Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento della Compagnia italiana di navigazione Spa nel giudizio in via d’azione promosso dallo Stato contro una Regione: in tali giudizi — che si svolgono esclusivamente tra titolari di potestà legislativa — non è ammesso l’intervento di soggetti privi di detta potestà.
Di cosa si tratta
Nel giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 della Costituzione (giudizio che ha originato la sentenza n. 230 del 2013), la Compagnia italiana di navigazione Spa aveva depositato atto di intervento. La Compagnia era una società privata che riteneva di avere un interesse diretto nella controversia tra Stato e Regione che era oggetto del giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di una questione incidentale: è un’ordinanza dibattimentale (allegata alla sentenza n. 230 del 2013, letta all’udienza del 18 giugno 2013) con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento della società privata nel giudizio in via principale promosso ai sensi dell’art. 127 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento. Il giudizio di costituzionalità promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 Cost. si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa. I soggetti privi di tale potestà dispongono di altri mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive — anche costituzionali — sia davanti ad altre istanze giurisdizionali sia eventualmente davanti alla Corte in via incidentale. La CIN era priva di potestà legislativa (Ord. 1806 del 2013).
Il principio
Il giudizio in via principale di legittimità costituzionale (art. 127 Cost.) è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa (Stato, Regioni, Province autonome). I soggetti privati, privi di tale potestà, non sono legittimati a intervenire in tali giudizi, anche se abbiano un interesse concreto nella controversia. Essi potranno tutelare le proprie posizioni nei giudizi comuni o, in via incidentale, davanti alla stessa Corte costituzionale.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra giudizio in via incidentale e giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale?
Il giudizio in via incidentale nasce da una questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice nel corso di un procedimento. Il giudizio in via principale (d’azione) è invece instaurato direttamente dallo Stato o da una Regione, senza necessità di un procedimento comune sottostante. Le regole sulla legittimazione a intervenire sono diverse nei due tipi di giudizio.
Un privato che sia direttamente colpito da una legge regionale può impugnarla davanti alla Corte costituzionale?
Non in via diretta né come parte nel giudizio in via principale. Il privato deve attendere che sorga una controversia davanti a un giudice comune, il quale potrà poi sollevare la questione incidentale. Oppure potrà invocare il rimedio davanti al giudice amministrativo per gli atti applicativi della legge.
Perché la legge limita così rigorosamente l’intervento nel giudizio principale?
Perché il giudizio in via principale è concepito come uno strumento di regolazione dei rapporti costituzionali tra soggetti dotati di potestà normativa, non come un giudizio sui diritti soggettivi dei singoli. La Corte ha sistematicamente escluso l’intervento di privati per non alterare la natura e la struttura di tale procedimento.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.