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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento del CODACONS e dell’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Trento: l’atto di intervento era stato depositato ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio.
Di cosa si tratta
Il Tribunale ordinario di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 15 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 marzo 2012. Il CODACONS e l’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola avevano depositato un unico atto di intervento il 21 dicembre 2012, ossia circa nove mesi dopo la scadenza del termine. Nessuna delle due associazioni era parte del giudizio principale davanti al Tribunale di Trento.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di una questione sollevata dagli intervenuti: è un’ordinanza dibattimentale (allegata all’ordinanza n. 206 del 2013, letta all’udienza del 27 marzo 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento tardivo delle due associazioni nel giudizio r.o. n. 32 del 2012 promosso dal Tribunale di Trento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento per tardività. L’art. 4, commi 3 e 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che l’atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio. Tale termine è perentorio (sentenze n. 81 del 2012, n. 257 del 2007, n. 190 del 2006). L’intervento era stato depositato il 21 dicembre 2012, oltre nove mesi dopo la scadenza (Ord. 1807 del 2013).
Il principio
Il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio per depositare l’atto di intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è perentorio. Il suo mancato rispetto rende l’intervento inammissibile per tardività, indipendentemente dalla qualità del soggetto interveniente e dalla rilevanza dei suoi interessi.
Domande e risposte
Entro quando deve essere depositato un atto di intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale?
Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto introduttivo del giudizio (ordinanza di rimessione). Il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta, non dalla notifica o dalla conoscenza dell’ordinanza.
Cosa succede se l’atto di intervento viene depositato dopo i venti giorni?
La Corte lo dichiara inammissibile per tardività. Il soggetto intervenuto non può partecipare al giudizio né presentare memorie o deduzioni. La tardività non ammette sanatorie o rimessioni in termini.
CODACONS e simili associazioni di consumatori possono mai intervenire nei giudizi davanti alla Corte?
Sì, a condizione che rispettino il termine perentorio dei venti giorni e che dimostrino di essere titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo. Non basta la generica tutela di categorie di soggetti regolati dalla norma censurata.
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