Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 325/2013 – Inammissibilità della questione sull’edilizia residenziale pubblica in Basilicata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Melfi sull’art. 34 della legge regionale della Basilicata n. 24/2007: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione, poiché la norma impugnata si riferisce ai provvedimenti di rilascio emessi dall’Ente gestore del patrimonio ERP, non dal Comune come nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Melfi era investito di un reclamo cautelare riguardante la sospensione di un ordine di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla. La parte reclamante contestava l’efficacia esecutiva del provvedimento, sostenendo l’incostituzionalità della norma regionale che attribuisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio dell’Ente gestore ERP.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Melfi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale, rinviando all’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035/1972, attribuirebbe al provvedimento di rilascio dell’Ente gestore ERP valore di titolo esecutivo, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. La norma regionale impugnata si riferisce espressamente ai provvedimenti emessi dall’«Ente gestore» del patrimonio ERP (identificato con le ATER — Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica), non dal Comune. Nel caso concreto, invece, il provvedimento di rilascio era stato emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla. La questione era quindi irrilevante per la definizione del giudizio a quo (Ord. 325 del 2013, depositata il 23 dicembre 2013).

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è applicabile alla fattispecie concreta portata all’esame del giudice rimettente. È onere del giudice a quo fornire una motivazione plausibile sulla rilevanza, verificando che la norma da lui censurata governi effettivamente il caso di specie.

    Domande e risposte

    L’ordine di rilascio di un alloggio ERP emesso da un Comune ha efficacia esecutiva diretta?

    La questione non è stata risolta nel merito dalla Corte in questa pronuncia. L’efficacia esecutiva di tali provvedimenti dipende dalle specifiche norme regionali e statali applicabili. Nel caso in esame, l’efficacia esecutiva era contestata proprio perché il provvedimento proveniva dal Comune e non dall’Ente gestore ERP, al quale si riferisce la norma regionale.

    Cosa si intende per «Ente gestore» nell’edilizia residenziale pubblica?

    In Basilicata, le ATER (Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica) hanno sostituito i tradizionali IACP (Istituti autonomi case popolari). Sono soggetti distinti dal Comune, con attribuzioni specifiche in materia di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

    Perché la norma sulla titolarità del titolo esecutivo è riservata allo Stato?

    L’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali». I titoli esecutivi — ossia i documenti che consentono di procedere all’esecuzione forzata senza previo giudizio di cognizione — rientrano in questa materia. Le Regioni non possono quindi istituire nuovi titoli esecutivi senza una base statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro della questione (competenza esclusiva statale in materia di norme processuali)
  • Corte cost. n. 324/2013 – Procedibilità d’ufficio dell’aborto colposo non viola l’uguaglianza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla procedibilità d’ufficio del reato di interruzione colposa della gravidanza: la scelta di rendere tale reato perseguibile d’ufficio — a differenza delle lesioni personali colpose — rientra nella discrezionalità legislativa in materia di politica criminale e non è manifestamente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Treviso stava giudicando alcuni medici imputati di interruzione colposa della gravidanza ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 194/1978. La persona offesa aveva rimesso la querela dopo essere stata integralmente risarcita, ma il processo era proseguito perché il reato è procedibile d’ufficio. La difesa degli imputati aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando che le lesioni personali colpose gravissime — categoria nella quale rientrava originariamente anche l’aborto — sono invece procedibili a querela.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Treviso ha impugnato l’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio per il reato di interruzione colposa della gravidanza anziché la procedibilità a querela di parte, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente ravvisava una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle lesioni personali gravissime colpose disciplinate dall’art. 590 del codice penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La scelta del regime di procedibilità dei reati rientra nella discrezionalità del legislatore e è censurabile solo per vizio di manifesta irrazionalità. Dopo la riforma del 1978, l’aborto colposo è un reato autonomo rispetto al quale vengono in rilievo — oltre all’integrità psico-fisica della donna — anche la protezione della maternità (art. 31, comma 2, Cost.) e la tutela del concepito desumibile dall’art. 2 Cost. Tali interessi giustificano un trattamento processuale distinto rispetto alle lesioni personali (Ord. 324 del 2013, depositata il 23 dicembre 2013).

