Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 98/2012 – Tassa per il diritto allo studio universitario ligure: processo estinto per rinuncia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Liguria in materia di mora sulla tassa per il diritto allo studio universitario. La regione aveva modificato la norma impugnata e il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva impugnato una norma della Regione Liguria che prevedeva, per i ritardi nel pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario, un’indennità di mora ritenuta incompatibile con la disciplina statale. Prima della decisione nel merito, la regione aveva modificato la norma e il ricorrente aveva rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, co. 2, della legge della Regione Liguria n. 18/2011 (in materia di diritto allo studio universitario e indennità di mora). Parametro: art. 117, co. 2, lett. e), Cost. (sistema tributario e contabile dello Stato). Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

    La decisione della Corte

    Processo estinto per rinuncia al ricorso. La regione aveva modificato la norma impugnata in corso di giudizio, rendendo privo di scopo la prosecuzione del giudizio. Il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso e la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale (Stato contro Regione o viceversa), la rinuncia al ricorso pone fine al processo. La modifica della norma impugnata in corso di giudizio, se soddisfa le pretese del ricorrente, può determinare la cessazione della materia del contendere o, come in questo caso, la rinuncia del ricorrente.

    Domande e risposte

    Come funziona il ricorso del Governo contro una legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri può impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, se ritiene che violino la Costituzione o invadano competenze statali. Il procedimento è disciplinato dall’art. 127 Cost.

    Perché la norma sull’indennità di mora era contestata?

    L’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sul sistema tributario. Una norma regionale che introduce autonome indennità di mora su tributi potrebbe invadere questa competenza.

    Cosa succede quando una regione modifica la norma impugnata?

    Se la modifica risolve il contrasto con la Costituzione, il ricorrente (in questo caso il Governo) può rinunciare al ricorso. Altrimenti, la Corte deve valutare se la nuova norma sia a sua volta incostituzionale o se il giudizio debba proseguire sulla norma originaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 97/2012 – Insindacabilità parlamentare e trasmissione TV: conflitto di attribuzioni ammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese da un parlamentare nella trasmissione «Porta a Porta» nel 2010. La Corte si riserva di decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’ex onorevole Antonio Di Pietro aveva convenuto in giudizio civile un altro parlamentare per dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva «Porta a Porta» nel settembre 2010. La Camera dei deputati aveva adottato una delibera di insindacabilità ai sensi dell’art. 68, co. 1, della Costituzione. Il Tribunale civile di Roma aveva poi sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte, contestando che le dichiarazioni rientrassero nella sfera dell’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.): delibera della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 che aveva dichiarato insindacabile la condotta del parlamentare. Parametro: art. 68, co. 1, Cost. Rimettente: Prima sezione civile del Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    Ammissibile (fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni). La Corte dichiara che il ricorso è ammissibile e che il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto. La Corte si riserva di decidere il merito in separata pronuncia.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare (art. 68, co. 1, Cost.) tutela le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese in trasmissioni televisive non automaticamente rientrano in questa sfera: è necessario che vi sia un «nesso funzionale» con l’attività parlamentare. Questo nesso è sindacabile dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, co. 1, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa immunità serve a garantire la libertà di mandato parlamentare.

    Le dichiarazioni televisive possono essere insindacabili?

    Solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare: devono riprodurre o essere strettamente connesse a quanto espresso in sede parlamentare. Non basta che siano rese da un parlamentare: devono riguardare l’esercizio delle funzioni.

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Quando un potere dello Stato (es. un giudice) ritiene che un altro potere (es. il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza, può ricorrere alla Corte costituzionale sollevando un conflitto di attribuzioni. La Corte verifica se la delibera parlamentare sia conforme alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 96/2012 – Agriturismo e strutture costruite dopo il 1997: la norma umbra supera il vaglio costituzionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma regionale umbra che limita l’agriturismo alle strutture esistenti prima del 4 settembre 1997. Le censure di irrazionalità, violazione della libertà d’impresa e del paesaggio non reggono al vaglio della Corte.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa agricola umbra aveva realizzato un nuovo edificio dopo il 1997 e voleva usarlo per attività agrituristica. La legge regionale umbra (art. 3, co. 3, l.r. n. 28/1997) ammetteva l’agriturismo solo nelle strutture già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. La Provincia aveva negato l’autorizzazione e il TAR Umbria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 3, co. 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche). Parametri: artt. 3, 9 co. 2 e 41 co. 1 Cost. Rimettente: TAR Umbria, nel procedimento tra la ditta Conforti Aldo e la Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte.

