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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 15/2010: le esenzioni dall’addizionale regionale IRPEF introdotte dalla Provincia autonoma sono consentite dall’art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Province ampia libertà di manovra sui tributi erariali il cui gettito è ad esse devoluto.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva introdotto, con la legge prov. n. 15/2010, due esenzioni dall’addizionale regionale IRPEF: una per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 12.500 euro, l’altra per i contribuenti con figli a carico e reddito non superiore a 25.000 euro. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le disposizioni davanti alla Corte, ritenendole incompatibili con la normativa statale sull’addizionale regionale (art. 50 del d.lgs. n. 446/1997), che attribuisce alle Regioni solo la facoltà di maggiorare l’aliquota, non di introdurre esenzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione e agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Il ricorrente sosteneva che le Province autonome potessero intervenire sull’addizionale regionale solo nelle forme espressamente consentite dalla legge statale (cioè la maggiorazione dell’aliquota), non introducendo esenzioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale — aggiunto dalla legge n. 191/2009 in attuazione dell’Accordo di Milano — attribuisce alle Province autonome ampia libertà di manovra sui tributi erariali il cui gettito è a esse interamente devoluto. Quando la legge statale consente alle Regioni di intervenire su un tributo (ad esempio, autorizzando la variazione dell’aliquota), le Province autonome possono «in ogni caso» modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, purché non si superi il limite delle aliquote superiori fissate dalla legge statale (Sent. n. 2 del 2012, depositata il 12 gennaio 2012).

Il principio

L’art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome una libertà di manovra più ampia di quella riconosciuta alle Regioni ordinarie. Quando la legge statale consente una qualche manovra su un tributo erariale il cui gettito è devoluto alla Provincia, quest’ultima può introdurre anche modifiche diverse e più ampie (come le esenzioni), purché non determinino una pressione fiscale superiore all’aliquota massima statale. La Provincia autonoma non è vincolata al tipo specifico di manovra consentito dalla legge statale.

Domande e risposte

Perché la Provincia di Bolzano può introdurre esenzioni IRPEF che le Regioni ordinarie non possono prevedere?

Perché lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (art. 73, comma 1-bis) attribuisce alle Province autonome una competenza tributaria più ampia rispetto a quella delle Regioni ordinarie. Inoltre, il gettito dell’addizionale regionale IRPEF è interamente devoluto alla Provincia, che ha quindi piena responsabilità delle scelte che comportano minori entrate.

Esiste un limite alle esenzioni che la Provincia può introdurre?

Sì. Il limite è che le modifiche non devono determinare una pressione tributaria superiore all’aliquota massima fissata dalla legge statale (che per l’addizionale regionale IRPEF è pari all’1,4%). Le esenzioni — che riducono il gettito — sono per definizione al di sotto di tale limite e rientrano quindi nell’autonomia tributaria provinciale.

L’Accordo di Milano ha cambiato qualcosa rispetto alle competenze tributarie provinciali?

Sì. L’Accordo di Milano del 2009, recepito dalla legge n. 191/2009 con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 73 dello Statuto, ha ampliato la potestà legislativa provinciale in materia di tributi erariali, consentendo alle Province autonome una libertà di intervento «in ogni caso», non limitata al tipo di manovra già espressamente consentito dalla legge statale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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