    Il principio

    La scelta del regime di procedibilità dei reati è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che deve operare bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso complessi. Il giudizio di legittimità costituzionale è possibile solo per vizio di manifesta irrazionalità. L’aborto colposo, configurato come reato autonomo dalla legge n. 194/1978, coinvolge interessi costituzionalmente garantiti diversi da quelli rilevanti per le lesioni personali, rendendo non arbitraria la scelta di procedibilità d’ufficio.

    Domande e risposte

    Perché l’interruzione colposa della gravidanza è procedibile d’ufficio e non a querela?

    Il legislatore del 1978, nell’introdurre la disciplina dell’aborto, ha configurato il reato di interruzione colposa della gravidanza come autonomo rispetto alle lesioni personali, in considerazione degli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti: tutela della maternità (art. 31 Cost.) e protezione del concepito (art. 2 Cost.). La procedibilità d’ufficio riflette il maggior peso che il legislatore ha attribuito a tali interessi.

    Se la persona offesa rimette la querela, il processo per aborto colposo si ferma?

    No. Trattandosi di reato procedibile d’ufficio, la rimessione della querela — ammesso che sia stata depositata — non incide sulla proseguibilità del processo. Come accaduto nel caso in esame, anche dopo la remissione e il risarcimento integrale del danno il processo è continuato.

    La Corte costituzionale potrebbe rivalutare questa scelta in futuro?

    In astratto sì, se il legislatore modificasse il quadro normativo in modo da rendere manifesta l’irrazionalità della procedibilità d’ufficio. La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che solo la manifesta irrazionalità — non il semplice disaccordo con la scelta legislativa — legittima l’intervento della Corte in materia di regime di procedibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 323/2013 – Estinzione del conflitto di attribuzione Procura Corte dei conti vs Presidente della Repubblica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Procura della Corte dei conti di Bolzano contro il Presidente della Repubblica, a seguito della rinuncia al ricorso depositata dalla stessa Procura ricorrente nella fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige (sede di Bolzano) aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente della Repubblica, lamentando una asserita «pretesa» del Capo dello Stato di valutare la correttezza dell’operato della Procura contabile — su sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano — e una successiva asserita «interferenza» attraverso contatti informali con i vertici della Corte dei conti. Il Quirinale aveva smentito con nota ufficiale le ricostruzioni della Procura ricorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto era promosso dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige (sede di Bolzano) contro il Presidente della Repubblica, in riferimento all’art. 108, secondo comma, della Costituzione (garanzia di indipendenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti). La Procura lamentava la menomazione della propria indipendenza a causa di asseriti contatti informali del Capo dello Stato con i vertici dell’istituzione contabile.

    La decisione della Corte

    In data 16 maggio 2013 la Procura regionale ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato estinto il processo, rilevando che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione dell’ammissibilità, comporta con assoluta precedenza la dichiarazione di estinzione del processo (Ord. 323 del 2013, depositata il 19 dicembre 2013).

    Il principio

    La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, anche se interviene nella fase preliminare di ammissibilità, determina necessariamente la declaratoria di estinzione del processo con precedenza su ogni altra questione. Il processo costituzionale per conflitto di attribuzione può estinguersi per rinuncia del ricorrente prima ancora che la Corte si pronunci sull’ammissibilità.

    Domande e risposte

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale?

    I soggetti titolari di poteri costituzionali che ritengano le proprie attribuzioni lese o menomante da atti di un altro potere dello Stato. Nel giudizio incidentale, la legittimazione attiva spetta agli organi che, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.

    La Procura della Corte dei conti è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione?

    La questione della legittimazione attiva della Procura contabile era tra i profili esaminati nella fase di ammissibilità. Il processo si è estinto prima che la Corte si pronunciasse sul punto, per effetto della rinuncia depositata dalla stessa Procura ricorrente.

    Quali sono gli effetti dell’art. 108, secondo comma, della Costituzione sull’indipendenza del PM contabile?

    L’art. 108, comma 2, Cost. garantisce l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia. Questa disposizione è posta a tutela dell’autonomia della Procura contabile da condizionamenti esterni, compresi quelli eventualmente provenienti da altri poteri dello Stato.

