari di caccia, non le condizioni del terreno.

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  • Corte cost. n. 105/2012 – Calendario venatorio pluriennale Liguria: incostituzionale se approvato con legge anziché atto amministrativo

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    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la legge della Regione Liguria che approvava il calendario venatorio pluriennale mediante legge regionale anziché con atto amministrativo. La legge statale n. 157/1992 riserva questa funzione ad atti amministrativi, nell’ambito della competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria n. 12/2011 aveva introdotto un calendario venatorio pluriennale approvandolo direttamente mediante legge regionale. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che la legge statale n. 157/1992 prevede che i calendari venatori siano approvati con atti amministrativi, non con leggi. L’utilizzo dello strumento legislativo rendeva molto più difficile contestare le scelte operate in materia venatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, co. 1, lett. A) e B), della legge della Regione Liguria n. 12/2011 (calendario venatorio pluriennale). Parametri: art. 117, co. 1 e co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    Parzialmente fondata. La norma è incostituzionale nella misura in cui approva il calendario venatorio con legge regionale anziché con atto amministrativo, come impone la legge statale n. 157/1992 (art. 18). La tutela della fauna selvatica è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.) e lo Stato ha stabilito che i calendari venatori si adottano con atti amministrativi, impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa.

    Il principio

    Quando la normativa statale — nell’esercizio della competenza esclusiva in materia ambientale — riserva una funzione all’atto amministrativo, la Regione non può sostituire l’atto amministrativo con una legge regionale. Lo strumento della legge regionale, sottraendo la decisione al controllo giurisdizionale amministrativo ordinario, viola il riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Perché il tipo di atto (legge vs. atto amministrativo) è così importante?

    Un atto amministrativo è impugnabile davanti al TAR da chiunque sia interessato. Una legge regionale, invece, è impugnabile solo davanti alla Corte costituzionale (o per via incidentale). Approvare il calendario venatorio con legge anziché con atto amministrativo significa rendere molto più difficile contestarlo per le associazioni ambientaliste o i singoli cittadini.

    Chi ha la competenza sulle norme venatorie?

    La tutela della fauna selvatica e dell’ecosistema è competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.). Le Regioni possono adottare disposizioni più restrittive, ma non possono abbassare il livello di tutela garantito dalla legge nazionale n. 157/1992.

    Cosa è il calendario venatorio?

    Il calendario venatorio indica le specie cacciabili, i periodi di caccia, i metodi di prelievo e le zone consentite. Deve essere approvato dalla Regione nel rispetto dei limiti fissati dalla legge statale n. 157/1992, attraverso atti amministrativi soggetti a controllo giurisdizionale.

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  • Corte cost. n. 104/2012 – Imprenditore ittico e fallimento: la questione è inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sull’art. 1 del Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), sollevata in merito alla non fallibilità dell’imprenditore ittico per analogia con quello agricolo. Il rimettente non ha adeguatamente motivato sulla qualifica del soggetto nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torre Annunziata stava decidendo sul fallimento della Cera Fish s.r.l. nel procedimento promosso dall’Amministrazione provinciale di Napoli. L’art. 1 della legge fallimentare esclude dall’applicazione della procedura fallimentare i piccoli imprenditori e — per interpretazione giurisprudenziale — gli imprenditori agricoli. Il rimettente chiedeva se questa esclusione si estendesse anche all’imprenditore ittico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte relativa all’esclusione dell’imprenditore agricolo (e per analogia ittico) dalla procedura fallimentare. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Tribunale di Torre Annunziata.

    La decisione della Corte

    Inammissibile. Il Tribunale rimettente non ha adeguatamente motivato se la Cera Fish s.r.l. fosse effettivamente un imprenditore ittico (e non commerciale). Senza questa chiarificazione preliminare, la questione di costituzionalità sull’estensione dell’esenzione dalla procedura fallimentare è ipotetica e non concretamente rilevante nel giudizio a quo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se la norma censurata è effettivamente applicabile al caso sottoposto al giudice. Se non è chiaro se il soggetto del giudizio rientri nella categoria contemplata dalla norma censurata, la questione è ipotetica e dunque inammissibile.

    Domande e risposte

    Gli imprenditori ittici possono fallire?

    La legge fallimentare (RD 267/1942) esclude espressamente gli imprenditori agricoli. La giurisprudenza aveva esteso per analogia questa esclusione agli imprenditori ittici, in quanto l’itticoltura è assimilata all’agricoltura. La Corte non ha chiarito il merito perché ha dichiarato inammissibile la questione.

    Perché il rimettente non aveva chiarito la qualifica dell’imprenditore?