    La decisione della Corte

    Non fondate le questioni. La Corte, con sentenza redatta da Gaetano Silvestri, riconosce che l’agriturismo è materia di competenza residuale regionale e che la scelta legislativa di limitare le strutture ammissibili rientra nella discrezionalità del legislatore regionale, non manifestamente irragionevole. Le finalità di tutela del territorio rurale e di contenimento dell’urbanizzazione possono giustificare il limite temporale.

    Il principio

    In materia di agriturismo, che appartiene alla competenza residuale regionale (art. 117, co. 4, Cost.), il legislatore regionale gode di ampia discrezionalità. Una norma che limita l’attività agrituristica alle strutture preesistenti non è manifestamente irragionevole e non viola la libertà di iniziativa economica né la tutela del paesaggio.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Umbria aveva posto questo limite?

    La finalità era collegare l’agriturismo al patrimonio edilizio rurale esistente, evitando che la prospettiva di attività turistica diventasse un incentivo a costruire nuovi edifici in zone agricole, con rischi per il paesaggio e l’ambiente rurale.

    La limitazione non viola la libertà d’impresa (art. 41 Cost.)?

    No, secondo la Corte. L’art. 41 non garantisce la libertà assoluta di svolgere qualunque attività economica in qualunque struttura. Il legislatore può porre limiti ragionevoli, purché non arbitrari. Il collegamento con le strutture preesistenti non appare arbitrario.

    Le Regioni possono disciplinare autonomamente l’agriturismo?

    Sì. L’agriturismo rientra nell’agricoltura e nel turismo, materie di competenza residuale regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (2001). Le Regioni devono rispettare i principi fondamentali statali, ma nell’ambito di questi possono legiferare liberamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 95/2012 – Patrocinio a spese dello Stato negato ai condannati per reati tributari: la questione è inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 91, co. 1, lett. a), del DPR 115/2002, che esclude dal patrocinio a spese dello Stato chi è stato condannato per determinati reati tributari. I vizi formali dell’ordinanza di rimessione impediscono l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, aveva dubitato della legittimità della norma che esclude il patrocinio gratuito a spese dello Stato per chi abbia riportato una condanna definitiva per taluni reati tributari. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce l’accesso alla giustizia anche a chi non ha le risorse per pagarsi un avvocato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 91, co. 1, lett. a), del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia). Parametri: artt. 3, 24 co. 2 e 3, 27 co. 2 Cost. Rimettente: Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione presenta vizi formali che ne impediscono l’esame nel merito da parte della Corte. Non risulta adeguatamente illustrato il nesso tra la norma censurata e il giudizio in corso.

    Il principio

    Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.) sono valori fondamentali, ma la Corte non può esaminare le questioni che non rispettino i requisiti formali di ammissibilità previsti dalla legge n. 87/1953 per il giudizio di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    Permette ai non abbienti di essere difesi in giudizio da un avvocato pagato dallo Stato, garantendo l’accesso alla giustizia. È regolato dal DPR 115/2002 e presuppone un reddito al di sotto di una certa soglia, oltre a non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste dalla legge.

    Perché i condannati per reati tributari possono essere esclusi?

    Il legislatore ha ritenuto che condanne definitive per certi reati fiscali siano incompatibili con l’attestazione di stato di bisogno necessaria per il patrocinio gratuito. Il rimettente contestava la ragionevolezza di questa esclusione automatica.

    Quali diritti costituzionali erano in gioco?

    Il diritto di difesa (art. 24), la presunzione di non colpevolezza per reati diversi (art. 27 co. 2) e il principio di uguaglianza (art. 3) erano i principali parametri invocati, ma la questione non è stata esaminata nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2012 – Ebbrezza in bicicletta: la questione sull’art. 186 CdS è inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 186, co. 2, del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza su velocipede. L’ordinanza di rimessione contiene una contraddizione interna che ne impedisce l’esame.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione se fosse costituzionale applicare le sanzioni per guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della Strada) anche ai conducenti di biciclette, considerato che queste ultime non rientrano nella definizione di «veicolo» a motore. La disposizione rinvia, per i velocipedi, all’art. 47 del Codice della Strada.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 186, co. 2, e art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Parametri: artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3 e 117 co. 1 Cost. Rimettente: Tribunale di Trento.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità per contraddizione nell’ordinanza di rimessione. Il rimettente da un lato afferma che la norma è applicabile ai velocipedi, dall’altro prospetta censure che presuppongono il contrario. L’argomentazione interna è contraddittoria e impedisce alla Corte di esaminare il merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere internamente coerente: se il giudice rimettente si contraddice nell’impostare la questione, la Corte non può supplire e deve dichiarare l’inammissibilità manifesta.