    Norme collegate

    • Art. 108 della Costituzione — garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse, parametro invocato dalla Procura ricorrente
  • Corte cost. n. 322/2013 – Inammissibilità della questione sul codice militare e ricorso gerarchico obbligatorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Molise sul codice dell’ordinamento militare: il giudice rimettente non aveva esplorato le interpretazioni costituzionalmente conformi delle norme censurate prima di investire la Corte, e la motivazione sulla rilevanza risultava contraddittoria rispetto alla condotta tenuta nel medesimo giudizio.

    Di cosa si tratta

    Un Maresciallo Capo dei Carabinieri aveva impugnato davanti al TAR Molise una sanzione disciplinare di «rimprovero», senza aver previamente esperito il ricorso gerarchico come richiesto dall’art. 1363, comma 2, del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010). Ironia della procedura: gli era stata irrogata una seconda identica sanzione proprio perché aveva adito direttamente il giudice senza ricorrere prima per via gerarchica. Il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che rendono possibile configurare come illecito disciplinare il ricorso diretto al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha impugnato gli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – nella parte in cui rendono possibile configurare l’illicità disciplinare dell’esperimento diretto del ricorso giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico – in riferimento agli artt. 2, 3, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 2, 28 e 52, comma 3, della Costituzione. In via subordinata ha censurato anche l’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, per violazione dell’art. 76 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e non aveva esplorato interpretazioni costituzionalmente conformi, pur avendone già adottata una nelle fasi cautelari del medesimo giudizio (ordinanza 27 gennaio 2012, n. 27, confermata dal Consiglio di Stato). La contraddittorietà tra la posizione espressa in sede cautelare e quella assunta nell’incidente di costituzionalità rendeva la questione manifestamente inammissibile (Ord. 322 del 2013, depositata il 19 dicembre 2013).

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non ha previamente esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme delle norme censurate, specie quando nel medesimo giudizio ha già adottato una lettura alternativa compatibile con la Costituzione. L’incidente di costituzionalità non può essere utilizzato per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo anziçhé per risolvere un genuino dubbio pregiudiziale.

    Domande e risposte

    Un militare può ricorrere direttamente al TAR senza esperire il ricorso gerarchico?

    Secondo l’art. 1363, comma 2, del codice militare, il militare deve esperire il ricorso gerarchico prima di quello giurisdizionale. La giurisprudenza è però divisa: una parte ritiene tale norma mera regola di condotta (non condizione di procedibilità), un’altra la considera presupposto di ammissibilità. La Corte non ha risolto il merito in questa ordinanza.

    Quando una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile?

    Lo è quando il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza nel giudizio a quo, non ha esaurito le possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, oppure utilizza l’incidente in modo improprio per ottenere dalla Corte un orientamento interpretativo piuttosto che la soluzione di un dubbio pregiudiziale.

    Il mancato esperimento del ricorso gerarchico prima di adire il TAR costituisce illecito disciplinare per un militare?

    La questione è controversa. Il Consiglio di Stato (sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1778) ha ritenuto che la norma riguardi l’ordinamento militare come regola di azione, ma non come condizione dell’azione giurisdizionale in senso tecnico; di conseguenza, il suo mancato rispetto non configurerebbe necessariamente un illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dell’art. 1352 del codice militare.

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  • Corte cost. n. 291/2013 – Misure di prevenzione e persistenza della pericolosità sociale al momento dell’esecuzione

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423/1956 (ora art. 15 del d.lgs. n. 159/2011) nella parte in cui non prevede che, quando l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa per via della detenzione del sottoposto, il giudice debba valutare la persistenza della pericolosità sociale al momento in cui la misura deve essere eseguita.

    Di cosa si tratta

    Le misure di prevenzione personali (come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) sono misure applicate a soggetti ritenuti pericolosi, indipendentemente dalla commissione di un reato. Quando un soggetto è già detenuto in carcere per espiazione di pena, l’esecuzione della misura di prevenzione rimane sospesa. Il problema esaminato dalla Corte era se, al momento in cui il soggetto deve espiare la misura di prevenzione (dopo la scarcerazione), si debba o meno verificare se la pericolosità sociale persista ancora.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423/1956 (ora art. 15 del d.lgs. n. 159/2011), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione per detenzione, il giudice debba valutare la persistenza della pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione della misura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte denunciata. Ha ritenuto irragionevole e in contrasto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che la misura di prevenzione venga eseguita automaticamente, anche a distanza di anni, senza verificare se la pericolosità sociale del soggetto persista al momento dell’esecuzione. Ha esteso la declaratoria, in via consequenziale, all’art. 15 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia).