    Il Tribunale aveva sollevato la questione di costituzionalità senza prima verificare se la Cera Fish s.r.l. svolgesse effettivamente attività ittica (e non commercio di pesce acquistato da terzi). Questa verifica preliminare era necessaria per giustificare la rilevanza della questione.

    Chi è l’imprenditore agricolo ai fini del fallimento?

    La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’art. 2135 del Codice civile e comprende chi esercita una delle attività elencate (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, pesca in certi casi). L’esclusione dal fallimento si applica a chi è qualificabile come tale.

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  • Corte cost. n. 103/2012 – Esenzione fiscale per il volontariato: manifesta infondatezza

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 8, co. 1, della legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), che esenta le organizzazioni di volontariato dall’imposta ipotecaria e catastale solo per gli atti a titolo gratuito, non per quelli a titolo oneroso. La differenza di trattamento è giustificata dalla diversità delle situazioni.

    Di cosa si tratta

    La Commissione Tributaria Provinciale di Siena aveva sollevato questione sull’art. 8, co. 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), nella parte in cui prevede l’esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale per gli atti a titolo gratuito a favore delle organizzazioni di volontariato, ma non per gli atti a titolo oneroso. Secondo il rimettente, ciò violava il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 8, co. 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), nella parte in cui limita l’esenzione fiscale agli atti a titolo gratuito. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Commissione Tributaria Provinciale di Siena.

    La decisione della Corte

    Manifesta infondatezza. La Corte afferma che la distinzione tra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso è ragionevole nel contesto della disciplina del volontariato. Gli atti gratuiti esprimono appieno la natura solidaristica del volontariato, mentre per gli atti onerosi la situazione è diversa e la discrezionalità del legislatore di non estendere il beneficio è giustificata.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare i benefici fiscali per il terzo settore. La scelta di limitare l’esenzione ipotecaria e catastale agli atti gratuiti è coerente con la ratio della legge sul volontariato, che valorizza la gratuita prestazione d’opera e i trasferimenti patrimoniali senza corrispettivo. Non è irragionevole distinguere tra atti gratuiti e onerosi ai fini tributari.

    Domande e risposte

    Cosa sono l’imposta ipotecaria e catastale?

    Sono tributi dovuti in occasione di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari (imposta ipotecaria) e delle volture catastali (imposta catastale). Si applicano ai trasferimenti immobiliari e ad altri atti soggetti a formalità immobiliari.

    Perché il volontariato gode di agevolazioni fiscali?

    La legge n. 266/1991 riconosce il valore sociale del volontariato e prevede varie agevolazioni per incentivarlo. Queste agevolazioni sono giustificate dall’interesse pubblico perseguito dalle organizzazioni di volontariato, che operano senza fini di lucro per la solidarietà sociale.

    Il terzo settore può beneficiare di esenzioni fiscali per gli atti onerosi?

    Dipende dalla specifica normativa. La legge sul volontariato limitava l’esenzione agli atti gratuiti. Successivamente, la riforma del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto una disciplina fiscale più organica per gli enti del terzo settore, ma con logiche diverse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2012 – Certificatore energetico nelle Marche: inammissibile la questione sulla competenza professionale

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge regionale marchigiana sull’edilizia sostenibile che disciplinano la figura del certificatore energetico-ambientale. Il TAR Marche non ha sufficientemente motivato la questione.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Marche aveva sollevato questione di legittimità sulla legge regionale delle Marche n. 14/2008 in materia di edilizia sostenibile, nella parte in cui disciplinava i requisiti e le competenze del «certificatore energetico-ambientale» degli edifici. Secondo il rimettente, tale disciplina poteva invadere la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di professioni (art. 117, co. 3, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 6, co. 4-5, lett. b) e 14, co. 3, lett. b), della legge della Regione Marche 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile). Parametro: art. 117, co. 3, Cost. (professioni). Rimettente: TAR Marche.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione del TAR Marche non ha adeguatamente motivato né sulla rilevanza né sulla non manifesta infondatezza della questione. I vizi formali dell’ordinanza impediscono l’esame nel merito da parte della Corte.

    Il principio

    In materia di professioni, la competenza è concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel rispetto di questi. Una legge regionale che disciplina i requisiti del certificatore energetico può potenzialmente interferire con la disciplina statale delle professioni, ma questa valutazione richiede una motivazione adeguata nell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Chi può svolgere la certificazione energetica degli edifici?

    La normativa nazionale (D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche) individua le categorie di soggetti abilitati alla certificazione energetica. Le Regioni possono integrare questa disciplina, ma non in modo da creare nuove figure professionali autonome o restringere/ampliare arbitrariamente l’accesso alla professione.