    Domande e risposte

    Le sanzioni per ebbrezza si applicano anche alle biciclette?

    L’art. 186 del CdS si riferisce ai veicoli; la bicicletta è un velocipede. Il rinvio normativo interno al codice era contestato proprio perché poco chiaro. La Corte non ha risolto nel merito, dichiarando inammissibile la questione per ragioni formali.

    Cosa significa «contraddizione interna» dell’ordinanza?

    Il giudice aveva formulato censure che presupponevano che la norma si applicasse ai velocipedi, ma poi aveva anche scritto il contrario. Una tale contraddizione interna rende impossibile capire qual è esattamente la questione sottoposta alla Corte.

    Quale parametro di costituzionalità era invocato?

    Erano invocati più parametri: l’art. 3 (uguaglianza), l’art. 25 co. 2 (legalità penale), l’art. 27 co. 3 (finalità rieducativa della pena) e l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione alla CEDU.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 93/2012 – Prescrizione penale e art. 7 CEDU: la questione è inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10, co. 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex-Cirielli) in materia di prescrizione penale. Le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Due giudici (la Corte di Cassazione e la Corte d’appello di Messina) avevano dubitato della conformità costituzionale della norma transitoria della legge sulla prescrizione, che escludeva l’applicazione del nuovo regime più favorevole ai processi già in corso in grado di appello o di Cassazione. Secondo i rimettenti, ciò poteva violare l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) — che garantisce il principio di legalità penale — richiamato dall’art. 117, co. 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 10, co. 3, della legge n. 251/2005 (ex-Cirielli), nella parte in cui esclude l’applicazione del nuovo regime prescrizionale favorevole ai processi pendenti in appello o in cassazione. Parametro: art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU. Rimettenti: Corte di cassazione, V sezione penale, e Corte d’appello di Messina.

    La decisione della Corte

    Manifesta inammissibilità. I rimettenti non hanno adeguatamente motivato sul requisito della rilevanza — cioè su come la questione di legittimità costituzionale sia concretamente determinante per la definizione del giudizio principale. Senza questa motivazione, la Corte non può esaminare il merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve sempre indicare con chiarezza in che modo la norma impugnata condiziona la decisione del giudizio a quo. Il difetto di motivazione sulla rilevanza è causa autonoma di inammissibilità della questione, indipendentemente dal merito costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il requisito della rilevanza?

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante, cioè la norma impugnata deve effettivamente applicarsi nel giudizio e la sua eventuale incostituzionalità deve incidere sull’esito. Se il giudice non lo dimostra, la Corte non entra nel merito.

    L’art. 7 CEDU può essere parametro di costituzionalità?

    Sì. L’art. 117, co. 1, Cost. impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale, inclusa la CEDU. Le norme convenzionali fungono da norme interposte: la loro violazione integra indiretta violazione della Costituzione.

    Qual era la sostanza della questione sulla prescrizione?