    Il principio

    Le misure di prevenzione personali hanno carattere preventivo, non sanzionatorio: la loro esecuzione presuppone la persistenza della pericolosità sociale del sottoposto. Non è costituzionalmente ammissibile eseguire una misura di prevenzione irrogata in passato, dopo una lunga sospensione dovuta alla detenzione, senza accertare se la pericolosità del soggetto persista al momento in cui la misura deve essere concretamente applicata.

    Domande e risposte

    Cosa sono le misure di prevenzione personali?

    Sono provvedimenti giudiziari applicati a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica o per la moralità (come indiziati di mafia, abitualmente dediti a traffici illeciti, ecc.), indipendentemente da una condanna penale. Comprendono la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo di soggiorno.

    Perché è necessario rivalutare la pericolosità al momento dell’esecuzione?

    Perché le misure di prevenzione si fondano su una prognosi di pericolosità attuale. Se il soggetto ha trascorso anni in carcere, le sue condizioni e la sua pericolosità potrebbero essere profondamente cambiate. Eseguire la misura senza rivalutazione sarebbe irragionevole e contrario alla funzione preventiva — non punitiva — della misura.

    Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?

    L’organo che ha irrogato la misura di prevenzione deve, anche d’ufficio, valutare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto prima di procedere all’esecuzione della misura rimasta sospesa per la detenzione. Il soggetto ha diritto a un contraddittorio su questo punto.

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  • Corte cost. n. 290/2013 – Illegittimità della legge lucana sull’intervento sostitutivo delle ASL per retribuzioni non pagate

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Basilicata n. 22/2012, che prevedeva l’intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte ai dipendenti di strutture sanitarie private accreditate. La disciplina regionale violava la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale lucana n. 22/2012 aveva introdotto un meccanismo per cui, in caso di inadempienza retributiva da parte di strutture sanitarie private accreditate nei confronti dei propri dipendenti, le ASL regionali potevano intervenire in sostituzione, pagando direttamente i lavoratori e decurtando poi le somme corrisposte dai pagamenti dovuti alle strutture. Il Governo aveva impugnato la legge per eccesso di competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità degli artt. 1 e 3 della l. r. Basilicata n. 22/2012, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile (rapporto di lavoro privato) e di coordinamento della finanza pubblica (tutela della salute).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge lucana, in quanto disciplinava profili del rapporto di lavoro privato (il pagamento delle retribuzioni tra datore e dipendente) che rientrano nell’ordinamento civile di competenza statale esclusiva. Ha poi dichiarato, in via consequenziale (art. 27 l. n. 87/1953), l’illegittimità degli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, in quanto strettamente connessi alla norma principale.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare il rapporto di lavoro privato, anche quando perseguano finalità di tutela dei lavoratori del settore sanitario. Il pagamento delle retribuzioni nei rapporti di lavoro tra datori privati e dipendenti è materia di ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato. I meccanismi di intervento sostitutivo delle ASL nel pagamento di retribuzioni private, non previsti dalla legge statale, sono incostituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa sono le strutture sanitarie accreditate?

    Sono cliniche, poliambulatori e strutture private che hanno ottenuto il riconoscimento (accreditamento) da parte della Regione per erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ricevendo in cambio tariffe regionali.

    Perché la Regione non poteva prevedere questo intervento sostitutivo?

    Perché il pagamento delle retribuzioni tra un datore privato (la struttura accreditata) e i suoi dipendenti è un rapporto di diritto privato regolato dal codice civile e dal diritto del lavoro: materia di competenza esclusiva statale, sottratta alla legislazione regionale.

    Cosa è la dichiarazione di illegittimità in via consequenziale?