    Perché la materia «professioni» è sensibile?

    L’art. 117, co. 3, Cost. assegna allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni. Ciò significa che il titolo abilitante, i requisiti di accesso e le condizioni di esercizio sono determinati dalla legge statale, con spazio limitato per le Regioni.

    Cosa è la legge regionale sull’edilizia sostenibile?

    La legge regionale marchigiana n. 14/2008 mirava a promuovere la sostenibilità energetica degli edifici, introducendo requisiti di prestazione energetica e disciplinando la figura del certificatore. È uno degli strumenti regionali di attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2012 – Revoca del patrocinio allo straniero detenuto: non viola l’uguaglianza

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 114 del DPR 115/2002, in materia di revoca del patrocinio a spese dello Stato. La diversa disciplina applicabile allo straniero detenuto non viola l’art. 3 Cost. perché le situazioni a confronto sono eterogenee e la differenza di trattamento è ragionevolmente giustificata.

    Di cosa si tratta

    Un GIP del Tribunale di Macerata aveva sollevato questione sull’art. 114 del DPR 115/2002, nella parte relativa agli effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato. La questione riguardava specificamente la posizione degli stranieri detenuti, per i quali la disciplina degli effetti della revoca presentava caratteristiche distinte rispetto ad altri soggetti. Il GIP riteneva che ciò potesse violare il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 114 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico spese di giustizia), in materia di revoca del patrocinio a spese dello Stato. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: GIP del Tribunale di Macerata.

    La decisione della Corte

    Non fondata. La Corte afferma che le situazioni poste a confronto dal rimettente non sono comparabili: la posizione dello straniero detenuto presenta caratteristiche specifiche che giustificano una disciplina differenziata. La disparità di trattamento è ragionevolmente giustificata dalla eterogeneità delle situazioni a confronto.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) non impone un trattamento identico a soggetti che si trovano in situazioni obiettivamente diverse. Se le situazioni poste a confronto sono eterogenee, una disciplina differenziata non viola l’uguaglianza, purché la differenza di trattamento sia proporzionata alla differenza delle situazioni.

    Domande e risposte

    Quando la revoca del patrocinio ha effetto retroattivo?

    La revoca del patrocinio a spese dello Stato può avere effetti diversi a seconda della causa che la determina (es. sopravvenuto superamento dei limiti di reddito, condanna definitiva, falsa dichiarazione). L’art. 114 del DPR 115/2002 disciplina in dettaglio questi effetti.

    Perché la posizione dello straniero detenuto è diversa?

    Lo straniero detenuto si trova in una condizione obiettivamente particolare: la detenzione limita la possibilità di procurarsi redditi o di provare la propria situazione economica. La Corte ha ritenuto che questa specificità giustifichi una disciplina differenziata.

    L’art. 3 Cost. vieta sempre le distinzioni tra categorie di persone?

    No. L’art. 3 Cost. vieta le discriminazioni irragionevoli, non tutte le distinzioni. Distinzioni basate su caratteristiche rilevanti e proporzionate agli scopi perseguiti sono ammissibili. L’uguaglianza formale non impone di trattare allo stesso modo situazioni obiettivamente diverse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2012 – Attività estrattive e geotermia in Friuli-VG: questioni in parte inammissibili e in parte non fondate

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    La Corte costituzionale decide sulle norme della legge del Friuli-Venezia Giulia in materia di attività estrattive e risorse geotermiche: inammissibile la questione sull’art. 1 (impugnata norma errata), non fondata quella sull’art. 24 (equiparazione acque geotermiche a bassa temperatura a reflue domestiche conforme alla normativa statale).

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato due articoli della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 6/2011 in materia di attività estrattive (art. 1) e di assimilazione delle acque geotermiche alle acque reflue domestiche (art. 24). Entrambe le norme erano ritenute in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1 e 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2011. Parametro: art. 117, co. 2, lett. s), Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    Art. 1 — Inammissibile: il ricorrente aveva impugnato l’art. 1 della legge, ma la norma che effettivamente regolava il regime transitorio delle attività estrattive contestate era l’art. 21. Avendo impugnato la norma sbagliata, la questione è inammissibile.
    Art. 24 — Non fondata: l’equiparazione delle acque geotermiche con temperatura inferiore a 15°C alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico è coerente con l’art. 101, co. 7, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). La norma regionale non abbassa lo standard di tutela ambientale.