    La legge ex-Cirielli del 2005 aveva modificato i termini di prescrizione, ma il regime transitorio escludeva i processi già pendenti in appello o cassazione. I rimettenti sostenevano che questo poteva violare il divieto di retroattività sfavorevole ex art. 7 CEDU, pur trattandosi di norma processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2012 – Inammissibile la questione sul termine per la prelazione degli enti locali sugli immobili statali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Brescia sull’art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997, che prevedeva un termine di quindici giorni per l’esercizio del diritto di prelazione degli enti locali sugli immobili statali alienati. La norma era già stata sostituita da altra disposizione, senza la previsione del termine contestato, prima ancora dell’esercizio del diritto di prelazione nel caso concreto, e il giudice rimettente non aveva motivato le ragioni per cui riteneva ancora applicabile la norma abrogata.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 449/1997 (art. 14, comma 12) prevedeva un termine di quindici giorni per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti locali nella procedura di alienazione degli immobili statali. Questo termine era poi stato eliminato dalla legge n. 488/1999 (art. 4, comma 3). La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del termine di quindici giorni, senza verificare se la norma censurata fosse ancora vigente al momento dei fatti oggetto del giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Brescia ha sollevato questione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997, sostenendo che il termine di quindici giorni per l’esercizio della prelazione fosse eccessivamente breve e non consentisse all’ente locale di esercitare efficacemente tale diritto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva motivato perché riteneva applicabile l’art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997, già sostituito dall’art. 4, comma 3, della legge n. 488/1999 (che aveva eliminato il termine di quindici giorni) prima ancora che il Comune esercitasse il diritto di prelazione. Il mero riferimento nell’avviso di vendita alla norma ormai sostituita non esoneraba il giudice dall’obbligo di verificare e motivare quale fosse la norma effettivamente applicabile al caso concreto.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’obbligo di verificare il quadro normativo vigente al momento dei fatti e di motivare adeguatamente quale norma sia applicabile nel giudizio principale. Se una norma è stata sostituita da altra priva della disposizione contestata, il giudice non può sollevare questione sulla norma abrogata senza spiegare le ragioni per cui ritiene che essa sia ancora operante nel caso concreto: in difetto, la questione è inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è il diritto di prelazione degli enti locali sugli immobili statali?

    Quando lo Stato aliena un proprio immobile (ad es. tramite l’Agenzia del Demanio), gli enti locali (Comuni, Province) hanno il diritto di acquistarlo con preferenza rispetto ad altri potenziali acquirenti, a parità di condizioni. Questo diritto di prelazione serve a consentire agli enti locali di acquisire immobili per finalità di pubblica utilità.

    Il termine di quindici giorni era davvero troppo breve?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, non perché il termine fosse ritenuto congruo o incongruo. La valutazione di ragionevolezza del termine (rispetto all’art. 3 Cost.) avrebbe richiesto una pronuncia nel merito, cui la Corte non è pervenuta.

    L’ente locale può opporre la nullità dell’alienazione se non ha potuto esercitare la prelazione nel termine indicato dall’avviso di vendita?

    Dipende dalla disciplina vigente al momento dei fatti. Se la norma che prevedeva il termine era già stata abrogata, l’ente locale avrebbe dovuto far valere le norme sopravvenute, non la norma ormai abrogata. La questione è comunque di competenza del giudice ordinario o amministrativo, non della Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2012 – Aziende ospedaliero-universitarie e blocco del turn-over in Puglia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma della Regione Puglia che vietava alle residenze sanitarie assistenziali (RSSA) private accreditate di operare in forma di impresa individuale, con un effetto retroattivo sui rapporti già in essere. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’esclusione delle aziende ospedaliero-universitarie dal blocco del turn-over previsto nel Piano di rientro, confermando che per tali aziende le misure devono essere concordate con le Università.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva adottato la legge n. 5/2011 contenente norme in materia di residenze sanitarie assistenziali (RSSA) e disposizioni urgenti in materia sanitaria. L’art. 1, comma 1, vietava alle RSSA di operare in forma di impresa individuale, con effetto retroattivo sui soggetti già accreditati. L’art. 3 escludeva le aziende ospedaliero-universitarie dal blocco del turn-over previsto nel Piano di rientro della spesa sanitaria sottoscritto dalla Regione con lo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 3 della l.r. Puglia n. 5/2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica). Sull’art. 1 la censura riguardava l’ingiustificata limitazione retroattiva della forma giuridica delle RSSA. Sull’art. 3 si lamentava l’alterazione del Piano di rientro per esclusione delle aziende ospedaliero-universitarie dai risparmi attesi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Puglia n. 5/2011 (divieto di forma individuale per le RSSA). Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, confermando che l’esclusione delle aziende ospedaliero-universitarie dal blocco del turn-over unilateralmente imposto dalla Regione è legittima, in quanto per tali aziende le misure di contenimento della spesa devono essere concordate con le rispettive Università mediante protocolli di intesa, in attuazione dell’art. 33 Cost. (autonomia universitaria).

    Il principio

    Le aziende ospedaliero-universitarie hanno una peculiare natura istituzionale che richiede la collaborazione tra Regione e Università per qualsiasi determinazione incidente sul loro personale. Una Regione non può unilateralmente applicare a queste aziende misure di contenimento della spesa (come il blocco del turn-over) senza il previo accordo con le Università, pena la violazione dell’autonomia universitaria garantita dall’art. 33 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa sono le aziende ospedaliero-universitarie?