    Quando la Corte dichiara illegittima una disposizione, può estendere la declaratoria alle norme “inscindibilmente connesse” a quella principale, anche se non espressamente impugnate, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 289/2013 – Illegittimità della legge abruzzese sul contenimento della spesa per il personale a termine

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 48/2012, che escludeva dal computo del personale soggetto ai vincoli di contenimento della spesa alcune categorie di lavoratori regionali a tempo determinato. La norma si poneva in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale abruzzese n. 48/2012 aveva introdotto una clausola che, nell’attuare le disposizioni di contenimento della spesa per il personale a tempo determinato (d.l. n. 78/2010, conv. l. n. 122/2010), escludeva dal computo alcune categorie di lavoratori a tempo determinato regionali (quelli disciplinati dalla l. r. n. 17/2001). Il Governo aveva impugnato questa esclusione ritenendola in contrasto con i vincoli statali di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della l. r. Abruzzo n. 48/2012, in via principale, per violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e dagli artt. 14, commi 7 e 9, dello stesso decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge abruzzese. La norma, sottraendo alcune categorie di lavoratori ai vincoli di contenimento della spesa imposti dalla legislazione statale, violava i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che le Regioni devono rispettare senza possibilità di introdurre eccezioni non previste dalla legge statale.

    Il principio

    I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in materia di spesa per il personale — fissati dalla legislazione statale — si impongono anche alle Regioni. Queste non possono introdurre esenzioni o deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla legge statale, neppure per particolari categorie di lavoratori, salvo che la legge statale stessa le preveda.

    Domande e risposte

    Quali vincoli impone il d.l. n. 78/2010 sulla spesa per il personale a termine?

    L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (convertito con l. n. 122/2010) limita la spesa per il personale con contratto a tempo determinato, di lavoro interinale e simili al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le Regioni e gli enti locali devono rispettare questi limiti.

    Perché la Regione Abruzzo non poteva escludere alcune categorie?

    Perché i limiti statali si applicano in modo uniforme: la Regione non può esentare categorie di lavoratori non espressamente esentate dalla legge statale, poiché ciò svuoterebbe il principio di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa succede ai contratti già stipulati in violazione di questi limiti?

    I contratti già stipulati rimangono validi, ma l’ente è tenuto a rispettare i limiti di spesa per il futuro. La dichiarazione di illegittimità della norma regionale ripristina l’applicabilità diretta dei vincoli statali.

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  • Corte cost. n. 288/2013 – Concessioni demaniali pesca e acquacoltura in Sardegna: inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge sarda sulla continuità delle concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura. La Corte ha rilevato che il ricorso del Governo mancava di adeguata motivazione sulla violazione dei parametri costituzionali e dei Trattati europei invocati.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva adottato la legge n. 19/2012, che garantiva la continuità delle concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura in essere al 29 dicembre 2009, senza prevedere procedure selettive per il loro rinnovo. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che ostacolasse la libertà di stabilimento e la concorrenza, violando gli artt. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. e gli artt. 49 e 101 TFUE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. r. sarda n. 19/2012, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione e in relazione agli artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di motivazione. Il ricorso governativo non aveva adeguatamente argomentato in che modo la norma regionale violasse concretamente gli artt. 49 e 101 TFUE (libertà di stabilimento e divieto di abuso di posizione dominante) né aveva specificamente illustrato il contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, il ricorso governativo deve contenere una motivazione specifica e adeguata in ordine alle ragioni per cui la norma impugnata viola i parametri costituzionali invocati. L’enunciazione generica dei parametri, senza l’illustrazione dei motivi di contrasto, determina l’inammissibilità del ricorso.

    Domande e risposte

    Cosa sono le concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura?

    Sono provvedimenti amministrativi con cui le autorità competenti concedono a privati l’uso di beni del demanio marittimo o lacuale per lo svolgimento di attività di pesca e acquacoltura. La loro durata e le modalità di rinnovo sono oggetto di disciplina statale e regionale.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il ricorso del Governo non aveva spiegato in modo specifico come la legge regionale contrastasse con i Trattati europei e con la competenza statale in materia di concorrenza. La motivazione era troppo generica per consentire alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    L’inammissibilità significa che la legge era costituzionale?

