Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 284, comma 5-bis, c.p.p.: anche accogliendo la tesi del rimettente (dies a quo dalla commissione del reato di evasione anziché dalla condanna), nel caso concreto gli arresti domiciliari sarebbero rimasti comunque preclusi, rendendo la questione priva di rilevanza per il giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia stava decidendo su un’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, presentata nell’interesse di un imputato condannato anche per rapina aggravata. Ostava alla concessione degli arresti domiciliari l’art. 284, comma 5-bis, c.p.p., che prevede il divieto assoluto di tale misura per chi abbia riportato condanna per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede. Il GUP riteneva irragionevole che il quinquennio decorresse dalla condanna per evasione anziché dalla commissione del reato.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di concessione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione», in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per difetto di rilevanza. L’evasione era stata commessa il 29 dicembre 2007, mentre i reati per i quali si procedeva erano del 27 settembre 2012: anche calcolando il quinquennio dalla commissione dell’evasione (anziché dalla condanna), i reati rientrerebbero comunque entro i cinque anni. Pertanto, l’eventuale accoglimento della questione non avrebbe mutato l’esito nel giudizio a quo (Ord. 326 del 2013, depositata il 27 dicembre 2013).
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza — e deve essere dichiarata inammissibile — quando il suo eventuale accoglimento non inciderebbe sulla decisione del giudizio a quo. La Corte non può essere investita di questioni meramente accademiche o prive di effetto concreto nel procedimento da cui provengono.
Domande e risposte
Chi è colpito dal divieto di arresti domiciliari ex art. 284, comma 5-bis, c.p.p.?
Chiunque abbia riportato condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.) nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede. Il divieto opera in modo assoluto: il giudice non può concedere gli arresti domiciliari, anche in presenza di condizioni favorevoli, fino alla scadenza del quinquennio.
Da quando decorre il quinquennio previsto dall’art. 284, comma 5-bis, c.p.p.?
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (richiamata nella stessa ordinanza di rimessione), il quinquennio decorre dalla pronuncia della sentenza di condanna per evasione (o dall’emissione del decreto penale di condanna), non dalla commissione del fatto. Questa era proprio la norma che il rimettente riteneva irragionevole.
Quali parametri costituzionali erano evocati dal giudice rimettente?
Il GUP di Brescia invocava l’art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza: disparità dipendenti dalla durata del processo per evasione), l’art. 111 Cost. (la lunga durata del processo si risolve in danno per l’imputato) e l’art. 27 Cost. (finalità rieducativa, da intendersi come criterio che informa anche le misure cautelari).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, ulteriore parametro evocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.