    Sono strutture sanitarie che nascono dall’integrazione tra ospedale e facoltà di medicina di un’Università: il personale medico è sia dipendente sanitario sia docente universitario. Hanno una doppia dipendenza istituzionale (Regione per la parte sanitaria, Università per la parte accademica) che rende necessaria la concertazione per le decisioni gestionali.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale la norma sulle RSSA in forma individuale?

    Perché il divieto retroattivo di esercizio in forma individuale incideva sui rapporti già in corso di soggetti già accreditati, senza una giustificazione adeguata. La Corte ha ritenuto che la norma violasse i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, che non consentono di escludere soggetti già accreditati per ragioni meramente formali legate alla forma giuridica.

    Il Piano di rientro sanitario pugliese poteva escludere le aziende ospedaliero-universitarie?

    Sì, l’esclusione dal blocco del turn-over unilateralmente imposto dalla Regione era legittima, non perché queste aziende non debbano contribuire al risanamento finanziario, ma perché le misure devono essere decise di intesa con le Università. Il risparmio atteso dovrà quindi essere negoziato tramite protocolli d’intesa Regione-Università.

    Norme collegate

    • Art. 33 della Costituzione — autonomia universitaria, che impone la concertazione con le Università per le decisioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie
    • Art. 117 della Costituzione — tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica come materie di competenza concorrente (terzo comma)
  • Corte cost. n. 90/2012 – Incostituzionale la norma della Regione Trentino-Alto Adige sui concorsi pubblici interni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 5, comma 5-ter, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 3/2000, aggiunto dalla legge regionale n. 4/2011, che consentiva di derogare al limite del 50% dei posti riservati all’interno per le progressioni verticali del personale regionale, violando i principi fondamentali statali sul pubblico concorso. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla lettera a) dello stesso articolo.

    Di cosa si tratta

    La normativa statale (d.lgs. n. 150/2009, art. 24, e d.lgs. n. 165/2001, art. 52, comma 1-bis) impone che le progressioni tra aree avvengano tramite concorso pubblico, con una riserva massima del 50% a favore del personale interno. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige aveva introdotto una disposizione che consentiva di derogare a tale limite del 50% per le “professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale”, aprendo così la strada a riserve più elevate per il personale interno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. Trentino-Alto Adige n. 4/2011 (che aggiungeva il comma 5-ter all’art. 5 della l.r. n. 3/2000), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., sostenendo che la norma violasse il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) e i principi fondamentali della legislazione statale sull’accesso agli impieghi pubblici (d.lgs. n. 150/2009 e d.lgs. n. 165/2001).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5-ter, della l.r. Trentino-Alto Adige n. 3/2000, aggiunto dall’art. 4 comma 1 lett. b) della l.r. n. 4/2011. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla lett. a) dello stesso articolo, che era stata oggetto di modifiche legislative successive che ne avevano sanato i profili di illegittimità.

    Il principio

    Il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi pubblici e per le progressioni tra aree (art. 97 Cost.) ammette deroghe solo in casi limitati e con criteri rigorosi. Il limite del 50% per la riserva al personale interno nelle progressioni verticali costituisce un principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che vincola anche le Regioni autonome nei limiti della loro speciale autonomia.

    Domande e risposte

    Perché il limite del 50% è così importante nel pubblico impiego?

    Il limite serve a garantire che il reclutamento nella pubblica amministrazione avvenga prevalentemente per concorso aperto, in attuazione dell’art. 97 Cost. Senza tale limite le Regioni potrebbero riservare quasi tutti i posti disponibili al personale già in servizio, svuotando di fatto il principio del concorso pubblico e favorendo la stabilizzazione di personale precario in modo non trasparente.

    Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia di personale?

    Le Regioni a statuto speciale, come il Trentino-Alto Adige, godono di una più ampia autonomia legislativa, ma devono comunque rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, anche nelle materie di propria competenza. La Corte ha ritenuto che il limite del 50% costituisca un tale principio fondamentale, non derogabile neppure dalla Regione autonoma.

    Cosa si intende per “progressione verticale” nel pubblico impiego?

