Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti sul taglio delle pensioni INPGI: l’associazione non era parte del giudizio principale e non era titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Di cosa si tratta
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio (r.o. n. 55 del 2013), avente ad oggetto le decurtazioni pensionistiche operate tramite l’INPGI, era intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, un’associazione senza fini di lucro che intendeva tutelare i propri soci danneggiati dai tagli pensionistici. L’associazione non era parte del giudizio a quo.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di una questione incidentale di legittimità costituzionale promossa dall’associazione, ma di un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 116 del 2013, letta all’udienza del 7 maggio 2013) con cui la Corte ha deciso sull’ammissibilità dell’intervento spiegato dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati nel giudizio r.o. n. 55 del 2013.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi a intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale per le leggi regionali), soltanto le parti del giudizio principale e i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. L’interesse dei soci dell’associazione — pur potendo essere indirettamente toccato dall’esito del giudizio — non aveva i caratteri di immediatezza e direttezza richiesti (Ord. 705 del 2013).
Il principio
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Non basta che i terzi abbiano interessi analoghi a quelli delle parti o che siano indirettamente toccati dalla norma censurata: l’intervento di soggetti con interessi meramente analoghi contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio, privando la questione del preventivo vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Chi può intervenire in un giudizio di legittimità costituzionale incidentale?
Possono intervenire: il Presidente del Consiglio dei ministri (sempre), il Presidente della Giunta regionale (per le leggi regionali), le parti del giudizio principale, e i terzi titolari di un interesse qualificato direttamente e immediatamente connesso al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Perché l’interesse indiretto di un’associazione non basta per intervenire?
Perché ammettere interventi di soggetti con interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale svuoterebbe il carattere incidentale del giudizio costituzionale: i terzi accederebbero senza che sia stato verificato dal giudice a quo che la questione è rilevante e non manifestamente infondata nel loro caso specifico.
Può una pensionato intervenire direttamente nel giudizio se la legge censurata riduce la sua pensione?
Solo se era parte del giudizio a quo (il giudizio da cui è sorta la questione incidentale). Se il pensionato non era parte di quel giudizio, può intervenire solo dimostrando di essere titolare di un interesse qualificato e direttamente connesso al rapporto giuridico dedotto in quel procedimento specifico.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.