    No. Come per l’estinzione del processo, l’inammissibilità è una pronuncia processuale: la Corte non si è pronunciata sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e obblighi internazionali (primo e secondo comma, lettera e)
  • Corte cost. n. 287/2013 – Illegittimità della legge molisana su procedure selettive con punteggi premiali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge finanziaria regionale del Molise del 2011, che autorizzava la Giunta regionale a indire procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato con punteggi premiali per il personale precario, senza rispettare i vincoli statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale del Molise n. 2/2011 autorizzava la Giunta a bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, riconoscendo specifici punteggi premiali ai candidati che avevano già lavorato per la Regione o per enti strumentali con contratti a termine o collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.). Il Governo aveva impugnato la norma per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della l. r. Molise n. 2/2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violasse i principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che pongono vincoli alle assunzioni delle Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione. La norma regionale, condizionando le nuove assunzioni al solo rispetto degli atti programmatori della dotazione organica senza fare richiamo ai vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione statale, si poneva in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    Le Regioni non possono autorizzare nuove assunzioni a tempo indeterminato condizionandole unicamente al rispetto della dotazione organica, senza richiamare i vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione statale. Il coordinamento della finanza pubblica è materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) in cui lo Stato fissa principi fondamentali che le Regioni devono rispettare, anche nelle scelte di politica del personale.

    Domande e risposte

    Cosa sono i punteggi premiali nelle procedure selettive?

    Sono punteggi aggiuntivi attribuiti ai candidati in possesso di particolari requisiti (es. periodi di lavoro pregresso presso l’ente). Sono ammissibili entro certi limiti, ma non possono trasformarsi in meccanismi di stabilizzazione automatica che eludono il principio del concorso pubblico.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché condizionava le assunzioni solo agli atti programmatori della dotazione organica, senza fare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione statale (es. limiti alle spese di personale), che le Regioni sono tenute a rispettare in quanto principi fondamentali di coordinamento.

    Le Regioni possono assumere personale a tempo indeterminato?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato, che stabiliscono limiti alla spesa per il personale e alla capacità assunzionale delle Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 286/2013 – Illegittimità di disposizioni liguri sul lavoro pubblico regionale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 18, comma 1, di due leggi della Regione Liguria in materia di lavoro pubblico regionale. Le norme regionali, disciplinando autonomamente istituti del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali (conversione delle ferie e indennità di contingenza), violavano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva adottato due disposizioni: l’art. 8 della l. r. n. 15/2011 prevedeva la conversione monetaria delle ferie per i dipendenti che cambiavano forma contrattuale con la Regione; l’art. 18, comma 1, della l. r. n. 38/2011 disciplinava un’indennità di contingenza per i dipendenti regionali. Il Governo aveva impugnato entrambe le disposizioni sostenendo che esse invadevano la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8 e 9 della l. r. Liguria n. 15/2011 e gli artt. 8, comma 8, e 18, comma 1, della l. r. Liguria n. 38/2011, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. r. Liguria n. 15/2011 (conversione ferie) e dell’art. 18, comma 1, della l. r. Liguria n. 38/2011 (indennità di contingenza), per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le questioni relative all’art. 9 della l. r. n. 15/2011 e l’estinzione del processo per altre questioni.

    Il principio

    Le Regioni non possono legiferare in materia di istituti del rapporto di lavoro privatizzato dei propri dipendenti (ferie, indennità contrattuali, ecc.) in modo difforme dalla disciplina statale, poiché tale materia rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ne comporta l’assoggettamento alla disciplina civilistica, sottratta alla competenza legislativa regionale.

    Domande e risposte

    Perché la disciplina delle ferie dei dipendenti regionali è materia statale?

    Perché il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è privatizzato (d.lgs. n. 165/2001): è regolato dalle norme del codice civile e dai contratti collettivi, con esclusione della competenza legislativa regionale in materia di ordinamento civile, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Cosa si intende per ordinamento civile?

    La materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva statale comprende il diritto privato nei suoi istituti fondamentali: contratti, obbligazioni, responsabilità, diritti reali, diritto di famiglia, e — dopo la privatizzazione — il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

    Cosa è la cessazione della materia del contendere?