    La progressione verticale è il passaggio di un dipendente pubblico da un’area funzionale a un’altra di livello superiore (es. da area B ad area C), che comporta un cambiamento di inquadramento e di mansioni. È distinta dalla “progressione orizzontale” (aumento di stipendio all’interno della stessa area) e richiede procedure selettive più rigorose.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 89/2012 – Estinzione del processo sulla distanza minima tra aerogeneratori (Campania)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro la legge campana che fissava una distanza minima di 800 metri tra aerogeneratori eolici, a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato e dell’accettazione da parte della Regione Campania, dopo che la norma impugnata era stata abrogata dalla legge regionale n. 1/2012.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva adottato una norma che fissava una distanza minima di 800 metri tra ciascun aerogeneratore e quello più vicino già esistente o già autorizzato. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che tale distanza fissa limitasse indebitamente l’installazione di impianti eolici, in violazione del diritto UE sulle energie rinnovabili e dei principi fondamentali statali in materia di produzione di energia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge regionale Campania n. 11/2011, in riferimento all’art. 117 Cost. (primo e secondo comma, lett. a), per contrasto con i principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità in materia di autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili, e al terzo comma per violazione dei principi fondamentali in materia di produzione di energia fissati dalle linee guida ministeriali del 10 settembre 2010.

    La decisione della Corte

    L’Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso il 19 marzo 2012, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2012, dopo che la Regione Campania aveva abrogato la norma impugnata con l’art. 52, comma 15, della l.r. n. 1/2012. La Regione Campania ha accettato la rinuncia nell’udienza del 20 marzo 2012. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.

    Il principio

    Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della parte costituita comporta l’estinzione del processo. L’abrogazione sopravvenuta della norma impugnata, unita al recesso del ricorrente, priva di oggetto il giudizio e determina l’estinzione senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la norma sulla distanza tra aerogeneratori?

    Perché le linee guida nazionali sugli impianti da fonti rinnovabili (d.m. 10 settembre 2010, recepito dal d.lgs. n. 28/2011) escludono limitazioni e contingentamenti indiretti attraverso distanze fisse stabilite per legge, preferendo invece l’individuazione di aree inidonee mediante apposita istruttoria caso per caso.

    La Campania può ancora porre limiti alle distanze tra aerogeneratori?

    Le Regioni possono individuare aree inidonee per ragioni ambientali o paesaggistiche, ma devono farlo nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla normativa statale e delle linee guida nazionali, che privilegiano la valutazione caso per caso rispetto a distanze fisse prestabilite per legge.

    La sentenza ha valutato se la distanza di 800 metri fosse o meno eccessiva?

    No. La dichiarazione di estinzione del processo non contiene alcuna valutazione nel merito della legittimità della distanza minima. La questione è rimasta aperta per futuri ricorsi su norme analoghe.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il rispetto degli obblighi comunitari (primo comma) e la competenza concorrente in materia di produzione di energia (terzo comma)
  • Corte cost. n. 62/2012 – Acquedotto pugliese e gestione del servizio idrico integrato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Puglia n. 11 del 2011 (Gestione del servizio idrico integrato – Costituzione dell’Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese – AQP»), tra cui l’art. 2, comma 1, l’art. 5 e l’art. 9, comma 1, per violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione. La norma regionale prevedeva l’assunzione diretta del personale dell’Acquedotto pugliese senza concorso pubblico.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato una legge per disciplinare la gestione del servizio idrico integrato e la trasformazione dell’Acquedotto pugliese in azienda pubblica regionale. Il provvedimento prevedeva, tra l’altro, il trasferimento diretto del personale e la gestione del servizio in forme che il Governo riteneva lesive delle competenze statali e del principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, con due ricorsi (nn. 81 e 83 del 2011), per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione. Ricorsi governativi in via principale, riuniti dalla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2011 per violazione dell’art. 97 della Costituzione: le norme prevedevano assunzioni senza concorso pubblico, senza alcuna ragione straordinaria giustificatrice. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’art. 5, comma 6, lettera g), in quanto abrogato dopo la proposizione del ricorso.

    Il principio

    L’accesso agli impieghi nelle aziende pubbliche regionali deve avvenire mediante concorso pubblico, salvo che ricorrano peculiari e straordinarie ragioni di servizio specificamente indicate dalla legge. L’assunzione diretta di personale, senza procedure selettive e senza una giustificazione eccezionale, costituisce un privilegio indebito e viola l’art. 97 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cosa è l’Acquedotto pugliese?

    L’Acquedotto pugliese è il gestore del servizio idrico integrato nella Regione Puglia. Gestisce la captazione, il trattamento, la distribuzione dell’acqua potabile e la depurazione delle acque reflue per milioni di utenti. La legge n. 11 del 2011 ne aveva disposto la trasformazione in azienda pubblica regionale.