    Il principio

    Il ricorrente che impugna una legge regionale davanti alla Corte costituzionale deve indicare con precisione la norma effettivamente applicabile alla fattispecie contestata. L’errore nell’individuazione della norma impugnata determina l’inammissibilità della questione. Quanto alle acque geotermiche a bassa temperatura, la loro assimilazione alle reflue domestiche è consentita dalla normativa statale sull’ambiente.

    Domande e risposte

    Cosa sono le acque geotermiche?

    Sono acque estratte dal sottosuolo a temperature elevate, utilizzate per produrre energia o per riscaldamento. Le acque a bassa temperatura (sotto 15°C) hanno una composizione simile alle acque di falda e il D.Lgs. 152/2006 ne consente in certi casi l’assimilazione alle reflue domestiche ai fini dello scarico.

    Perché era importante l’individuazione della norma corretta?

    Nel ricorso in via principale, la Corte costituzionale non può sostituire la norma impugnata con un’altra: deve esaminare esattamente quella indicata nel ricorso. Se la norma impugnata non è quella effettivamente applicabile, la questione è inammissibile.

    Le Regioni possono legiferare in materia ambientale?

    Solo nel rispetto della normativa statale. La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. s) Cost.), ma le Regioni possono adottare norme attuative o integrative purché non abbassino il livello di tutela garantito dalla legislazione statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 99/2012 – Legge Sardegna n. 12/2011: parzialmente incostituzionale in materia di energia, Onlus e personale

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    La Corte costituzionale, con sentenza redatta da Marta Cartabia, dichiara incostituzionali quattro disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna n. 12/2011: in materia di impianti a biogas (art. 17, co. 9), di comunicazioni Onlus (art. 18, co. 20), di stabilizzazione precari enti locali (art. 20, co. 2) e di cooperative sociali (art. 21). Dichiara invece inammissibili le questioni sugli artt. 3, co. 1, 18, co. 23 lett. c), e 20, co. 1.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva impugnato varie disposizioni della legge omnibus della Regione autonoma Sardegna del 30 giugno 2011, n. 12. La legge interveniva su numerosi settori: compartecipazione regionale ai tributi erariali, energia da fonti rinnovabili, esenzione IRAP per le Onlus, produzione energia da consorzi di bonifica, stabilizzazione precari degli enti locali, cooperative sociali. La Corte ha esaminato le singole questioni separatamente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3 co. 1, 17 co. 9, 18 co. 20 e 23 lett. c), 20 co. 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12. Parametri: artt. 97, 117 co. 2 lett. e) e s) Cost., statuto regionale sardo. Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri, relatore Marta Cartabia.

    La decisione della Corte

    1) Incostituzionale l’art. 17, co. 9 (impianti biogas limitati a specifiche categorie di soggetti): invade la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s) Cost.).
    2) Incostituzionale l’art. 18, co. 20 (obbligo di comunicazione aggiuntiva per Onlus ai fini esenzione IRAP): viola la competenza statale sul sistema tributario (art. 117, co. 2, lett. e) Cost.).
    3) Incostituzionale l’art. 20, co. 2 (modifica programma stabilizzazione precari enti locali): viola l’art. 97 Cost. e la normativa statale sul contenimento della spesa pubblica.
    4) Incostituzionale l’art. 21 (norma sulle cooperative sociali): per i medesimi motivi.
    5-7) Inammissibili le questioni relative agli artt. 3 co. 1, 18 co. 23 lett. c) e 20 co. 1.

    Il principio

    La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e sistema tributario non può essere derogata nemmeno da Regioni a statuto speciale, salvo che lo statuto speciale non conferisca espressamente competenze in deroga. Il legislatore regionale non può imporre agli operatori economici o agli enti del terzo settore oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Perché la norma sull’energia da biogas era incostituzionale?

    La norma regionale limitava l’accesso alla procedura semplificata per impianti a biogas solo a certe categorie di soggetti, restringendo la platea prevista dalla normativa statale. Ma la materia «promozione delle fonti rinnovabili» rientra nella tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale.

    Perché la norma sulle Onlus era incostituzionale?

    Imponeva alle Onlus sarde una comunicazione aggiuntiva a pena di decadenza dall’esenzione IRAP, oltre a quella già prevista dalla normativa statale. La materia del sistema tributario è di competenza esclusiva statale, e il principio dello Statuto del contribuente vieta di richiedere documenti già in possesso dell’amministrazione.

    Le Regioni a statuto speciale come la Sardegna hanno più autonomia?

    Sì, ma solo nelle materie espressamente previste dallo statuto speciale. Per le materie di competenza esclusiva statale (come tutela dell’ambiente e sistema tributario), anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i limiti della Costituzione.

    Norme collegate