    È una pronuncia processuale con cui la Corte chiude il giudizio senza entrare nel merito, quando la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da eliminare i profili di contrasto con la Costituzione e non vi sia più alcun interesse pratico a una pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 285/2013 – Illegittimità della legge valdostana sugli impianti di smaltimento rifiuti a caldo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 33/2012 che disciplinava la realizzazione di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti. La norma regionale invadeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva adottato la legge n. 33/2012, che modificava la propria normativa sulla gestione dei rifiuti (l. r. n. 31/2007), con riferimento alla realizzazione e all’utilizzo di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (termovalorizzatori e simili). Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che essa violasse la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo unico della legge valdostana n. 33/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva statale) e all’art. 15, secondo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale della Valle d’Aosta).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge valdostana n. 33/2012 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente). Ha dichiarato invece inammissibile la questione sollevata in riferimento allo Statuto speciale. La gestione dei rifiuti — in particolare la disciplina degli impianti di trattamento — rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale, alla quale neppure le Regioni a statuto speciale possono derogare unilateralmente.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente costituisce una materia trasversale di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): neppure le Regioni a statuto speciale possono adottare normative che compromettano il livello uniforme di tutela ambientale garantito dalla legislazione nazionale. La disciplina degli impianti di smaltimento dei rifiuti rientra in questa materia e deve essere uniforme sul territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per tutela dell’ambiente come materia esclusiva statale?

    Significa che solo lo Stato può legiferare in modo primario sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni possono adottare normative più restrittive nella salvaguardia dei livelli minimi stabiliti dalla legislazione statale, ma non possono scendere al di sotto di tali livelli.

    Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia ambientale?

    Non in modo assoluto: anche le Regioni speciali devono rispettare la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. L’autonomia speciale può consentire maggiori poteri in alcune materie, ma non può derogare alla riserva statale sull’ambiente.

    Cosa sono gli impianti di trattamento a caldo dei rifiuti?

    Sono impianti (come i termovalorizzatori o i cementifici che usano i rifiuti come combustibile) nei quali i rifiuti sono trattati mediante processi termici ad alta temperatura, con recupero di energia. La loro disciplina rientra nella materia ambientale di competenza statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (secondo comma, lettera s)
  • Corte cost. n. 284/2013 – Ordinamento sanitario Umbria: processo estinto dopo rinuncia al ricorso

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Umbria sull’ordinamento del servizio sanitario regionale (l. r. n. 18/2012). L’estinzione è conseguita alla rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione, a seguito di modifiche legislative intervenute nelle more del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Umbria n. 18/2012 (Ordinamento del servizio sanitario regionale), tra cui quelle relative alla composizione della commissione per la selezione dei candidati a direttore generale delle aziende sanitarie regionali e alle modalità di nomina degli stessi. La Regione Umbria, nel corso del giudizio, aveva modificato la normativa impugnata, eliminando i profili di contrasto con la disciplina statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso governativo riguardava, tra le altre, le disposizioni degli artt. 17, comma 3; 19, comma 3; 20, comma 2; 22, commi 2 e 3; 28, comma 1; 30, comma 3; e 32, comma 3, della legge regionale umbra n. 18/2012, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia: tutela della salute, competenza concorrente), in relazione alla disciplina statale sulla nomina dei direttori generali delle ASL (d.lgs. n. 502/1992).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Umbria aveva modificato le disposizioni impugnate, eliminando i motivi di contrasto con la legislazione statale. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia: in tali casi, il processo si estingue senza che la Corte entri nel merito delle questioni.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale, il ricorrente può rinunciare al ricorso; se la parte resistente accetta la rinuncia (o non si oppone), il processo si estingue. L’estinzione può sopravvenire anche quando, in pendenza del giudizio, il legislatore regionale modifica o abroga le norme impugnate, eliminando il contrasto con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio in via principale davanti alla Corte Costituzionale?

    È il giudizio promosso dallo Stato contro una legge regionale (o viceversa) per violazione del riparto costituzionale di competenze. Si distingue dal giudizio in via incidentale, che nasce nell’ambito di un processo ordinario.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Umbria ha modificato le norme impugnate, eliminando i profili di incostituzionalità denunciati dal Governo. Quest’ultimo ha quindi rinunciato al ricorso, e la Regione ha accettato la rinuncia: in questa situazione la Corte dichiara l’estinzione del processo.

    L’estinzione significa che la legge era costituzionale?

    No. L’estinzione è una pronuncia processuale che non entra nel merito: significa solo che il giudizio è terminato senza una decisione sulla fondatezza o meno della questione.

    Norme collegate