    Perché il trasferimento del personale senza concorso è incostituzionale?

    Il trasferimento diretto dei dipendenti a un nuovo ente pubblico, senza procedure selettive, equivale a un’assunzione «riservata» che esclude i cittadini non già dipendenti. Per la Corte, le eccezioni al concorso pubblico sono ammesse solo se rispondono a peculiari e straordinarie esigenze di servizio, che nella specie non erano indicate né ricavabili dalla legge regionale.

    Il servizio idrico è di competenza regionale o statale?

    La gestione del servizio idrico integrato è materia ripartita: i principi fondamentali spettano allo Stato (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre la Regione ha competenza nel dettaglio. Le scelte organizzative sul gestore devono però rispettare sia i principi statali sia i principi costituzionali sull’accesso agli impieghi pubblici.

  • Corte cost. n. 88/2012 – Conflitto Senato vs. procure di Santa Maria Capua Vetere e Napoli (caso Mastella)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato che spettava alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli e al GUP di Napoli procedere per via ordinaria nei confronti del Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti, Clemente Mastella, per reati ritenuti non ministeriali, senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri e senza informare il Senato della Repubblica.

    Di cosa si tratta

    La Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva aperto un’indagine penale nei confronti del Ministro della giustizia Clemente Mastella (in carica all’epoca dei fatti), per reati ritenuti di natura non ministeriale. La Procura di Napoli, ricevuti gli atti per competenza territoriale, aveva formulato due richieste di rinvio a giudizio. Il GUP del Tribunale di Napoli aveva rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale, disponendo la prosecuzione del rito ordinario. Il Senato della Repubblica aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo di non essere stato informato e che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale dei ministri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti delle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli e del GUP del Tribunale di Napoli, in riferimento all’art. 96 Cost. e all’art. 6 della l. cost. n. 1/1989. Il Senato sosteneva che, per qualsiasi procedimento penale a carico di un ministro – anche se per reato ritenuto non ministeriale –, gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale dei ministri e la Camera informata, in modo che potesse valutare autonomamente la natura ministeriale o meno del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) che spettava alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli avviare e proseguire le indagini ed esercitare l’azione penale per reati ritenuti non ministeriali, senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri; 2) che spettava al GUP di Napoli rigettare l’eccezione di incompetenza e proseguire nelle forme ordinarie; 3) che spettava a tutti questi organi omettere di informare il Senato della pendenza del procedimento.

    Il principio

    Quando il pubblico ministero ritiene che il reato contestato a un ministro sia di natura comune (non commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali), può procedere nelle forme ordinarie senza trasmettere gli atti al Tribunale dei ministri e senza informare la Camera competente. L’obbligo di informazione e trasmissione ex art. 6 l. cost. n. 1/1989 scatta solo quando vi sia un’ipotesi di reato ministeriale, la cui qualificazione iniziale spetta al PM.

    Domande e risposte

    Perché il Senato riteneva di dover essere informato anche per i reati non ministeriali?

    Il Senato sosteneva che il Tribunale dei ministri fosse l’“unico organo giudiziario legittimato” a qualificare la natura ministeriale o meno di un reato addebitato a un ministro, e che quindi tutti i procedimenti a carico di ministri dovessero transitare da quel Collegio prima di essere eventualmente restituiti alla giurisdizione ordinaria. La Corte ha respinto questa tesi.

    In cosa differisce questa sentenza dalla n. 87/2012 (caso Berlusconi)?

    Le due sentenze affermano lo stesso principio ma in contesti diversi: la n. 87 riguarda il Presidente del Consiglio e la Camera dei deputati; la n. 88 riguarda un Ministro e il Senato. In entrambi i casi la Corte ha confermato che la qualificazione iniziale del reato come ministeriale o non ministeriale spetta al PM, e solo in caso di reato ministeriale si attivano il Tribunale dei ministri e la Camera competente.

    Il caso Mastella aveva altri risvolti?

    Il conflitto di attribuzione esaminato in questa sentenza riguardava solo il profilo procedurale (chi doveva procedere e se il Senato andava informato). Nei giudizi di merito davanti al tribunale ordinario, Mastella fu poi prosciolto per alcune accuse e la vicenda ebbe uno sviluppo giudiziario separato.

    Norme collegate

    • Art. 96 della Costituzione — responsabilità penale dei ministri per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni di governo