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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri in un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti: la deliberazione di resistenza del Consiglio dei ministri era intervenuta oltre il termine perentorio fissato per la costituzione in giudizio, e l’Avvocatura dello Stato non può costituirsi senza previa deliberazione dell’organo collegiale.

Di cosa si tratta

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti che ha originato la sentenza n. 60 del 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri — tramite l’Avvocatura generale dello Stato — si era costituito in giudizio depositando la propria memoria il 27 marzo 2012 (entro il termine). Tuttavia, la deliberazione di resistenza del Consiglio dei ministri era avvenuta solo il 3 aprile 2012 ed era stata depositata in cancelleria il 16 aprile, oltre il termine perentorio per la costituzione (scaduto il 3 aprile 2012).

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di una questione incidentale di legittimità costituzionale: è un’ordinanza dibattimentale letta all’udienza del 26 febbraio 2013 e allegata alla sentenza n. 60 del 2013, con la quale la Corte ha regolato la partecipazione al giudizio. I termini di costituzione nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sono fissati dagli artt. 25, terzo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall’art. 25, comma 4, delle Norme integrative.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri. I termini di costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sono perentori (sentenze n. 332 del 2011, n. 149 del 2009, n. 313 del 2006). La deliberazione del Consiglio dei ministri è inoltre presupposto indefettibile per la costituzione, e la sua mancanza al momento del deposito della memoria dell’Avvocatura rende inammissibile la costituzione medesima (Ord. allegata alla sent. n. 60 del 2013, letta all’udienza del 26 febbraio 2013).

Il principio

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti davanti alla Corte costituzionale, i termini di costituzione sono perentori. La costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri richiede necessariamente la previa deliberazione dell’organo collegiale (Consiglio dei ministri): senza tale deliberazione, l’atto di costituzione è inammissibile anche se materialmente depositato entro il termine.

Domande e risposte

Entro quando deve costituirsi il Presidente del Consiglio in un conflitto di attribuzione tra enti?

Ai sensi dell’art. 25, commi 3 e 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per la costituzione decorre dalla notifica del ricorso e è perentorio. Nel caso in esame, l’ultima notifica regolare era avvenuta il 23 febbraio 2012 e il termine scadeva il 3 aprile 2012.

Perché è necessaria la previa deliberazione del Consiglio dei ministri?

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che l’organo collegiale deve autorizzare sia la proposizione del ricorso sia la resistenza in giudizio. L’Avvocatura generale dello Stato può rappresentare il Governo davanti alla Corte solo se previamente l’organo politico collegiale ne ha deliberato la partecipazione.

Cosa succede se la costituzione è dichiarata inammissibile?

Il soggetto la cui costituzione è dichiarata inammissibile non può partecipare al giudizio né dedurre proprie argomentazioni. Nel giudizio per conflitto tra enti, ciò significa che lo Stato non ha potuto difendere la propria posizione nel merito.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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